CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 10 novembre 2015.

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.30 alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.

D.L. 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 3393 Governo.
(Alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Miriam COMINELLI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Segnala che la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge – come si legge nell'analisi tecnico-normativa – «è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche». Per quanto attiene alle competenze della VIII Commissione, segnala, quindi, che l'articolo 7 del provvedimento, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1 dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. Precisa che il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2009 autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Segnala, altresì, che l'articolo 10 del provvedimento, al comma 1, richiama, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 8 e 9 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), la disciplina precedentemente prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2014, che presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in missioni di pace dell'OSCE e dell'Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli, nonché di acquisto di mobili e arredi. Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 109 del 2014 ha rinviato, a sua volta, al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 2 del 2014, il quale ha previsto l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013, il quale, a sua volta, ha rinviato alla disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012. Precisa, in particolare, che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il medesimo articolo 7, al comma 4, rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, per il sostegno ai Pag. 133processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali, per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: l'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165. L'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 riguarda, con riferimento agli appalti pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'articolo 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 165 del 2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del decreto-legge n. 165 del 2003. Al riguardo, ricorda che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180, autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. Segnala, altresì, che l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fideiussoria bancaria. L'articolo 5, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 79 del 1997 prevede una deroga al divieto posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Tale comma, infatti, prevede che il divieto sopra richiamato non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento al nostro esame, propone fin d'ora di esprimere parere favorevole sul decreto-legge in esame.

  Mauro PILI (Misto) ricorda quanto recentemente avvenuto in Sardegna, dove, presso i poligoni di Teulada, Capo Frasca e del Salto di Quirra, sono state svolte esercitazioni militari che hanno messo a dura prova tali siti di importanza comunitaria, al di fuori delle regole di ingaggio autorizzate dal Parlamento. Pur riguardando il provvedimento in esame la proroga delle missioni internazionali, riterrebbe opportuno, pertanto, che nella proposta di parere sia evidenziata la necessità che tali regole di ingaggio siano rispettate, anche alla luce del fatto che i siti menzionati sono compresi in aree di massima tutela ambientale.

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  Ermete REALACCI, presidente, nel condividere i rilievi sollevati dal collega Pili, che, a suo avviso, potrebbero più opportunamente inseriti nell'ambito delle premesse della proposta di parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.
(Alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge C. 3220, d'iniziativa dei deputati Sorial ed altri, che reca disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Segnala che tale provvedimento, composto da tre articoli, interviene in ordine alla riduzione dei costi delle suddette autovetture (cosiddette «auto blu»), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica, in misura ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito nella legge n. 89 del 2014, nonché dal relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014. Evidenzia, quindi, che l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce, al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche, individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. Sottolinea che il comma 2 del medesimo articolo esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, quali, in particolare, i servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché i servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. Il comma 3 del medesimo articolo reca, inoltre, il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente e i successivi commi 4 e 5 dispongono, quindi, le relative norme sanzionatorie. Segnala, inoltre, che l'articolo 2, al comma 1, dispone, sulla base del censimento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 2, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. A tale proposito, ricorda che l'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici) definisce l'asta elettronica come un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Ricorda, altresì, che l'articolo 85, comma 1, del suddetto decreto legislativo prevede che, nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando, quando ricorrano determinate condizioni, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. Il comma 2 dell'articolo 2 dispone, inoltre, che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo 1, nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Pag. 135Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996. Fa presente, infine, che l'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione della nuova disciplina. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere anche sulla base dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito sul provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.