CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 11.20.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento reca modifiche al Codice delle leggi antimafia, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate e che il testo non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito all'articolo 5, comma 2, che reca disposizioni sull'accesso al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate, ritiene opportuno acquisire elementi dal Governo, al fine di verificare l'effettiva possibilità che gli uffici richiamati dal testo accedano al Sistema di interscambio flussi dati dell'Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri per gli uffici medesimi e per l'Agenzia delle entrate.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 4, che reca norme sull'esecuzione del sequestro giudiziario, in merito alle modifiche relative all'esecuzione del sequestro giudiziario di immobili – funzione attribuita dalla norma in esame alla polizia giudiziaria, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario – non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma al Governo – che tale attività possa essere svolta dagli organi della polizia giudiziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 12, che reca disposizioni sulla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione al fine di escludere che le previsioni in esame, riguardanti fra l'altro la durata dei procedimenti, possano incidere sulla funzionalità degli uffici e riflettersi sui fabbisogni di risorse da mettere a disposizione degli stessi.
  In merito agli articoli 13, 14, 16 e 18, che recano disposizioni sull'amministrazione e sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati, evidenzia alcuni profili sui quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In particolare, con riferimento all'istituzione di un ufficio che coadiuva l'amministratore giudiziario (articolo 13, comma 1, capoverso comma 4), andrebbe chiarito se agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dell'ufficio si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 13, comma 4, che rinvia ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili, andrebbero precisati i profili applicativi della disposizione, anche in rapporto all'attuale destinazione delle medesime somme.
  Riguardo alla previsione che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati si avvalga di un coadiutore (articolo 13, comma 5, capoverso comma 3), andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere effetti finanziari non previsti, Pag. 41tenuto conto che la norma in esame ha carattere prescrittivo mentre la disciplina attualmente in vigore prevede in proposito una facoltà.
  In ordine all'istituzione di Tavoli provinciali permanenti (articolo 16, comma 1, capoverso «Art. 41-ter), andrebbe verificata l'effettiva possibilità che gli adempimenti e la disponibilità di mezzi richiesti alle amministrazioni interessate siano riconducibili nell'ambito delle risorse esistenti, stante la clausola di non onerosità presente nel testo.
  Riguardo all'estensione dell'utilizzo del Fondo unico giustizia ai casi di restituzione per equivalente dei beni confiscati (articolo 18, comma 2, capoverso «Art. 46»), andrebbe confermata la compatibilità finanziaria della previsione rispetto alla capienza e alle finalità del Fondo.
  Riguardo, infine, alla possibile destinazione in comodato, in luogo della destinazione in affitto a titolo gratuito, dei beni aziendali mantenuti nel patrimonio dello Stato [articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1)], andrebbero comunque esclusi eventuali effetti finanziari negativi tenuto conto della mancata riproposizione della clausola di non onerosità.
  Con riferimento all'articolo 15, recante disposizioni sul Fondo per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, in merito ai profili di quantificazione – nell'evidenziare che le norme prevedono tre distinte forme di finanziamento del Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate, di cui non viene determinata la dotazione iniziale (comma 1, capoverso «Art. 41-bis», commi da 1 a 7) – riguardo alla prima modalità (utilizzo delle somme necessarie per l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati), ritiene che andrebbe verificata l'effettiva disponibilità di tali risorse per finanziare una finalità ulteriore, attualmente non prevista a normativa vigente. Analoga considerazione vale per l'utilizzo – previsto dal medesimo comma 3 – delle risorse assegnate a Invitalia Spa e delle quote del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie indicate dal testo.
  Ritiene inoltre necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla previsione, di carattere obbligatorio, che l'Agenzia e INVITALIA contribuiscano annualmente ad incrementare la dotazione del Fondo (comma 1, capoverso «Art. 41-bis», comma 8). In particolare, premesso che tale contribuzione non viene determinata nel quantum, andrebbe comunque chiarito se i due enti dispongano dei mezzi necessari per garantire tali finanziamenti e se la previsione possa porre le premesse per successive reintegrazioni delle risorse in questione.
  Sempre con riferimento ad INVITALIA Spa, andrebbero esclusi oneri aggiuntivi relativi alla nomina, quale amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati, di dipendenti della società.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, a favore di INVITALIA Spa, o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge n. 147 del 2013.
  Al riguardo, rileva innanzitutto che l'articolo 15, da un lato, non reca alcuna indicazione circa l'ammontare della dotazione finanziaria del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, del quale si prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, dall'altro, stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e INVITALIA Spa debbano comunque contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo medesimo, anche in tale caso senza tuttavia precisare in quale Pag. 42misura e attraverso quali risorse. Ciò posto, evidenzia pertanto l'opportunità di procedere ad una quantificazione delle risorse destinate al finanziamento dell'istituendo Fondo, anche al fine di poter svolgere una corretta valutazione circa la congruità della copertura finanziaria prevista ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento.
  Al riguardo, fa presente che il citato comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla costituzione del Fondo in parola, del quale peraltro – come sopra evidenziato – non viene fornita una quantificazione, attraverso le seguenti modalità:
   a) ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che alle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni si faccia fronte mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento;
   b) a valere sulle risorse assegnate a favore di INVITALIA Spa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1, commi 242 e 243, della legge n. 147 del 2013.

  Al riguardo, con riferimento alle modalità di copertura testé elencate, ravvisa, da un lato, l'opportunità di specificare meglio le risorse delle quali si prevede l'utilizzo ai sensi delle lettere a) e b), dall'altro, di acquisire una rassicurazione circa l'effettiva compatibilità dell'impiego di risorse prefigurato dalla lettera c) rispetto alle istituzionali finalità di intervento del citato Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
  In particolare, innanzitutto appare necessario precisare che le somme riscosse ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono utilizzabili per finalità di copertura al netto di quelle già destinate a far fronte alle spese di cui al medesimo articolo 42. Inoltre appare necessario precisare il riferimento normativo ai sensi del quale risultano attribuite le risorse a INVITALIA Spa, posto che il riferimento normativo contenuto nel testo della disposizione in esame si sostanzia in una norma di carattere meramente procedurale.
  Andrebbe, altresì, chiarito se le modalità di copertura sopra richiamate abbiano carattere concorrente ovvero alternativo. Infine, appare opportuno ricordare che l'articolo 13 del disegno di legge di stabilità per il 2016, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2111), prevede la costituzione di un Fondo caratterizzato da denominazione e finalità analoghe a quelle del Fondo previsto dalla norma in esame, al contempo stabilendone la dotazione in un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
  Per quanto riguarda l'articolo 17, comma 2, lettera a) e gli articoli 23 e 25, relativi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, rileva che il testo in esame reca disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'Agenzia e norme che potrebbero implicare nuove spese (per esempio con l'istituzione di nuovi organi e uffici, quali il Comitato consultivo di indirizzo e i nuclei di supporto presso le prefetture). Osserva inoltre che il provvedimento non modifica l'articolo 118 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ossia la norma con la quale sono stati a suo tempo quantificati gli oneri di funzionamento dell'Agenzia.
  Appare pertanto necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutare l'effetto finanziario complessivo delle norme in esame, con particolare riferimento:
   alla redistribuzione dei carichi di lavoro tra le diverse amministrazioni interessate (Agenzia, Autorità giudiziaria, prefetture); Pag. 43
   ai possibili oneri per investimenti dovuti all'eventuale adeguamento del sistema informativo finalizzato alla capacità di ricezione e invio di informazioni, come richiesto dalle disposizioni in esame;
   alle spese di funzionamento dell'Agenzia, inclusi le sedi e gli organi. A tal riguardo, rammenta che le norme escludono la corresponsione di gettoni ai membri degli organi ma non escludono espressamente il rimborso delle spese. Inoltre, con particolare riferimento alle sedi, ritiene altresì necessario chiarire se lo spostamento della sede principale a Roma determini nuove occorrenze di spesa e se si prevedono risparmi riferiti alla chiusura di sedi attualmente esistenti in città diverse.

  Per quanto riguarda la competenza in materia di amministrazione e custodia dei beni confiscati, le disposizioni in esame sembrano limitare le attuali competenze dell'Agenzia relative alla gestione diretta e configurare una competenza primaria dell'Amministrazione giudiziaria (coadiuvata dall'Agenzia) per i casi di confisca non definitiva. In proposito ritiene necessari elementi di valutazione al fine di verificare se il nuovo assetto delle competenze in materia sia suscettibile di essere attuato senza oneri per la finanza pubblica e, quindi, nell'ambito delle risorse assegnate alle strutture competenti.
  In merito all'articolo 26, recante ripartizione dei magistrati tra le sezioni degli uffici giudiziari, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se la riorganizzazione degli uffici giudiziari nei termini previsti dalla norma possa essere disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò con particolare riguardo alle sezioni distaccate di nuova istituzione presso i tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere e all'assegnazione ai collegi e sezioni specializzate di un numero minimo di magistrati.
  Con riferimento all'articolo 27, commi da 1 a 3, recante misure di sostegno per le imprese sequestrate e confiscate, osserva che la norma di delega in esame prevede, fra l'altro, varie agevolazioni fiscali, contributive e assistenziali suscettibili di determinare oneri finanziari. Si fa riferimento alle misure di integrazione salariale, all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, alle riduzioni di aliquote contributive e assistenziali, alla riduzione dell'aliquota IVA, al credito d'imposta ed agli ulteriori (non specificati) benefici per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare. Tenuto conto della particolare ampiezza e complessità di tali previsioni e della mancanza, nel testo, di una clausola di copertura ovvero di un espresso rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ritiene che andrebbe chiarito con quali risorse si intenda far fronte agli oneri derivanti dall'adozione del relativo decreto legislativo.
  Relativamente all'articolo 27, comma 4, in materia di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, fa presente che con la soppressione dell'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 sembrerebbe venir meno la limitazione numerica posta, a legislazione vigente, alla base del dimensionamento della dotazione organica dell'Agenzia. Dal momento che l'onere finanziario di una struttura è anche connesso al numero dei dipendenti potenzialmente utilizzabili, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo alla portata finanziaria dell'abrogazione disposta. Ricorda che il precedente articolo 23, comma 4, capoverso «Art. 113», comma 1, lettera a), rinvia ad appositi regolamenti la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia. Tale rinvio è corredato di una clausola, già presente nella formulazione attuale dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prescrive il rispetto del «limite di spesa di cui all'articolo 118». Quest'ultima norma reca a sua volta la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, che a decorrere dal 2013 sono pari a 5,472 milioni di euro all'anno. Pag. 44
  Con riferimento all'articolo 28, in materia di ripartizione dei magistrati tra le sezioni degli uffici giudiziari, fa presente che andrebbe chiarito se le disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile consentano di finanziare gli interventi connessi alla nuova finalità indicata dal testo senza compromettere i programmi di spesa già stabiliti a normativa vigente.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel fornire risposta ai quesiti testé formulati dal relatore e soffermandosi inoltre su altre questioni di carattere finanziario rilevate nel corso dell'istruttoria svolta dal Ministro dell'economia e delle finanze sul testo del provvedimento, evidenzia che all'articolo 5, dopo la disposizione di cui al comma 2, che disciplina l'accesso, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta ad assicurare che l'accesso al predetto Sistema non comporti nuovi o maggiori oneri non solo per gli uffici che effettuino l'accesso, ma anche per l'Agenzia delle entrate e comunque per la pubblica amministrazione nel suo complesso.
  Precisa che le attività relative all'esecuzione del sequestro giudiziario di immobili potranno essere svolte, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dalla polizia giudiziaria, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Chiarisce che le previsioni di cui all'articolo 12, relative alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, riguardanti fra l'altro la durata dei procedimenti, potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva che l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio che coadiuva l'amministratore giudiziario, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), capoverso comma 4, potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati potrà avvalersi del coadiutore di cui all'articolo 13, comma 5, capoverso comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6, che prevede la nomina di un libero professionista, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, per l'assistenza legale, potrà essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva che all'articolo 14, comma 2, lettera c), capoverso comma 6-ter, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite modalità semplificate di liquidazione e cessazione dell'impresa oggetto di sequestro «con esenzione da ogni onere economico», al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla portata finanziaria della disposizione, appare necessario sopprimere la previsione della citata esenzione.
  Rileva che l'articolo 15, recante strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate, persegue finalità analoghe a quelle dell'articolo 13, commi da 4 a 7, del disegno di legge di stabilità 2016. Fa presente inoltre che il predetto articolo 15 presenta criticità dal punto di vista della quantificazione degli oneri da esso derivanti e della relativa copertura finanziaria e pertanto dovrebbe essere riformulato mutuando la quantificazione degli oneri contenuta nel citato articolo del disegno di legge di stabilità 2016, per il triennio 2016-2018, e imputando gli oneri medesimi alle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In questa prospettiva, precisa che i commi da 4 a 7 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità 2016 dovrebbero essere soppressi nel corso del relativo esame parlamentare e, conseguentemente, dovrebbe essere ridotato l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella B del medesimo disegno di legge. Pag. 45
  Segnala che si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», comma 11, la disposizione che attribuisce alla società INVITALIA un ruolo consultivo nell'ambito della procedura che affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di stabilire i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione.
  Chiarisce che l'istituzione di Tavoli provinciali permanenti, di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso «articolo 41-ter», non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.
  Rileva che le camere di commercio potranno fornire supporto tecnico all'amministratore giudiziario e all'Agenzia nella gestione dell'azienda, per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e reti d'impresa, di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso «articolo 41-quater», comma 3, con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene che, al comma 2 dell'articolo 18, che sostituisce l'articolo 46 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo ulteriori casi, rispetto a quelli contemplati dalla legislazione vigente, nei quali è ammessa la restituzione per equivalente, imputando gli oneri che ne conseguono, in ogni caso – e non solamente qualora il bene sia stato venduto –, al Fondo Unico Giustizia, sia necessario ripristinare il testo del vigente comma 3 del citato articolo 46, in modo da escludere ulteriori imputazioni al Fondo Unico Giustizia, fermo restando che l'ampliamento delle ipotesi nelle quali ha luogo la restituzione per equivalente è ammessa, come previsto anche dal nuovo testo della disposizione novellata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che, all'articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1), appare necessario ripristinare la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla legislazione vigente per l'assegnazione in affitto a titolo gratuito (ora in comodato) dei beni aziendali, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Osserva che, all'articolo 23, comma 1, capoverso «Art. 110», comma 2, alla lettera a), al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di gestione dei flussi informativi da parte dell'Agenzia per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, appare opportuno attingere alle risorse individuate dall'articolo 13, commi 1 e 2, del disegno di legge di stabilità 2016, che prevede l'utilizzo, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, delle risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, inserendo il riferimento alle citate risorse all'inizio del capoverso «Art. 41-bis» dell'articolo 15, del provvedimento in oggetto. Precisa che, in questa prospettiva, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità 2016 dovrebbero essere soppressi nel corso del relativo esame parlamentare.
  Rileva che, all'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario ripristinare l'originario testo del comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in mancanza di una formulazione più puntuale del testo, posto che la nuova disposizione introdotta dal testo stesso non specifica la posizione giuridica dei nuovi soggetti che sarebbero chiamati a svolgere la funzione di Direttore dell'Agenzia.
  Segnala che, all'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 5, con riferimento al registro dei revisori, appare necessario sostituire la parola: «contabili» con la seguente: «legali».
  Fa presente che, all'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 7, la disposizione che esclude compensi a favore dei componenti del Comitato consultivo Pag. 46di indirizzo dovrebbe essere integrata, prevedendo che ai componenti del medesimo Comitato non debba essere corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  Rileva che, all'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», comma 3, la disposizione che prevede che l'Agenzia si avvalga, per le attività di sua competenza, delle prefetture territorialmente competenti, dovrebbe essere integrata ripristinando la clausola di invarianza finanziaria presente nella formulazione della norma a legislazione vigente.
  Segnala che, all'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», comma 4, l'Agenzia potrà far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Puntualizza che, all'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», appare necessario riformulare il comma 6, prevedendo che il Collegio dei revisori svolga i compiti analiticamente indicati dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
  Chiarisce che, all'articolo 26, che modifica l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario riformulare il secondo periodo del comma 2-sexies del predetto articolo 7-bis, prevedendo l'istituzione di sezioni o collegi specializzati – anziché di sezioni distaccate – in materia di misure di prevenzione presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere.
  Osserva che, all'articolo 27, recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, tenuto conto della particolare ampiezza e complessità della delega stessa, che prevede, tra l'altro, varie agevolazioni fiscali, contributive e assistenziali, appare necessario, da un lato, disporre che lo schema di decreto legislativo attuativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dall'altro, che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso sia emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Al fine di evitare il verificarsi di un vuoto normativo, ritiene altresì necessario sopprimere il comma 4 dell'articolo 27, che dispone l'abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di dotazione organica dell'Agenzia, posto che la delega contenuta al medesimo articolo 27 non contiene principi e criteri direttivi riguardanti la citata dotazione organica.
  Infine, con riferimento alla scelta e alla nomina del Direttore dell'Agenzia, di cui all'articolo 23, comma 2, sottolinea che il Governo si riserva di verificare la possibilità di individuare, in luogo del ripristino del vigente testo del comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011, una nuova formulazione del medesimo comma 2 che faccia salve le ulteriori figure professionali, oltre a quella dei prefettizi, che potrebbero ricoprire la carica di Direttore dell'Agenzia, individuando più puntualmente, rispetto a quanto previsto nel testo all'esame dell'Assemblea, l'esatta posizione giuridica in cui dovrebbero trovarsi gli aspiranti alla predetta carica, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1039 e abb.-A, recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento Pag. 47e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, limitatamente agli articoli da 1 a 5;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 5, dopo la disposizione di cui al comma 2, che disciplina l'accesso, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta ad assicurare che l'accesso al predetto Sistema non comporti nuovi o maggiori oneri non solo per gli uffici che effettuino l'accesso, ma anche per l'Agenzia delle entrate e comunque per la pubblica amministrazione nel suo complesso;
    le attività relative all'esecuzione del sequestro giudiziario di immobili, potranno essere svolte, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dalla polizia giudiziaria, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le previsioni di cui all'articolo 12, relative alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, riguardanti fra l'altro la durata dei procedimenti, potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio che coadiuva l'amministratore giudiziario, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), capoverso comma 4, potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati potrà avvalersi del coadiutore di cui all'articolo 13, comma 5, capoverso comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6, che prevede la nomina di un libero professionista, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, per l'assistenza legale, potrà essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 14, comma 2, lettera c), capoverso comma 6-ter, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite modalità semplificate di liquidazione e cessazione dell'impresa oggetto di sequestro «con esenzione da ogni onere economico», al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla portata finanziaria della disposizione, appare necessario sopprimere la previsione della citata esenzione;
    l'articolo 15, recante strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate, persegue finalità analoghe a quelle dell'articolo 13, commi da 4 a 7, del disegno di legge di stabilità 2016;
    il predetto articolo 15 presenta criticità dal punto di vista della quantificazione degli oneri da esso derivanti e della relativa copertura finanziaria e pertanto dovrebbe essere riformulato mutuando la quantificazione degli oneri contenuta nel citato articolo del disegno di legge di stabilità 2016, per il triennio 2016-2018, e imputando gli oneri medesimi alle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
    in questa prospettiva, i commi da 4 a 7 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità 2016 dovrebbero essere soppressi nel corso del relativo esame parlamentare e, conseguentemente, dovrebbe essere ridotato l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella B del medesimo disegno di legge;Pag. 48
    si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», comma 11, la disposizione che attribuisce alla società INVITALIA un ruolo consultivo nell'ambito della procedura che affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di stabilire i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione;
    l'istituzione di Tavoli provinciali permanenti, di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso «articolo 41-ter», non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista;
    le camere di commercio potranno fornire supporto tecnico all'amministratore giudiziario e all'Agenzia nella gestione dell'azienda, per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e reti d'impresa, di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso «articolo 41-quater», comma 3, con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    al comma 2 dell'articolo 18, che sostituisce l'articolo 46 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo ulteriori casi, rispetto a quelli contemplati dalla legislazione vigente, nei quali è ammessa la restituzione per equivalente, imputando gli oneri che ne conseguono, in ogni caso – e non solamente qualora il bene sia stato venduto –, al Fondo Unico Giustizia, appare necessario ripristinare il testo del vigente comma 3 del citato articolo 46, in modo da escludere ulteriori imputazioni al Fondo Unico Giustizia, fermo restando che l'ampliamento delle ipotesi nelle quali ha luogo la restituzione per equivalente è ammessa, come previsto anche dal nuovo testo della disposizione novellata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1), appare necessario ripristinare la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla legislazione vigente per l'assegnazione in affitto a titolo gratuito (ora in comodato) dei beni aziendali, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 23, comma 1, capoverso «Art. 110», comma 2, alla lettera a), al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di gestione dei flussi informativi da parte dell'Agenzia per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, appare opportuno attingere alle risorse individuate dall'articolo 13, commi 1 e 2, del disegno di legge di stabilità 2016, che prevede l'utilizzo, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, delle risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, inserendo il riferimento alle citate risorse all'inizio del capoverso «Art. 41-bis» dell'articolo 15, del provvedimento in oggetto;
    in questa prospettiva, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità 2016 dovrebbero essere soppressi nel corso del relativo esame parlamentare;
    all'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario ripristinare l'originario testo del comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in mancanza di una formulazione più puntuale del testo, posto che la nuova disposizione introdotta dal testo stesso non specifica la posizione giuridica dei nuovi soggetti che sarebbero chiamati a svolgere la funzione di Direttore dell'Agenzia;
    all'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 5, con riferimento al registro dei revisori, appare necessario sostituire la parola: «contabili» con la seguente: «legali»;
    all'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 7, la disposizione che Pag. 49esclude compensi a favore dei componenti del Comitato consultivo di indirizzo dovrebbe essere integrata, prevedendo che ai componenti del medesimo Comitato non debba essere corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;
    all'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», comma 3, la disposizione che prevede che l'Agenzia si avvalga, per le attività di sua competenza, delle prefetture territorialmente competenti, dovrebbe essere integrata ripristinando la clausola di invarianza finanziaria presente nella formulazione della norma a legislazione vigente;
    all'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», comma 4, l'Agenzia potrà far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», appare necessario riformulare il comma 6, prevedendo che il Collegio dei revisori svolga i compiti analiticamente indicati dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
    all'articolo 26, che modifica l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario riformulare il secondo periodo del comma 2-sexies del predetto articolo 7-bis, prevedendo l'istituzione di sezioni o collegi specializzati – anziché di sezioni distaccate – in materia di misure di prevenzione presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere;
    all'articolo 27, recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, tenuto conto della particolare ampiezza e complessità della delega stessa, che prevede, tra l'altro, varie agevolazioni fiscali, contributive e assistenziali, appare necessario, da un lato, disporre che lo schema di decreto legislativo attuativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dall'altro, che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso sia emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    al fine di evitare il verificarsi di un vuoto normativo, appare necessario sopprimere il comma 4 dell'articolo 27, che dispone l'abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di dotazione organica dell'Agenzia, posto che la delega contenuta al medesimo articolo 27 non contiene principi e criteri direttivi riguardanti la citata dotazione organica,
  esprime
   sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 14, comma 2, lettera c), capoverso comma 6-ter, sopprimere le seguenti parole: con esenzione da ogni onere economico.
   All'articolo 15, capoverso «Art. 41-bis», prima del comma 1 inserire i seguenti: 01. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle Pag. 50aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
  02. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.

  Conseguentemente alla rubrica del capoverso «Art. 41-bis» dell'articolo 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati.

  Conseguentemente all'articolo 23, comma 1, capoverso «Art. 110», comma 2, alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 02.

  All'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 1, sostituire le parole: Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle con le seguenti: Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni al fine di assicurare alle.

  Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 41-bis»:
   al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominato «Fondo», avente come obiettivi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.;
   sostituire i commi da 2 a 4 con il seguente: 2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:
    a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 1;
    b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);
   al comma 5 sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: alle lettere a) e b) del comma 2;
   al comma 6 sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: alle lettere a) e b) del comma 2;
   al comma 6 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: alla lettera b) del comma 2;Pag. 51
   al comma 7 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: alla lettera a) del comma 2;
   dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;
   sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 15, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, sopprimere la lettera b).

  All'articolo 18, comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti.

  Conseguentemente al medesimo comma 2 dell'articolo 18, sopprimere il comma 3 del capoverso «Art. 46».

  All'articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: e le parole «senza oneri a carico dello Stato,» sono soppresse.

  All'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

  All'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

  All'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», comma 3, primo periodo, dopo le parole: si avvale aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, .

  All'articolo 26, comma 1, capoverso «2-sexies», sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.

  Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo capoverso «2-sexies», sostituire le parole: sezioni specializzate con le seguenti: sezioni o collegi specializzati.

  All'articolo 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  3-ter. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Pag. 52

  All'articolo 27, sopprimere il comma 4.

  e con le seguenti condizioni:
   All'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 5, sostituire la parola: contabili con la seguente: legali.

   All'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

  e con la seguente osservazione:
   All'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 11, si valuti l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: sentita la società INVITALIA Spa,».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, precisa che prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea, la Commissione si limiterà ad esprimere il parere di competenza sulle sole proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5 del provvedimento. A tale riguardo, poiché le proposte emendative relative agli articoli sopra citati non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del fascicolo n. 7 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA, relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 7 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Poiché le ulteriori proposte emendative in esso contenute, non ricomprese nel precedente fascicolo n. 6 sul quale la Commissione bilancio si è già pronunciata nella seduta del 27 ottobre scorso, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 14.15.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo Pag. 53n. 1 trasmesso dall'Assemblea e riferite agli articoli da 6 a 30 del provvedimento.

  Mauro GUERRA, relatore, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Sarti 15.1, Nuti 15.2, Sarti 15.4, Nuti 15.5, Sarti 15.6, Ermini 15.9, Bindi 15.32, Nuti 15.22, Sarti 15.39 e 15.40, Nuti 15.41, Sarti 15.42, Bindi 15.44 e Sarti 15.43, che confliggono, in vario modo, con le condizioni riferite all'articolo 15 del provvedimento contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio nella odierna seduta antimeridiana, formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;
   Bindi 27.13, che reca una delega per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nonché una delega per l'istituzione di un fondo di garanzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Al riguardo, osserva come tale ultima delega istituisce il suddetto fondo di garanzia senza prevedere la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Sarti 13.2, che prevede, tra l'altro, che al coadiutore nominato nell'ambito del procedimento di amministrazione giudiziaria spetti, nel caso di trasferimento fuori della residenza, il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Ermini 13.27, che è volta a prevedere che, nel caso in cui si tratti di beni culturali, l'ufficio di coadiuzione è composto anche da uno dei soggetti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali, ossia da archeologi, archivisti, bibliotecari demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Nuti 13.14, 13.17 e 14.01, che prevedono, tra l'altro, che l'Agenzia assicuri la pubblicità dell'elenco dei beni immobili oggetto di sequestro avvalendosi anche di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico è tenuta a garantire ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge n. 112 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Nuti 14.7, che prevede che l'amministratore giudiziario debba provvedere alla regolarizzazione contributiva e contrattuale dei lavoratori, licenziando solo nel caso in cui non si possa provvedere diversamente. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Nuti 16.7, che prevede che le riunioni dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate siano trasmesse in diretta audiovideo sul sito web delle prefetture. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa in esame possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Giuseppe Guerini 18.2, che è volta a prevedere che nei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 159 del 2011 la restituzione avviene sempre per equivalente. Pag. 54Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Sarti 18.10, che prevede che i beni immobili confiscati siano destinati ai testimoni di giustizia fuoriusciti dallo speciale programma di protezione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Giuseppe Guerini 23.14, che prevede, tra l'altro, che il nucleo di supporto si avvalga di una segreteria tecnica, composta da personale di ruolo, comandato o in distacco dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con sede presso le prefetture. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Nuti 23.16, che prevede, tra l'altro, che le riunioni del Comitato consultivo di indirizzo siano trasmesse in diretta audiovisiva sul sito dell'Agenzia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Costantino 23.20, che prevede il ricollocamento del personale dell'Agenzia già impiegato nelle sedi secondarie di Milano, Napoli, Palermo, nell'ambito del processo di riordino delle province e del relativo personale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   D'Uva 27.12, che prevede che l'Agenzia istituisca e promuova un adeguato sistema di collegamento diretto tra le imprese sequestrate e confiscate, nonché quelle appartenenti ai testimoni di giustizia, anche in località protetta, al fine di tutelare e garantire per tali aziende la possibilità di libera prosecuzione dell'attività economica d'impresa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, riferite agli articoli da 6 a 30 del provvedimento, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative testé richiamate dal relatore.

  Mauro GUERRA, relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 13.2, 13.14, 13.17 13.27, 14.7, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.9, 15.22, 15.32, 15.39 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 16.7, 18.2, 18.10, 23.14, 23.16, 23.20, 27.12 27.13, e sull'articolo aggiuntivo 14.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, riferite agli articoli da 6 a 30 del provvedimento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
C. 348-B.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Pag. 55

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge reca la conversione del decreto-legge n. 153 del 30 settembre 2015, recante misure urgenti per la finanza pubblica e che il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Precisa inoltre che nel corso dell'esame presso il Senato sono state trasmesse dal Governo alcune note tecniche, di cui si dà conto nella presente relazione. Esaminando le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Riguardo all'articolo 1, che prevede norme sulla copertura finanziaria, in merito alla realizzabilità degli introiti nel 2015 recati dalla disciplina sulla voluntary disclosure, pur considerando che le note della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia delle entrate non forniscono elementi in merito alla modulazione temporale degli incassi, prende atto che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2016, presentata il 25 ottobre 2015, afferma che le entrate derivanti dalla procedura indicata sono valutabili, sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite, nell'importo complessivo di circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni di euro già realizzati nel 2015. Tale importo, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura delle disposizioni in esame sia la copertura degli oneri di cui all'articolo 15 della legge n. 102 del 2015.
  Con specifico riguardo alla clausola di salvaguardia relativa allo split payment, segnala che, in presenza di una autorizzazione alla deroga da parte della Commissione europea di carattere transitorio, relativa al triennio 2015-2017, la soppressione a regime della relativa clausola di salvaguardia appare suscettibile, in linea di principio, di determinare oneri dal 2018. Pur prendendo atto di quanto affermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato – che rinvia ad eventuali interventi futuri l'individuazione della copertura finanziaria qualora la deroga non sia prorogata – ritiene opportuno in proposito acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di assicurare l'effettiva compensazione degli effetti derivanti dal decreto-legge in esame.
  Passando all'articolo 2, recante disposizioni in materia di collaborazione volontaria, in merito alla proroga dei termini per la procedura di emersione volontaria, i cui effetti non sono scontati nel decreto-legge in esame, segnala – come già evidenziato in relazione al precedente articolo 1 – che il disegno di legge di stabilità 2016 prevede un effetto di 2 miliardi di euro per il 2016 sui saldi di finanza pubblica, che la relativa relazione tecnica pone in relazione alla proroga di termini prevista dal decreto-legge in esame.
  In merito alle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo in esame, segnala che, in base alla documentazione presentata nel corso dell'esame presso il Senato, la disposizione di cui al comma 2, lettera b), relativa alla tassazione al 5 per cento Pag. 56delle prestazioni previdenziali erogate dalla Svizzera, è ritenuta priva di effetti finanziari in quanto, a fronte di una riduzione dell'aliquota, i contribuenti determinano il tributo su un imponibile al quale non si applicano deduzioni e detrazioni. In proposito, ferma restando la necessità di acquisire dati in merito alla presumibile entità dell'imponibile, fa presente che l'aliquota del 5 per cento sarà applicata su istanza del contribuente: è pertanto presumibile che tale richiesta verrà presentata dal soggetto interessato solo nel caso di realizzazione di risparmio d'imposta, con conseguente onere a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva come tali chiarimenti appaiano necessari tenuto conto anche che, durante l'esame presso il Senato, l'ambito applicativo della norma è stato esteso alle «prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.
Atto n. 209.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, che afferma che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dato il carattere ordinamentale delle disposizioni. Inoltre il testo reca, all'articolo 107, una clausola di neutralità finanziaria. Con riferimento alle disposizioni in materia di risoluzione degli enti creditizi, evidenzia il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame. Segnala altresì quanto precisato dalla relazione tecnica con riferimento alla necessità di disciplinare mediante apposita normativa primaria l'autorizzazione all'intervento pubblico nei casi di sostegno al fondo di risoluzione nazionale o di sostegno finanziario pubblico in caso di crisi bancaria. Sulla base di tali premesse, non ha osservazioni da formulare con riferimento ai profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 107 del provvedimento è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

Pag. 57

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel convenire con il relatore circa l'opportunità di modificare la denominazione della rubrica dell'articolo 107, recante la clausola di neutralità finanziaria, non ha osservazioni da formulare rispetto ai profili di carattere finanziario sul provvedimento in esame.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (atto n. 209);
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 107 in maniera rispondente alla prassi corrente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 107 sia sostituita la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE.

  La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.
(Esame del documento conclusivo e approvazione).

  La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

  Rocco PALESE, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Nel sottolineare l'importanza dell'indagine conoscitiva in oggetto, ricorda che la proposta di documento conclusivo tiene conto di alcune indicazioni fornite dai gruppi nel corso delle recenti riunioni dell'Ufficio di presidenza della Commissione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento conclusivo (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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