CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 5

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 10.25.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella.
(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Giovanni PITRUZZELLA, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Giovanni PITRUZZELLA, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Interviene quindi la deputata Marilena FABBRI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Giovanni PITRUZZELLA, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia il presidente Pitruzzella e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 11.05.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la coesione territoriale.
(Svolgimento e conclusione).

  Giorgio MARTINI, dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi la deputata Mara MUCCI (Misto-AL) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Giorgio MARTINI, dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia il dott. Martini e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 11.55.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Emendamenti C. 1039-A ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pag. 6

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Emendamenti C. 348-B Cenni.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Paola PINNA (SCpI), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 10 novembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che entro il termine scaduto mercoledì 4 novembre scorso, alle ore 17, sono stati presentati gli emendamenti riferiti al provvedimento.
  Ricorda preliminarmente che, rispetto ai criteri ordinari di inammissibilità ai sensi dell'articolo 89 (e lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997), l'articolo 70, comma 2, del Regolamento dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Gli emendamenti devono cioè essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di conseguenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere. Pag. 7
  Conseguentemente, non sono ricevibili emendamenti interamente sostituivi o soppressivi di articoli o commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, nella parte prevalente, una doppia lettura conforme delle due Camere, né emendamenti, comunque formulati (anche come aggiuntivi o sostitutivi) che, anche se riferiti formalmente a parti modificate dal Senato, non siano conseguenziali rispetto alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere o che risultino comunque con essi incompatibili.
  Avverte che saranno pubblicati gli emendamenti giudicati ricevibili (vedi allegato 1), mentre gli emendamenti non conformi ai suddetti criteri, in quanto irricevibili, non saranno pubblicati.
  Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, ricorda che, secondo quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il mandato al relatore sarà conferito entro la giornata di martedì 17 novembre prossimo.
  Comunica, infine, che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

  Danilo TONINELLI (M5S) si chiede per quale motivo non siano stati pubblicati nel relativo fascicolo gli emendamenti presentati in materia di vitalizi dei parlamentari, tematica che, a suo avviso, potrebbe esser affrontata in tale sede, essendo connessa agli argomenti oggetto della presente riforma costituzionale. Osserva, infatti, che l'individuazione di soluzioni a livello costituzionale su tale argomento consentirebbe di prevenire eventuali contenziosi davanti alla Consulta, determinando peraltro un rilevante risparmio di spesa.
  Fa notare, peraltro, che la mancata pubblicazione di tali emendamenti impedisce ai gruppi persino di opporsi alla valutazione svolta dalla presidenza, ad esempio attraverso la presentazione di eventuali ricorsi.
  Ritiene opportuno che sui suddetti emendamenti si pronuncino tutti i gruppi, affinché, in presenza di un eventuale accordo unanime, si possa far rientrare nell'ambito della discussione tale tematica, che riguarda l'eliminazione di un privilegio a favore dei parlamentari, che viene fatto passare, ingiustamente, per diritto acquisito.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa notare che gli emendamenti citati dal deputato Toninelli sono stati valutati irricevibili e quindi non possono essere pubblicati, non essendo riferiti alle parti di testo modificate dal Senato e non presentando con esse un nesso di conseguenzialità oggettivo, immediato e diretto.
  Ribadisce che tale valutazione, che non può in alcun modo essere superata con l'accordo unanime dei gruppi, è per prassi effettuata con rigore, al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di approvazione conforme da parte delle due Camere. Fa presente, quindi, che l'argomento dell'abolizione dei vitalizi dei parlamentari, per il quale egli stesso dichiara di nutrire un forte interesse, potrà essere affrontato in altra sede, ricordando, in proposito, che presso la Commissione è pendente l'esame di diversi provvedimenti, anche di carattere costituzionale, che affrontano tale tematica.

  Danilo TONINELLI (M5S) rileva l'urgenza di affrontare la tematica dell'abolizione dei vitalizi dei parlamentari nell'ambito della presente riforma costituzionale, che, a suo avviso, ha molte più probabilità di giungere a conclusione rispetto agli altri provvedimenti pendenti in sede referente presso la I Commissione che riguardano tale materia. Giudica opportuno che la presidenza modifichi il proprio orientamento sugli emendamenti richiamati, tenuto conto che in altre occasioni – cita, ad esempio, l'esame della proposta di legge C. 2799 in materia di controllo dei rendiconti dei partiti politici, si sono introdotte nel dibattito proposte emendative totalmente estranee all'oggetto, solo perché vi era l'interesse della maggioranza a portarle avanti. Giudica opportuno che i gruppi si pronuncino su tale aspetto, affinché si Pag. 8possa discutere di un tema così rilevante – che richiama la necessità di equiparare i parlamentari agli altri cittadini sotto il profilo dell'applicazione del sistema contributivo previdenziale – prendendo atto, altrimenti, che non vi è la volontà politica di affrontarlo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ribadisce che alla base della sua valutazione di irricevibilità di tali emendamenti vi è soltanto l'applicazione di una norma regolamentare, che non è derogabile e va rispettata.
  Invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che, secondo quanto già convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame degli emendamenti proseguirà nella seduta già convocata per la giornata di domani.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che il decreto-legge n. 153 del 2015, nel testo approvato dal Senato, si compone di tre articoli.
  Osserva che l'articolo 1, non modificato dal Senato, disattiva gli effetti della clausola di salvaguardia disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 190 del 2014) introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal mancato rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga alla disciplina comunitaria in materia di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse change) a fini IVA alla grande distribuzione alimentare e di split payment.
  Per reverse charge o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'Iva, dal cedente di beni/servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche; l'ordinamento UE ne prevede altresì l'applicazione, ancorché temporanea e facoltativa, in settori considerati particolarmente a rischio di frode. Ricorda poi che il meccanismo dello «split payment» è costituito da speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei Pag. 9confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta: al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.
  In merito si ricorda che l'articolo 1, commi da 629 a 632, della legge n. 190 del 2014 ha apportato alcune novità in materia di IVA, incrementando tra l'altro il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto reverse charge): tale sistema è stato esteso tra l'altro al settore della grande distribuzione alimentare (ipermercati, supermercati e discount alimentari).
  Le norme della legge di stabilità per l'anno 2015 hanno subordinato l'efficacia dell'estensione del reverse charge al settore della grande distribuzione ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA (rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE). Il 22 maggio 2015, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final) con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga. Per quanto riguarda invece l'introduzione del cosiddetto split payment la legge di stabilità 2015 ne ha disposto con efficacia immediata (1o gennaio 2015). Anche in relazione a tale innovazione è stato previsto, ai sensi della disciplina europea, il rilascio di una apposita misura di deroga.
  Il 12 giugno 2015 la Commissione Europea ha annunciato l'espressione di un parere favorevole sulle misure riguardanti lo split payment. La proposta della Commissione subordina tale misura a precisi limiti temporali (fino al 31 dicembre 2017). In accoglimento di tale proposta il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia, in deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dall'Amministrazione fiscale. La misura di deroga trova applicazione temporanea (dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017).
  Si dispone, a tal fine e per il solo anno 2015, che alle minori entrate derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. L'aumento dell'accisa sui carburanti slitta, conseguentemente, all'anno 2016.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame conseguentemente elimina dal comma 632 della legge finanziaria 2015 il riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che avrebbe dovuto disporre l'incremento di aliquota dell'accisa sui carburanti, entro la data del 30 settembre 2015, per l'eventualità del mancato rilascio delle predette autorizzazioni UE.
  Con la lettera c) l'importo da coprire è ridefinito in 728 milioni di euro (in luogo dei previgenti 1.716 milioni, in considerazione dell'autorizzazione UE sulle norme in materia di split payment) e la decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti viene fissata a partire dall'anno 2016, in luogo del 2015. Tale misura peraltro, come anticipato, è abrogata in via definitiva dal disegno di legge di stabilità 2016, in corso di esame al Senato.
  L'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo tra l'altro, una proroga (al 30 novembre 2015) per la presentazione dell'istanza, nonché, in base ad una modifica apportata al Senato, l'individuazione di un'articolazione dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze.
  La legge n. 186 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary Pag. 10disclosure) in materia fiscale. A tal fine (articolo 1, comma 1) sono stati inseriti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies, per contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. I soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando l'intera misura delle imposte dovute. Per effetto della collaborazione volontaria viene altresì garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.
  Segnala poi che l'articolo 2, comma 2, lettera b), modificata durante l'esame al Senato, ai soli fini della collaborazione volontaria assoggetta l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad una aliquota ridotta del 5 per cento. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento. La ratio della norma è indicata dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti richiesti ai contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.
  Inoltre nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta una lettera b-bis) al comma 2 dell'articolo 2 in esame; ai sensi della norma introdotta, ai fini della voluntary disclosure, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i cosiddetti lavoratori frontalieri (più precisamente, soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi) si estende, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.
  Ricorda che il richiamato articolo 38, comma 13, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 esonera i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi dall'obbligo di esplicitare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
Atto n. 218.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Tindara GULLO (PD), relatrice, illustra il contenuto del provvedimento in Pag. 11titolo, che reca norme volte a dare attuazione alla direttiva di esecuzione 2014/58/UE del 16 aprile 2014 della Commissione europea che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici.
  Le disposizioni saranno attuate a decorrere dal 17 ottobre 2016.
  Ricorda che la direttiva 2014/581UE istituisce un sistema comune per la tracciabilità di tutti gli articoli pirotecnici, al fine di garantirne una più sicura circolazione nel mercato dell'Unione attraverso la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura. A tal fine tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un «numero di registrazione» basato su un sistema di numerazione uniforme attribuito dall'organismo notificato che ne ha certificato la conformità.
  La direttiva impone, sia per gli organismi notificati che per i fabbricanti e gli importatori, la tenuta, per almeno 10 anni, di un registro dove dovranno essere registrati, a cura degli organismi notificati, gli articoli pirotecnici per i quali sono stati rilasciati gli attestati di certificazioni e, a cura dei fabbricanti e degli importatori, le informazioni specificatamente indicate nella direttiva di tutti gli articoli pirotecnici fabbricati o importati. Le informazioni riportate nel registro dei fabbricanti e degli importatori devono essere messe a disposizione degli organi di polizia nonché delle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da sette articoli, osserva che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto: esso istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 123 del 2015 provvedimento concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articolo pirotecnici. Ricorda in proposito che le categorie di articoli pirotecnici, suddivise in base al livello di rischio e di rumorosità, sono definite dall'articolo 3 di tale decreto legislativo n. 123 del 2015. Sulla base di tale articolo 3, gli articoli pirotecnici sono classificati nelle categorie F1, F2, F3 e F4, nonché nelle categorie T1 e T2, P l e P2, al fine di garantire la loro identificazione e quella dei loro fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.
  L'articolo 2, al fine di garantire la tracciabilità degli articoli pirotecnici, definisce gli elementi che devono essere contenuti nel numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici, indicando al riguardo il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE – ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1) del decreto legislativo n. 123 del 2015 – la categoria dell'articolo pirotecnico, il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato.
  L'articolo 3 introduce nei confronti degli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di verifica della conformità degli articoli pirotecnici a norma dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 123 del 2015, l'obbligo di tenere il registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato la certificazione. Tale registro deve contenere le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento e deve essere conservato per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni. Gli organismi notificati sono tenuti ad aggiornare regolarmente il registro e a metterlo a disposizione del pubblico su Internet.
  L'articolo 4 introduce per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici il medesimo obbligo della tenuta di un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione, per almeno dieci anni dopo che Pag. 12l'articolo è stato immesso sul mercato. I medesimi soggetti sono tenuti anche a trasferire il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attività e a fornire agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate nei registri.
  L'articolo 5 contiene la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle prescrizioni introdotte nel presente decreto. In particolare il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato – chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati.
  Il comma 2 sanziona invece la mancata tenuta dei registri, sia da parte degli organismi notificati che da parte dei fabbricanti e degli importatori, e la mancata doverosa informazione agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri delle notizie richieste con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.
  Le sanzioni comminate, penali e amministrative, rispettano il criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la disciplina sanzionatoria dei decreti legislativi di recepimento di direttive europee.
  L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa, mentre ai sensi dell'articolo 7, le disposizioni del presente decreto si applicheranno a partire dal 17 ottobre 2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2014/58/UE.
  Il quadro normativo nazionale in materia è dettato prevalentemente dalle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dal decreto legislativo n. 58 del 2010. Il provvedimento non altera il quadro normativo, ma lo integra e lo completa, adeguando le norme nazionali alle norme europee, in particolare dettando le prescrizioni tecniche necessarie per la tracciabilità dei prodotti pirotecnici.
  Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed è coerente con le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica.
  Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'iter, anche sulla base di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

Pag. 13