CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 NOVEMBRE 2015

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Aniello FORMISANO, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge costituzionale, che torna alla Camera dopo le modifiche introdotte dal Senato, è sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione a norma dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, su richiesta proveniente dalla Commissione affari costituzionali.
  In proposito, ricorda che il Comitato per la legislazione si era già espresso in prima lettura, nella seduta del 4 dicembre 2014. Venendo alle parti del testo che hanno formato oggetto di modifica presso l'altro ramo del Parlamento, alle quali è circoscritto l'esame da parte della Camera, fa presente che esse riguardano, in particolare: la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato; la previsione in base alla quale l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali avviene in conformità alle scelte espresse dagli elettori per Pag. 4i candidati consiglieri in occasione del rinnovo di tali organi; l'introduzione di due nuove materie («disposizioni generali e comuni sulle politiche sociali» e «commercio con l'estero») tra quelle che possono essere attribuite alle regioni nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetto regionalismo differenziato); il ripristino della previsione (già presente nel testo approvato dal Senato in prima lettura) in base alla quale i cinque giudici di nomina parlamentare della Corte Costituzionale sono eletti distintamente dalla Camera (tre) e dal Senato (due), superando la vigente previsione che pone tale nomina in capo al Parlamento in seduta comune; la sostituzione dell'espressione «adeguamento» degli statuti con l'espressione «revisione» per riferirsi al momento dal quale il titolo V riformato risulterà applicabile alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome; l'applicabilità alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla revisione dei predetti statuti, dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo al cosiddetto «regionalismo differenziato», con una disciplina transitoria per il periodo precedente; la possibilità di approvare la nuova legge elettorale del Senato anche nella legislatura in corso, prevedendo conseguentemente che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale su tale legge elettorale scada il decimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima; l'introduzione per le Regioni di un termine per adeguarsi alla nuova legge elettorale del Senato, fissato in 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
  Con riferimento agli aspetti di preminente interesse per il Comitato, fa poi presente che il testo sembrerebbe porre alcune questioni attinenti al coordinamento interno ed alla sua formulazione, le quali tuttavia parrebbe possibile dirimere alla luce di un'interpretazione sistematica del testo.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2613-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato e rilevato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla I Commissione Affari costituzionali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento;
   ricordato che, sul medesimo disegno di legge costituzionale, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 dicembre 2014;
   rilevato che:
  sul piano del coordinamento interno al testo:
   a seguito delle modifiche apportate dal Senato, alcune questioni di coordinamento potrebbero porsi in relazione al quinto comma dell'articolo 55 (articolo 1, comma 1, del disegno di legge): il primo periodo assegna infatti al Senato l'esercizio in via esclusiva delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, laddove il secondo periodo del medesimo comma gli attribuisce le funzioni, da esercitare in concorso con la Camera, «di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea»; tali disposizioni sembrerebbero peraltro potersi interpretare nel senso che, fermo restando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, il Senato eserciterebbe altresì, in concorso con la Camera, le funzioni di raccordo tra Stato e gli enti territoriali, da un lato, e l'Unione europea, dall'altro;
   ulteriori questioni di coordinamento poste dal comma 6 dell'articolo 39 vengono poi risolte dal comma 11, terzo periodo, del medesimo articolo, il quale, tuttavia, si sovrappone alla prima disposizione – che formava oggetto di doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento già in prima lettura Pag. 5– modificandola in maniera non testuale: mentre, infatti, il comma 6 stabilisce che la legge volta a disciplinare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica «è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati» tenute dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale, il periodo in esame chiarisce che «il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»;

  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il disegno di legge costituzionale, all'articolo 39, comma 13, con norma di immediata applicazione – la quale dovrebbe dunque essere inserita nell'elenco, contenuto all'articolo 41, delle disposizioni aventi decorrenza immediata – dispone l'ultrattività del vigente testo dell'articolo 116 della Costituzione, con riferimento alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome, sino alla revisione (che potrebbe non essere contestuale), dei rispettivi Statuti di autonomia; in proposito, si ricorda peraltro che il primo periodo del medesimo comma 13 (il quale forma in massima parte oggetto di doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento), nel prevedere che le disposizioni contenute nel Capo IV del disegno di legge (che riformano il Titolo V della Parte II della Costituzione) non si applichino alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome sino alla revisione dei rispettivi Statuti, sembrerebbe già disporre, per tali enti, un'ultrattività del vigente Titolo V della Costituzione;

  sul piano della corretta formulazione del testo:
   l'articolo 55, al penultimo periodo del quinto comma (articolo 1, comma 1, del disegno di legge), assegna al Senato la funzione di verificare l'impatto delle politiche dell'Unione europea sulle politiche regionali, riferendosi genericamente ed in senso a-tecnico all'impatto di tali politiche «sui territori»; in proposito, si osserva peraltro che, ferma restando l'opportunità di un chiarimento circa la dimensione territoriale alla quale si intende fare riferimento, la medesima dizione è già contenuta, nella medesima accezione, nel testo vigente dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.».

  Ivan SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel condividere il testo della proposta di parere all'attenzione del Comitato, la quale, pur evidenziando taluni aspetti di complessità del testo, fornisce delle chiavi di lettura che potranno essere utili all'interprete che debba dirimere eventuali dubbi esegetici, intende tuttavia fornire al Comitato qualche ulteriore chiarimento in merito a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, laddove modifica il quinto comma dell'articolo 55.
  In particolare, come correttamente osservato nella proposta di parere, è vero che il primo ed il secondo periodo di tale comma, che stabiliscono, rispettivamente che il Senato esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, e che il medesimo organo concorre all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea, parrebbero porsi in antinomia tra loro. Tuttavia, la locuzione «esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica», contenuta al primo periodo, deve essere collocata e letta nel contesto di tale periodo, che individua il ruolo del Senato ed interviene su un livello per così dire ontologico. Diversamente, il secondo periodo individua le competenze del Senato e, in questo contesto, enuclea, tra le altre, la funzione, che tale organo eserciterà in concorso con la Camera, «di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi Pag. 6della Repubblica e l'Unione europea». Tenuto conto che le due locuzioni afferiscono ad aspetti differenti della disciplina (il ruolo del Senato da un lato e le relative competenze dall'altro), l'antinomia riscontrata è quindi solo apparente.

  Marilena FABBRI, ritiene che la proposta di parere presentata dal relatore dovrebbe essere riformulata allo scopo di recepire quanto rappresentato dal Sottosegretario. In particolare, nella proposta di parere si afferma che la contraddizione esistente tra il primo ed il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 55 sarebbe solo apparente in quanto il primo periodo si riferirebbe all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica (che il Senato eserciterebbe in via esclusiva), mentre il secondo periodo si riferirebbe al rapporto tra lo Stato e gli enti territoriali da un lato e l'Unione europea dall'altro, che il Senato eserciterebbe in concorso con la Camera. Come chiarito dal Sottosegretario, invece, tale antinomia non sussisterebbe per altre ragioni e in particolare perché il primo periodo, nel definire il ruolo e la natura del Senato quale Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali, prevede che tale organo svolga funzioni di raccordo tra di esse e lo Stato, laddove il secondo periodo, nell'enucleare le funzioni che il Senato sarà chiamato a svolgere, gli assegna anche quella di svolgere funzioni di raccordo tra Stato ed enti costitutivi della Repubblica ed Unione europea.

  Aniello FORMISANO, presidente e relatore, condividendo le osservazioni svolte e tenuto conto del dibattito, riformula quindi la proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2613-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato e rilevato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla I Commissione Affari costituzionali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento;
   ricordato che, sul medesimo disegno di legge costituzionale, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 dicembre 2014;
   rilevato che:
  sul piano del coordinamento interno al testo:
   a seguito delle modifiche apportate dal Senato, alcune questioni di coordinamento potrebbero porsi in relazione al quinto comma dell'articolo 55 (articolo 1, comma 1, del disegno di legge): il primo periodo assegna infatti al Senato l'esercizio in via esclusiva delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, laddove il secondo periodo del medesimo comma gli attribuisce le funzioni, da esercitare in concorso con la Camera, «di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea»; in proposito, si osserva peraltro che, come si può desumere dai lavori preparatori oltre che da un'interpretazione sistematica delle due disposizioni, mentre il primo periodo sembrerebbe volto ad individuare il ruolo del Senato, qualificandolo come il luogo del raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica, il secondo periodo, invece, sembrerebbe volto ad enumerare le competenze che sono assegnate a tale ramo del Parlamento, annoverando, tra di esse, anche quelle di raccordo tra lo Stato, gli enti territoriali e l'Unione europea, da esercitare in concorso con la Camera;
  ulteriori questioni di coordinamento poste dal comma 6 dell'articolo 39 vengono poi risolte dal comma 11, terzo periodo, del medesimo articolo, il quale, tuttavia, si sovrappone alla prima disposizione – che formava oggetto di doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento già in prima lettura – modificandola in maniera non testuale: mentre, infatti, il comma 6 stabilisce che la legge volta a disciplinare le modalità di Pag. 7attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica «è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati» tenute dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale, il periodo in esame chiarisce che «il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»;

  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il disegno di legge costituzionale, all'articolo 39, comma 13, con norma di immediata applicazione – la quale dovrebbe dunque essere inserita nell'elenco, contenuto all'articolo 41, delle disposizioni aventi decorrenza immediata – dispone l'ultrattività del vigente testo dell'articolo 116 della Costituzione, con riferimento alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome, sino alla revisione (che potrebbe non essere contestuale), dei rispettivi Statuti di autonomia; in proposito, si ricorda peraltro che il primo periodo del medesimo comma 13 (il quale forma in massima parte oggetto di doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento), nel prevedere che le disposizioni contenute nel Capo IV del disegno di legge (che riformano il Titolo V della Parte II della Costituzione) non si applichino alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome sino alla revisione dei rispettivi Statuti, sembrerebbe già disporre, per tali enti, un'ultrattività del vigente Titolo V della Costituzione;

  sul piano della corretta formulazione del testo:
   l'articolo 55, al penultimo periodo del quinto comma (articolo 1, comma 1, del disegno di legge), assegna al Senato la funzione di verificare l'impatto delle politiche dell'Unione europea sulle politiche regionali, riferendosi genericamente ed in senso a-tecnico all'impatto di tali politiche «sui territori»; in proposito, si osserva peraltro che, ferma restando l'opportunità di un chiarimento circa la dimensione territoriale alla quale si intende fare riferimento, la medesima dizione è già contenuta, nella medesima accezione, nel testo vigente dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI, relatrice, illustra brevemente i contenuti del provvedimento in titolo, composto di due soli articoli di natura sostanziale e recante puntuali interventi in materia di finanza pubblica.
  Al riguardo, osserva che le questioni che esso pone in relazione agli ambiti di competenza del Comitato attengono preminentemente ai profili dell'efficacia temporale delle disposizioni: in sede di esame parlamentare del decreto-legge, è stata infatti inserita una disposizione, in materia di autorità competente ad esaminare le istanze di accesso alla collaborazione volontaria, destinata a dispiegare i propri effetti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. Pag. 8
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge C. 3386 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge, che si compone di due articoli di natura sostanziale, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto contiene puntuali interventi in materia di finanza pubblica. In particolare, esso è volto a compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla mancata autorizzazione, da parte della Commissione europea, all'estensione alla grande distribuzione di una misura di inversione contabile relativa all'IVA (così detto meccanismo del reverse charge), mediante la proroga dei termini della procedura, attualmente in atto, per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero (così detta voluntary disclosure), neutralizzando così l'aumento delle accise sui carburanti, previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015;

  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il provvedimento d'urgenza, all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 5, terzo periodo, con disposizione introdotta in sede di esame parlamentare, fissa al 10 novembre 2015 (e, quindi, presumibilmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione) la data a partire dalla quale, in deroga alla normativa vigente, la competenza alla gestione delle istanze presentate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria spetta «all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   il medesimo articolo 2, al comma 2, lettera a), dispone la reviviscenza – fino al 31 dicembre 2016 e ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 – dei commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che sono stati abrogati, a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad opera dell'articolo 1, comma 637, lettera c), n. 1.2 della legge di stabilità per il 2015. In proposito, si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 15, lettera d), dispone che «Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento»;
   infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si verifichi la portata normativa dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 5, terzo periodo, che, pur essendo stato inserito in sede di esame parlamentare, è volto a dispiegare i propri effetti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera a), in termini di novella all'articolo 1, comma 638, della legge n. 190 del 2014, il quale già introduce, per diverse finalità, alcuni casi di ultrattività delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, del decreto legislativo n. 218 del 1997;Pag. 9
   si valuti altresì l'opportunità di riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), che integra in maniera non testuale la disciplina della collaborazione volontaria, con specifico riguardo all'esonero dagli obblighi dichiarativi per i residenti in Italia che lavorano all'estero, in termini di novella alla legge n. 186 del 2014, che ne disciplina la procedura».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 e abb.

(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marcello TAGLIALATELA, relatore, illustra i contenuti del testo unificato all'esame, che apporta numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (e, in particolare, sul Libro I, concernente le misure di prevenzione), precisando che esse appaiono riconducibili alla finalità di: rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione, di sequestro e confisca anche attraverso una più celere verifica dei diritti di terzi, la limitazione dei casi di giustificazione della legittima provenienza dei beni e l'assegnazione in via provvisoria dei beni sequestrati; estendere i casi di confisca obbligatoria; ampliare il ricorso agli istituti dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e del controllo giudiziario delle aziende; estendere i reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare attraverso una più puntuale valutazione delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'attività e l'istituzione di un fondo di rotazione e di altre agevolazioni, nonché mediante il conferimento di apposita delega al Governo ad emanare un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali; assicurare una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, che dovrà comunque garantire competenze idonee allo svolgimento dell'incarico assegnato ed assicurare una rotazione degli incarichi; riorganizzare struttura, composizione e competenze dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati (valorizzandone il ruolo di supporto alla magistratura nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca), ed istituire Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate presso le prefetture.
  Osservato che le disposizioni all'esame non sembrano presentare aspetti problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1138 e abbinate, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito, e rilevato che:
    il testo all'esame reca un complesso organico di interventi incidenti per lo più sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (e, in particolare, sul Libro I, concernente le Pag. 10misure di prevenzione), i quali risultano opportunamente formulati in termini di novelle;
    in diverse novelle (a titolo esemplificativo, si vedano le novelle agli articoli 14, comma 4; 22, comma 2-bis; 24, comma 2; 28, comma 1, alinea; 34, commi 5, 6, 7 e 9; 41-bis, comma 2; 63, comma 9 del decreto legislativo n. 159 del 2011), come è prassi consolidata negli atti normativi che incidono sul settore della giustizia, sono presenti richiami normativi ad altre disposizioni, «in quanto compatibili» ovvero «in quanto applicabili»;
    con riferimento alla formulazione della norma di delega, si osserva che l'articolo 47 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, «un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali»;
   osservato, a tale riguardo, che la brevità del termine per l'esercizio della delega si connette all'assenza di gravami procedurali (per esempio, non è previsto il parere parlamentare), la quale, a sua volta, si giustifica in ragione dell'analiticità e dell'accuratezza con la quale la disposizione di delega definisce l'oggetto e i principi e i criteri direttivi;
   rilevato, infine, che l'articolo 49 prevede che il Presidente del Consiglio presenti una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del testo all'esame, entro un termine (pari a centoventi giorni dalla sua entrata in vigore) che, coincidendo con quello stabilito dall'articolo 47 per l'esercizio della delega, non consente al Governo di includere nella relazione al Parlamento alcun riferimento allo stato di attuazione della delega;
  alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di stabilire, all'articolo 49, un termine più ampio per la presentazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della relazione al Parlamento sull'attuazione del provvedimento all'esame, allo scopo di consentire al Governo di riferire anche sullo stato di attuazione della delega conferitagli a norma dell'articolo 47».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.55.