CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 191

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, evidenzia che il decreto-legge n. 153 del 2015 – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – si compone di tre articoli e reca disposizioni volte a:
   disattivare la clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità 2015, per la mancata autorizzazione UE al meccanismo IVA di reverse charge nella grande distribuzione alimentare; a tal fine, il previsto aumento dell'accisa dei carburanti per il 2015 viene sostituito con la copertura mediante le maggiori entrate Pag. 192derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero;
   con riferimento alla voluntary disclosure, prevedere che la richiesta di accesso alla procedura sia irrevocabile e non possa essere presentata più di una volta; prorogare il termine per accedere alla voluntary al 30 novembre 2015, con possibilità di integrare l'istanza con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015;
   disporre che l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

  Più nel dettaglio, l'articolo 1, non modificato dal Senato, disattiva gli effetti della clausola di salvaguardia disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 190 del 2014) introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal mancato rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga in materia di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA alla grande distribuzione alimentare.
  Le norme della legge di stabilità per l'anno 2015 hanno infatti subordinato l'efficacia dell'estensione del reverse charge al settore della grande distribuzione ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA (rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/UE). Il 22 maggio 2015, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final) con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga; la Commissione rilevava che un'applicazione indistinta e globale del reverse charge ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva Iva. Inoltre, la Commissione ritiene che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi; al contrario, reputa che la misura in questione implichi seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle Autorità italiane, perché la misura in questione non risulterebbe utile alla prevenzione di tutte le tipologie di frodi alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle «frodi carosello», ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.
  Il provvedimento in esame dispone pertanto, per il solo anno 2015, che alle minori entrate derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero.
  L'importo da coprire è ridefinito in 728 milioni di euro e la decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti viene fissata a partire dall'anno 2016, in luogo del 2015.
  Al riguardo, rileva tuttavia che l'articolo 3, comma 3 del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111) disattiva tale aumento di accisa previsto per il 2016.
  L'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo tra l'altro una proroga (al 30 novembre 2015) per la presentazione dell'istanza, l'individuazione di un'articolazione dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze e una specifica disciplina, valida per la collaborazione volontaria, per le prestazioni previdenziali corrisposte dalla Svizzera.Pag. 193
   La legge n. 186 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure) in materia fiscale.
  A tal fine (articolo 1, comma 1) sono stati inseriti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies, per contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. I soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando l'intera misura delle imposte dovute. Per effetto della collaborazione volontaria viene altresì garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.
  In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), n.1 sostituisce il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5-quater, decreto-legge n. 167 del 1990, norma che disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. La procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata. Si prevede inoltre che la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non possa essere presentata più di una volta e che la presentazione della richiesta è irrevocabile.
  L'articolo 2, comma 1, lettera a), n.2, modificato al Senato, sostituisce il comma 5 del richiamato articolo 5-quater, che reca termini e modalità di accesso alla procedura.
  Per effetto delle norme in commento:
   il termine per accedere alla procedura è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2015;
   l'istanza può essere integrata entro il 30 dicembre 2015;
   è previsto lo slittamento al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono dal 31 dicembre 2015.

  Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata introdotta una nuova norma, ai sensi della quale la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una articolazione dell'Agenzia delle entrate, da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima che deve essere emanato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La disposizione si pone in esplicita deroga alla disciplina sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA, che impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1 aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 167 del 1990, chiarendo che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2007, fatta eccezione per le norme in tema di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2 modifica il comma 3 dell'articolo 5-quinquies.
  Per effetto delle modifiche, con finalità di coordinamento, il predetto termine del 30 settembre viene posticipato al 30 novembre 2015; si chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio commesse in relazione a delitti tributari commessi sino alla data del 30 dicembre 2015, ove l'istanza di accesso alla procedura sia tempestivamente integrata oppure siano inviati entro detto termine i documenti e le informazioni a corredo dell'istanza medesima.
  L'articolo 2, comma 2, lettera a) stabilisce la temporanea reviviscenza, ai soli fini della collaborazione volontaria, delle disposizioni in materia di definizione dell'accertamento Pag. 194mediante adesione all'invito al contraddittorio con gli uffici delle entrate, che sono state abrogate dalla legge di stabilità 2015 a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  L'articolo 2, comma 2, lettera b), modificata durante l'esame al Senato, ai soli fini della collaborazione volontaria assoggetta l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad una aliquota ridotta del 5 per cento. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.
  Inoltre nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre aggiunta una lettera b-bis) al comma 2 dell'articolo 2; ai sensi della norma introdotta, ai fini della voluntary disclosure, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 per i cd. lavoratori frontalieri (più precisamente, soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi) si estende, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.
  Il richiamato articolo 38, comma 13, lettera b) del decreto-legge n. 78 del 2010 esonera i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi dall'obbligo di esplicitare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Nuovo testo C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (vedi allegato 1).

  Dalila NESCI (M5S) chiede di rinviare ad una successiva seduta la votazione del parere formulato dal relatore, che appare ad una prima lettura condivisibile; ciò al fine di svolgere ulteriori approfondimenti, anche alla luce dello svolgimento dei lavori presso la Commissione Giustizia, che non ha consentito un effettivo abbinamento delle proposte di legge presentate dalla deputata Bindi, recepite solo parzialmente mediante emendamenti.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rileva – anche in qualità di componente della II Commissione ed avendone seguito i lavori in sede referente – che le eccezioni metodologiche sollevate dalla collega Nesci sono state già oggetto di ampio dibattito in quella sede, ed in ogni caso non investono profili di competenza della XIV Commissione. Ritiene pertanto che tali obiezioni non possano motivare un rinvio nella votazione del parere testé formulato.

  Michele BORDO, presidente, sottolinea come lo svolgimento dei lavori presso la Commissione di merito, e la scelta circa le disposizioni da introdurre nel testo del provvedimento adottato quale testo base, rispecchino le fisiologiche dinamiche politiche tra maggioranza ed opposizione, non essendo stata in alcun modo preclusa la facoltà di emendare il testo in discussione. Non appare quindi motivata la richiesta Pag. 195di un rinvio a domani del voto sul parere del relatore.

  Dalila NESCI (M5S) evidenzia che, in considerazione dei ritmi concitati di lavoro nell'iter del provvedimento presso la Commissione Giustizia, non si sono potuti svolgere adeguati approfondimenti, a cui si sarebbe invece potuta utilmente dedicare la XIV Commissione, non essendovi alcuna necessità di esprimere nella giornata odierna il parere di competenza.
  Preso atto della posizione assunta dal presidente, il gruppo M5S si trova quindi costretto ad esprimere la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge di riforma costituzionale – del quale la XIV Commissione avvia l'esame in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla I Commissione – è stato approvato dal Senato, con modificazioni, l'8 agosto 2014, modificato dalla Camera il 12 marzo 2015 e nuovamente modificato dal Senato, che lo ha approvato il 13 ottobre 2015.
  Per quanto concerne i tratti caratterizzanti la riforma costituzionale, rileva che il principale intervento di riforma riguarda il superamento del bicameralismo perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) diviene organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95 senatori eletti dai consigli regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi – tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio, cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni.
  Al fine di adeguare il procedimento legislativo al nuovo assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l'approvazione della sola Camera dei deputati: il Senato, al quale il testo approvato è immediatamente trasmesso, può disporre di esaminarlo e le proposte di modifica dallo stesso deliberate sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva. È attribuito un «ruolo rinforzato» al Senato per le leggi di attuazione della clausola di supremazia di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione. Nell'ambito del nuovo procedimento legislativo, è introdotto l'istituto del «voto a data certa», che consente al Governo tempi definiti riguardo alle deliberazioni parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del programma di governo. Al contempo, vengono «costituzionalizzati» i limiti alla decretazione Pag. 196d'urgenza, già previsti a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.
  Un'altra novità è costituita dall'introduzione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per la Camera e per il Senato, e dalla modifica dei quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica. Al contempo, vengono modificate le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento, stabilendo che essi vengano eletti, separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.
  Circa gli istituti di democrazia diretta, viene introdotto un nuovo quorum per la validità del referendum abrogativo nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. In tale caso, il quorum è pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000. Sono inoltre introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è rinviata ad una apposita legge costituzionale. Per l'iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del corpo elettorale, introducendo al contempo il principio che ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
  Modifiche rilevanti riguardano infine il titolo V della parte II della Costituzione. In particolare, di rilievo appare la soppressione del riferimento costituzionale alle province, in linea con il processo di riforma degli enti territoriali in atto. Al contempo, il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni è ampiamente rivisitato. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. L'elenco delle materie di competenza esclusiva statale è inoltre profondamente modificato, con l'enucleazione di nuovi ambiti materiali. Di significativa rilevanza è infine l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale. Sono altresì oggetto di modifica la disciplina del cd. «regionalismo differenziato» e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali. La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati.
  Con riguardo alle modifiche apportate nel corso dell’iter al Senato, segnala che rispetto al testo approvato dalla Camera il 12 marzo 2015, le principali novità hanno riguardato in particolare:
   la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato;
   la previsione in base alla quale l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali avviene in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo di tali organi;
   l'introduzione di due nuove materie («disposizioni generali e comuni sulle politiche sociali» e «commercio con l'estero») che possono essere attribuite alle regioni nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetto regionalismo differenziato);
   il ripristino della previsione (già presente nel testo approvato dal Senato in prima lettura) in base alla quale i cinque giudici di nomina parlamentare della Corte Costituzionale sono eletti distintamente dalla Camera (tre) e dal Senato (due);
   la sostituzione dell'espressione «adeguamento» degli statuti con l'espressione «revisione» per riferirsi al momento dal Pag. 197quale il titolo V riformato risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle province autonome;
   l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla revisione dei predetti statuti, dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo al cosiddetto «regionalismo differenziato», con una disciplina transitoria per il periodo precedente;
   la possibilità di approvare la nuova legge elettorale del Senato anche nella legislatura in corso, prevedendo conseguentemente che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale su tale legge elettorale scada il decimo giorno dall'entrata in vigore della legge medesima;
   l'introduzione per le Regioni di un termine per adeguarsi alla nuova legge elettorale del Senato, fissato in 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

  Limitatamente alle disposizioni di diretto interesse per la XIV Commissione, sottolinea che a seguito delle modifiche apportate dal Senato al quinto comma del nuovo articolo 55 della Costituzione sono state ulteriormente definite le funzioni proprie di tale ramo del Parlamento (articolo 1 del disegno di legge).
  Più precisamente, spettano al Senato le funzioni di: raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.
  Rispetto al testo licenziato dalla Camera, quindi, al Senato spettano le ulteriori funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e di verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.
  Le competenze menzionate dal nuovo articolo 55 della Costituzione per le quali non è richiamato il concorso si intendono spettanti comunque anche alla Camera, in quanto titolare della funzione di indirizzo politico e di controllo sull'operato del Governo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni VIII e XIII)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, evidenzia che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) – del nuovo testo del disegno di legge del Governo e proposte di legge abbinate, recante Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
  Le finalità del provvedimento sono chiaramente enunciate nell'articolo 1, che si richiama agli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e agli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Intenzione del legislatore – recita il comma 1 – è di definire i princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a Pag. 198tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, che svolge un ruolo importante anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
  Si specifica inoltre, al comma 2, che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è infatti consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso o rigenerazione delle aree già urbanizzate.
  Il comma 3 chiarisce inoltre che, al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso o rigenerazione delle aree già urbanizzate, le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.
  Sulla base del comma 5, infine, si stabilisce che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.
  L'articolo 2 reca le definizioni, soffermandosi sui termini di «consumo di suolo», «superficie agricola, naturale e seminaturale», «impermeabilizzazione», «area urbanizzata», «rigenerazione urbana», «mitigazione» e «compensazione ambientale».
  L'articolo 3 reca limiti al consumo di suolo, stabilendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dei beni culturali e con il Ministro delle infrastrutture, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale. A tal fine la Conferenza unificata stabilisce i criteri e le modalità per la definizione di tale riduzione, tenendo conto, tra l'altro, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli, delle produzioni agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, e dell'estensione del suolo già edificato.
  Con direttiva del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dell'ambiente, sono inoltre definite le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria.
  L'articolo 4 interviene in materia di priorità del riuso, stabilendo che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dettano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione Pag. 199e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.
  Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, le regioni dettano altresì disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.
  L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;
   b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico;
   c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3.

  L'articolo 6, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, prevede che le regioni e i comuni possano qualificare gli insediamenti rurali locali come compendi agricoli neorurali, ristrutturandoli con dotazioni urbanistiche ed ecologiche e nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale. Ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, e l'esclusione dell'uso residenziale o produttivo industriale, tali strutture possono avere destinazioni d'uso quali attività amministrative; servizi ludico-ricreativi; servizi turistico-ricettivi; servizi dedicati all'istruzione; attività di agricoltura sociale; servizi medici e di cura; servizi sociali; attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali; artigianato artistico.
  L'articolo 7 stabilisce il divieto di mutamento di destinazione. Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive.
  Sono altresì vietati sulle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche.
  L'articolo 8 fissa misure di incentivazione. A tal fine, ai comuni iscritti nel registro di cui al successivo articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.
  Lo stesso ordine di priorità è attribuito anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
  L'articolo 9 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, Pag. 200un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo 8.
  L'articolo 10 detta disposizioni relative alla destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7, che sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  L'articolo 11 reca le disposizioni transitorie e finali. Si stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e per le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis del medesimo codice, elencate nel Documento di economia e finanza.
  Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi adottati prima della entrata in vigore della legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla riunione della XI COSAP svolta a Tirana il 22 e 23 ottobre 2015.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che il 22 e 23 ottobre 2015 si è recato a Tirana per partecipare alla XI Conferenza delle Commissioni per l'integrazione europea e per gli affari europei dei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione del Sud-Est Europa (COSAP), e presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (vedi allegato 2).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

Pag. 201