CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2015.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella seduta ieri è iniziato l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore.Pag. 176
  Nella seduta odierna l'esame riprenderà dal subemendamento Amato 0.750 (Nuova formulazione).22.

  Federico GELLI (PD), relatore, propone, sulla base dell'approfondimento richiesto dalla collega Lenzi nella seduta precedente, una riformulazione del subemendamento Amato 0.7.50 (Nuova formulazione).22 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Maria AMATO (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.7.50 (Nuova formulazione).22 avanzata dal relatore.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

  Giovanni MONCHIERO (SCpI) manifesta perplessità in relazione al fatto che la riformulazione proposta esclude dalla responsabilità extracontrattuale i medici che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

  Andrea COLLETTI (M5S) invita ad una ulteriore riflessione rispetto alla terminologia impiegata nella riformulazione proposta.

  Federico GELLI (PD), relatore, in relazione al rilievo espresso dal collega Monchiero, precisa che l'esclusione dei medici che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale è intenzionale ed è motivata sia da ragioni giuridiche, stante la difficoltà di prevedere un rapporto extracontrattuale con un professionista scelto liberamente dai pazienti, sia di tipo politico, in quanto tali professionisti si considerano assimilabili ai liberi professionisti più che agli operatori sanitari dipendenti da una struttura.
  Ribadisce, in risposta al collega Colletti, la propria convinzione circa l'appropriatezza della riformulazione proposta del subemendamento in discussione, che fa riferimento in modo esplicito ai soggetti richiamati dai commi 1 e 2 del suo emendamento 7.50 (Nuova formulazione).

  Giuditta PINI (PD) segnala che quanto affermato dal relatore è sicuramente valido per i medici di base mentre, mentre vi sarebbe un approccio differente da parte di molti pediatri di libera scelta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il subemendamento Amato 0.7.50 (Nuova formulazione).22, nella riformulazione proposta dal relatore (vedi allegato 1).

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che con l'approvazione del subemendamento Amato 0.7.50 (Nuova formulazione).22, come riformulato, risultano preclusi i subemendamenti Colletti 0.7.50 (Nuova formulazione).20 e 0.7.50 (Nuova formulazione).14, che pertanto non saranno posti in votazione.

  Marisa NICCHI (SEL) raccomanda l'approvazione dei subemendamenti a sua prima firma 0.7.50 (Nuova formulazione).19 e 0.7.50 (Nuova formulazione).23, ribadendo la contrarietà del proprio gruppo al principio della responsabilità extracontrattuale, che a suo avviso ridurrebbe la tutela dei pazienti danneggiati.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Nicchi 0.7.50 (Nuova formulazione).19 e 0.7.50 (Nuova formulazione).23.

  Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (Nuova formulazione).28, sottolineando che la prevista riduzione della prescrizione dell'azione risarcitoria in cinque anni non diminuisce la tutela dei pazienti e, al tempo stesso, garantisce maggiore tranquillità ai professionisti sanitari e alle imprese assicuratrici.

  La Commissione respinge il subemendamento Fucci 0.7.50 (Nuova formulazione).28.

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  Mario MARAZZITI, presidente, essendosi concluso l'esame dei subemendamenti ad esso riferiti, pone in votazione l'emendamento del relatore 7.50 (Nuova formulazione), come risultante dai subemendamenti approvati.

  Andrea COLLETTI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento del relatore 7.50 (Nuova formulazione), ribadendo, in primo luogo, che la formulazione del comma 1 può limitare la responsabilità oggettiva delle strutture sanitarie, al di là delle intenzioni del proponente.
  Ribadisce, inoltre, la scarsa chiarezza del comma 3, che può portare a interpretazioni contrastanti in sede applicativa. Critica poi fortemente la previsione, recata dal comma 4, della responsabilità extracontrattuale per gli esercenti la professione sanitaria all'interno di una struttura privata, ricordando che in molti casi la scelta della struttura deriva da quella del medico e che non viene presa in considerazione la dinamica processuale in cui le strutture possono rivalersi sui professionisti.
  Ritiene pertanto che la norma proposta sia in concreto applicabile solo in un numero esiguo di casi.

  La Commissione approva l'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore come risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato 1).

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo, che pertanto non saranno posti in votazione.

  Federico GELLI (PD), relatore, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori di tutti gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7.

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nicchi 7.04.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01, ricordando che la possibilità di introdurre l'azione diretta del danneggiato potrebbe ridurre drasticamente il contenzioso e tutelare maggiormente gli esercenti le professioni sanitarie.

  Federico GELLI (PD), relatore, ritiene che il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Colletti 7.01 possa essere più utilmente affrontato in sede di esame del successivo articolo 8, vertente su argomento analogo, e ne propone pertanto l'accantonamento.

  La Commissione concorda.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 7.02 e 7.03, evidenziando che lo stesso soggetto può essere considerato prossimo congiunto o erede in relazione ad un paziente deceduto a seguito di atto sanitario, con conseguente diverso termine di prescrizione.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Colletti 7.02 e 7.03.

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova formulazione dei suoi articoli aggiuntivi 7.010 e 7.011, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 ottobre 2015 (vedi allegato 2).

  Federico GELLI (PD), relatore, in relazione all'articolo aggiuntivo 7.010, precisa di avere apportato alcune modifiche rispetto al testo già presentato in quanto la stesura precedente avrebbe potuto dare luogo a difficoltà interpretative relativamente alla collocazione del tentativo di conciliazione, cioè se si collochi nell'ambito del giudizio o prima del giudizio, e non specificava in maniera chiara il rapporto tra tentativo di conciliazione e giudizio nel caso di mancata riuscita del Pag. 178primo. Evidenzia inoltre che, al fine di incentivare il ricorso alla conciliazione e di ottenere un positivo effetto deflattivo sul contenzioso, è ribadita l'obbligatorietà della partecipazione di tutte le parti al procedimento di accertamento tecnico preventivo, con delle conseguenze di carattere pecuniario in caso di mancata partecipazione.
  In relazione all'articolo aggiuntivo 7.011, segnala che l'impianto resta sostanzialmente inalterato e che le modifiche apportate sono di carattere tecnico, volte a puntualizzare meglio i termini per l'esercizio dell'azione di rivalsa ovvero ad evitare ripetizioni presenti nel testo originario.

  Andrea COLLETTI (M5S) si riserva di presentare subemendamenti al testo proposto dal relatore, segnalando alcuni punti critici, a cominciare dal termine di quattro mesi previsto dal comma 3 e dall'obbligatorietà della presenza delle parti di cui al comma 4 dell'articolo aggiuntivo 7.010, come riformulato dal relatore.

  Mario MARAZZITI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove formulazioni degli articoli aggiuntivi 7.010 e 7.011 del relatore alle ore 12 di giovedì 5 novembre.

  La Commissione concorda.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
Atto n. 212.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2015.

  Marco RONDINI (LNA), intervenendo sul provvedimento in esame, fa presente di avere ricevuto segnalazioni circa il fatto che l'aumento dell'imposta di consumo connesso all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2014 ha comportato una maggiore diffusione delle importazioni irregolari di liquidi da inalazione e della cosiddetta produzione «fai da te», con conseguenti danni erariali e soprattutto rischi per la salute. Pone, pertanto, il tema all'attenzione della relatrice affinché possa essere eventualmente ricompreso nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
C. 348-B Cenni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Paolo BENI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione XIII (Agricoltura) sulla proposta di legge 348-B, approvata in prima lettura dalla Camera il 18 dicembre 2014 e approvata successivamente, con modificazioni, dal Senato il 21 ottobre 2015.
  La proposta in esame reca disposizioni per l'istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 1992, dal Trattato internazionale di Roma del 2001 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, dal Piano nazionale e dalle linee guida per la conservazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario. Già in sede di prima lettura la XII Commissione osservò che la tutela della biodiversità agricola e alimentare, perseguita anche attraverso la difesa del territorio rurale dai rischi di spopolamento, inquinamento e perdita del patrimonio genetico, riveste grande importanza allo scopo di conciliare l'agricoltura produttiva con la tutela degli ecosistemi, della salute e della sicurezza alimentare delle popolazioni.
  Fa presente, quindi, che in questa sede tratterà in sintesi il contenuto della proposta di legge, evidenziando in particolare le poche modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato. In particolare, l'articolo 1 specifica oggetto e finalità della legge stabilendo l'istituzione del sistema nazionale di tutela e valorizzazione. Esso è costituito dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 3), dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 4), dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 5) e dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 8).
  Nel corso dell'esame al Senato, la definizione «biodiversità agraria e alimentare» è stata sostituita con «biodiversità di interesse agricolo e alimentare». Parimenti la dizione «risorse genetiche» è stata meglio esplicitata con l'aggiunta delle parole «di interesse alimentare ed agrario». Tali modifiche sono state ripetute ogni qual volta nel testo ricorrono le medesime definizioni.
  L'articolo 2, sostanzialmente invariato, contiene le definizioni. Specifica che per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» debba intendersi il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica avente valore per l'alimentazione e l'agricoltura; chiarisce il significato del termine «risorse locali» e definisce «agricoltori custodi» e «allevatori custodi» coloro che sono impegnati nella conservazione delle risorse genetiche locali animali e vegetali a rischio di estinzione.
  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nella quale saranno registrate, in presenza dei requisiti previsti, tutte le risorse genetiche locali vegetali, animali o microbiche a rischio di estinzione, nonché quelle già individuate come tali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Osserva che, alle specie da inserire di diritto nell'Anagrafe il Senato ha aggiunto le razze animali autoctone a rischio estinzione secondo la classificazione FAO.
  L'articolo 4, invariato, istituisce la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma nonché dagli allevatori e agricoltori custodi.
  L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, allo scopo di costituire una banca dati delle risorse genetiche locali e monitorare lo stato di conservazione della biodiversità agraria. Sia all'articolo 3 sia all'articolo 5, il Senato ha introdotto modifiche puramente formali relative all'autorizzazione di spesa.
  L'articolo 6 interviene sul tema della conservazione delle risorse genetiche, demandando Pag. 180al Ministero per le politiche agricole l'individuazione dei soggetti di comprovata esperienza per la loro conservazione ex situ e affidando invece alle Regioni il compito di individuare gli agricoltori custodi nell'ambito dell'azienda agricola.
  All'articolo 7 si affida al Ministero delle politiche agricole il compito di aggiornare con apposito decreto il Piano nazionale e le Linee guida per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; una modifica introdotta dal Senato dispone che tale aggiornamento periodico avvenga «almeno ogni cinque anni».
  L'articolo 8, che istituisce il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare e ne disciplina la composizione e i compiti, è stato modificato dal Senato integrando la composizione del Comitato con l'aggiunta di un rappresentante del Ministero della salute e portando da uno a tre i rappresentanti degli agricoltori e allevatori custodi. Il Senato ha inoltre specificato il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge entro il quale il Ministero dovrà disciplinare con apposito decreto le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato.
  Fa presente che resta invariato l'articolo 9 relativo alla tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi. Per quanto riguarda il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, istituito dall'articolo 10, il Senato ha soppresso la possibilità di utilizzarlo anche per corrispondere indennizzi ai produttori che hanno subito danni a causa della contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti vigenti. Inoltre la copertura degli oneri relativi alla dotazione del Fondo è stata spostata dall'articolo 10 all'articolo 18, ma anche qui si tratta di una modifica di mero coordinamento del testo.
  Restano sostanzialmente invariati anche gli articoli 11 (commercializzazione di sementi di varietà da conservazione), 12 (itinerari della biodiversità) e il 13, che prevede l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Sottolinea la rilevanza sociale di tali comunità e la loro funzione di sensibilizzazione e promozione attraverso il coinvolgimento di agricoltori e allevatori locali, gruppi di acquisto solidale, scuole e università, centri di ricerca, mense scolastiche, ospedali, imprese e associazioni.
  Fa presente, poi, che la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con l'articolo 14, è stata fissata dal Senato per il 20 maggio anziché il 22 come previsto dalla Camera, coincidente con la giornata mondiale della biodiversità. Restano sostanzialmente invariati gli articoli 15 (iniziative presso le scuole) e 16 (interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare). Infine gli articoli 17 e 18 contengono le disposizioni attuative e finanziarie.
  In conclusione, come già evidenziò questa Commissione in prima lettura, ritiene che la proposta in esame un provvedimento positivo, quanto mai opportuno per sostenere i numerosi agricoltori che con fatica investono nella ricerca e nel recupero di varietà genetiche a rischio di estinzione, contribuendo ad arginare la perdita di biodiversità e a sviluppare l'enorme patrimonio di saperi locali, memorie e pratiche sostenibili di cui dispone il nostro Paese.
  Sulla base di queste considerazioni, e attendendo le valutazioni dei commissari, ritiene che la XII Commissione possa esprimere un parere favorevole già nella seduta odierna, ricordando che al termine dell'esame in prima lettura la Commissione medesima ha approvato un parere favorevole, senza alcuna osservazione o condizione.

  Paola BINETTI (AP), ricordando che il tema della biodiversità ha trovato una particolare attenzione all'interno dell'Expo, segnala l'opportunità di inserire un richiamo, all'interno del parere che esprimerà la Commissione, al tema dell'educazione scientifica in relazione agli organismi geneticamente modificati.

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  Paolo BENI (PD), relatore, rilevando che il tema proposto dalla collega Binetti presenta un indubbia rilevanza ma appare solo marginalmente in connessione con il testo all'esame in sede consultiva, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Silvia GIORDANO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giuditta PINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione Affari sociali chiamata ad esprimere un parere sugli aspetti di competenza alla II Commissione (Giustizia) sul testo unificato della proposta di legge di iniziativa popolare 1138 e abbinate, che reca misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata come risultante dai numerosi emendamenti approvati presso la Commissione di merito.
  Osserva che il provvedimento in esame apporta numerose modifiche al libro I del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti, volte nel complesso a: rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca); inserire gli indiziati del reato di assistenza agli associati (articolo 418 del codice penale) e dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione; istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia; favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l'istituzione di un fondo e con altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali; garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con garanzia di competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e di rotazione negli incarichi; riorganizzare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio; estendere i casi di confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992; introdurre misure di contrasto al «caporalato».
  La quasi totalità del provvedimento – che si compone di 55 articoli – concerne quindi modifiche al Codice antimafia. Si tratta di un articolato molto complesso che investe solo marginalmente le competenze della nostra Commissione. In ogni caso, ricordo che gli articoli da 27 a 36 intervengono sul capo del Codice relativo alla gestione dei beni sequestrati, rispetto alla quale vi sono sicuramente implicazioni di carattere sociale.
  In particolare, gli articoli da 28 a 31 del provvedimento intervengono sulla gestione e valorizzazione delle aziende sequestrate. Con l'inserimento nel predetto Codice di articoli aggiuntivi, il provvedimento istituisce (articolo 29) presso il Ministero dello Sviluppo economico un Fondo per il credito delle aziende sequestrate, finalizzato a garantire l'accesso al credito bancario (e conseguentemente il sostegno agli investimenti e la tutela dei livelli occupazionali) per le aziende sottratte alla criminalità nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (articolo 41-bis del Codice). Il Fondo si articola in due sezioni e ha come obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli Pag. 182investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 e alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.
  Fa presente che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia), sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti. L'Agenzia e Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia) devono contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo.
  Osserva che se l'impresa beneficia del Fondo e il provvedimento di sequestro viene revocato, la riforma prevede particolari garanzie di rimborso delle somme ottenute, in assenza delle quali non sarà possibile per l'avente diritto ottenere la restituzione dell'azienda. Inoltre, se il sequestro riguarda aziende di particolare interesse socio-economico, il tribunale può attivare le procedure per l'amministrazione straordinaria e l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da Invitalia S.p.A., tra i suoi dipendenti.
  Fa presente, poi, che alla copertura degli oneri finanziari si provvede ai sensi del successivo articolo 42 del Codice antimafia – che prevede che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento – ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore di Invitalia S.p.A, o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse relative al Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge di stabilità 2014.
  Ricorda, altresì, che un fondo per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende sequestrate è previsto anche dall'articolo 13, commi 4-7, del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111), in corso di esame al Senato. Tale Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
  Segnala infine che l'articolo 35 apporta modifiche all'articolo 48 del Codice antimafia, sulla destinazione dei beni e delle somme sequestrate. La riforma prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dell'occupazione; sottrae al Ministro dell'interno, per attribuirla al Presidente del Consiglio, l'autorizzazione al mantenimento dei beni immobili confiscati nel patrimonio dello Stato; per i medesimi beni, consente il trasferimento agli enti locali, anche per finalità economiche, purché accompagnate dal vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali; dispone che l'elenco dei beni trasferiti all'ente locale debba essere aggiornato ogni mese, con pubblicità sul sito istituzionale, a pena di responsabilità dirigenziale; consente agli enti territoriali di assegnare il bene in concessione anche cooperative diverse da quelle attualmente previste dal Codice, purché a mutualità prevalente e prive di Pag. 183scopo di lucro. Tale possibilità è estesa ai beni mobili, anche iscritti in pubblici registri; prevede che anche la destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni sia soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario; consente all'Agenzia di operare direttamente l'assegnazione a titolo gratuito agli enti e Tavoli permanenti e alle associazioni, rendendo evidente la destinazione con finalità sociali e nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; dispone che le aziende debbano essere mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza ulteriori oneri, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati quali assegnatari in concessione qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività; in relazione ai beni confiscati e destinati, che risultino essere rientrati nella disponibilità del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, consente all'Agenzia di revocare la prima assegnazione e trasferire il bene agli enti territoriali interessati.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

  Giuditta PINI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.30.

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