CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 166

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro.
C. 2014 Mosca.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvierà l'esame preliminare del provvedimento, con la relazione introduttiva della relatrice.

  Alessia ROTTA (PD), relatrice, rileva preliminarmente che la relazione illustrativa della proposta di legge, di cui è prima firmataria la collega Mosca, ora cessata dal mandato parlamentare, segnala che essa è stata oggetto di consultazione pubblica attraverso la pubblicazione on line, la pubblicazione sui blog del Corriere della Sera, de «La 27esima Ora», e l'invio tramite e-mail a personalità e associazioni particolarmente attive nell'ambito delle politiche del lavoro ed esperte di flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Osserva che, come si legge nella relazione illustrativa medesima, Pag. 167lo smart working non si configura come una nuova tipologia contrattuale ma come una particolare modalità di lavoro, consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali, basata sulla flessibilità di orari e di sede, e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali. La proposta si propone, in sostanza, l'obiettivo di una introdurre un nuova modalità di flessibilità del lavoro che affianchi il telelavoro, anche in ragione del limitato successo di tale istituto, addebitato dalla relazione alla presenza di una normativa molto rigida e restrittiva in materia, che non tiene conto dell'evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione e che espone l'impresa interessata all'utilizzo di questa modalità lavorativa a costi e a rischi troppo elevati, ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro.
  Ricorda, in proposito, che il telelavoro è stato oggetto dell'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale è stato recepito l'Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002. In questo ambito, il telelavoro viene definito come una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. L'Accordo prevede che il telelavoro consegua ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati, e non incide sullo status del telelavoratore. Con riferimento al telelavoro nel pubblico impiego, ricorda inoltre che l'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, aveva già previsto in via generale che, allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche potessero avvalersi di forme di lavoro a distanza. Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, sono state dettate le disposizioni attuative di tale norma di legge e in data 23 marzo 2000 è stato stipulato l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.
  Fa presente che, pur non essendo stato oggetto di una specifica disciplina, lo smart working è indirettamente richiamato da alcune disposizioni legislative vigenti. In primo luogo, con riferimento al settore pubblico, segnala che l'articolo 14 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, si dispone che queste adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali.
  Per quanto attiene al settore privato, giova ricordare in questa sede che, nell'ambito dell'attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), l'articolo 23 del decreto legislativo n. 80 del 2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, prevede che i datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possano escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Segnala inoltre che l'articolo 25 del medesimo decreto legislativo prevede che in via sperimentale, per il triennio Pag. 1682016-2018, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sia destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il predetto decreto è adottato sulla base di linee guida elaborate da una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede.
  La volontà di intervenire in maniera organica sulla materia è peraltro indicata dall'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, prevista dall'articolo 14, comma 2, del disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Senato n. 2111), attualmente all'esame del Senato della Repubblica.
  Osserva, pertanto, che la proposta di legge di cui iniziamo oggi l'esame si inserisce nel quadro ormai tracciato dal legislatore e che tuttavia necessita di essere maggiormente dettagliato, con specifico riferimento a modalità diverse di articolazione del lavoro al di fuori dei locali aziendali e con l'utilizzo di strumenti informatici che permettano organizzazioni orarie flessibili.
  Passando quindi all'analisi del contenuto della proposta di legge, segnala che l'articolo 1, che specifica l'oggetto e le finalità del provvedimento, definisce lo smart working come una modalità di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale, se non diversamente pattuito, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa e con utilizzo eventuale di strumenti informatici o telematici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
  Rileva che in base all'articolo 2, lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di smart working è disciplinato da un contratto, redatto in forma scritta, a tempo indeterminato o determinato di durata non superiore a due anni, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione e di organizzazione dei tempi e gli strumenti telematici utilizzati dal lavoratore, nonché le modalità di recesso e l'eventuale proroga o rinnovo.
  Osserva che, come previsto dall'articolo 3, il lavoratore che presta la propria attività in regime di smart working ha il diritto, a parità di mansioni svolte, ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello di cui godono gli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all'interno dei locali aziendali. La parità riconosciuta si estende anche a tutte le condizioni di lavoro e di occupazione anche in termini di opportunità di carriera, di crescita retributiva e di godimento dei diritti sindacali.
  Segnala poi che l'articolo 4, in materia di protezione dei dati, prevede per il datore di lavoro l'obbligo di adottare misure idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore, il quale è tenuto, a sua volta, a custodire con diligenza tutte le informazioni aziendali ricevute, nonché le apparecchiature Pag. 169fornite dal datore di lavoro in modo da evitare il loro danneggiamento o smarrimento.
  Il successivo articolo 5 attribuisce al datore di lavoro la responsabilità della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore, salva pattuizione in senso contrario. Il comma 2 disciplina la procedura da attuare al fine di verificare la proporzionalità e la pertinenza degli eventuali controlli che le caratteristiche tecniche degli strumenti informatici o telematici forniti al lavoratore in regime di smart working possono consentire al datore di lavoro, attraverso uno specifico coinvolgimento della direzione territoriale del lavoro.
  In proposito, fa presente che occorre considerare che l'articolo 23 decreto legislativo n. 151 del 2015, nel sostituire integralmente il testo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, ha profondamente innovato la disciplina in materia di controlli a distanza sui lavoratori, escludendo, in particolare, la necessità di un accordo sindacale o dell'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro per l'impiego degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Le informazioni così raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Segnala, peraltro, che il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha disposto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, destinata a subentrare alle direzioni interregionali e territoriali del lavoro.
  Osserva poi che l'articolo 6 definisce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di smart working, sulla base di procedure che derogano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Si tratta, infatti, di garantire la sicurezza e la salute del lavoratore essenzialmente attraverso l'informazione e la prevenzione, la fornitura di strumenti informatici adeguati nonché un monitoraggio periodico delle condizioni di lavoro. Contestualmente, si introduce per il lavoratore l'obbligo, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. In particolare, si prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore una informativa sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione di lavoro, assicuri la fornitura di strumenti informatici o telematici conformi ai migliori standard e provveda a monitorare costantemente le condizioni di lavoro anche mediante un colloquio annuale.
  Con riferimento alla formulazione del comma 2, alinea, a suo avviso, dovrebbe essere corretto l'erroneo riferimento all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Fa presente che, probabilmente, il testo intende piuttosto riferirsi all'articolo 3, comma 10, che disciplina la sicurezza dei lavoratori che effettuino prestazioni continuative di lavoro a distanza.
  Segnala, infine, che l'articolo 7, al fine di agevolare i lavoratori e le imprese che intendono sperimentare la modalità di smart working, prevede la possibilità per i contratti collettivi di qualsiasi livello di integrare quanto disposto dal provvedimento in esame, mentre, sulla base dell'articolo 8, gli incentivi di natura fiscale e contributiva, riconosciuti dalla normativa vigente in relazione agli incrementi di produttività del lavoro, fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, spettano anche sulle quote di retribuzione (comprese quelle di retribuzione oraria) corrisposte per l'attività lavorativa svolta in regime di smart working.
  Sul punto, ferma restando l'esigenza di una più puntuale definizione degli incentivi richiamati dalla disposizione, segnala la necessità di verificare se le misure previste dal provvedimento possano essere Pag. 170finanziate in attuazione di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015.

  Tiziana CIPRINI (M5S) fa presente che il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge, recante disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l'istituzione della banca delle ore (Atto Camera n. 3120), ancora non assegnata alla Commissione, che potrebbe essere abbinata alla proposta di legge in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, con riferimento alla segnalazione della deputata Ciprini, fa presente che, una volta che la richiamata proposta sia assegnata alla Commissione, si valuterà la possibilità di un suo abbinamento alla proposta di legge in esame.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 15.45.

7-00749 Rizzetto: Iniziative per la ricollocazione di lavoratori già occupati presso la società Getek Information Communication Technology.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00149).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2015.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI illustra una proposta di riformulazione dell'impegno della risoluzione, che tiene conto dell'interlocuzione informale svolta con il presentatore dell'atto di indirizzo e i diversi gruppi (vedi allegato 1).

  Walter RIZZETTO (Misto-AL), primo firmatario della risoluzione, dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla sottosegretaria e si dichiara abbastanza soddisfatto del risultato, a cui si è giunti grazie alla collaborazione con il Governo e i colleghi del gruppo del PD. Si tratta di una riformulazione che permette di superare la posizione di chiusura precedentemente espressa dall'Esecutivo che, a suo parere, era inaccettabile. Il nuovo testo della risoluzione, infatti, permette di assicurare il rinnovato impegno del Governo nei confronti dei lavoratori della Getek che, esauriti gli strumenti d sostegno del reddito, si trovano da un anno senza possibilità di reimpiego in una terra, la zona di Crotone, in cui le prospettive occupazionali sono particolarmente deboli. Anche l'impegno che il Governo si assume di adottare iniziative entro l'anno denota l'importanza che esso annette alla questione, in quanto garantisce a tali lavoratori che entro il termine di due mesi il loro problema sarà nuovamente affrontato. Auspica pertanto che tutti i gruppi possano esprimere un voto favorevole sull'atto di indirizzo, come da ultimo riformulato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la nuova formulazione della risoluzione, che assume il numero 8-00149.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.50.

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Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione è prevista nella seduta di domani, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.

  Antonio CUOMO, relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.55.

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