CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 153

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 novembre 2015.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un New Deal per i consumatori di energia» (COM(2015) 339 final) e «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» (COM(2015) 340 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10. alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. Pag. 154— Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2015.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, invita la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Caterina BINI (PD), relatrice, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1 esprime parere favorevole sull'emendamento Ricciatti 1.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Osserva che, in caso di approvazione dell'emendamento Ricciati 1.2 (Nuova formulazione), risulterebbero assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
  Con riferimento all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Quintarelli 2.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Osserva che dall'approvazione dell'emendamento Quintarelli 2.1, come riformulato, risulterebbero assorbiti i seguenti emendamenti: Galgano 2.2, Allasia 2.3, Da Villa 2.5 limitatamente alle parti conseguenziali, Quintarelli 2.6 e 2.7, Allasia 2.10, Mucci 2.15, Quintarelli 2.16, 2.19 e 2.20. Esprime parere contrario sugli emendamenti Allasia 2.4, Da Villa 2.5, limitatamente alle modifiche relative ai commi 1, 2 e 3, Marguerettaz 2.8, Ricciatti 2.9 e 2.11, Da Villa 2.12, Allasia 2.13, Fantinati 2.14, Vignali 2.17, Ricciatti 2.18, Allasia 2.21, Quintarelli 2.23, sugli identici emendamenti Ricciatti 2.24 e Tidei 2.25, nonché sull'emendamento Fantinati 2.26. Invita il collega Vignali a presentare un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento a sua prima firma 2.22. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Da Villa 2.01.
  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3, ad eccezione degli identici emendamenti Vignali 3.4 e Fantinati 3.5, degli identici emendamenti Fantinati 3.6 e Ricciatti 3.7, degli identici emendamenti Benamati 3.9 e Vignali 3.10, sui quali esprime parere favorevole.
  Esprime, infine, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

  La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Marco DA VILLA (M5S) intende preliminarmente svolgere alcune considerazioni di metodo prima di passare all'illustrazione del complesso degli emendamenti presentati dal proprio gruppo. Ringrazia la relatrice per aver voluto, anche se solo in minima parte, dare un segnale di apertura nei confronti delle opposizioni con l'espressione di un parere favorevole su alcuni degli emendamenti presentati.
  Con riferimento alla proposta di riformulazione dell'emendamento Quintarelli 2.1, ritiene non si tratti di una mera riformulazione perché in sostanza vengono accolti con tale modalità anche alcuni emendamenti presentati da deputati di altri gruppi. Più correttamente, a suo avviso, la relatrice avrebbe dovuto presentare un nuovo emendamento, anche al fine di permettere la presentazione di subemendamenti, esprimendo parere favorevole sulle singole proposte emendative che intendeva accogliere. Tale scelta sarebbe stata più chiara e trasparente della volontà del relatore di recepire o meno alcune proposte di modifica. Ricorda che tale modalità di presentare da parte dei relatori proposte di riformulazioni che in sé recepiscono anche Pag. 155altre proposte emendative è stata recentemente seguita anche durante l'esame del disegno di legge sulla concorrenza che tuttavia era certamente un provvedimento assai articolato e complesso.
  Passando al merito delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, nel sottolineare che il nuovo testo all'esame della Commissione reca una disciplina certamente più debole rispetto alla versione del provvedimento originario volto a tutelare i prodotti made in Italy, evidenzia come esse possano essere raggruppate in tre tipologie di emendamenti. Un primo gruppo mira essenzialmente a rafforzare la tutela dei consumatori, un secondo gruppo interviene al fine di modificare il previsto sistema di tracciabilità dei prodotti; infine, un terzo gruppo contiene nuove misure e disposizioni che derivano da sollecitazioni ricevute dall'Agenzia delle dogane.
  Rileva come nel testo permanga una certa ambiguità tra le disposizioni degli articoli che introducono sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili ed il titolo della proposta di legge che dispone l'introduzione di un sistema di tracciabilità. A suo giudizio tale ambiguità deve senza dubbio essere chiarita.
  Esprime soddisfazione per l'eliminazione del termine «multidimensionali» riferito ai codici non replicabili che avrebbe di fatto previsto l'utilizzo unicamente del QR Code. Sottolinea, inoltre, come al fine di ampliare le tutele del consumatore andrebbe inserito l'elemento della tracciabilità anche nella rete di distribuzione dei prodotti.
  Evidenzia, altresì, la rilevanza degli articoli aggiuntivi Fantinati 4.01 e 4.02 che recepiscono alcune delle indicazioni espresse dall'Agenzia delle dogane intervenuta in audizione presso la Commissione. Segnala infine gli emendamenti in materia di origine dei prodotti alimentari per superare l'opposizione del segreto industriale e che si pongono l'obiettivo di far prevalere il diritto alla salute dei consumatori in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione. Si rammarica quindi che né la maggioranza né il Governo abbiano voluto prendere in considerazione tali emendamenti e, più in generale, li invita ad un supplemento di riflessione sui pareri appena espressi.

  Gianluca BENAMATI (PD), ritiene che la relatrice abbia proposta una non strumentale riformulazione dell'emendamento Quintarelli 2.1, alla cui eventuale approvazione seguirebbe l'assorbimento o la preclusione di altre proposte emendative presentate.
  Nel merito, sottolinea che si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare volto difendere i prodotti di origine italiana facendo leva sulle informazioni rese ai consumatori. Ritiene pertanto che rappresenti un intervento legislativo senz'altro apprezzabile nel contenuto e nelle finalità.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno, concorde la Commissione, passare all'esame, in sede consultiva, della proposta di legge C. 348-B essendo imminente l'inizio dei lavori in Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
C. 348-B Cenni ed altri, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.

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  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, esprime perplessità sulle disposizioni relative ai produttori di sementi.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10. alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 19.45.

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro.
Testo unificato C. 1138 e abbinate.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il provvedimento in esame apporta numerose modifiche al libro I del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti, volte nel complesso a:
   rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca);
   inserire gli indiziati del reato di assistenza agli associati (articolo 418 c.p.) e dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione;
   istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia;
   favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l'istituzione di un fondo e con altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali;
   garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con garanzia di competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e di rotazione negli incarichi;
   riorganizzare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio;
   estendere i casi di confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992;
   introdurre misure di contrasto al «caporalato».

  La quasi totalità del provvedimento – che si compone di 55 articoli – concerne modifiche al Codice antimafia. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della X Commissione si segnalano, in sintesi, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 10 modifica la disciplina del sequestro (articolo 20 del Codice). In particolare, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita (beni di cui il soggetto risulta poter disporre, anche indirettamente in misura sproporzionata al reddito dichiarato), è previsto che il decreto del tribunale possa Pag. 157disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. Analogamente, in presenza dei presupposti, può essere disposto il controllo giudiziario dell'azienda ai sensi del nuovo articolo 34-ter del Codice. Un nuovo comma 1-bis dispone che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende ex lege a tutti i beni aziendali. L'articolo 10 stabilisce, inoltre che il tribunale ordina le trascrizioni e annotazioni sul registro delle imprese, libri sociali e pubblici registri conseguenti all'eventuale revoca del sequestro; che sia il sequestro che la sua eventuale revoca, anche parziale, vengano comunicati all'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 13 modifica la disciplina della confisca stabilendo (articolo 24 del Codice) che il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-ter. Come nel sequestro, un nuovo comma 1-bis dispone che la confisca di partecipazioni societarie si estende ex lege a tutti i beni aziendali.
  L'articolo 21 inserisce nel Codice antimafia un nuovo articolo 34-ter sul controllo giudiziario delle aziende, che riguarda l'ipotesi in cui risulti occasionale l'attività di impresa volta ad agevolare l'attività di soggetti destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale ovvero di soggetti sottoposti a procedimento penale per taluno dei delitti indicati dall'articolo 34 del Codice. In tali casi, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende, se sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Sono poi indicati i contenuti del provvedimento del tribunale con cui è disposto il controllo giudiziario: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e imporre una serie di obblighi specifici.
  Gli articoli da 28 a 31 del provvedimento intervengono sulla gestione e valorizzazione delle aziende sequestrate. In particolare, con le modifiche all'articolo 41 del Codice la riforma:
   estende la disciplina relativa alla gestione delle aziende alla gestione delle partecipazioni societarie che comportino il raggiungimento di determinate maggioranze;
   prevede che del provvedimento di sequestro debba essere tempestivamente informato il prefetto e, attraverso lui, le associazioni di categoria di datori di lavoro e lavoratori, oltre che la Camera di commercio;
   dispone che entro 30 giorni dall'immissione in possesso dell'azienda l'amministratore giudiziario debba essere autorizzato a proseguire le attività di impresa;
   disciplina analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro 3 mesi dalla nomina; in particolare egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un piano che dovrà essere approvato dal tribunale. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati;
   consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato;
   in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, prevede modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.

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  Con l'inserimento nel Codice di articoli aggiuntivi, il provvedimento istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico un Fondo per il credito delle aziende sequestrate, finalizzato a garantire l'accesso al credito bancario (e conseguentemente il sostegno agli investimenti e la tutela dei livelli occupazionali) per le aziende sottratte alla criminalità nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità nell'ambito aziendale e deve essere annualmente incrementato dall'Agenzia e da Invitalia Spa (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia). Se l'impresa beneficia del Fondo e il provvedimento di sequestro viene revocato, la riforma prevede particolari garanzie di rimborso delle somme ottenute, in assenza delle quali non sarà possibile per l'avente diritto ottenere la restituzione dell'azienda. Inoltre, se il sequestro riguarda aziende di particolare interesse socio-economico, il tribunale può attivare le procedure per l'amministrazione straordinaria e l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da Invitalia Spa, tra i suoi dipendenti.
  L'articolo 29 modifica anche l'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese). Con disposizione analoga a quella inserita nello stesso decreto dall'articolo 48 del provvedimento, integra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, destinato a finanziare programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo. La versione introdotta dall'articolo 29 riguarda la definizione e l'attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata; la seconda versione, introdotta dall'articolo 48, riguarda la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del codice antimafia ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306.
  Il nuovo articolo 41-ter del Codice istituisce presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a partecipare, oltre che un rappresentante dell'Agenzia, anche rappresentanti delle istituzioni (regione, Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti è di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; i tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
  L'ulteriore articolo 41-bis del Codice dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini. In cambio, tali imprenditori conseguiranno, dopo un anno di supporto, il diritto di prelazione da esercitare in caso di vendita o affitto dell'azienda. Supporto tecnico potrà essere fornito anche dalle Camere di Commercio.
  L'articolo 35 apporta modifiche all'articolo 48 del Codice, sulla destinazione dei beni e delle somme. La riforma:
   prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dell'occupazione;
   sottrae al Ministro dell'interno, per attribuirla al Presidente del Consiglio, l'autorizzazione Pag. 159al mantenimento dei beni immobili confiscati nel patrimonio dello Stato;
   per i medesimi beni, consente il trasferimento agli enti locali, anche per finalità economiche, purché accompagnate dal vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali; dispone che l'elenco dei beni trasferiti all'ente locale debba essere aggiornato ogni mese, con pubblicità sul sito istituzionale, a pena di responsabilità dirigenziale;
   consente agli enti territoriali di assegnare il bene in concessione anche cooperative diverse da quelle attualmente previste dal Codice, purché a mutualità prevalente e prive di scopo di lucro; tale possibilità è estesa ai beni mobili, anche iscritti in pubblici registri;
   prevede che anche la destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni sia soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario;
   consente all'Agenzia di operare direttamente l'assegnazione a titolo gratuito agli enti e alle associazioni, rendendo evidente la destinazione con finalità sociali e nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;
   dispone che le aziende debbano essere mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza ulteriori oneri, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati quali assegnatari in concessione qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività;
   in relazione ai beni confiscati e destinati, che risultino essere rientrati nella disponibilità del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, consente all'Agenzia di revocare la prima assegnazione e trasferire il bene agli enti territoriali interessati.

  L'articolo 41 del provvedimento interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 110- 113), prevedendo che:
   la sede principale dell'Agenzia è a Roma, la sede secondaria a Reggio Calabria;
   l'Agenzia è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (oggi Ministro dell'Interno);
   i compiti attribuiti all'Agenzia sono ridefiniti. In particolare, si segnala un potenziamento delle attività di acquisizione dati, attraverso l'impiego di canali informatici, con tutte le autorità competenti, dai Ministeri a Equitalia, dalle prefetture alle agenzie fiscali, agli amministratori giudiziari; la riforma, inoltre, valorizza il ruolo dell'Agenzia in fase di sequestro, con l'obiettivo di consentire un'assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e la funzione di assistenza all'autorità giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva;
   tra gli organi dell'Agenzia sia inserito un Comitato consultivo di indirizzo, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, del quale fanno parte rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e datoriali e delle associazioni che possono divenire destinatarie o assegnatarie dei beni. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti degli enti locali interessati. Il Comitato esprime pareri e può presentare proposte;
   il Direttore dell'Agenzia debba essere scelto tra specifiche figure professionali e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo anche un esperto in materia di progetti di finanziamento europei, designato dalla Presidenza del Consiglio;
   l'Agenzia, per le attività di competenza, di avvalga delle prefetture territorialmente Pag. 160competenti; conseguentemente, i prefetti sono chiamati a costituire nuclei di supporto;
   l'Agenzia utilizzi le informazioni raccolte per assistere gli amministratori giudiziari nella decisione sulle possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, per stipulare protocolli di intesa con le associazioni di categoria, anche per reperire le professionalità necessarie alle aziende, per emanare linee guida sulla gestione dei beni e concordare modelli operativi per la rinegoziazione dei rapporti bancari;
   il personale dell'Agenzia debba essere selezionato valutando la specifica competenza nella gestione delle aziende, nell'accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.

  L'articolo 47 contiene una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il Codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sarà abrogato l'articolo 113-bis del Codice, che detta disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia.

  Marco DA VILLA (M5S) stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi con i quali la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento assai complesso ed articolato. In particolare, sottopone all'attenzione del relatore e della Commissione la necessità che sia chiarito con quali risorse siano finanziati i previsti Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate, di cui al nuovo articolo 41-bis, comma 10-bis, del Codice. Chiede al relatore di prevedere nella proposta di parere un'osservazione volta a fare chiarezza sull'utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile in modo tale che esso sia limitato alle risorse stanziate nelle apposite sezioni dedicate.

  Ludovico VICO (PD), sottolineata la rilevanza del provvedimento cui la Commissione avrebbe dovuto dedicare maggiore approfondimento, ritiene che il provvedimento potrebbe essere definito come la «Marzano delle confische». Sottolineati le rilevanti materie di competenza della Commissione Attività produttive, chiede per quale motivo il provvedimento non sia stato assegnato in sede congiunta alla Commissione Attività produttive e alla Commissione Giustizia. Chiede pertanto alla Presidenza di verificare con la Presidenza della Camera su quali criteri sia basata l'assegnazione del provvedimento alla sola Commissione Giustizia.

  Lorenzo BECATTINI (PD) sottolinea preliminarmente la delicatissima funzione dell'amministratore giudiziario, di cui nel provvedimento in esame è sottolineata la trasparenza, le competenze e la rotazione degli incarichi. Osserva che spesso l'amministratore giudiziario deve essere coadiuvato da collaboratori non sempre selezionati in base a criteri di rotazione e competenza. Ritiene pertanto che sarebbe necessario un maggiore approfondimento delle disposizioni relative all'amministratore giudiziario, anche con riferimento alla recente legge n. 69 del 2015. Esprime infine perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 31, relative all'acquisizione del diritto di prelazione da parte di imprenditori che svolgono supporto tecnico gratuito per un periodo non inferiore a dodici mesi.

  Lara RICCIATTI (SEL), nel ringraziare il collega Impegno per la dettagliata relazione svolta, stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi in cui la Commissione deve approfondire un provvedimento complesso che affronta temi assai rilevanti come la tutela dei lavoratori delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e volto a favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con Pag. 161l'istituzione di un fondo e con altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Chiede pertanto alla presidenza di consentire la deliberazione del parere in una successiva seduta.

  Luigi TARANTO (PD) nel concordare sulla necessità di un esame approfondito del provvedimento in esame, richiama in particolare l'attenzione del relatore e dei colleghi commissari sulle disposizioni recate dall'articolo 41-bis in materia di supporto alle aziende sequestrate o confiscate che prevede che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda i quali, dopo un anno di supporto, possono conseguire il diritto di prelazione da esercitare in caso di vendita o affitto dell'azienda. Si tratta di disposizioni che meritano approfondimento da parte della Commissione.

  Gianluca BENAMATI (PD) ritiene innanzitutto che si tratti di un provvedimento di estrema rilevanza che affronta un fenomeno che purtroppo riguarda ormai un numero elevato di aziende. Sottolinea, altresì, che le numerose disposizioni attinenti gli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive avrebbero dovuto suggerire un'assegnazione congiunta del provvedimento con la Commissione Giustizia. Passando al merito del provvedimento segnala le disposizioni recate dall'articolo 47, lettera m), e l'opportunità di riconsiderare le norme che prevedono che nei contratti di appalto siano preferite le aziende sequestrate o confiscate.
  Rileva infine la necessità che sia garantita una dotazione iniziale adeguata del Fondo per il credito, di cui al nuovo articolo 41-bis del Codice antimafia. Conclude sottolineando che gli aspetti richiamati nel suo intervento non sono certamente esaustivi della complessità del provvedimento che avrebbe richiesto maggiore approfondimento per l'elaborazione di un parere meditato.

  Davide CRIPPA (M5S) condivide le perplessità sollevate dai colleghi sulla ristrettezza dei tempi di esame e sulle modalità di assegnazione che hanno escluso la Commissione Attività produttive dall'esame in sede referente. Rileva l'assenza di una dotazione iniziale del Fondo per il credito di cui all'articolo 41-bis e condivide le preoccupazioni espresse dal collega Da Villa circa l'utilizzo delle risorse destinate al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. Al riguardo, ritiene sia necessario un ulteriore approfondimento e chiede pertanto alla presidenza di prevedere la votazione della proposta di parere nella giornata di domani, compatibilmente con i lavori della Commissione di merito. Chiede a tale proposito per quale motivo il provvedimento non sia stato esaminato prima in sede consultiva, dal momento le modifiche al testo sono state approvate dalla Commissione di merito lo scorso 29 ottobre.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nel riconoscere l'eccessiva ristrettezza dei tempi in cui la Commissione deve procedere all'espressione di un parere che interessa molti per numerosi e qualificanti aspetti le competenze della Commissione Attività produttive, assicura che segnalerà alla Presidente della Camera l'esigenza che ai lavori delle Commissioni possano essere garantiti tempi congrui e programmabili.

  Ludovico VICO (PD) chiede alla Presidenza di chiarire i motivi dell'urgenza di esprimere il parere su tale provvedimento in così poco tempo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda ai colleghi che l'inizio della discussione generale del provvedimento in Assemblea è fissato per il prossimo lunedì 9 novembre e che la Commissione Giustizia deve concludere i suoi lavori entro domani mattina. Propone quindi di rinviare l'espressione del parere ad una seduta, da fissare alle ore 8.30 di domani, al fine di poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

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  Davide CRIPPA (M5S) concorda con la proposta del Presidente di rinviare alla seduta di domani la votazione del parere e raccomanda al relatore di tenere in considerazione le osservazioni svolte dal proprio gruppo che hanno il solo scopo di consentire alla Commissione di poter esprimere un parere più ragionato.

  Gianluca BENAMATI (PD), nel dare atto al presidente di aver proposto la soluzione più adeguata al fine di svolgere un'analisi più approfondita delle criticità fin qui emerse nel dibattito, sottolinea l'importanza anche politica che la Commissione Attività produttive si esprima con un parere ragionato benché non esaustivo di tutte le problematiche che si sarebbero potute affrontare avendo a disposizione tempi di discussione più ragionevoli su di un provvedimento assai complesso che merita senza dubbio un'ulteriore riflessione.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, ringrazia tutti i colleghi intervenuti nel dibattito per il prezioso contributo e assicura che terrà in considerazione tutte le osservazioni fin qui formulate nell'elaborazione della sua proposta di parere.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.45.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 533 del 3 novembre 2015, a pagina 80, seconda colonna, ventesima riga e ventiquattresima riga, la parola: «7-00822» è sostituita dalla seguente «7-00832».

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