CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
Audizione di Mario Barbuto, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Mario BARBUTO, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giuseppe BERRETTA (PD), Alfonso BONAFEDE (M5S), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Alfredo BAZOLI (PD), Andrea COLLETTI (M5S), Franco VAZIO (PD), Donatella FERRANTI, presidente.

  Rispondono ai quesiti posti Mario BARBUTO, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Pag. 47Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia e Fabio BARTOLOMEO, Direttore generale delle statistiche presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge Colletti C. 2921 – Adozione come testo base del disegno di legge C. 2953).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2015.

   Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede che al disegno di legge in esame sia abbinata la proposta di legge a sua firma C. 2921, recante «Modifiche al codice di procedura civile ed altre disposizioni per l'accelerazione del processo civile».

   Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta testé formulata dal deputato Colletti, propone che al provvedimento in esame venga abbinata la proposta di legge Colletti C. 2921.

  La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge Colletti C. 2921 al disegno di legge in discussione.

   Franco VAZIO (PD), relatore, propone che sia adottato, come testo base per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge C. 2953 recante «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile».

  La Commissione approva la proposta del relatore e delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 2953 recante «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile».

   Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2953, testé adottato dalla Commissione come testo base, è fissato per le ore 14 di lunedì 30 novembre 2015. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 16.05.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Assunta TARTAGLIONE (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039), nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Osserva che, come stabilito dall'articolo 1, il predetto disegno di legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, si prevede che il riuso e la rigenerazione urbana costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale, consentendo il consumo di suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica dovrà, pertanto, adeguarsi ai predetti princìpi, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.
  Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 7 prevede, al comma 1, che, per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati sulle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. Rileva che il comma 2 del medesimo articolo dispone che negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, debba essere espressamente richiamato il predetto vincolo di destinazione. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti in questione derivanti da procedure esecutive e concorsuali. Al riguardo, ritiene opportuno specificare, al fine di evitare incertezze di carattere interpretativo, che tale vincolo di destinazione debba essere richiamato, a pena di nullità. Osserva che il successivo comma 3, stabilisce che in caso di violazione del divieto di mutamento di destinazione previsto dal comma 1, il comune applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000, euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Fa presente, infine, che il medesimo comma dispone che si applicano, in ogni caso, le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, nonché le disposizioni regionali in materia.

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   Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.
C. 3241, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Guerini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge che reca, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (C. 3241). Il predetto Memorandum d'intesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.
  Rammenta che l'accordo in esame, che si compone di 11 articoli, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e persegue lo scopo di promuovere la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità. Si enuncia altresì esplicitamente che il Memorandum d'intesa italo-bosniaco non sarà diretto contro gli interessi di altri paesi.
  Con riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 7, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua altresì le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante. Osserva, infine, che è comunque prevista la salvaguardia del personale militare ospite dall'applicazione di sanzioni che, per quanto in vigore nello Stato ospitante, siano in contrasto con i principi fondamentali dello Stato inviante.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.