CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2015
533.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

  Martedì 3 novembre 2015.

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.
C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.

  Il comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Renata POLVERINI, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione del 29 ottobre 2015 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'espressione di avrà luogo nella seduta di giovedì 5 novembre.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, rileva preliminarmente che il testo in esame, risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, si compone di cinquantacinque articoli ed è il frutto di un lavoro ampio e prolungato della Commissione di merito, che ha preso le mosse quasi due anni or sono con l'avvio dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 1138, recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, presentata su impulso di CGIL, ACLI, ARCI, delle associazioni Libera e Avviso pubblico, del Centro studi Pio La Torre, della Legacoop e SOS impresa, nell'ambito di un pacchetto di progetti di legge che, come indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge Atto Camera n. 1138, «sfidano le mafie e il malaffare sul piano economico e sociale: rendere le aziende sequestrate e confiscate presìdi di legalità democratica e economica, punto di riferimento capace di garantire lavoro dignitoso e legale in territori spesso dilaniati dalla presenza mafiosa». Ricorda che all'esame della proposta di legge sono state nel tempo abbinate numerose altre iniziative legislative che hanno allargato sensibilmente il raggio d'azione del provvedimento, dando vita a un intervento a largo spettro sul Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che rivede in molti aspetti la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del medesimo Codice.
  Si tratta, pertanto, di un corpus di disposizioni che in larga misura attengono ad aspetti della disciplina di carattere sostanziale e procedurale che non incidono su profili di competenza della Commissione. Tuttavia, come evidenziato già nella richiamata relazione illustrativa della proposta di legge Atto Camera n. 1138, l'applicazione del sequestro, della confisca e dall'amministrazione giudiziaria sono suscettibili di determinare importanti riflessi anche su aspetti attinenti alla tutela dei lavoratori e dell'occupazione, specialmente quando essi abbiano ad oggetto compendi aziendali. Preannuncia che nella relazione, pertanto, si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni che presentino una maggiore connessione con le materie di competenza della nostra Commissione.
  In primo luogo, segnala che l'articolo 21 introduce nel Codice delle leggi antimafia l'articolo 34-bis, che disciplina una ulteriore fattispecie di controllo giudiziario sulle attività economiche e sulle aziende che abbiano agevolato occasionalmente l'attività mafiosa, qualora sussistano circostanze di fatto dalle quali si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Nelle norme che disciplinano il controllo, che presenta un contenuto più limitato di quello dell'amministrazione giudiziaria regolata dal precedente articolo 34 del Codice, interamente sostituito dall'articolo 19 del provvedimento in esame, non si fa, tuttavia, riferimento a possibili deroghe rispetto alla disciplina di diritto comune in materia di lavoro.
  Il successivo articolo 22-bis, con una norma di applicazione generalizzata, limita la responsabilità degli amministratori giudiziari, dei loro eventuali coadiutori e degli amministratori nominati in caso di sequestro di partecipazioni societarie ai soli casi di dolo e colpa grave per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del sequestro. Si prevede, inoltre, una procedura speciale per la sanatoria delle violazioni riscontrate con riferimento ai periodi antecedenti il sequestro.
  Osserva che l'articolo 28 reca una nuova disciplina della gestione delle aziende sequestrate, innovando sensibilmente le disposizioni del vigente articolo 41 del Codice delle leggi antimafia. Tra le Pag. 96modifiche che maggiormente incidono sulle materie di competenza della Commissione lavoro segnala, in primo luogo, che l'ambito di applicazione della disciplina viene espressamente esteso anche al sequestro di partecipazioni societarie e che si prevede che la nomina dell'amministratore giudiziario sia comunicata dal Prefetto alle associazioni dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate, nonché alla Camera di commercio.
  Si prevede, inoltre, che entro tre mesi dalla propria nomina, prorogabili a sei per giustificati motivi valutati dal giudice delegato, l'amministratore giudiziario presenti una relazione contenente, tra l'altro, una dettagliata analisi sulle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività alla luce della situazione aziendale. Qualora si proponga la prosecuzione o la ripresa dell'attività, alla relazione deve essere allegato un piano, verificato da un professionista indipendente iscritto nel registro dei revisori legali, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, anche alla luce delle agevolazioni previste dai successivi articoli da 41-bis a 41-sexies.
  Rileva che il successivo comma 1-ter prevede che, in caso di proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività, l'amministratore indichi, tra l'altro, l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività, riferisca in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provveda ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.
  Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 41 prevede la possibilità di affitto dell'azienda o del ramo di azienda o di lavoro nonché di concessione in comodato a enti, associazioni e cooperative individuati dal successivo articolo 48, comma 3, lettera c), nonché a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.
  In caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisiti i pareri del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa.
  Segnala che l'articolo 29 introduce nel Codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 41-bis, volto alla costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, finalizzato ad assicurare la continuità del credito bancario e dell'accesso al credito stesso, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per la ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché il sostegno alle cooperative che possono essere destinatarie dei beni confiscati. Il comma 2 specifica che il Fondo è finalizzato a fornire garanzie su crediti bancari nonché a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità delle imprese.
  Osserva poi che il comma 3 precisa che possono beneficiare del Fondo anche le imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata. Ai sensi del successivo comma 7, si prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e la società Invitalia debbano contribuire a incrementare annualmente la dotazione del Fondo. Il comma 10 stabilisce, poi, che qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, alla luce della loro consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario possa essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori Pag. 97giudiziari indicati da Invitalia tra i suoi dipendenti. I criteri per l'individuazione delle aziende di straordinario interesse socio-economico sono stabiliti con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia.
  Rileva che l'articolo 30 introduce nel Codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 41-ter, che dispone l'istituzione, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, di tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, finalizzati a un miglior coordinamento delle misure volte alla gestione delle aziende medesime, in modo da favorire, tra l'altro, la continuazione dell'attività produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il comma 2 del nuovo articolo 41-ter dispone che il Tavolo permanente sia coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato e sia composto, tra l'altro, da un rappresentante per ciascun ente dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del Ministero dello sviluppo economico, della Regione, delle organizzazioni sindacali, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione, delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione, delle direzioni territoriali del lavoro, delle associazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato secondo criteri di rotazione, e delle camere di commercio.
  Su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle associazioni sindacali il prefetto può convocare riunioni tra le associazioni e l'amministratore. Si precisa che le parti sono tenute ad operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.
  Osserva che l'articolo 31 prevede l'inserimento nel Codice delle leggi antimafia di un nuovo articolo, volto a prevedere il supporto tecnico all'amministratore giudiziario e all'Agenzia di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini rispetto a quello in cui opera l'azienda sequestrata, che possiedano i requisiti previsti per il riconoscimento del rating di legalità. In caso di svolgimento dell'attività di supporto per più di dodici mesi, gli imprenditori maturano un diritto di prelazione per la vendita o l'affitto dell'azienda, nonché beneficiano dell'applicazione, in quanto compatibili, delle misure di cui all'articolo 41-ter.
  Segnala, poi, che l'articolo 41 rivede la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ponendone la vigilanza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché al Ministro dell'interno, come previsto dal vigente articolo 110 del Codice delle leggi antimafia. Per quanto attiene agli organi dell'Agenzia, si prevede che il direttore, attualmente scelto tra i prefetti e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia scelto tra una serie di soggetti che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione di beni e aziende (prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Oltre al rafforzamento del Consiglio direttivo, il nuovo testo dell'articolo 111 del Codice delle leggi antimafia introduce un nuovo organo, il Comitato consultivo di indirizzo, composto da soggetti designati in rappresentanza dei Ministeri interessati e delle parti sociali. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, rileva che sono previsti un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal Ministro, un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione Pag. 98semestrale, individuati nel decreto di nomina, nonché un rappresentante dei sindacati, un rappresentante delle cooperative e un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni.
  A suo avviso, merita inoltre di essere segnalata la circostanza che nella definizione delle linee guida per la destinazione dei beni confiscati si richiede di individuare misure per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali delle aziende.
  Quanto all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 113 del Codice delle leggi antimafia prevede che nella definizione delle risorse umane per il funzionamento dell'Agenzia sia selezionato personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.
  Fa presente, poi, che l'articolo 42, attraverso una novella all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, prevede che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, tra l'altro, per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis del codice penale. In relazione a tale modifica, il comma 1-bis introduce nel codice penale un nuovo articolo 603-quater, che, nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cui all'articolo 603-bis, dispone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Qualora ciò non sia possibile, è disposta la confisca per equivalente.
  Il successivo articolo 45 reca modifiche all'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote per gli enti e le società in presenza dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsti dall'articolo 603-bis del codice penale.
  Osserva, infine, che l'articolo 47 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, finalizzata, in particolare, alla tutela dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro e confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, anche attraverso l'applicazione degli ammortizzatori sociali, alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché misure agevolative di carattere fiscale e contributivo volte a favorire l'emersione alla legalità e la ricollocazione dei lavoratori impiegati presso le aziende in questione. Il comma 2, con una formulazione che potrebbe essere migliorata, individua il percorso da seguire per l'adozione del decreto legislativo, specificando che, ai fini della sua adozione, dovranno realizzarsi una completa ricognizione della normativa in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e incentivi alle imprese, l'armonizzazione e il coordinamento di tale normativa con il Codice delle leggi antimafia e l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina dell'Unione europea. Il comma 3 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, segnala che tutte le misure agevolative e di regolarizzazione rispetto agli obblighi previsti dalla normativa previdenziale, fiscale e sulla sicurezza sul lavoro possono essere richieste dopo l'approvazione del programma di prosecuzione delle attività delle imprese e non si applicano ai dipendenti oggetto di indagine, al soggetto per il quale si propongono le misure cautelari, ai suoi congiunti e ai loro conviventi, qualora risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che essi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda, nonché ai dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda.
  Si prevede inoltre l'accesso, ove necessario, ai trattamenti straordinari di cassa integrazione guadagni e agli ammortizzatori Pag. 99sociali in termini corrispondenti a quelli previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità, affidando i relativi compiti all'amministratore giudiziario. Si stabilisce inoltre che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura dell'integrazione salariale, che si dovrebbe estendere, ferme le esclusioni già indicate, a tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e a quelli che intrattengono o hanno intrattenuto un rapporto di lavoro riconosciuto con il piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa o con altri provvedimenti del tribunale o del giudice delegato. La lettera g) disciplina le procedure di confronto sindacale e prevede la richiesta dell'attivazione della procedura all'INPS e alla relativa commissione presso l'Istituto.
  Segnala inoltre che, salvi i casi di risoluzione del contratto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, è previsto uno sgravio contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, nonché una riduzione dell'IVA per chi si avvalga di lavori, servizi o forniture erogati da aziende sottoposte a sequestro o confisca. Negli appalti (dovrebbe trattarsi dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) sono inoltre preferite, a parità di condizioni, le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate. Sono inoltre previste misure per la regolarizzazione sul piano contributivo e assicurativo dei lavoratori anche attraverso sgravi contributivi e crediti di imposta, non cumulabili con gli analoghi benefici previsti a legislazione vigente. Si favorisce, poi, l'acquisizione del DURC anche in presenza di inadempimenti anteriori al provvedimento di sequestro, nonché si riconosce un titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione di contributi e incentivi alle cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate.
  Si riserva, quindi, di approfondire gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione nel corso del prosieguo dell'esame, anche alla luce delle eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione del 29 ottobre 2015 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e XIII avrà luogo nella seduta di domani.

  Antonio CUOMO (PD), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito, consta di undici articoli che recano disposizioni volte a contenere il consumo del suolo, valorizzare il suolo non edificato e promuovere l'attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché perseguono gli obiettivi del prioritario riuso del suolo edificato e della rigenerazione urbana rispetto all'ulteriore consumo del suolo inedificato.
  Passando al contenuto delle diverse norme del provvedimento, che hanno una limitata incidenza su materie di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo in via generale che – fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale Pag. 100– il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse Dopo avere rilevato che l'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 3 prevede, attraverso un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050. Il decreto dovrà essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sarà sottoposto a verifica ogni cinque anni. Con deliberazione della Conferenza unificata, o, in sua assenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la riduzione del consumo di suolo è ripartita tra le regioni e, al fine di verificare l'effettiva attuazione della legge in esame, si prevede una specifica attività di monitoraggio da parte dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria.
  Osserva che l'articolo 4 prevede che le regioni dettino disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e lo svolgimento di uno specifico censimento degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti. Anche in questo caso sono previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inerzia delle Regioni. Il successivo articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale.
  Rileva che l'articolo 6, al fine di favorire lo sviluppo ecosostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, prevede la possibilità per le regioni e i comuni di qualificare gli insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Si tratta, in particolare, di insediamenti rurali oggetto di attività di recupero e di riqualificazione, che vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale. All'interno del compendio agricolo neorurale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche ulteriori destinazioni d'uso, attinenti allo svolgimento di attività amministrative, servizi ludico-ricreativi, servizi turistico-ricettivi, servizi dedicati all'istruzione, attività di agricoltura sociale, servizi medici e di cura, servizi sociali, attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali, nonché artigianato artistico. Il progetto di compendio agricolo neorurale dovrà essere accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall'obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni.
  Rileva che il successivo articolo 7 reca il divieto di mutamento di destinazione e di trasformazione urbanistica per le superfici agricole per le quali sono stati erogati gli specifici aiuti dell'Unione e europea, nonché la previsione di specifiche sanzioni in caso di violazione del divieto medesimo. Il divieto si applica per almeno cinque anni dall'ultima erogazione degli aiuti. L'articolo 8 prevede misure di incentivazione per i comuni e i soggetti privati che realizzino interventi di rigenerazione urbana o di recupero di edifici e di infrastrutture rurali e l'articolo 9 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un registro dei comuni che hanno Pag. 101adeguato i propri strumenti urbanistici alla finalità della riduzione del consumo di suolo, anche ai fini del riconoscimento della priorità nell'accesso ai benefici di cui all'articolo 8.
  Segnala poi che l'articolo 10 individua la destinazione esclusiva dei proventi dei titoli abitativi, nonché delle sanzioni previste dall'articolo 7 e dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, mentre l'articolo 11 reca le disposizioni transitorie e finali.
  Come premesso, ancorché il provvedimento incida marginalmente sulle materie di competenza della Commissione, può senz'altro osservarsi che il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo del suolo agricolo non sono obiettivi rilevanti solo sotto il profilo ambientale, ma possono rappresentare leve importanti anche sul piano della creazione di nuove occasioni occupazionali. Il provvedimento è volto, infatti, a promuovere un circolo virtuoso che, partendo dalla tutela e dal recupero delle risorse urbane e agricole in abbandono, può stimolare la domanda di manodopera e di professionalità qualificate. Sottolinea, inoltre, che tale azione positiva non si limiterà alla fase di recupero, in quanto il provvedimento mira ad una trasformazione stabile delle economie locali, basata sulla valorizzazione del patrimonio urbanistico e agricolo.
  Per tali ragioni, pertanto, preannuncia l'intenzione di esprime un parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento in esame, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.