CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2015
530.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 98

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
C. 348-B Cenni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che la proposta di legge C. 348-B in materia di biodiversità è esaminata nel testo modificato pervenuto dal Senato. Invita quindi il relatore Fiorio ad illustrare le modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, C. 348 in abbinata con la proposta di legge A.C. 1162, già approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 18 dicembre 2014, è stata approvata, con modificazioni, dall'Assemblea del Senato il 21 ottobre 2015.
  Fa quindi presente che il testo rimane strutturato in 18 articoli e che le modifiche sono intervenute sugli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16 e 18.
  Per quanto riguarda, l'articolo 1, recante la definizione dell'oggetto e delle finalità, le parole «biodiversità agraria e alimentare» sono state sostituite con quelle di «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare». Allo stesso modo, alle Pag. 99parole «risorse genetiche» sono state aggiunte quelle «di interesse alimentare ed agrario». La stessa modifica è ripetuta in tutte le parti del progetto di legge in esame, ovunque ricorrano le parole richiamate. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il compito di promuovere le attività degli agricoltori tese al: recupero delle risorse genetiche vegetali e locali, di interesse alimentare ed agrario; e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare. Con una modifica introdotta al Senato è stato soppresso il riferimento alle attività degli agricoltori finalizzate allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale. Si ricorda che l'articolo in esame specifica l'oggetto e la finalità dell'intervento legislativo in esame consistenti nell'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità d'interesse agricolo ed alimentare, in ragione dell'assenza di una normativa nazionale che faccia da cornice alle numerose iniziative legislative regionali intervenute nella materia. A tal fine viene previsto che tale sistema sia costituito: dall'Anagrafe nazionale; dalla Rete nazionale; dal Portale nazionale; e dal Comitato permanente. Le amministrazioni nazionali, regionali e locali sono tenute a fornire ai soggetti chiamati a gestire il sistema i dati e le informazioni nella loro disponibilità.
  L'articolo 2 provvede a definire cosa debba intendersi per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» (materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura) e per «risorse locali» (originarie di uno specifico territorio; pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento; pur essendo originarie di uno specifico territorio, allo stato scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di riproduzione). L'unica modifica apportata dal Senato all'articolo consiste nell'aver sostituito la congiunzione «e» con la disgiunzione «ovvero» nella parte in cui il comma 3, nel definire «gli agricoltori custodi», rinvia a coloro che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche oggetto di tutela dal provvedimento in esame. Il medesimo intervento ha interessato la definizione di «allevatori custodi», anche essi impegnati, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, alla conservazione delle risorse genetiche.
  L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. L'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare viene istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per registrare tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica. L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria per la verifica dell'esistenza di tutti i seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, una adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola o ex situ, l'indicazione corretta del luogo di conservazione e l'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono conservate sotto la responsabilità ed il controllo pubblico e non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso e la riproduzione agli agricoltori. Il comma 4 prevede che siano inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici ed i registri anagrafici (di cui alla disciplina sulla riproduzione animale, legge n. 30 del 1991 e dal decreto legislativo n. 529 del 1992, attuativo della direttiva 91/174/UEE sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza). Pag. 100
  Osserva quindi che il Senato ha aggiunto, al riguardo, i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO. Nella classificazione delle razze a rischio di estinzione (FAO, 2003), le Secondary guidelines for development on National farm animal genetic resources management plans della FAO (2003), suddividono le razze in 7 categorie di rischio: estinta, critica, critica conservata, minacciata, minacciata conservata, non a rischio, stato sconosciuto. La classificazione si basa sulla dimensione complessiva della popolazione, sul numero di femmine riproduttive e sul trend della popolazione (in aumento, stabile o in decremento). Il comma 6 del medesimo articolo, recante l'autorizzazione di spesa, è stato modificato in modo da prevedere che la somma di 288.000 euro, finalizzata a sopportare i costi di funzionamento dell'Anagrafe, debba intendersi ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101. La legge 6 aprile 2004, n. 101, recante la Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, prevede all'articolo 4 la copertura finanziaria, autorizzando la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004 (comma 1).
  L'articolo 4, relativo all'istituzione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, non ha subito modifiche, se non per la parte dove il riferimento a «biodiversità agraria ed alimentare « è stato sostituito con la dizione «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario.
  L'articolo 5 istituisce il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. Anche in tal caso è stato modificato il comma 3, recante l'autorizzazione di spesa necessaria per supportare gli oneri relativi al funzionamento del Portale: la somma di 152.000 euro per l'anno 2015, già prevista nel testo approvato dalla Camera, è stata posta come integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 101 del 2004, recante, come detto, la ratifica e l'esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
  L'articolo 6 interviene sul tema della conservazione in situ, nell'ambito delle aziende agricole ed ex situ, demandando: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione ex situ delle risorse genetiche in esame; alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione degli agricoltori custodi per la conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola delle medesime risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione. Il Senato ha soppresso la parte nella quale le regioni e gli enti locali erano chiamati ad incentivare e promuovere l'attività svolta dagli stessi agricoltori custodi.
  L'articolo 7 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda con decreto all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012. Il Senato ha specificato che tale aggiornamento debba avvenire periodicamente ed in ogni caso almeno ogni cinque anni. 2 Per l'aggiornamento dei due strumenti sopra richiamati si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. L'aggiornamento è finalizzato a tener conto del progressi ottenuti nelle attività di attuazione Pag. 101e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.
  L'articolo 8 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Senato è intervenuto integrando la composizione dello stesso con un rappresentante del Ministero della salute e prevedendo che al posto di un rappresentante degli agricoltori, siano previsti tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza Stato-regioni. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituito, quindi, da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza Stato-regioni, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della Salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi. L'organo viene rinnovato ogni cinque anni ed è istituito per garantire il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare. Svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo; b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti; c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni per garantire l'applicazione della normativa vigente in materia; d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento di tutela e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le relative azioni; e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali; f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali. Il Comitato subentra nelle funzioni del Comitato permanente per le risorse genetiche, il quale – già istituito con il Piano nazionale biodiversità di interesse agricolo (PNBA) adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009 – viene soppresso. Al comma 5 il Senato ha specificato il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per disciplinare le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. L'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e degli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione delle sementi di varietà soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Il Senato ha soppresso come finalità del Fondo quella relativa alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti. È stato, poi, soppresso, il comma 2, che prevedeva la copertura degli oneri relativi alla dotazione del Fondo, definiti al comma 1, in 500.000 euro annui a decorrere dal 2015. Si tratta di una modifica di coordinamento in quanto la disposizione di copertura è ora contenuta nell'articolo 18. Nel nuovo comma 2 (il comma 3 del precedente testo approvato alla Camera dei deputati), il Senato ha fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che sarà adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per definire, nel Pag. 102rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e per individuare le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.
  Osserva quindi che gli articoli 11, 12 e 13 non hanno subito modifiche salvo quelle già richiamate relative alla definizione di «biodiversità di interesse agricolo e alimentare» e all'inserimento della disgiunzione «ovvero» al posto della congiunzione «e» relativamente alle modalità di conservazione delle risorse genetiche.
  All'articolo 14 viene modificata la data della Giornata della biodiversità agraria e alimentare, ora indicata nel giorno 20 maggio di ogni anno (nel testo approvato dalla Camera, la data era quella del 22 maggio, coincidente con la Giornata internazionale della biodiversità). In tale giornata (che non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione) vengono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.
  L'articolo 16 definisce gli interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Senato ha provveduto ad aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione che ha assunto il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, oggi Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 3 dell'economia agraria. Tale organismo predispone (articolo 2, decreto legislativo n. 454 del 1999) il Piano triennale per gli interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché gli interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico. Al comma 2 è stato, poi, ridefinita la procedura per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare; viene confermato che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede a destinare una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al finanziamento di tali progetti. Il Senato ha, invece, soppresso il rinvio ad un ulteriore decreto per la definizione dell'entità delle risorse disponibili, delle modalità di accesso alla gara e delle tipologie di progetti ammissibili, prevedendo che il finanziamento dei progetti debba avvenire previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica.
  Infine, l'articolo 18, recante le disposizioni finanziarie, è stato modificato in modo da includere l'articolo 10 tra le disposizioni recanti oneri che vengono coperti con la disposizione in esame. Inoltre, la spesa complessiva recata dagli articoli 3, 5 e 10, che ammonta a 940.000 per il 2015 e 500.000 a decorrere dal 2016, trova ora copertura sui Fondi speciali di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, essendo stata configurata come nuova risorsa aggiuntiva che andrà ad integrare lo stanziamento previsto a favore della legge 6 aprile 2004, n. 101.

  Loredana LUPO (M5S) rileva modifiche peggiorative al testo, anche se fa presente che il suo gruppo presenterà emendamenti al testo direttamente in Assemblea, confidando che le argomentazioni già proposte in questa sede potranno trovare maggiori consensi nel più ampio consesso. In particolare, valuta negativamente la soppressione della previsione di indennizzo ai produttori agricoli per danni da contaminazione da organismi geneticamente modificati, di cui all'articolo 10, essendo il tema della difesa della purezza genetica particolarmente rilevante.
  Ritiene in ogni caso si tratti di una legge importante, anche se presenta ancora alcune criticità. Ad esempio, il comitato permanente per la biodiversità di cui all'articolo 8 ritiene si qualifichi più come organismo di tipo politico che tecnico, seppure sia stato previsto di integrarlo con coltivatori e allevatori. In ogni caso auspica Pag. 103che la nuova normativa possa incentivare i territori a prestare maggiore attenzione alla tutela delle biodiversità locali e della biodiversità in generale.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia tutti i componenti della Commissione per la sensibilità, visti i tempi previsti per la discussione in Assemblea, il cui inizio è previsto per il 9 novembre prossimo. Ritiene che il testo della legge risponda ad esigenze manifestate nel corso del dibattito in Commissione e, nel testo tornato dal Senato, abbia preso atto della evoluzione normativa in tema di organismi geneticamente modificati, la cui coltivazione è ora chiaramente vietata. Da questo punto di vista, osserva che può dirsi sostanzialmente superata la previsione dell'indennizzo per danno provocato da organismi geneticamente modificati, già contenuta nel Fondo per la tutela della biodiversità di cui all'articolo 10, e ora soppressa. Ribadisce infine la necessità di procedere con grande celerità, vista l'approssimarsi della data di discussione in Assemblea del provvedimento e l'attesa del provvedimento da parte del mondo agricolo.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, prende atto delle preoccupazioni della collega Lupo, anche se ritiene che l'argomento dell'indennizzo ai produttori agricoli per i danni da contaminazioni da OGM, contenuto nel Fondo per la tutela della biodiversità di cui al'articolo 10, dopo le recenti decisioni in materia a livello europeo e nazionale sia praticamente superato. Piuttosto, invita i colleghi ad indirizzare l'attività esecutiva del Governo attraverso la predisposizione e l'approvazione di ordini del giorno.
  Non crede infine che vi possano essere altri elementi che possano destare preoccupazione, ma anzi ritiene che il testo sia tornato arricchito dal Senato. Si tratta di un motivo in più per procedere celermente all'esame del provvedimento.

  Luca SANI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Attesta quindi la presenza degli onorevoli Catanoso e Mongiello.
  Avverte che l'Ufficio di presidenza, convocato al termine della seduta, potrà eventualmente esaminare la richiesta avanzata da più parti di procedere nel modo più celere alla conclusione dell'esame del provvedimento, nel testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Chiara GAGNARLI. – Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 20.30

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
C. 348-B Cenni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

  Chiara GAGNARLI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.Pag. 104
  Ricorda che nella seduta di oggi pomeriggio il relatore, on. Fiorio, ha illustrato le modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera e intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Ricorda altresì che l'Ufficio di Presidenza di oggi ha stabilito di fissare il termine per gli emendamenti al testo pervenuto dal Senato alle ore 19 di oggi. Avverte al riguardo che sono stati presentati due emendamenti (vedi allegato).
  Nessuno chiedendo di intervenire invita il relatore ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

  Massimo FIORIO, relatore, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti presentati, tesi a ripristinare alcune parti del testo approvato in prima lettura alla Camera.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore, precisando inoltre che per quanto riguarda gli indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da OGM occorre riferirsi ormai ai soggetti che arrecano il danno e quindi non avrebbe senso un intervento risarcitorio dello Stato.

  Chiara GAGNARLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 10.1 e 16.1: si intende vi abbiano rinunciato.
  Avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.35.

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