CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2015
529.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI.

  La seduta comincia alle 11.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem).
(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Franca BIGLIO, presidente Anpci, Marco PEROSINO, membro del comitato direttivo nazionale Anpci, Vito Mario BURGIO, consulente nazionale Anpci, Giuseppe RINALDI, presidente Upi regionale Lazio, Pierluigi MOTTINELLI, consigliere nazionale Uncem, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Marilena FABBRI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Vito Mario BURGIO, consulente nazionale Anpci, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Interviene la deputata Fabiana DADONE (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Vito Mario BURGIO, consulente nazionale Anpci e Giuseppe RINALDI, presidente Upi regionale Lazio, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Interviene il deputato Andrea CECCONI (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Marco PEROSINO, membro del comitato direttivo nazionale Anpci, e Giuseppe RINALDI, presidente Upi regionale Lazio, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 12.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.
(Deliberazione).

  Roberta AGOSTINI, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. L'indagine si concluderà entro il 29 ottobre prossimo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di esperti.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dalla presidente.

  La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 27 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 12.30.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Emendamenti C. 3169-A, approvata dal Senato ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

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  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
Emendamenti C. 3194-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1o aprile 2015.
C. 3329 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il 1o aprile 2015 i rappresentanti del Governi italiano e della Santa Sede hanno sottoscritto una convenzione in materia fiscale che recepisce, in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale (ovvero l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico – OCSE), con lo scopo di disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Lo scambio di informazioni riguarda i periodi d'imposta a partire dal 1o gennaio 2009. La Convenzione, inoltre, attua quanto previsto dal Trattato del Laterano relativamente all'esenzione dalle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato. Infine, è integrato nella Convenzione lo Scambio di note del luglio 2007 tra il Ministero degli Affari Esteri e la Segreteria di Stato, che prevede la notifica per via diplomatica degli atti tributari ad enti della Santa Sede. Come emerge dalla relazione introduttiva al provvedimento, nonché dalla relazione tecnico-normativa che parimenti lo correda, la ratio della stipula della Convenzione fiscale tra l'Italia e la Santa Sede risiede nella necessità di adattare i reciproci rapporti finanziari al nuovo quadro internazionale, dettato soprattutto in seno all'OCSE e al G20, che vede il potenziamento degli strumenti contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionali. Elementi centrali della Convenzione in esame sono infatti l'accresciuta cooperazione Pag. 36tra le rispettive Amministrazioni finanziarie e la restrizione drastica della sfera di discrezionalità di ciascuna delle Parti nel prestare assistenza e informazioni all'altra Parte. D'altra parte però la Convenzione italo-vaticana presenta aspetti di notevole complessità rispetto ad analoghi accordi con altri Stati, soprattutto in ragione della vigenza del Trattato del Laterano tra Italia e Santa sede, con l'insieme di garanzie e privilegi che esso comporta. La Convenzione a partire dalla data di entrata in vigore consente il pieno adempimento semplificato degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute, presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. Per il passato, i suindicati soggetti possono accedere ad una specifica procedura di regolarizzazione delle stesse attività, con effetti analoghi a quelli stabiliti dalla legge n. 186 del 2014 sulla cd. voluntary disclosure. Con la regolarizzazione viene garantita l'operatività degli effetti della cosiddetta voluntary disclosure, cui si fa espresso riferimento nel testo dell'Accordo, in ordine alla non punibilità per alcuni reati tributari ed alcuni reati contro il patrimonio. In estrema sintesi, ricorda che la richiamata legge n. 186 del 2014 ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi ed il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.
  Rileva in proposito che l'articolo 10, del decreto-legge n. 192 del 2014, comma 12-quaterdecies, novellando l'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dalla legge n. 186 del 2014) ha eliminato il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary disclosure con riferimento ai Paesi cosiddetti black list che stipulano tempestivamente accordi con l'Italia, volti a consentire un effettivo scambio di informazioni fiscali. Si tratta di una regolarizzazione che interessa, dunque, le attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano entro il 31 dicembre 2013, per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione e, comunque, non oltre il periodo d'imposta 2013. Gli istituti di credito dello Stato Vaticano in sostanza diventano sostituti d'imposta di soggetti italiani, richiedendo l'assistenza ad un intermediario finanziario residente nel territorio dello Stato italiano.
  La Convenzione si compone di 14 articoli. L'articolo 1 è dedicato allo scambio di informazioni: la formulazione è strettamente aderente agli standard internazionali dettati dall'OCSE con il Modello di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, e in particolare all'articolo 26 di detto Modello. L'articolo 2 riguarda la determinazione e il versamento delle imposte sui redditi di capitale e diversi da attività finanziarie. L'articolo 3 riguarda le disposizioni relative a periodi fiscali pregressi: viene in sostanza stabilito un meccanismo di regolarizzazione nei confronti dei soggetti interessati dalla Convenzione in esame, in relazione a tutti gli anni d'imposta ancora accertabili fino a tutto il 2013 – per il periodo transitorio 2014-2015. L'articolo 4 della Convenzione mira a rendere possibile la corresponsione dell'imposta per il periodo 2014-2015, che eccede il periodo per la regolarizzazione, consentendo – mediante apposita opzione da comunicare all'autorità competente indicata dalla Santa sede entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione – di avvalersi dei meccanismi di semplificazione previsti dalla Convenzione anche in relazione ad annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della Convenzione medesima. L'articolo 5 specifica tanto il campo di non applicabilità del sistema semplificatorio previsto dai precedenti articoli della Convenzione in esame, quanto il fatto che Pag. 37dette disposizioni non comportano alcuna modifica del regime di esenzione stabilito nell'articolo 17 del Trattato lateranense. L'articolo 6 ribadisce le previsioni dell'articolo 16, alinea primo del Trattato del Laterano in ordine ai privilegi stabiliti in favore di alcuni edifici, che sono tassativamente indicate negli articoli 13-16 del medesimo Trattato, e quasi tutti ubicati nelle cosiddette zone di extraterritorialità della Città del Vaticano. Tali immobili dunque, ribadisce il comma 1 dell'articolo 6 in commento, non possono essere assoggettati a vincoli o ad esproprio per causa di pubblica utilità se non previo accordo con la Santa sede, e sono parimenti esenti da tributi ordinari e straordinari presenti e futuri. Tali previsioni si applicano anche ai rapporti pendenti, purché non decisi con sentenza passata in giudicato. Ancora una volta la relazione introduttiva al provvedimento dà conto della ratio di tali privilegi, oltre a sostenere come la ratifica in Parlamento della Convenzione italo-vaticana consentirà di adempiere integralmente agli obblighi pattizi, solo parzialmente recepiti a tutt'oggi nella legislazione nazionale italiana. L'articolo 7 interviene in materia di notifica degli atti tributari. L'articolo 8 distingue chiaramente gli enti centrali della Chiesa cattolica (la Curia romana e l'insieme degli organismi che coadiuvano il Pontefice) dagli enti centrali incaricati di svolgere attività finanziarie, stabilendo che nei confronti dei primi non si applicano gli articoli da 1 a 5 della Convenzione in esame, restando piuttosto ferme le disposizioni dell'articolo 11 del Trattato del Laterano – nel quale è stabilita la libertà degli enti centrali da qualsiasi ingerenza da parte dello Stato italiano. L'articolo 9 contiene una clausola di salvaguardia nei confronti dei diritti degli agenti diplomatici e delle rappresentanze diplomatiche in base al diritto internazionale generale o pattizio. Gli articoli 10, 11 e 12 intervengono in materia di attuazione, interpretazione e risoluzione amichevole delle controversie in ordine alla Convenzione. Infine, gli articoli 13 e 14 dispongono sull'entrata in vigore della Convenzione. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione fiscale tra Italia e Santa sede del 1o aprile 2015 si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.
C. 3330 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paola PINNA (SCpI), relatrice, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione è stato sottoscritto il 2 marzo scorso dalle autorità fiscali del nostro Paese e del Principato di Monaco ed è modellato sugli standard OCSE in tema di scambio delle informazioni fiscali (Tax information exchange agreement – TIEA). In base a tale modello, lo Stato al quale sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario. Rileva, altresì, che all'Accordo si accompagna un Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo medesimo, il Pag. 38quale prevede l'effettuazione di richieste di gruppo (group request); in tal modo si conseguono, in materia di scambio di informazioni, effetti equivalenti a quelli dell'articolo 26 del Modello dell'OCSE, Tax convention on Income and on Capital, ed al relativo Commentario. Il predetto Protocollo consente di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al Fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco.
  Evidenzia, quindi, che l'Accordo ha un effetto positivo sull'esito della voluntary disclosure, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015, in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali.
  In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'Accordo rispetto alla tempistica prevista dalla voluntary disclosure, il Principato di Monaco, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato ad un Paese «non black list», e pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento ed il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da Paesi in «lista nera». Rileva, quindi, che i contribuenti italiani aventi disponibilità finanziarie nel Principato e che aderiranno al programma di collaborazione volontaria, potranno fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa. Entrando nel merito dello specifico contenuto dell'Accordo, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.
  All'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata. L'articolo 4 ha contenuto essenzialmente definitorio di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 5 stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra, evidenziando, in particolare, il paragrafo 2 che stabilisce l'obbligo di fornire informazioni anche allorquando la Parte interpellata non ha un proprio interesse fiscale all'ottenimento delle informazioni richieste (cosiddetto Domestic Tax Interest) ed il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Passando all'articolo 6, evidenzia che esso disciplina la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  L'articolo 7 indica i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali. Il disegno di legge di autorizzazione della ratifica è composto da 3 articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).Pag. 39
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.
C. 3332 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paola PINNA (SCpI), relatrice, osserva che il 26 febbraio 2015 è stato sottoscritto dalle autorità fiscali del nostro Paese e del Principato di Liechtenstein un Accordo concernente lo scambio di informazioni fiscali; esso pone fine al segreto bancario nel Principato. L'Accordo è basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte. Richiama quindi le medesime considerazioni svolte relativamente all'Accordo con il Principato di Monaco in ordine agli effetti positivi sull'esito della voluntary disclosure (disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015). In sostanza, come già richiamato per il precedente disegno di legge di ratifica con il Principato di Monaco, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'accordo rispetto alla tempistica prevista dalla voluntary disclosure, il Principato di Liechtenstein, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato ad un Paese non black list. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da paesi in «lista nera». Insieme all'Accordo e al Protocollo aggiuntivo, i ministri hanno firmato anche una dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale OCSE dal 2017. L'Italia, subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e del Protocollo includerà formalmente il Liechtenstein nelle white list. Con la Dichiarazione congiunta, infine, Italia e Liechtenstein si sono impegnati ad avviare i negoziati per una convenzione contro le doppie imposizioni, una volta entrati in vigore l'Accordo e il Protocollo. L'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 è dedicato all'oggetto dell'Accordo: è previsto che le autorità competenti delle Parti contraenti si prestino assistenza scambiandosi informazioni verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle rispettive normative interne, in relazione alle imposte oggetto dell'Accordo in esame. Le informazioni si riferiscono alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di dette imposte, nonché al recupero dei crediti fiscali con relative misure di esecuzione, ovvero a indagini e procedimenti per reati tributari. È stabilito che i diritti e le garanzie assicurate alle persone dall'ordinamento della Parte interpellata restano applicabili, ma solo qualora essi non impediscano o posticipino indebitamente l'effettivo scambio di informazioni. D'altronde, in base all'articolo 2, una Parte interpellata non è obbligata a fornire informazioni che non siano in possesso delle propria autorità o di persone entro la sua giurisdizione territoriale. L'articolo 3, comma 1, enumera le imposte considerate nell'Accordo in esame, tanto per la Parte italiana quanto per il Principato di Monaco. Dopo l'articolo 4, che contiene numerose definizioni rilevanti per l'interpretazione dell'Accordo in esame, l'articolo 5 riguarda lo scambio di informazioni su richiesta. L'articolo 6 riguarda le indagini fiscali all'estero, mentre l'articolo 7 concerne i casi in cui sia possibile rifiutare una richiesta di informazioni fiscali in base all'Accordo in esame, nonché le relative eccezioni. L'articolo 8 prevede che le informazioni ricevute nell'ambito della Pag. 40collaborazione bilaterale da uno Stato contraente siano comunicate soltanto alle persone o autorità – e tra queste i tribunali e le autorità amministrative –occupate nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività. L'articolo 9 prevede la ripartizione delle spese per le attività di scambio di informazioni previste dall'Accordo in esame. In caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo le competenti autorità delle due Parti ne perseguiranno il superamento attraverso una procedura amichevole, fatta salva la possibilità che le Parti concordino anche ulteriori modalità di risoluzione della controversia (articolo 10). Gli articoli 2 e 13 intervengono, infine, in materia di entrata in vigore e denuncia dell'Accordo. Per quanto poi concerne il Protocollo aggiuntivo all'Accordo, esso consta di un lungo preambolo e di due articoli: il preambolo richiama gli impegni delle Parti nei confronti degli standard internazionali in tema di scambio di informazioni finanziarie, ma anche la normativa italiana per l'emersione e il rientro di attività finanziarie detenute all'estero (legge 15 dicembre 2014, n. 186). In sostanza la stipula del Protocollo è stata finalizzata alla possibilità di effettuare richieste fiscali di gruppo in ordine a situazioni che configurino modelli consolidati o in via di formazione, a loro volta finalizzati all'elusione o all'evasione fiscale. In tal senso il Protocollo definisce anche analiticamente il proprio ambito di applicazione nei confronti delle diverse tipologie di conto chiuso, conto sostanzialmente svuotato e conto inattivo.
  Rileva, infine, che il disegno di legge di autorizzazione della ratifica è composto da 3 articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.40.

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