CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2015
525.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 89

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 21 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti della Federazione nazionale della proprietà edilizia (Federproprietà), sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 ottobre 2015 — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo.
C. 3331 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3331, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo.
  Sottolinea preliminarmente come il 23 febbraio 2015, data della stipula del Protocollo, rappresenti una data molto importante per le relazioni fiscali e finanziarie internazionali, nella quale è stata determinata, in sostanza, la fine del segreto bancario tra l'Italia e la Svizzera. Nel rilevare come si tratti di un passo decisivo nei rapporti tra i due Paesi, in termini di trasparenza e correttezza, smantellando un istituto, quello del segreto bancario, che aveva spesso sconfinato in comportamenti illeciti, ricorda che gli organi parlamentari hanno a lungo discusso della necessità di sottoscrivere Pag. 90tale accordo, di per sé rivoluzionario, ritenendolo tuttavia difficilmente realizzabile, se non addirittura irraggiungibile.
  In tale contesto evidenzia come, grazie alla tenacia dei Governi dell'attuale legislatura e al lavoro svolto dal Parlamento, in particolare dalla Commissione Finanze, che ha condotto all'approvazione della legge n. 186 del 2014 sulla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure), sia stato invece possibile raggiungere tale importantissimo risultato nel nuovo quadro dei rapporti internazionali.
  Ritiene infatti che alla globalizzazione economica e finanziaria, alla mobilità internazionale dei fattori produttivi, all'integrazione dei mercati, debba accompagnarsi la «globalizzazione del fisco», ponendo in essere un'azione sistematica volta a decretare la fine dei cosiddetti «paradisi fiscali».
  Nel rilevare la rilevanza di tale impegno, che l'Italia non può certo svolgere autonomamente, ritiene comunque che il Paese deve continuare a svolgere su questi temi un ruolo importante, nell'ambito degli organismi internazionali, traducendo le direttive elaborate in quei contesti in comportamenti e scelte virtuose, ricorda come l'azione svolta per la realizzazione degli accordi per lo scambio delle informazioni fiscali e per la lotta all'evasione fiscale internazionale sia ormai al centro dell'attività di molte organizzazioni internazionali.
  Rammenta in particolare l'impegno svolto in tale senso dai leader del G20 nel settembre 2013 e come, nel luglio 2014, l'OCSE abbia pubblicato il modello completo per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali.
  A tale riguardo ricorda altresì che, entro il 2017, avverrà il primo effettivo scambio automatico di informazioni, che coinvolgerà 40 Paesi e sarà poi esteso, dal 2018, a 92 Paesi. Inoltre nel maggio scorso l'Unione europea e la Svizzera hanno stipulato un nuovo accordo sulla trasparenza fiscale che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori, a partire dal 2018, con riferimento al 2017.
  Al riguardo, rileva come sia evidente il significato di tali accordi in termini di uniformità delle procedure seguite in ambito internazionale e in termini di evoluzione del sistema nella direzione di un fisco uniforme in un ambito quantomeno europeo.
  Evidenzia quindi, come, al di là delle appartenenze politiche, possa essere da tutti condivisa la soddisfazione per la strada intrapresa dal Paese in tale materia.
  Illustra quindi il citato Protocollo di cui viene proposta la ratifica, firmato a Milano il 23 febbraio 2015, che modifica la Convenzione del 1976 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo aggiuntivo, entrambi ratificati dall'Italia – unitamente al Protocollo modificativo del 1978 – ai sensi della legge n. 943 del 1978.
  In sostanza, segnala come, una volta concluso l’iter parlamentare di ratifica del Protocollo, il Fisco italiano potrà richiedere alla Svizzera informazioni anche sui rapporti bancari dei contribuenti italiani in essere a partire dalla data della firma. In tal modo le autorità fiscali italiane potranno richiedere alla Svizzera informazioni e individuare i contribuenti che hanno portato capitali all'estero senza dichiararli: ciò determina la fine del segreto bancario nella Confederazione elvetica. Non è prevista la retroattività di tale normativa per gli anni antecedenti il 2015.
  In tale ambito, specifica come l'accordo consenta lo scambio di informazioni finanziarie su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche per un singolo contribuente, permettendo all'amministrazione finanziaria italiana di avere visibilità sui conti in Svizzera dei contribuenti italiani. Tale sistema costituisce uno strumento più efficace rispetto allo scambio automatico di informazioni al quale, comunque, la Svizzera si adeguerà sulla base di un negoziato in corso con la UE. Al riguardo ricorda che il 27 maggio 2015 l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato un nuovo accordo sulla trasparenza fiscale, allo scopo di rafforzare la lotta all'evasione. Pag. 91L'accordo prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, con riferimento all'annualità 2017.
  In tale contesto segnala come, insieme al Protocollo di modifica, il 23 febbraio 2015 il Ministro dell'Economia e delle finanze Carlo Padoan e il Capo del Dipartimento elvetico delle Finanze, Eveline Widmer-Schlumpf, abbiano anche sottoscritto una road map, ossia un documento politico che delinea il percorso per la prosecuzione dei negoziati tra i due Paesi su altri temi, tra cui la tassazione dei lavoratori frontalieri e le disposizioni per il Comune di Campione d'Italia. I lavoratori frontalieri saranno assoggettati ad imposizione sia nello Stato in cui esercitano l'attività, sia nello Stato di residenza. La quota spettante allo Stato del luogo di lavoro ammonterà al massimo al 70 per cento del totale dell'imposta normalmente prelevabile alla fonte. Il Paese di residenza dei lavoratori applicherà l'imposta sul reddito delle persone fisiche tenendo conto delle imposte già prelevate nell'altro Stato ed eliminando l'eventuale doppia imposizione.
  Sottolinea quindi come sia previsto uno scambio periodico di informazioni in modo da consentire allo Stato di residenza di ricevere ed elaborare in tempo utile tutti i dati riguardanti i redditi guadagnati dai lavoratori frontalieri nello Stato di origine. Il carico fiscale totale dei frontalieri italiani rimarrà inizialmente invariato e successivamente, con molta gradualità, sarà portato al livello di quello degli altri contribuenti. Non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due Stati. Il ristorno ai Comuni frontalieri italiani sarà a carico dello Stato, sulla base del principio di invarianza delle risorse.
  Italia e Svizzera si impegnano inoltre ad individuare le migliori soluzioni pratiche per Campione d'Italia, exclave italiana circondata dal territorio elvetico. L'obiettivo è di garantire alle imprese e ai cittadini di Campione d'Italia il corretto funzionamento delle attuali regole nazionali ed internazionali sulla fiscalità indiretta. A Campione «di fatto» le attività economiche sono soggette all'IVA svizzera, senza alcun rimborso. La road map prevede la negoziazione in tempi più lunghi di un ampio accordo, non solo fiscale, che regolamenti e semplifichi i rapporti tra i due Stati relativamente al Comune di Campione d'Italia.
  Passando al contenuto specifico del Protocollo di modifica, il quale si compone di tre articoli, illustra l'articolo I, il quale opera l'integrale sostituzione dell'articolo 27 della Convenzione del 1976, dedicato allo scambio di informazioni: la nuova formulazione è strettamente aderente agli standard internazionali dettati dall'OCSE con il Modello di convenzione fiscale sul reddito sul patrimonio, e in particolare all'articolo 26 di detto Modello. Al fine di estendere le sfere di cooperazione reciproca, il paragrafo 5 della nuova formulazione dell'articolo 27 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Segnala, in particolare, come il comma 1 del nuovo articolo 27 estenda lo scambio reciproco di informazioni tra le due Amministrazioni finanziarie dalla mera applicazione delle disposizioni della Convenzione a quanto necessario per l'applicazione del diritto interno per ciò che concerne le imposte di qualsiasi natura riscosse per conto degli Stati contraenti – purché l'imposizione prevista non sia in contrasto con la Convenzione. È inoltre precisato che lo scambio di informazioni tra le due Parti non è limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione: ciò vuol dire che lo scambio di informazioni potrà andare al di là di ciò che riguarda persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti – cui la Convenzione bilaterale si applica –; e anche al di là delle imposte analiticamente descritte nell'articolo 2 quale campo di applicazione della Convenzione medesima.
  Il comma 2 del nuovo articolo 27 prevede che le informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione bilaterale da uno Stato contraente siano comunicate soltanto Pag. 92alle persone o autorità – e tra queste i tribunali e le autorità amministrative – occupate nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività correlate. Il vincolo per coloro che ricevono le informazioni è quello ad utilizzarle solo per le proprie ragioni d'ufficio, anche se potranno rivelarle in ambito giudiziario. L'utilizzazione ad altri fini delle informazioni ricevute è subordinata all'autorizzazione dello Stato che le ha rilasciate e al fatto che tale utilizzazione non contrasti con la legislazione di nessuno dei due Stati contraenti.
  Illustra quindi il comma 3 del nuovo articolo 27, il quale pone dei limiti agli obblighi di cooperazione delle Parti, che non saranno in nessun caso tenute ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente, né a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o prassi amministrativa normale propria o dell'altra Parte contraente, né infine a fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali o professionali o informazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico.
  Rileva inoltre che, come già accennato, in base al comma 5 in nessun caso le disposizioni del comma 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.
  Comunque, ai sensi del comma 4, ciascuno Stato contraente si adopera per ottenere le informazioni richiestegli dall'altra Parte anche qualora queste informazioni non siano utili per i propri fini fiscali, ampliando ulteriormente la cooperazione fiscale tra i due Paesi.
  Passa quindi a illustrare l'articolo II, che inserisce nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1976 la lettera e-bis), in riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 27 della Convenzione stessa.
  La predetta lettera e-bis) si articola in cinque paragrafi: il paragrafo 1 impegna lo Stato richiedente a sfruttare tutte le fonti di informazione previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere la collaborazione dell'altra Parte contraente.
  Il paragrafo 2 specifica invece le informazioni di cui lo Stato richiedente correda la richiesta di informazioni di carattere fiscale all'altra Parte contraente.
  Il paragrafo 3, in riferimento al comma 1 dell'articolo 27, nella sua nuova formulazione, specifica che la formula «informazioni verosimilmente rilevanti» è volta a garantire lo scambio più ampio di informazioni in ambito fiscale; viene tuttavia sottolineato come ciò non possa consentire agli Stati contraenti di intraprendere alcuna ricerca indiscriminata di informazioni. D'altra parte, però, tale limite non va interpretato nel senso di ostacolare uno scambio effettivo di informazioni, tanto nei confronti del singolo contribuente quanto di una pluralità di contribuenti.
  Il paragrafo 4 stabilisce che strumenti giuridici separati saranno necessari per consentire lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le Parti.
  Il paragrafo 5 specifica ulteriormente che le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente, fatte salve anche nel caso di uno scambio di informazioni, non mirano a ostacolare o a ritardare la cooperazione fiscale tra le due Parti.
  Sottolinea come le previsioni appena illustrate del Protocollo abbiano un effetto positivo sull'esito della procedura di collaborazione volontaria, cosiddetta voluntary disclosure (disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato), in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali in Svizzera. In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'accordo rispetto alla tempistica Pag. 93prevista dalla voluntary disclosure, la Svizzera, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparata ad un Paese non black list. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186 non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da Paesi compresi nella cosiddetta «black list».
  Rammenta al riguardo che la predetta legge n. 186 del 2014 ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. La procedura sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. Il medesimo provvedimento ha introdotto il reato di autoriciclaggio. I soggetti che detengono attività e beni all'estero e hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi ed il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 novembre 2015 (termine così prorogato, rispetto all'originario 30 settembre 2015, dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 153 del 2015).
  In tale contesto rileva come sia rilevante, ai fini degli effetti del Protocollo, la previsione di cui all'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dalla legge n. 186 del 2014), come modificata dall'articolo 10, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, la quale ha eliminato il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di collaborazione volontaria con riferimento ai Paesi cosiddetti black list che stipulano tempestivamente accordi con l'Italia volti a consentire un effettivo scambio di informazioni fiscali.
  Ab tale riguardo, precisa come, affinché non operi il predetto raddoppio dei termini l'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge n. 167 stabilisce che debbano verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
   1) ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto dalla citata legge n. 186 del 2014, il Paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015 (cioè entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 2014), un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dell'accordo: tale condizione si verifica dunque con riferimento al Protocollo in esame, il quale è stato stipulato il 23 febbraio 2015;
   2) ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, primo periodo, lettera c), del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990, il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel Paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (cosiddetto waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, Pag. 94controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria, in relazione ai periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all'effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 (cosiddetto monitoraggio rafforzato);
   3) in base all'articolo 5-quinquies, comma 5, del decreto-legge n. 167 del 1990, nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all'attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o da gli Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale avviene il trasferimento. A tale ultimo riguardo rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato l'apposito waiver per la trasmissione delle informazioni con gli intermediari svizzeri.

  Sempre in ordine agli effetti del Protocollo, ricorda che il già citato articolo 5-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 167 del 1990 prevede inoltre che, qualora le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria sono o erano detenute in Paesi i quali stipulino con l'Italia, entro la predetta data del 2 marzo 2015, un accordo che permetta un effettivo scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'OCSE, la misura della sanzione minima per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione delle predette attività è fissata al 3 per cento dell'ammontare non dichiarato e non si applica il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli investimenti detenuti negli Stati a regime fiscale privilegiato nel caso di omessa o tardiva dichiarazione.
  Illustra quindi l'articolo III, comma 1, del Protocollo, il quale riguarda le modalità di entrata in vigore del Protocollo, che avverrà al ricevimento della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'avvenuto adempimento dei presupposti legali interni.
  Il comma 2 regola l'applicabilità temporale del Protocollo, che avrà effetto sulle domande di informazioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, che si riferiscano a fatti o circostanze comunque non antecedenti la data della firma del Protocollo.
  Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge di ratifica del Protocollo, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La relazione tecnica rileva come dall'accrescimento della cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie sia lecito attendersi incrementi del gettito fiscale, ancorché non preventivamente quantificabili. In ogni caso, dalle attività connesse allo scambio di informazioni non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo esse espletarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea la necessità, ai fini di un compiuto esame del provvedimento, di acquisire alcuni ulteriori elementi di informazione in merito a taluni aspetti del provvedimento.
  Si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 27 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, novellato dall'articolo I del Protocollo, il quale stabilisce che, in merito alle informazioni richieste da una Parte, l'altra Parte usa i poteri a sua disposizione per ottenere le predette informazioni. Evidenzia, infatti, come questa formulazione, limitando l'azione della Parte cui è stata avanzata la richiesta di informazione ai soli «poteri a sua disposizione», si presti Pag. 95a taluni rischi, in quanto potrebbe consentire il ricorso a strumenti volti a eludere l'obiettivo di trasparenza fiscale perseguito dal provvedimento. Rileva, in particolare, come il superamento del segreto bancario previsto dal Protocollo possa essere vanificato attraverso diverse tecniche, quali l'intestazione dei conti bancari a società off shore, la costituzione di società anonime, ovvero l'utilizzo di cassette di sicurezza. In tale contesto occorre quindi comprendere se e come tali tecniche possano essere utilizzate per aggirare le previsioni del Protocollo, che pure tenta di risolvere il problema, particolarmente rilevante, dei paradisi fiscali.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
(Atto n. 208).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
(Atto n. 209).

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.

7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario a tutela dei soggetti che accedono al credito bancario.