CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2015
524.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 108

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte quindi che svolgerà la relazione, essendo il relatore Zanin impegnato in attività istituzionali.
  Fa preliminarmente presente che le proposte di legge introducono una nuova figura giuridica nel contesto normativo agrario, riferita all'agricoltura contadina, definendone l'ambito di operatività, le agevolazioni, la normativa giuslavorista e tributaria, le norme applicabili in materia di produzione di beni agricoli, di ospitalità e di vendita. Tale complesso di norme si inserisce in un contesto normativo che disciplina le figure dell'imprenditore agricolo e le relative forme societarie, la disciplina fiscale e in materia di lavoro, la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e, più in generale, l'insieme delle norme che specificamente disciplinano l'attività del settore agricolo.
  Le proposte in esame si propongono, quindi, di delineare una nuova figura giuridica nell'ambito del diritto agrario individuandone i requisiti, l'attività, il regime fiscale e giuslavorista, più in particolare disciplinando le finalità dell'intervento, i requisiti dell'agricoltura contadina, le tipologie di aggregazione, l'Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini, la gestione delle terre incolte ed abbandonate, esenzioni ed agevolazioni fiscali, introducendo norme di semplificazione, altre norme in tema di attività agrituristica ed oneri urbanistici, di lavoro e sulle sementi e le razze locali. Più in particolare, le proposte richiamano come obiettivi dell'intervento normativo il riconoscimento del ruolo del contadino come custode della terra, la valorizzazione dei Pag. 109differenti modelli agricoli, la riforma del governo del sistema fondiario, la trasmissione intergenerazionale delle terre, il contrasto dello spopolamento delle zone marginali, il sostegno all'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo.
  Per quanto riguarda i requisiti dell'agricoltura contadina si stabilisce che essi si basino prevalentemente su: la conduzione di tipo familiare; l'utilizzo di pratiche di coltivazione che favoriscono la diversificazione e gli avvicendamenti culturali; la preservazione della biodiversità animale; una produzione destinata prevalentemente all'autoconsumo o alla vendita in mercati locali o di filiera corta; e, infine, l'utilizzo di materie prime di provenienza aziendale.
  Per quanto riguarda le tipologie di aggregazione, i provvedimenti in esame prevedono la possibilità: per le aziende agricole contadine di costituirsi in cooperative agricole o in consorzi agricoli contadini (C. 2025); per i comuni di costituire associazioni di promozione sociale (C. 2935) per facilitare l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, anche al fine di recuperare ed utilizzare i terreni abbandonati o incolti; per le regioni di riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, denominati «gruppi di interesse» che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei terreni e manufatti rurali in disuso (C. 2935) e nella realizzazione di progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali.
  Per quanto attiene all'Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini, le proposte di legge (C. 2025, C. 2143 e C. 3361), prevedono l'iscrizione delle aziende agricole contadine ad un apposito albo statale o regionale al fine di poter accedere ai benefici dei provvedimenti in esame.
  Per ciò che concerne le terre incolte ed abbandonate, la proposta di legge C. 2025 richiede che le regioni adeguino i propri ordinamenti ai principi della legge n. 440 del 1978, al fine di recuperare le terre incolte ed abbandonate, anche attraverso il censimento e la classificazione degli edifici rurali in ordine al loro stato ed alla loro riedificabilità (C. 2025).
  La proposta di legge C. 3361 configura un nuovo iter in ordine ai terreni abbandonati. È prevista la possibilità di presentare al Comune di residenza richiesta di assegnazione di un terreno abbandonato per promuovere su di esso un'attività agricola. Il Comune dopo aver acquisito le informazioni necessarie sui proprietari dei terreni abbandonati, notifica agli stessi la richiesta di utilizzazione, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore prolungamento della situazione di abbandono, il terreno sarà utilizzato attraverso assegnazione a terzi richiedenti. Il Comune valuta, quindi, il progetto di utilizzo ed, in caso di esito positivo, consente l'immissione in possesso (articoli 3, 4, 5 e 6 C. 3361). I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari per tre anni dal primo pagamento; decorso tale termine, sono acquisiti al Comune. Decorsi cinque anni dall'immissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario può chiedere la riconsegna dei terreni purché rimborsi al proprietario le spese di investimento effettuate.
  La proposta di legge C. 2935 istituisce la Banca dati nazionale delle terre agricole, accessibile presso il sito di ISMEA, al fine di disporre di un inventario della domanda ed offerta dei terreni, inclusi quelli abbandonati o incolti ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni agricoli demaniali di proprietà statale o locale nonché i terreni privati per i quali è stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi regionali (le regioni, a loro volta, sono chiamate ad istituire proprie banche dati dove sono registrati i terreni pubblici e privati disponibili per la vendita, la locazione o la concessione in comodato d'uso).
  Per quanto attiene alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, tutte le proposte di legge ne prevedono numerose a favore delle aziende agricole contadine. In particolare, la proposta di legge C. 2025 esonera dal pagamento di ogni tassa relativa all'attività agricola, prevedendo l'esonero dal pagamento dell'IVA entro il Pag. 110limite di 25.000 euro annui, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; la proposta di legge C. 2143 (articolo 5), poi, interviene sull'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che reca il regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli, aumentando da 7.000 a 10.000 euro il volume d'affari entro il quale il produttore agricolo può beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IVA; la proposta di legge C. 2935 prevede l'esonero del pagamento dell'IVA per le aziende agricole contadine fino al massimo di 40.000 euro di ricavi annui pro capite per ciascuno dei partecipanti all'impresa contadina; stabilisce, altresì, l'estensione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche alle aziende agricole contadine e ai gruppi di interesse, prevedendo la loro applicazione anche per l'acquisto di terreni edificabili. Il credito di imposta di cui al decreto-legge n. 91 del 2014 per le spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, è esteso alle imprese agricole contadine e ai gruppi di interesse nella misura del 70 per cento (anziché del 40) delle spese sostenute e nel limite di 400.000 euro nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, di 3 milioni per il 2016 e di 4 milioni per il 2017. Infine viene reso applicabile ai gruppi di interesse e alle imprese agricole contadine il credito d'imposta per l'affitto dei terreni agricoli; infine la proposta di legge C. 3361 prevede: l'esenzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro tributo per i piani di ricomposizione fondiaria e per gli atti e le controversie relative al maso chiuso; il ripristino delle agevolazioni dei territori montani e dell'aliquota agevolata sul valore aggiunto per le cessioni di pellet; agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli che svolgono attività in zone montane con un volume di affari inferiore a 60.000, consistenti o nell'applicazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, del coefficiente di redditività del 25 per cento o nella riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare. Infine, si prevede che la rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno ed effettuata da altri imprenditori agricoli costituisce attività agricola e si considera produttiva di reddito agrario.
  Per quanto riguarda le norme di semplificazione, i provvedimenti rinviano a successivi provvedimenti (C. 2025 C. 2143 e C. 3361) l'introduzione di norme di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale. A tal fine è ammessa la trasformazione di materie prime di esclusiva produzione (proposte di legge C. 2143 e C. 2935) per la preparazione ed il confezionamento di determinati prodotti specificamente elencati. Le strutture destinate alla trasformazione possono avere i requisiti previsti per le case di civile abitazione (C. 2143 e C. 2935).
  La proposta di legge C. 2935 esonera le aziende agricole contadine dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alla camera di commercio e dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per le aziende che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina.
  La proposta di legge C. 2025 prevede specifiche agevolazioni per i commercianti di filiera corta, pur senza riferimento all'agricoltura contadina, dettando disposizioni generali sulla filiera corta ed un accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza a favore delle aziende agricole contadine, prevedendo l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici per l'istituzione di mercati contadini periodici (a tal fine è prevista l'adozione di un apposito regolamento per stabilire, tra l'altro, i criteri di sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti l'ampiezza Pag. 111delle aree di provenienza, che non può superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali).
  Per quanto riguarda poi l'attività agrituristica e gli oneri urbanistici, si stabilisce che le aziende agricole contadine possono svolgere attività agrituristica purché fino ad un massimo di dieci coperti e cinque posti letto. Le stesse aziende agricole contadine iscritte all'Albo sono esonerate dai vincoli progettuali ed urbanistici per la costruzione sul fondo, a determinate condizioni, di stalle, fienili e serre e la ricostruzione di manufatti preesistenti (proposta di legge C. 2025).
  Infine, per quanto concerne il settore del lavoro, l'articolo 13 della proposta di legge C. 2025 e l'articolo 15 della proposta di legge C. 3361 prevedono un'agevolazione nei casi in cui (al di fuori delle ipotesi di utilizzo di familiari) si effettui attività lavorativa nel settore agricolo a titolo gratuito. In particolare: la proposta di legge C. 2015 prevede l'equiparazione al volontariato (tranne alcune eccezioni) del lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende agricole contadine iscritte all'albo. Oltre a ciò, è prevista un'ulteriore agevolazione consistente nella non applicazione delle tabelle dei valori medi di impiego di manodopera relative a un modello agro-industriale intensivo alle aziende agricole contadine iscritte all'albo. La proposta di legge C. 3361 stabilisce, qualora i soggetti privati che svolgono attività agricola stagionale si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie dell'impresa familiare, hanno come unico obbligo il mero invio agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. In tali casi, inoltre, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo. La proposta di legge C. 3361 stabilisce, inoltre, disposizioni inerenti all'indennità di maternità delle coltivatrici dirette (articolo 16), prevedendo che tali indennità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola all'ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette (e coadiutrici agricole) siano comprese nel reddito agrario ai sensi T.U.I.R. Oltre a ciò (modificando l'articolo 18 della legge n. 97 del 1994), dispone (articolo 17) la possibilità, per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, di assumere coltivatori diretti residenti in comuni montani (senza oneri previdenziali, a tempo parziale) anche con forme di lavoro intermittente. A tali soggetti spetta il raddoppio della quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contribuzione destinata al fondo pensione complementare (prevista dal relativo contratto collettivo applicato nell'azienda).
  Da ultimo, per quanto riguarda le sementi e le razze locali, la proposta di legge C. 2025 contiene un articolo dedicato (articolo 9) con il quale si prevede l'adozione di apposite misure per: proteggere le conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche; garantire il diritto a partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche; il diritto di partecipare all'adozione di decisioni a livello nazionale sulla materia; la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori. Le risorse genetiche iscritte nei repertori regionali o nazionali non sono assoggettabili a nessuna forma di diritto di proprietà né possono essere oggetto di privativa per ritrovati vegetali.

  Adriano ZACCAGNINI (SEL) nell'illustrare la proposta di legge a sua prima firma, manifesta preliminarmente soddisfazione per l'inizio dell’iter e per l'avvio della discussione su un tema importante. Ritiene infatti che l'agricoltura contadina abbia bisogno da tempo di una legge quadro, in quanto dimensione produttiva largamente diffusa nell'agricoltura italiana. Ricorda infatti che gli imprenditori agricoli rappresentano il 15 per cento della realtà agricola, e i coltivatori diretti l'85 per cento, con una dimensione media Pag. 112inferiore ai 10 ettari. Si tratta di un modello agricolo che ritiene vada riconosciuto per aver avuto la capacità di sviluppare un patrimonio agroalimentare unico al mondo. Con riferimento al riconoscimento della nuova figura fa presente che, dal punto di vista giuridico, sono attualmente presenti nell'ordinamento due figure giuridiche, quella del coltivatore diretto e quella dell'imprenditore agricolo, già sufficienti a ricomprendere le attuali realtà economiche, ma ritiene necessario intervenire normativamente, anche sotto il profilo fiscale, per evitare quello che si sta evidenziando come un dannoso appiattimento di una figura professionale sull'altra. Lamenta quindi quanto previsto nella legge di stabilità che sta per essere presentata, che non riconosce il valore dell'agricoltura contadina, la sua importanza nel mantenimento del paesaggio, delle tradizioni e del territorio.
  Con riferimento quindi al contenuto della proposta di legge a sua prima firma, fa presente che essa prevede la possibilità di scambiare liberamente le sementi, l'accesso agevolato alla terra, la resa produttiva delle terre demaniali e private abbandonate, sburocratizzazioni e defiscalizzazioni, e semplificazione delle attività produttive, tutte misure necessarie per la sostenibilità e il rilancio dell'agricoltura contadina, da lungo tempo attese.
  Rileva infine come la sua proposta non preveda coperture, ma che qualora dovessero confermarsi come necessarie alla fine dell’iter, ad esempio per coprire il gettito IVA, la proposta potrà essere accresciuta nel contenuto.

  Paolo PARENTELA (M5S), nell'illustrare la propria proposta di legge, che si occupa di sovranità alimentare dei popoli e del diritto alla produzione, al controllo e alla gestione del proprio cibo da parte di tutti i soggetti e, in particolare, dei contadini, fa presente che essa mette al centro la dimensione contadina ripresa in chiave contemporanea per identificare pratiche agronomiche e strutture economiche ancora oggi presenti, preziosa risorsa per il futuro. Ritiene infatti che i modelli contadini siano strutturalmente più adeguati per fermare lo spopolamento delle aree rurali, riportare lavoro e occupazione, riutilizzare le risorse territoriali e ridurre i costi ambientali per l'assetto idrogeologico, la manutenzione dei suoli e la tutela della biodiversità, in un'ottica di ricostruzione dei paesaggi sociali rurali. Nelle aree ad agricoltura intensiva poi, possono rappresentare un'alternativa concreta di riconversione e di ricostruzione di agrobiodiversità.
  La grande diversità italiana di agroecosistemi e di condizioni socio-economiche ha prodotto nel tempo una pluralità di forme economiche, di strutture produttive e di mercati agricoli, nell'ambito dei quali si possono individuare differenti orientamenti: imprese totalmente inserite nel mercato agro-industriale; aziende di ridotta dimensione economica e fisica che producono con alta intensità di lavoro e con bassa capitalizzazione; piccole aziende di autoconsumo e con limitata vendita diretta, a cui aggiungere le autoproduzioni delle innumerevoli pratiche di agricoltura informale. Esse costituiscono, per la gran parte, un patrimonio e una risorsa da valorizzare oltre il semplice parametro economicistico. Oggi questa pluralità di realtà agricole è seriamente messa in crisi dalle politiche agricole dominanti che cercano di sussumere e di forzare i differenti tipi aziendali nel contesto unico dell'impresa agricola di mercato a carattere industriale (intensiva, specializzata, capitalizzata).
  La definizione di agricoltura contadina si fonda sulle radici storiche della figura del contadino, ripresa in un contesto contemporaneo per individuare, all'interno delle innumerevoli esperienze, le pratiche agronomiche e le strutture socio-economiche presenti ancor oggi: diversificazioni colturali, tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale, la riproduzione delle sementi e delle razze autoctone, il controllo dei saperi, il radicamento locale e i mercati di prossimità, dimensioni limitate e contesti familiari o di comunità. Occorre inoltre riconoscere anche l'esistenza della figura contadina Pag. 113contemporanea, la cui finalità quotidiana è di vivere nel suo luogo, di coltivare e di allevare per la propria famiglia e comunità e di vendere in modo equo i propri prodotti.
  Per quanto riguarda il contenuto puntuale della proposta di legge, fa presente che l'articolo 1 contiene le finalità del provvedimento e le definizioni di agricoltori contadini, vendita diretta e filiera corta, che all'articolo 2 sono elencati i prodotti dell'agricoltura contadina, mentre all'articolo 3 si prevede che le regioni e le province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini. All'articolo 4, stabilito che gli agricoltori contadini sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo, sono definite alcune disposizioni di controllo dell'attività contadina. Viene inoltre stabilita la possibilità che i comuni possano effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie stabilite e sono fissate sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo. All'articolo 5 è modificato il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, è innalzato da 7.000 a 10.000 euro il reddito annuale in base al quale le imprese contadine possono usufruire di agevolazioni fiscali (esonero dall'imposta sul valore aggiunto). A tale riguardo osserva che altre proposte riportano innalzamenti di maggiore valore, da cui dovrebbe comunque discendere esigenze di copertura, e che addirittura quella presentata dai colleghi del PD prevede un innalzamento fino a 40.000 euro, creando un'antinomia rispetto alle previsioni del Governo, su cui sarebbe bene che lo stesso Governo si pronunci.
  Da ultimo, ricorda che all'articolo 6 si prevede che nella programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020 le regioni e le province autonome stabiliscano apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini, anche al fine di riconoscere e di valorizzare il ruolo sociale da essi svolto, mentre l'articolo 7 prevede che le regioni e le province autonome istituiscano l'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori, la cui iscrizione non è soggetta alla tassa di concessione governativa.

  Alessandra TERROSI (PD), rilevando che i colleghi hanno inteso illustrare la propria proposta di legge, si riserva di intervenire in riferimento alla proposta della collega Cenni, di cui è cofirmataria.

  Luca SANI, presidente, attesta la presenza dei deputati Mongiello e Catania. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.