CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2015
524.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 99

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti di CIDA nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 Damiano e abbinate, in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti di COBAS e CONFSAL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 Damiano e abbinate, in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.
C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che ha inizio l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera n. 3302, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo Pag. 100fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014, approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla III Commissione, che avrà luogo nella seduta del 21 ottobre.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, ricorda che l'Accordo di cui si prevede la ratifica e l'esecuzione, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 10 settembre 2015, è composto di otto articoli e reca un contenuto analogo ad accordi conclusi con altri Paesi già esaminati negli scorsi mesi dalla nostra Commissione. In particolare, fa presente che l'articolo 1, individuando l'oggetto dell'accordo disciplina la possibilità, per i familiari a carico conviventi del personale diplomatico e consolare e del personale tecnico-amministrativo delle rispettive missioni diplomatiche e consolari nazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede, di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel Paese ricevente. Ricorda che le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono i coniugi non separati e i figli a carico tra i diciotto e i ventisei anni di età, ovvero, senza limitazione di età, se diversamente abili.
  Segnala che gli articoli 2 e 3 recano le disposizioni che disciplinano le procedure di autorizzazione da seguire, rispettivamente, in Italia e in Uruguay per poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Sulla base del successivo articolo 4, ai soggetti autorizzati saranno applicate le normative vigenti nello Stato ricevente in materia tributaria, di sicurezza sociale e lavorativa nonché sulle qualifiche lavorative o professionali, senza restrizioni, se non per i limiti generali previsti dall'ordinamento.
  Rileva, poi, che l'articolo 5 disciplina i casi di immunità civili, amministrative e penali, specificando che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base al diritto internazionale vengano meno, per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo, ad eccezione del caso dell'esecuzione di eventuali sentenze, per le quali sarà necessaria una rinuncia espressa all'immunità. Per quanto riguarda le immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia, in modo da poter perseguire eventuali reati commessi nel corso dell'attività lavorativa, e la richiesta dovrà essere seriamente presa in considerazione dal Paese accreditante.
  Passando all'articolo 6, relativo ai limiti all'autorizzazione, segnala in primo luogo, che essa cessa al venir meno dello status di familiare a carico, non potendo comunque essere superiore alla durata della missione diplomatica. In secondo luogo, rileva che l'autorizzazione è subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente e che essa è negata a chi abbia lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbia commesso violazioni in materia fiscale o di sicurezza sociale. Essa, infine, può essere negata anche per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.
  Segnala che l'articolo 7 dispone che le controversie tra le parti, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, saranno risolte per via diplomatica. L'articolo 8, infine, reca le disposizioni in materia di entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo.
  Fa presente, per completezza, che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il relativo ordine di esecuzione e ne disciplinano la data di entrata in vigore.
  Nel complesso, apprezzate le finalità dell'Accordo, preannuncia la volontà di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di mercoledì 21 ottobre.

  La seduta termina alle 15.