CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 170

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
S. 1641, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato il parere sul progetto di legge recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera (S. 1641).
  Ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, con parere espresso in data 17 settembre 2014.
  Passando all'esame dell'articolato, osserva che il provvedimento tende a salvaguardare e a valorizzare alcuni areali caratteristici coltivati storicamente ad agrumi; in particolare, si tratta di alcune Pag. 171zone ubicate nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, nel Gargano ed intorno al lago di Garda.
  Passando all'esame dell'articolato, rileva quanto segue.
  L'articolo 1, definisce le finalità dell'intervento, consistenti nel ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico. Viene specificato che gli agrumeti caratteristici sono situati in quelle aree particolarmente vocate alla produzione di agrumi e nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche rendono il prodotto unico nel suo genere proprio perché strettamente legato al territorio.
  L'articolo 2 reca la disciplina degli interventi, con il rinvio ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici; la definizione degli interventi ammessi ai contributi; e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. Viene al riguardo specificato che i contributi sono concessi per interventi che facilitino in modo prioritario l'utilizzo di tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e valorizzino la tradizione delle entità locali.
  L'articolo 3 dispone un contributo, per il triennio 2014-2016, a favore dei proprietari e conduttori degli agrumeti, con preferenza per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione professionale ed assistenziale, a copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli stessi agrumeti.
  L'articolo 4, prevede un contributo unico, per il triennio 2014-2016, sempre a favore dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti, con preferenza per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione professionale ed assistenziale a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati.
  L'articolo 5, dispone che gli interventi debbano essere eseguiti in conformità con le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali previsto dall'articolo 2, e con quanto prescritto a legislazione vigente nella materia; nella normativa europea in materia di sviluppo rurale e nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi disposti sono soggetti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e per il 2016.
  L'articolo 7 prevede l'attribuzione ai consorzi di tutela delle produzioni agrumi, ove presenti nel territorio, di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati.
  L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi, che vede il coinvolgimento delle regioni interessate dal decreto di riparto, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie.
  L'articolo 9 individua le modalità per l'effettuazione dei controlli e le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame. Nello specifico si prevede che nel caso in cui gli interventi siano realizzati in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato, il soggetto responsabile è altresì escluso dalla possibilità di ottenere in futuro i Pag. 172contributi; nel caso in cui, invece, gli interventi indicati nella domanda non vengano realizzati affatto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Viene, anche in tal caso, confermata l'esclusione dalla possibilità di partecipare all'erogazione di ulteriori contributi.
  Evidenzia inoltre che è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili; ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è prevista l'intesa con le regioni interessate sul decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni interessate le risorse stanziate; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le regioni interessate definiscono l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli, svolgono i controlli, applicano le sanzioni previste dal provvedimento, e determinano le modalità di utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse, destinate alle finalità previste dal provvedimento in titolo.
  Rammenta altresì che le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera hanno recepito le osservazioni della Commissione relative all'articolo 6, comma 4 (ora comma 3), e all'articolo 8, comma 1, contenute nel parere espresso in data 17 settembre 2014.
  Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure per la finanza pubblica.
S. 2070 Governo.
(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che La Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla 6a Commissione del Senato.
  Ricorda che la Commissione europea ha negato all'Italia l'autorizzazione ad estendere il meccanismo del reverse charge per l'IVA al settore della grande distribuzione dei generi alimentari. Ciò avrebbe comportato, a decorrere dal 30 settembre scorso, l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015, consistente nell'aumento dell'accisa sul carburante per autotrazione a copertura del mancato gettito derivante dalla mancata autorizzazione.
  Osservato ciò, passa all'esame dell'articolato, rilevando quanto segue.
  L'articolo 1 del decreto-legge in titolo, che interviene sul comma 632 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, è volto a evitare l'aumento dell'accisa. In particolare, l'attivazione della clausola di salvaguardia viene posticipata al 2016, mentre le minori risorse derivanti dalla mancata autorizzazione all'applicazione del reverse charge sono compensate dall'iscrizione in bilancio dalle maggiori entrate derivanti dalle procedure di collaborazione volontaria previste dalla legge n. 186 del 2014.
  L'articolo 2 proroga il termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, già posto al 30 settembre 2015, al 30 novembre 2015, mentre il termine per le eventuali integrazioni dell'istanza e per la presentazione della documentazione è posto al 30 dicembre 2015. Tale termine è riferito anche alla presentazione di documentazione a corredo delle istanze presentate entro il termine originario del 30 settembre. Le previsioni in materia di collaborazione volontaria sono Pag. 173motivate dalle difficoltà incontrate dai professionisti e dagli intermediari incaricati di predisporre le istanze, in considerazione della complessità e della quantità delle stesse. I termini vigenti di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione sono fissati al 31 dicembre 2016. Ai sensi del comma 2, ai fini della collaborazione volontaria, l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette e su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.
  Propone infine di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
C. 3340.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla V Commissione della Camera sul decreto-legge n. 154 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
  Nell'illustrare le finalità dell'articolo 1, volto al finanziamento del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, cosiddetto programma «Scuole belle», ricorda che tale programma, per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro (di cui, 280 milioni di euro già stanziati, come riportato nella ricostruzione), per il periodo 1o luglio 2014 – 1o aprile 2016. Evidenzia inoltre che la relazione illustrativa precisa che il suddetto piano è stato elaborato a seguito dell'accordo siglato il 28 marzo 2014, con il quale si è trovata soluzione alla problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU, impegnati fino all'anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole e formati, per l'occasione, a prestare servizio come manutentori.
  Rileva anche che il finanziamento degli interventi del Piano viene garantita dall'articolo richiamato, disponendo: l'immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, «già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015» a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Al riguardo, si richiama la delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (GU n. 220 del 22 settembre 2014), con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità; una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 2, nota come esso interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto ’Prodi-bis'b), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.Pag. 174
  Pone poi in evidenza che l'articolo 3 è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015, e che, in particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma; 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza; 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabella A allegata al decreto-legge in titolo, essendo la riduzione degli obiettivi posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione per l'attuazione della cosiddetta «premialità» – misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del Patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) – nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015, e che conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui al citato comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.
  Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è tenuta a rendere alle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge del Governo C. 3272 e abbinate, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame al Senato del provvedimento, in data 9 giugno 2015.
  Passando quindi all'esame dell'articolato, evidenzia i seguenti punti.
  L'articolo 1 disciplina i contratti di servizio della RAI. In particolare, esso modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI. Più specificamente, dispone che esso è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico.
  Viene inoltre modificata la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che (da triennale) diventa quinquennale.
  Gli articoli 2 e 5 riformano l'assetto di governance della RAI, introducendo la figura dell'amministratore delegato, in sostituzione di quella del direttore generale, riducendo il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e modificando le modalità di designazione degli stessi.
  Si prevede, inoltre, che la RAI deve adeguare il proprio statuto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.In particolare, il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è ridotto da 9 a 7. Fra i requisiti per la nomina, è inserita l'onorabilità, prevedendo, inoltre, che la composizione del Consiglio di Amministrazione è definita favorendo, fra l'altro, la presenza di entrambi i sessi e l'assenza di conflitti di interesse.Pag. 175
  Il provvedimento introduce poi alcune cause di incompatibilità, fra le quali il ricoprire o avere ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, ovvero in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo. I 7 membri del Consiglio di Amministrazione sono così designati: due sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, previo avviso pubblico e presentazione di candidature; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda.
  Fermi restando i compiti già attribuiti dalla legge e dallo statuto, al Consiglio di Amministrazione è affidata l'approvazione del piano industriale e del piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, degli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro, degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e delle variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro, nonché del (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge.
  L'amministratore delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'assemblea dei soci, deve possedere determinati requisiti (esperienza e assenza di conflitti di interesse), rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione – salva la facoltà di revoca da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'assemblea dei soci. All'amministratore delegato è affidato il compito: di assicurare la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal Consiglio di Amministrazione; nominare i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione: per i direttori di testata il parere è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi; di provvedere anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale; sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; di proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il «tetto» retributivo di 240 mila euro.
  L'articolo 2 fa inoltre salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla Commissione parlamentare di vigilanza, alla quale il Consiglio di Amministrazione deve riferire ogni 6 mesi sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.
  L'articolo 3 interviene in materia di attività gestionale della RAI. Esso prevede, Pag. 176anzitutto, che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali e che l'amministratore delegato provvede alla pubblicazione di alcune informazioni relative, fra l'altro, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali. L'articolo introduce una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI, in particolare escludendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) anche per i contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi. Gli stessi contratti non sono soggetti neanche agli obblighi procedurali relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti. Inoltre per i contratti conclusi dalla RAI aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dallo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006. Infine, prevede che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato.
  L'articolo 4 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto n. 177 del 2005, indicando i principi e criteri direttivi.
  Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (vedi allegato 4).

  Mauro PILI (Misto) propone al relatore una riformulazione del parere, che prenda in considerazione la tutela di alcune minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e quella friulana come previsto in particolare dalla legge n. 482 del 1999.

  Michele MOGNATO (PD), relatore, aderendo alla proposta dell'onorevole Pili, osserva che nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, con riferimento ad analoghe proposte emendative sia stato formulato l'invito al ritiro e la loro trasposizione in appositi ordini del giorno.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, invita a rafforzare l'idea avanzata nelle competenti Commissioni di merito.

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD), intervenendo a favore della proposta dell'onorevole Pili, ed aderendo alla proposta del presidente D'Alia, invita a tenere conto delle dimensioni del problema.

  Mauro PILI (Misto), precisa ulteriormente la propria proposta di riformulazione.

  Michele MOGNATO (PD), relatore, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

  La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

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