CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

  Dalila NESCI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sul dibattito in corso presso le Commissioni di merito, evidenziando che, in sede di esame degli emendamenti, è stato accantonato l'articolo 3, recante, tra l'altro, disposizioni concernenti i contratti conclusi dalla RAI. Ritiene che si tratti di un tema rilevante anche per quanto riguarda i profili di interesse della XIV Commissione, e pertanto meritevole di approfondimento.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, condivide l'importanza della questione richiamata, sulla quale il Governo stesso si è impegnato ad intervenire, e che in qualità di relatrice intende sottolineare nella proposta di parere che si accinge a presentare. Pag. 163Ritiene in tal senso di formulare una osservazione che inviti le Commissioni di merito, con riferimento ai contratti conclusi dalla RAI di cui all'articolo 3, a valutare l'opportunità di garantire che la disciplina nazionale sia pienamente rispettosa dei presupposti e dei limiti identificati dalla normativa europea, anche a tal fine richiamando espressamente i principi generali in tema di affidamento derivanti dalle norme e dai principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.
  Riterrebbe in ogni caso opportuno che la XIV Commissione si esprimesse sin dalla seduta odierna, proprio al fine di offrire alle Commissioni in sede referente un contributo utile durante la fase emendativa, in corso di svolgimento.

  Dalila NESCI (M5S) invita la relatrice ad esprimere i rilievi anticipati nella forma di una condizione, anziché di una mera osservazione. Rileva infatti che anche nella documentazione predisposta dagli Uffici si evidenzia che andrebbe valutata l'opportunità di verificare gli effetti dell'esclusione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dagli obblighi procedurali del Codice degli appalti, tenuto conto che anche per tali contratti le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei Trattati istitutivi dell'Unione europea.
  Mentre, infatti, la deroga prevista per i contratti della RAI si pone in linea con quanto previsto dalla disciplina europea sugli appalti pubblici relativi a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive, l'esclusione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dagli obblighi procedurali appare a suo avviso eccessiva.

  Florian KRONBICHLER (SEL) condivide l'opportunità, segnalata dalla collega Nesci, di esprimere l'osservazione nella forma di una condizione.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, accoglie la richiesta avanzata dai colleghi e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

  Michele BORDO, presidente, pone in votazione la proposta di parere da ultimo formulata che, con la modifica apportata, corrisponde meglio alle competenze della XIV Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.
Atto n. 208.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, osserva preliminarmente che, in ragione dell'omogeneità dei temi affrontati, illustrerà lo schema di decreto legislativo in titolo congiuntamente con il successivo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno (Atto del Governo n. 209). Entrambi gli atti intervengono in materia di risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi Pag. 164bancarie, al fine di recepire la direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
  La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di «risoluzione» della crisi.
  Il recepimento della direttiva BRRD è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo:
   l'atto del Governo n. 208, in titolo, che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (SIM stand alone);
   l'atto del Governo n. 209 – come detto iscritto quale punto successivo all'ordine del giorno della seduta odierna – che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

  Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (c.d. bail-in) che devono essere applicate non più tardi del 1o gennaio 2016.
  Ricorda che con lettera datata 28 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2015/0066 per mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE.
  Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 è stato inviato all'Italia un parere motivato.
  Quanto ai principi di delega per il recepimento, ricorda che la direttiva n. 59 è inserita nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che reca, all'articolo 8, specifici criteri di delega. L'articolo 8, comma 1, prevede che le norme sul bail-in si applichino a partire dal 2016.
  Si dispone la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. Le necessarie modifiche di coordinamento dovranno avvenire nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB.
  Si prevede l'estensione delle norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento.
  La delega provvede anche al recepimento della disciplina sanzionatoria. Si stabilisce, tra l'altro, che siano introdotte nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla Pag. 165direttiva, definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
   la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
   la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
   qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi sopra indicati, le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

  Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, si dovranno prevedere efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione.
  Sono recati anche i princìpi per l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione delle crisi bancarie, la definizione delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, la determinazione delle modalità di amministrazione dei fondi e della struttura deputata alla loro gestione.
  Si prevedono, quindi, adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del contenuto degli articoli.
  Ritiene preferibile in questa sede soffermarsi sul nuovo quadro della gestione della crisi bancaria introdotta dagli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione.
  Nella disciplina nazionale vigente, la crisi bancaria viene affrontata precipuamente con due strumenti disciplinati dal Testo Unico Bancario, ossia l'amministrazione controllata e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le procedure intervengono ove l'istituto si trovi già in una situazione patologica.
  La nuova disciplina europea anticipa alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi. Nei periodi di ordinaria operatività deve quindi essere svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi, sia da parte di banche e gruppi, sia da parte delle Autorità competenti.
  A tal fine, le banche ed i gruppi devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi; il piano deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione, che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione. In tal senso la normativa italiana di attuazione (articolo 1, comma 12 dell'Atto del governo n. 208) inserisce una specifica disciplina nel Testo Unico Bancario (Titolo IV, Parte II, nuovo Capo II-bis), dedicata ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce.
  Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione devono preparare piani di risoluzione (disciplinati dall'Atto del Governo n. 209, articoli 7 e seguenti) che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Esse potranno intervenire, con poteri assai estesi, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche. Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La direttiva mette, inoltre, a disposizione Pag. 166delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (early intervention) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei. Viene a tal fine introdotta nel Testo Unico Bancario (articolo 1, comma 13 dell'Atto del Governo n. 208), nel Titolo IV dedicato alla crisi bancaria, una nuova sezione dedicata alle misure di intervento precoce.
  È conseguentemente modificata la disciplina dell'amministrazione straordinaria. Essa è disposta direttamente dalla Banca d'Italia e non più dal Ministero dell'economia: dunque, la Banca d'Italia può sciogliere gli organi di amministrazione e controllo delle banche (articolo 1, comma 14 dell'Atto del Governo n. 208) al ricorrere degli stessi presupposti per l'attivazione dei poteri di intervento precoce, ossia quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo. Resta fermo che l'amministrazione straordinaria può attivarsi ove siano previste gravi perdite del patrimonio oppure se lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
  Viene introdotta una nuova modalità di gestione delle crisi bancarie, la risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.
  La misura della liquidazione coatta amministrativa, rimane in vigore quale alternativa alla risoluzione. In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione.
  A tale scopo i decreti delegati (Atto del Governo n. 208, articolo 1, comma 23) modificano i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, che soggiace alle medesime condizioni delle nuove procedure di gestione delle crisi, con particolare riferimento alla risoluzione (Atto del Governo n. 209, articolo 17): lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ove non sia ragionevolmente possibile prospettare soluzioni alternative in tempi adeguati (di mercato o di vigilanza).
  Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure (Atto del Governo n. 209, articoli 17 e seguenti):
   vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
   trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
   trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
   applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

  Alla luce dell'importanza e dell'ampiezza dei provvedimenti illustrati ritiene opportuno che l'esame presso la XIV Commissione si svolga tenendo conto dell'istruttoria in corso presso la Commissione Finanze, competente per il merito.

  Michele BORDO, presidente, condivide la proposta avanzata dalla relatrice. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.
Atto n. 209.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rinvia a quanto testé illustrato in occasione dell'avvio dell'esame del precedente schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 208).

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

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