CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 123

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che il deputato Lorenzo Dellai è tornato a far parte della Commissione. A nome della Commissione, gli formula un cordiale augurio di buon lavoro.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che sono state presentate novantuno proposte Pag. 124emendative riferite al testo del decreto-legge. (vedi allegato 1).
  Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Fa presente, poi, che nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». La Corte ha quindi precisato che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni Pag. 125esclusivamente procedimentali». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Ricorda, da ultimo, che la Giunta per il Regolamento, con proprio parere in data 26 giugno 2013, ha precisato che «ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa». Qualora, invece, «la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  Segnala che, in tale contesto, la presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei criteri dianzi esposti, posto che la materia del decreto deve identificarsi nell'inquadramento dell'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura nei servizi pubblici essenziali ai quali si applica la disciplina in materia di sciopero di cui alla legge n. 146 del 1990, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
   gli emendamenti Ciprini 1.13, Tripiedi 1.14 e Luigi Gallo 1.15, nonché l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.03, i quali dettano norme volte a disciplinare aspetti di carattere ordinamentale della fruizione dei musei e dei luoghi della cultura non strettamente attinenti agli interventi contenuti nel decreto;
   l'emendamento Simonetti 1.30, che interviene in materia di esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti;
   l'emendamento Simonetti 1.31, che istituisce un premio di produttività per i dipendenti delle imprese che svolgono servizi pubblici di trasporto, nonché per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche;
   gli emendamenti Polverini 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78 e Pizzolante 1.79, nonché gli articoli aggiuntivi Chimienti 1.04, 1.06, 1.07 e Ciprini 1.08, che recano disposizioni di carattere generale in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali non strettamente attinenti all'intervento contenuto nel decreto-legge, riferito esclusivamente alla fruizione del patrimonio culturale;
   l'emendamento Rizzetto 1.80, in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle istituzioni culturali aventi forma di fondazione;
   l'emendamento Rizzetto 1.81, volto ad escludere l'applicazione di norme di contenimento delle spese a soggetti operanti nel settore dei beni culturali e dello spettacolo;
   l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.05, che interviene sulla materia dei requisiti dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  L'emendamento Cominardi 1.9 deve ritenersi inammissibile ai sensi del parere della giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002 in quanto, subordinando l'entrata in vigore del decreto a un parere preventivo della Corte costituzionale, configura una forma di sindacato preventivo di costituzionalità non previsto nel nostro ordinamento costituzionale.
  Con riferimento all'emendamento Simonetti 1.27, segnala che si tratta di Pag. 126modifica che potrebbe essere valutata nell'ambito delle correzioni di forma, non avendo portata innovativa.
  Segnala, inoltre, che l'emendamento Chimienti 2.1 sembra fare riferimento a un procedimento non previsto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità è fissato alle ore 11 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nel pomeriggio della giornata odierna.

  La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.20.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VII e IX, che avrà luogo nella seduta di domani. Rileva che, qualora le Commissioni di merito concludano l'esame delle proposte emendative, nel corso della seduta di domani si darà conto anche di eventuali modifiche introdotte dalle Commissioni di merito.

  Irene TINAGLI (PD), relatrice, facendo una rapida esposizione dei contenuti del disegno di legge, che si compone di cinque articoli, segnala che l'articolo 1 si compone di un solo comma, formulato in termini di novella all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che modifica in primo luogo la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rafforzando il ruolo del Consiglio dei Ministri. Si modifica, inoltre, la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio (nazionale, regionali e delle province autonome), prevedendo che il rinnovo abbia luogo ogni cinque anni, in luogo dei tre previsti attualmente. La disposizione introduce inoltre nell'articolo novellato alcune disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, sull'articolazione territoriale della RAI e sulla convenzione tra la società e la provincia autonoma di Bolzano, apportandovi talune modifiche.
  Segnala che l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, che abroga talune disposizioni superate dalle nuove previsioni, riforma l'assetto della governance societaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa introducendo la figura dell'amministratore delegato, che sostituisce la figura del direttore generale, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione da nove a sette, modificando le modalità di designazione degli stessi e sopprimendo alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In relazione a tali modifiche, si prevede che la RAI provveda all'adeguamento del proprio statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Rileva che l'articolo 3 si riferisce, invece, all'attività gestionale della RAI e concerne la responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti, i Pag. 127contratti conclusi dalla stessa RAI, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti.
  Osserva che l'articolo 4 prevede al comma 1 le abrogazioni necessarie in relazione alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2, mentre ai commi 2, 3 e 4 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo di modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sulla base dei criteri direttivi individuati a suo tempo dalla legge n. 112 del 2004 e di criteri direttivi indicati dal comma 2.
  Sottolinea che l'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie, prevedendo in particolare che le norme sulla composizione e sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI si applichino a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge e che, in caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI sino al primo rinnovo del consiglio successivo alla data di entrata in vigore della legge, si applichino le disposizioni previste a legislazione vigente. In fase di prima applicazione, al direttore generale della RAI si applicheranno, infine, le disposizioni riferite all'amministratore delegato.
  Osservato preliminarmente che il provvedimento incide in modo marginale sulle materie rientranti tra le competenze della Commissione, segnala che, nell'ambito della riscrittura dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, operata dall'articolo 2, comma 1, la lettera e), si prevede che uno dei sette componenti del consiglio di amministrazione della RAI sia designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tra anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. Al fine di attuare tale disposizione, si prevede che, almeno sessanta giorni prima della nomina, il consiglio di amministrazione uscente debba organizzare la procedura di voto e pubblicarla nel sito internet della RAI. La procedura deve consentire la partecipazione al voto, garantendone la segretezza anche attraverso internet, o la rete intranet aziendale, a tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e deve prevedere l'accesso alla candidatura dei soli soggetti in possesso dei requisiti fissati, in generale, per i membri del consiglio di amministrazione della società. Le candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.
  Sottolinea che, sempre nell'ambito della medesima riscrittura assume rilievo, ancorché in modo indiretto, anche la previsione del nuovo comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai sensi del quale l'amministratore delegato provvede, tra l'altro, all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale, nonché definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità richiesti, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità. L'amministratore delegato è inoltre tenuto a proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza Pag. 128e la comunicazione aziendale, che prevede, tra l'altro, informazioni sui curricula e sui compensi lordi percepiti dai dirigenti, nonché i criteri per le assegnazioni di lavori e forniture.
  Ricorda che, ai sensi del nuovo articolo 49-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, il comma 2 dispone che l'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza non artistica concernenti in particolare gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali, nonché i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Si tratta di una disciplina analoga a quella prevista, per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.
  Osserva che, ai sensi del nuovo articolo 49-quater del decreto legislativo n. 177 del 2005, nello statuto della RAI sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi conferiti cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.
  Nel complesso, alla luce del contenuto del provvedimento, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione di un parere favorevole. Si riserva di valutare, in ogni caso, le modifiche che verranno introdotte nel corso dell'esame in sede referente, nonché eventuali osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.
C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

Pag. 129

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che lo scorso 6 ottobre è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 3290 Polverini, recante disposizioni in materia di libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e assistenza in ambito familiare. Poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Renata POLVERINI (FI-PdL), relatrice, con riferimento alla sua proposta di legge Atto Camera n. 3290, testé abbinata, osserva che essa, al pari delle altre proposte di legge in esame, reca una serie di disposizioni volte a riconoscere ai lavoratori la libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare, come esplicitato dall'articolo 1. Rileva che l'articolo 2 prevede la possibilità di accedere al pensionamento flessibile per i lavoratori con anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e con un'età anagrafica minima di 62 anni, purché l'importo dell'assegno pensionistico sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, sulla base della tabella allegata alla proposta di legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi. La riduzione e la maggiorazione annua ammontano al 2 per cento e sono previste specifiche correzioni in presenza di requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla proposta stessa. Restano ferme le disposizioni relative al pensionamento degli addetti a lavorazioni usuranti. Fa presente che il successivo articolo 3 riconosce benefici previdenziali, in termini di anticipo dell'accesso al pensionamento e di riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, ai lavoratori che svolgano lavori di cura e assistenza a familiari gravemente disabili. Segnala che l'articolo 4 prevede per le lavoratrici madri o, in loro totale assenza, per i lavoratori padri l'anticipo dell'accesso al trattamento pensionistico di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni. Rileva, infine, che l'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'adozione di misure sui giochi on line, sulle lotterie istantanee e sugli apparecchi e dispositivi di gioco tali da determinare entrate in misura corrispondente agli oneri derivanti dalla proposta di legge.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, nella seduta dello scorso 1o ottobre, era stato richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di trasmettere una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, entro il termine di dieci giorni, al fine di acquisire una quantificazione puntuale sui suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie, anche per permettere alla relatrice o al Governo medesimo di presentare proposte emendative in relazione ai contenuti della medesima relazione. A tale proposito, dà conto di una lettera a lui indirizzata del Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Pag. 130in cui si precisa che il ritardo nell'invio della relazione tecnica è da ascriversi ai pressanti impegni delle amministrazioni coinvolte nella redazione del disegno di legge di stabilità per il 2016. Lo scrivente, in ogni caso, si impegna a dare seguito alla richiesta della Commissione non appena il disegno di legge di stabilità sarà presentato al Parlamento.
  Osserva, infine, che i parlamentari spesso non sono messi in grado di svolgere al meglio il loro compito di legislatori perché i dati tecnici, che dovrebbero essere alla base delle loro proposte di legge, sono contraddittori o non sono forniti con tempestività. Sollecita pertanto la trasmissione della relazione con la massima sollecitudine, invitando il sottosegretario Bobba a farsi tramite della richiesta.

  Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara delusa per il ritardo nella trasmissione della relazione tecnica che rischia di rendere superato il testo unificato attualmente all'esame della Commissione. Ricorda che lo scorso 7 agosto si è tenuto in Commissione un incontro tecnico con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Ragioneria generale dello Stato e dell'INPS, nel corso del quale sono state esaminate le tabelle recanti la stima dei risparmi relativi ai provvedimenti di salvaguardia già approvati, trasmesse al Parlamento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione, pertanto, pensava di essere in possesso di tutti i dati necessari per l'approvazione del testo unificato con il procedimento in sede legislativa già in settembre. Successivamente, i risparmi stimati sono stati giudicati dalla Ragioneria generale dello Stato non utilizzabili, ma, nel corso dell'audizione dello scorso 24 settembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti, ha precisato che, in realtà, tali somme costituiscono residui passivi iscritti nello stato di previsione del suo Ministero e, pertanto, possono essere ancora utilizzati a copertura di un nuovo provvedimento di salvaguardia. La conferenza di servizi, che dovrebbe certificare l'esistenza e l'ammontare dei risparmi utilizzabili, non si è però conclusa, rendendo impossibile alla Commissione procedere all'approvazione del testo unificato. L'unica strada percorribile a questo punto rimane l'inserimento della «settima salvaguardia» nel disegno di legge di stabilità, ma si tratta di una soluzione che non ritiene ottimale e che potrebbe riguardare una platea di soggetti più ristretta di quella considerata dal testo unificato della Commissione, che si basava sull'ammontare dei risparmi che risultavano esistere alla data dell'incontro tecnico del 7 agosto scorso. Segnala, inoltre, che vi sono alcuni interventi che possono essere adottati senza necessariamente fare ricorso alla prossima legge di stabilità. Ricorda, in primo luogo, che è stata approvata una risoluzione, con il parere favorevole del Governo, che chiede l'attivazione immediata dei cosiddetti «vasi comunicanti». Il ricorso a tale meccanismo non richiede, infatti, l'approvazione di una norma di legge ma, come si è già fatto in passato, semplicemente un atto amministrativo, operando una compensazione tra le «salvaguardie» già approvate, rideterminando platee di potenziali beneficiari che si sono rivelate sovradimensionate. La possibilità di interventi correttivi di natura non legislativa è stata già percorsa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti, Elsa Fornero, che ottenne dall'INPS, con la circolare n. 16 del 2013, la correzione di quanto disposto dalla precedente circolare n. 35 del 2012, riportando da 20 a 15 anni di anzianità contributiva il requisito minimo per particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi per accedere al pensionamento di vecchiaia, sulla base delle deroghe previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992. Sulla base di tale precedente, a suo avviso, è possibile, con una nuova circolare, correggere, senza previsione di ulteriori oneri, quanto previsto dalle circolari n. 35 e 37 del 2012 dell'INPS a proposito del termine di maturazione dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato sulla base di «opzione donna», cioè scegliendo la liquidazione del trattamento pensionistico secondo Pag. 131il sistema contributivo. Su tale punto, nell'incontro tecnico dello scorso 7 agosto, concordavano anche i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti dell'INPS. A suo avviso inoltre, sarebbe possibile correggere, sempre ricorrendo a una apposita circolare dell'INPS, l'interpretazione data al comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per permettere alle donne nate nel 1952 di accedere al pensionamento di vecchiaia già nel corso del 2016. Mentre, infatti, la disposizione richiede che tali lavoratrici abbiano un'età anagrafica non inferiore a sessantaquattro anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data abbiano conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni, una successiva circolare dell'INPS ha aggiunto l'ulteriore requisito dello stato di occupazione alla data del 28 dicembre 2011.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, ribadisce la necessità che il Governo si attivi al fine di trasmettere al più presto la relazione tecnica sul testo unificato delle proposte in esame per permettere alla Commissione di procedere nei propri lavori.

  Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che il silenzio del Governo è più eloquente di tanti fatti e di tante parole. Diversi precedenti in materia lo inducono a pensare che, in realtà, il Governo voglia ostacolare il lavoro della Commissione sulle proposte in esame. Stigmatizza poi il comportamento della collega Di Salvo che, in una recente trasmissione televisiva, ha affermato che la prossima legge di stabilità provvederà alla salvaguardia di 49.000 lavoratori cosiddetti «esodati» È sbagliato, a suo avviso, illudere i lavoratori e, sul punto, ritiene necessario che si faccia finalmente chiarezza e si individuino obiettivi precisi. Al contrario, a suo parere, gli obiettivi in materia pensionistica sono tanti, ma i fatti rimangono pochi. Si associa quindi ai colleghi che hanno sollecitato il Governo a trasmettere al più presto la relazione tecnica sul testo unificato.

  Roberto SIMONETTI (LNA) si associa alla richiesta al Governo di un sollecito invio della relazione tecnica e si dichiara d'accordo con la collega Gnecchi sulla possibilità di operare interventi significativi anche in via amministrativa.

  Titti DI SALVO, con riferimento a quanto affermato dal collega Tripiedi, ricorda di essersi limitata a riportare la platea di potenziali soggetti da salvaguardare stimata dall'INPS. Sottolinea che, invece, il testo unificato proposto dalla Commissione limita tale platea a 26.000 soggetti, tenendo conto delle risorse che risultavano disponibili sulla base della documentazione a disposizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, augurandosi che corrisponda a verità l'intenzione del Governo di salvaguardare 49.000 soggetti, reputa ormai improcrastinabile mettere fine alle attuali incertezze sul numero effettivo di lavoratori potenzialmente interessati.

  Renata POLVERINI (FI-PdL) osserva che, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha definitivamente escluso la possibilità di introdurre nella prossima legge di stabilità norme per la flessibilità di accesso al pensionamento. Alla luce di ciò, si augura che sia approvata almeno la «settima salvaguardia», al termine di una vera e propria battaglia per la tutela degli «esodati» durata per tutta l'attuale legislatura.

  Cesare DAMIANO, presidente, puntualizza che si tratta di una battaglia iniziata già nella scorsa legislatura. In ogni caso, ricorda che, sulla base delle notizie in suo possesso, nella prossima legge di stabilità dovrebbero essere previste norme relative sia alla «settima salvaguardia» sia ad «opzione donna».

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  Il sottosegretario Luigi BOBBA, dichiarandosi dispiaciuto per il ritardo nella trasmissione della relazione tecnica, conferma che il Governo sta perseguendo gli obiettivi testé indicati dal presidente Damiano.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che sono pervenuti il parere favorevole della Commissione bilancio, con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali e il parere favorevole con una condizione e un'osservazione del Comitato per la legislazione. Nella condizione si richiede di precisare meglio precisare la portata applicativa della modifica alla legge n. 146 del 1990, al fine di chiarire se essa si estenda anche ai musei e ai luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati, mentre nell'osservazione si segnala l'opportunità di riformulare la norma sostituendo il riferimento ivi contenuto ai «musei» con quello, più appropriato, agli «istituti della cultura».
  Con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'ammissibilità delle proposte emendative, a seguito di un nuovo esame, ritiene che possano considerarsi ammissibili gli emendamenti Ciprini 1.13, Tripiedi 1.14 e Luigi Gallo 1.15, nonché l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.03, in quanto essi si pongono in correlazione, ancorché non immediata, con il riconoscimento della qualifica dei musei e dei luoghi della cultura come servizi pubblici essenziali.
  Conferma, invece, l'inammissibilità degli emendamenti Polverini 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, nonché degli articoli aggiuntivi Chimienti 1.04, 1.06, 1.07 e Ciprini 1.05 e 1.08, in quanto l'oggetto del provvedimento deve identificarsi nell'inquadramento dell'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura nei servizi pubblici essenziali ai quali si applica la disciplina in materia di sciopero di cui alla legge n. 146 del 1990, non potendosi ritenere strettamente attinente a tale oggetto la riforma della disciplina generale di cui alla legge n. 146 del 1990. Ribadisce, inoltre, l'inammissibilità dell'emendamento Cominardi 1.9, in quanto le modalità di accesso alla Corte costituzionale sono stabilite con norme di rango costituzionale.
  Avverte inoltre che in conformità alla lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, l'emendamento Simonetti 1.27, in quanto recante modifiche meramente formali non sarà posto in votazione, ma sarà preso in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.
  Con riferimento agli emendamenti Polverini da 1.33 a 1.41 e Polverini da 1.42 a 1.57, ricorda che ai sensi dell'articolo 85, comma 8, primo periodo, del Regolamento, qualora siano stati presentati ad uno stesso testo emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi che si differenzino esclusivamente per una variazione a scalare di cifre, date o espressioni graduate (cosiddetti emendamenti «a scalare»), il Presidente della Commissione pone in votazione l'emendamento più lontano dal testo originario, un determinato numero di emendamenti intermedi, nonché quello più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. In attuazione di tale disposizione si porrà, quindi, Pag. 133in votazione l'emendamento più lontano dal testo, un emendamento intermedio e l'emendamento più vicino al testo.
  Segnala, infine, che l'emendamento Chimienti 2.1 è stato ritirato dai presentatori.

  Alessia ROTTA (PD), relatrice, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Di Salvo 01.01, Damiano 1.20, Manzi 1.82. Rileva che sugli emendamenti Antimo Cesaro 1.18, Polverini 1.61 e Malisani 1.17 il parere favorevole è condizionato a una loro riformulazione in termini corrispondenti al contenuto dell'emendamento Manzi 1.82. Raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1.01. Con riferimento alle altre proposte emendative, formula un invito al ritiro, precisando che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

  Il ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme alla relatrice, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice. Nel segnalare che intende cogliere l'occasione per fornire alcune precisazioni alle osservazioni formulate da alcuni deputati nella seduta di ieri, fa presente che dai dati in suo possesso, risulta che la competente Soprintendenza ha comunicato lo svolgimento dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo in data 17 settembre. Tuttavia l'impossibilità di conoscere il numero dei partecipanti a tale assemblea, dal momento che si tratta, di un dato conoscibile solo quando l'assemblea è in corso, non ha consentito di comunicare quali luoghi della cultura sarebbero state chiusi al pubblico, al fine di limitare il più possibile il disservizio.

  Gianna MALISANI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 1.17.

  Renata POLVERINI (FI-PdL) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 1.61.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo premissivo Di Salvo 01.01 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Airaudo 1.22.

  Silvia CHIMIENTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.2, si dichiara rammaricata e sconcertata dalle parole del Ministro Franceschini in quanto esse dimostrano che il decreto-legge è stato emanato per reazione allo svolgimento dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo. Si tratta, pertanto, di una misura punitiva per tali lavoratori, che, peraltro, non percepivano da nove mesi il compenso per il lavoro straordinario svolto. Altre ragioni, quali ad esempio lo sblocco del contratto nel settore o la carenza di personale, avrebbero dovuto sollecitare l'adozione di un provvedimento organico, di tenore assai diverso rispetto a quello presentato. Osserva, peraltro, che il decreto-legge non centra il proprio obiettivo, che si sarebbe potuto raggiungere attraverso la strada della concertazione tra le parti sociali.

  Monica GREGORI (Misto) si dichiara contraria al decreto-legge che presenta una forte connotazione antisindacale, ideologica e strumentale. A suo avviso, si è colto un pretesto per dare un ulteriore colpo al mondo del lavoro che, a quanto pare, non è più al centro dell'attenzione del Partito Democratico. Invoca coerenza da coloro che affermano l'importanza della cultura: la scelta di subordinare le Soprintendenze alle prefetture, il blocco dei contratti e il taglio delle risorse per il settore sono provvedimenti in contraddizione con l'asserito interesse per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il decreto-legge è l'ennesimo provvedimento che incide negativamente sui diritti dei lavoratori, garantiti dalla Costituzione, proseguendo l'opera già compiuta dal Jobs Act. Auspicando che si provveda a rimuovere le cause dei disagi dei lavoratori e a non colpire le manifestazioni di tale disagio, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.24, di cui è firmataria, e preannuncia che condurrà in Assemblea la sua battaglia.

  Tiziana CIPRINI (M5S), richiamandosi alle considerazioni già da lei formulate nel corso della discussione sulle linee generali, Pag. 134richiede il ritiro del decreto-legge e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ciprini 1.1, Chimienti 1.2, Airaudo 1.23, Fassina 1.24 e Polverini 1.25.

  Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.11, chiede al Ministro Franceschini se gli è mai capitato di dovere prestare lavoro straordinario senza essere pagato e sottolinea che il lavoratore deve avere la possibilità di manifestare il suo disagio e di fare valere i suoi diritti. A suo avviso, per valorizzare il nostro patrimonio artistico non serve un decreto-legge come quello in discussione, ma sarebbe necessario rendere i servizi di gestione dei luoghi della cultura maggiormente efficaci ed efficienti, evitando in tal modo anche il prodursi dei disagi come quelli che hanno portato i lavoratori del Colosseo a tenere un'assemblea sindacale.

  Il ministro Dario FRANCESCHINI ricorda che, essendo ministro, il suo datore di lavoro è il popolo italiano e che per il suo lavoro non percepisce alcun tipo di indennità, come stabilito dal Governo Letta. Ricorda pertanto che, essendo deputato, percepisce unicamente l'indennità parlamentare, al pari del deputato Cominardi. Tornando ai fatti, ricorda che la Soprintendenza aveva inviato alle organizzazioni sindacali, in data 17 settembre, la comunicazione che il pagamento degli emolumenti arretrati avrebbe avuto luogo il lunedì successivo al giorno dello svolgimento dell'assemblea. Pertanto, l'assemblea sindacale si è svolta quando già i lavoratori del Colosseo erano a conoscenza del prossimo pagamento di tali arretrati.

  La Commissione respinge l'emendamento Cominardi 1.11.

  Silvia CHIMIENTI (M5S), ricordando quanto affermato in audizione dal presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Roberto Alesse, chiede al Ministro se davvero è convinto che il decreto-legge rimuoverà le cause che hanno portato alla protesta dei lavoratori del Colosseo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tripiedi 1.3, Cominardi 1.4 e Simonetti 1.26.

  Silvia CHIMIENTI (M5S), riferendosi all'emendamento Damiano 1.20, dichiara di apprezzare l'impegno del presidente Damiano a meglio precisare nel testo del decreto-legge che l'apertura al pubblico dei luoghi della cultura, in caso di sciopero, dovrà essere regolamentata, ma ricorda che lo stesso Ministro Franceschini, nella seduta di ieri, ha evidenziato che la specificazione non sarebbe necessaria.

  Cesare DAMIANO, presidente, ritiene che una maggiore precisione del dettato normativo rafforzi le capacità di confronto delle parti nello sforzo di contemperare l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori con il diritto degli utenti di accedere, seppure parzialmente, ai luoghi della cultura. A suo avviso, inoltre, la regolamentazione implicherà anche la necessità di affrontare altri nodi, in primo luogo quello della carenza degli organici. Si dichiara fiducioso che le parti sociali e il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sapranno trovare la soluzione migliore. A suo avviso, infine, l'atteggiamento favorevole del Governo nei confronti della proposta modificativa della Commissione è l'ulteriore dimostrazione dell'apertura al dialogo dell'Esecutivo.

  La Commissione approva l'emendamento Damiano 1.20.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Antimo Cesaro 1.18 e 1.19: si intende vi abbiano rinunciato. Ricorda che le onorevoli Malisani e Polverini hanno accettato di riformulare i loro emendamenti Pag. 1351.17 e 1.61, nei termini proposti dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Manzi 1.82, Polverini 1.61 (Nuova formulazione) e Malisani 1.17 (Nuova formulazione) e respinge gli emendamenti Simonetti 1.28, Polverini 1.32.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che dall'emendamento Polverini 1.33 all'emendamento Polverini 1.41 e dall'emendamento Polverini 1.42 all'emendamento Polverini 1.57 le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Ricorda che in questi casi il Presidente della Commissione, per motivi di economia procedurale, pone in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e quello che più vi si avvicina ed eventualmente un numero di emendamenti intermedi. Qualora gli emendamenti risultino respinti, si intendono respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie, mentre in caso di approvazione di uno degli emendamenti, saranno posti conseguentemente in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie. Nel caso di specie porrà in votazione i due emendamenti all'inizio e alla fine della serie, nonché l'emendamento mediano.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Polverini 1.33, 1.37 e 1.41, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie. Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 1.42, 1.46 e 1.57, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie. Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 1.58, 1.59 e 1.60.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l'emendamento Simonetti 1.27 non sarà posto in votazione ma sarà preso in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

  Davide BARUFFI (PD), riferendosi al suo emendamento 1.21, chiede alla relatrice di chiarire le ragioni del suo parere contrario, anche per capire se l'approvazione dell'emendamento Damiano 1.20 possa risolvere il problema alla base del suo emendamento.

  Alessia ROTTA (PD), relatrice, conferma che, con l'approvazione dell'emendamento Damiano 1.20 e conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2004, l'autonomia degli enti locali rimane salvaguardata, come si proponeva l'emendamento Baruffi 1.21. Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro di tale emendamento.

  Davide BARUFFI (PD), accogliendo l'invito al ritiro formulato dalla relatrice, sottolinea che il suo emendamento era volto a esplicitare la necessità di giungere a una apertura regolamentata dei luoghi della cultura nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali. Dal momento che è compito del legislatore evitare di approvare norme invasive delle sfere di autonomia dei diversi livelli di governo, a suo avviso, l'esplicitazione contenuta nel suo emendamento avrebbe evitato il prodursi di inutili problemi. Confida, tuttavia, che in sede di applicazione del decreto-legge siano garantite le prerogative degli enti territoriali.

  Il ministro Dario FRANCESCHINI rileva che il settore dei beni culturali, con il decreto-legge in esame, si aggiunge a un elenco di settori, come la sanità o i trasporti, che presentano le medesime problematiche sottolineate dall'onorevole Baruffi. Si tratta pertanto di questioni già affrontate e già risolte secondo modalità che saranno applicate anche al settore dei beni culturali.

  Cesare DAMIANO, presidente, prende atto del ritiro dell'emendamento Baruffi 1.21.

  Silvia CHIMIENTI (M5S), intervenendo sui suoi emendamenti 1.16, 1.6, 1.7, 1.5 e 1.8, sottolinea che le proposte emendative intendono circostanziare in modo preciso Pag. 136i termini della regolamentazione dell'apertura dei musei e dei luoghi della cultura in caso di sciopero.

  La Commissione, respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Chimienti 1.16, 1.6, 1.7, 1.5 e 1.8.

  Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.13, osserva che, a suo avviso, l'inserimento del settore dei beni culturali tra i servizi pubblici essenziali dovrebbe comportare l'adozione di interventi di largo respiro, come il monitoraggio della qualità dei servizi resi. Ciò appare tanto più importante se si pensa che tali servizi sono spesso erogati, in regime di appalto o di subappalto, da soggetti terzi, pagati dai contribuenti, e se si considera lo stato di abbandono dei siti del nostro patrimonio culturale.

  Titti DI SALVO (PD) osserva che, a suo avviso, il problema sollevato dalla collega Ciprini è risolto dall'approvazione del suo articolo premissivo 01.01, che prevede l'inserimento della cultura nei livelli essenziali delle prestazioni.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ciprini 1.13, Luigi Gallo 1.15 e Tripiedi 1.14.

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.29, segnala la necessità che l'attuazione del decreto-legge avvenga senza procedere al reclutamento di nuovo personale, anche se ciò appare difficile. Annuncia che voterà a favore del decreto-legge in quanto ne condivide l'intento, lamentando comunque che la sua portata sia inficiata dall'evidente legame con l'episodio dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo.

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.29.

  Silvia CHIMIENTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Simone Valente 1.12, osserva che sarebbe auspicabile limitare l'applicabilità delle norme sulla precettazione ai dipendenti del settore dei beni culturali.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Simone Valente 1.12 e approva l'articolo aggiuntivo della relatrice 1.01.

  Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 1.02.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 1.03.

  Cesare DAMIANO, presidente, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, fa presente che il testo risultante dalle proposte approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani in cui avrà luogo la votazione del mandato alla relatrice.

  La seduta termina alle 15.45.

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