CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2015
520.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Maria COSCIA (PD), relatrice, illustra il decreto-legge n. 146 del 2015 il quale inserisce fra i servizi pubblici essenziali – contemplati dalla legge n. 146 del 1990, che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero – «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura», di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, relativa alla «Tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico».
  Osserva quindi che, per quanto di competenza della Commissione, la suddetta lettera richiama la tutela del «patrimonio storico-artistico», inserendo fra i servizi pubblici essenziali la (concettualmente correlata) vigilanza sui «beni culturali» (espressione che, in base all'articolo 10, comma 1, del Codice ricomprende anche i beni che presentano interesse archeologico o etnoantropologico, e non solo storico o artistico). Precisa poi che, al profilo relativo alla tutela, con il decreto in esame, se ne aggiunge un altro correlato alla fruizione, nello specifico quello direttamente collegato alla «apertura al pubblico». Rileva altresì che, d'altra parte, come indicato nella relazione illustrativa del decreto, la tutela del patrimonio culturale è, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, finalizzata espressamente alla fruizione (articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004).Pag. 98
  Ricorda inoltre che, in base all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono istituti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree, i parchi archeologici e i complessi monumentali. In particolare, l'articolo 101 fa riferimento sia ad istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici – i quali sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico (comma 3) – sia alle strutture espositive e di consultazione, nonché ai luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, i quali espletano un servizio privato di utilità sociale (comma 4). Aggiunge che, in base all'articolo 104, alcuni dei beni culturali di proprietà privata possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali.
  Rileva inoltre che, dal combinato disposto degli articoli 101 e 104 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dal tenore letterale del testo al nostro esame – nella parte in cui fa riferimento all’«apertura al pubblico» –, la disposizione sembrerebbe applicabile sia agli istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici, sia a quelli che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, i quali, però, come si è visto, non esplicano un servizio pubblico, ma un servizio privato di utilità sociale. D'altro canto, dalla relazione illustrativa del decreto-legge si desumerebbe che l'intenzione sia quella di riferirsi solo agli istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici. Si tratta, come ha evidenziato anche il Comitato per la legislazione, di un aspetto da chiarire.
  Inoltre, ritiene che sia opportuno chiarire se si intenda circoscrivere l'ambito applicativo della norma, oltre che ai luoghi della cultura, ai soli musei, ovvero ricomprendere anche le altre «strutture permanenti» qualificabili, in base all'articolo 101 del Codice, come istituti della cultura, ossia biblioteche ed archivi. Precisa che, anche su tale aspetto, si è soffermato il Comitato per la legislazione.
  Per completezza ricorda che, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato le parti sociali a procedere, in tempi rapidi, alla sottoscrizione di un accordo finalizzato a individuare le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nelle materie oggetto del decreto: in particolare, ha fissato un termine di sessanta giorni, decorrenti dal 24 settembre 2015, entro il quale le parti dovranno sottoporre il testo dell'accordo alla Commissione stessa, avvertendo che, in mancanza di soluzioni concordate entro tale termine, essa potrà esercitare il proprio potere sostitutivo di regolamentazione della materia.
  Il decreto-legge n. 146, a suo avviso, più che mettere in discussione diritti dei lavoratori, inserisce i servizi culturali nel novero di quelli essenziali, così subordinando l'esercizio di quei diritti a talune forme procedurali che garantiscano un livello minimo di prestazione. Ciò accade in diversi altri ambiti delle prestazioni pubbliche, quali per esempio la sanità e i trasporti, e in questo caso potrebbe rivelarsi assai utile ad assistere il potenziamento del settore del turismo. A tale ultimo riguardo, si sente di invitare i colleghi a guardare la questione anche dal punto di vista del possibile superamento degli strozzamenti burocratici e finanziari alle assunzioni. Proprio il connotato di servizio pubblico essenziale, dato alle prestazioni connesse alla fruizione dei beni culturali, può costituire ragione e impulso per il MIBACT di attingere alle graduatorie di concorsi già svolti, secondo le vigenti disposizioni di legge. Osservato, infine, che presto o tardi una legge dovrà fissare i livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito culturale, rinvia per ulteriori approfondimenti al dossier del Servizio Studi e si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, preso atto che la relatrice si è riservata di presentare la sua proposta di parere dopo aver ascoltato la discussione, fa presente che la deputata Pannarale ha, a sua volta, Pag. 99depositato una proposta di parere, sottoscritta anche dal deputato Giancarlo Giordano e già posta in distribuzione (vedi allegato).

  Annalisa PANNARALE (SEL) conferma di aver presentato una proposta di parere a nome del suo gruppo. Osserva che il decreto-legge n. 146 è un atto politico, ad alto contenuto ideologico, su cui dissente radicalmente. Si rammarica della fretta con cui viene impostato il dibattito – sia pure in sede consultiva – su un argomento così importante. Crede che i nessi tra cultura e lavoro, conoscenze e diritti, patrimonio storico-artistico e sviluppo economico siano un tema degno di un dibattito alto e denso, che invece qui prende le mosse con una pessima declinazione.

  Simone VALENTE (M5S) chiede al rappresentante del Governo di mettere a disposizione della Commissione ulteriore documentazione relativa ai servizi aggiuntivi nel 2014, che dovrebbero essere in possesso dell'ufficio statistico del MIBACT.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 15.

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