CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2015.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rispondere alle richieste di chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che l'ANAC e le amministrazioni pubbliche interessate svolgeranno i nuovi adempimenti, tra cui la direzione di un sistema amministrativo per incentivare la denuncia Pag. 42obbligatoria delle richieste estorsive (comma 1, lettera l)) nonché la creazione, presso la stessa Agenzia, di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, con specifiche attività di verifica (comma 1, lettere t) e lettera cc)), con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala poi che gli oneri relativi alla creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti referenti negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale (comma 1, lettera ff)), saranno integralmente sostenuti dai soggetti interessati, senza alcun onere per il medesimo Ministero, e che l'unificazione delle banche dati e la digitalizzazione delle procedure di gara, di cui al comma 1, lettere f), l), r), s), ddd), rispondono ad esigenze di razionalizzazione e di funzionalità nonché di trasparenza delle procedure, da cui, ferme restando le dotazioni esistenti, non potrà che conseguire un progressivo efficientamento della spesa e una riduzione degli oneri a carico delle imprese.
  Fa inoltre presente che la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che avrà luogo comunque ad invarianza di oneri, si rende necessaria a seguito del superamento della «legge obiettivo» (comma 1, lettera iii-bis)), posto che il capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e il vigente regolamento di organizzazione del citato Ministero prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di specifiche attività, con conseguente attribuzione di competenze e funzioni alla struttura amministrativa del medesimo dicastero.
  Per quanto riguarda la destinazione di una somma, non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, allo svolgimento di attività tecniche da parte dei dipendenti pubblici (comma 1, lettera ii)) sottolinea che la stessa risulta sostitutiva rispetto a quella già prevista a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che assegna un identico importo ad un fondo per la progettazione e l'innovazione.
  Ricorda altresì che l'introduzione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (comma 1, lettera ggg)) si inquadra nell'ambito delle garanzie partecipative che è necessario assicurare rispetto a scelte programmatiche che possano avere un rilevante impatto sulle comunità dei territori interessati, ferma restando la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9.
  Osserva inoltre che il criterio di delega che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore (comma 1, lettera hhh)) non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un pagamento sostitutivo che verrà effettuato a prestazioni eseguite nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.
  Fa presente altresì che i criteri di delega concernenti la revisione dei sistemi di garanzia e l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la garanzia globale (comma 1, lettera hh) e comma 8) non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che le relative modalità di attuazione saranno definite con i decreti legislativi attuativi.
  Infine fa presente che la salvaguardia dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center (comma 7-bis) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, vista anche la coerenza della citata salvaguardia con la disciplina europea.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3194 Governo, approvato dal Pag. 43Senato, recante Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'ANAC e le amministrazioni pubbliche interessate svolgeranno i nuovi adempimenti, tra cui la direzione di un sistema amministrativo per incentivare la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive (comma 1, lettera l)) nonché la creazione, presso la stessa Agenzia, di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, con specifiche attività di verifica (comma 1, lettere t) e lettera cc)), con le risorse disponibili a legislazione vigente;
   gli oneri relativi alla creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti referenti negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale (comma 1, lettera ff)), saranno integralmente sostenuti dai soggetti interessati, senza alcun onere per il medesimo Ministero;
   l'unificazione delle banche dati e la digitalizzazione delle procedure di gara, di cui al comma 1, lettere f), l), r), s), ddd), rispondono ad esigenze di razionalizzazione e di funzionalità nonché di trasparenza delle procedure, da cui, ferme restando le dotazioni esistenti, non potrà che conseguire un progressivo efficientamento della spesa e una riduzione degli oneri a carico delle imprese;
   la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che avrà luogo comunque ad invarianza di oneri, si rende necessaria a seguito del superamento della «legge obiettivo» (comma 1, lettera iii-bis)), posto che il capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e il vigente regolamento di organizzazione del citato Ministero prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di specifiche attività, con conseguente attribuzione di competenze e funzioni alla struttura amministrativa del medesimo dicastero;
   la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara allo svolgimento di attività tecniche da parte dei dipendenti pubblici (comma 1, lettera ii)) risulta sostitutiva rispetto a quella già prevista a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che assegna un identico importo ad un fondo per la progettazione e l'innovazione;
   l'introduzione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (comma 1, lettera ggg)) si inquadra nell'ambito delle garanzie partecipative che è necessario assicurare rispetto a scelte programmatiche che possano avere un rilevante impatto sulle comunità dei territori interessati, ferma restando la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9;
   il criterio di delega che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore (comma 1, lettera hhh)) non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un pagamento sostitutivo che verrà effettuato a prestazioni eseguite nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
   i criteri di delega concernenti la revisione dei sistemi di garanzia e l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la garanzia globale (comma 1, lettera hh) e Pag. 44comma 8) non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che le relative modalità di attuazione saranno definite con i decreti legislativi attuativi;
   la salvaguardia dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center (comma 7-bis) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, vista anche la coerenza della citata salvaguardia con la disciplina europea;
   preso atto, per quanto riguarda i profili di compatibilità comunitaria, del parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nella seduta del 7 ottobre 2015, in cui, tra l'altro, è evidenziato che il provvedimento reca, tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega, anche quelli generali per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
C. 3340 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maino MARCHI (PD), relatore, evidenziando che il decreto-legge affronta sostanzialmente tre questioni, fa presente quanto segue.
  L'articolo 1 dispone l'immediato utilizzo di risorse già assegnate dal CIPE ad interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cosiddetto programma «Scuole belle») – articolandole fra il 2015 e il 2016 – e reca una ulteriore autorizzazione di spesa, per la stessa finalità, per il 2015. Complessivamente, si tratta di 110 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016.
  In particolare, la norma dispone, in primo luogo, l'immediato utilizzo delle risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, «già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015» a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC), per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità.
  In relazione alla disponibilità di tali risorse, che la norma indica come «già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015», segnala che nel Comunicato del CIPE relativo all'esito della seduta del 6 agosto 2015 citata risulta deliberata l'assegnazione di complessivi 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020 «per misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici Pag. 45statali». La relativa delibera (n. 73/2015) risulta in corso di registrazione presso la Corte dei conti.
  L'articolo in esame autorizza, altresì, per la medesima finalità, la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri sono posti a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  Per quanto concerne, in particolare, il programma «Scuole belle», oggetto delle risorse previste dall'articolo in esame, ricorda che per esso è stato previsto un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro.
  Con l'articolo 1 in esame si intende dunque garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro per la prosecuzione del programma «Scuole belle», di cui 100 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016, che sembrerebbero costituire quota parte dei 170 milioni di euro necessari al completamento del programma medesimo, previsti nell'Accordo del 30 luglio 2015, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio. Tale Accordo ha infatti confermato l'impegno del Governo a garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma «Scuole belle», con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro necessari alla copertura del periodo 1o luglio 2015-31 marzo 2016. Ritiene opportuna una conferma del Governo sul fatto che i 110 milioni in oggetto siano parte dei 170 dell'Accordo. Reputa altresì opportuna una conferma sul fatto che in base all'Accordo del 30 luglio si prevedeva uno stanziamento di 60 milioni nel 2016 e quindi, considerati i 10 stanziati nell'articolo 1, se restano ancora da stanziare 50 milioni per il 2016.
  In ordine, poi, alle finalità dell'articolo 1 in esame, poiché parte delle risorse ivi indicate, vale a dire 50 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016, risultano già essere state rese disponibili dal CIPE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, mediante apposita delibera di assegnazione (delibera n. 73/2015, ancora in corso di registrazione presso la Corte dei conti), sembra doversi desumere che la norma sia finalizzata prevalentemente ad una accelerazione nell'utilizzo di tali risorse. Gli ulteriori 50 milioni di euro stanziati per il 2015 costituiscono, invece, una nuova autorizzazione legislativa di spesa, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  Per quanto riguarda i profili finanziari, con riferimento all'utilizzo, in una misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), segnala che tale Fondo reca le necessarie disponibilità. Tuttavia, tenuto conto delle finalità del Fondo sociale per occupazione e formazione (destinato principalmente al finanziamento di ammortizzatori sociali, di interventi di sostegno al reddito e di reinserimento lavorativo), ritiene necessario acquisire una conferma circa:
   l'allineamento temporale fra l'utilizzo delle risorse disposto dal testo e le previsioni di cassa a normativa vigente scontate per l'anno in corso con riferimento alle medesime risorse;
   la possibilità di un impiego delle medesime risorse senza pregiudicare altre finalità di spesa già programmate e – quindi – senza richiedere un'eventuale reintegrazione del Fondo in presenza di ulteriori fabbisogni.

  A tale proposito non appare chiaro quanto indicato dalle relazioni allegate (ma non esplicitato dal testo), ossia che il finanziamento di 50 milioni per il 2015 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione riguarda in parte (12 milioni) misure di «cassa integrazione di agosto» e in parte (38 milioni) «Scuole belle di settembre». Più specificamente, non risulta chiaro se la quota di 12 milioni indichi una preesistente finalizzazione del Fondo ovvero una nuova destinazione delle medesime risorse. Sul punto considera opportuno un chiarimento anche in Pag. 46considerazione del fatto che l'autorizzazione di spesa a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'ultimo periodo dell'unico comma dell'articolo in esame) non richiama espressamente le finalità di cui al primo periodo del medesimo articolo.
  Quanto alle risorse (50 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016) da utilizzare a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, ritiene necessario acquisire conferma che l'utilizzo previsto dal testo sia compatibile con la dinamica per cassa – scontata ai fini delle previsioni tendenziali – delle risorse in questione.
  L'articolo 2 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto Prodi-bis), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.
  In particolare, l'articolo 2 aggiunge un nuovo comma 4-bis nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale disposta ai sensi del citato articolo 66 – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori.
  Il nuovo comma 4-bis, inoltre, dispone che il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del citato decreto legislativo n. 270.
  Per quanto riguarda i profili finanziari, non ha osservazioni da formulare, preso atto del carattere ordinamentale della norma in esame.
  L'articolo 3 è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015.
  In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma; 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza; 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabella A allegata al decreto-legge in esame.
  La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizioni per l'attuazione della cosiddetta «premialità» – misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) – nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015. Ricorda che gli spazi finanziari utili all'applicazione del meccanismo di premialità sono quelli determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità Pag. 47interno e che prevede la riduzione in una data misura del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.
  Tali spazi finanziari risultano – come peraltro indicato dalla norma stessa – già diminuiti nel 2015, in quanto utilizzati dall'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 (che ha introdotto il comma 122-bis all'articolo 1 della legge n. 220 del 2010), per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per complessivi 7,5 milioni di euro.
  Conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui al citato comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.
  In merito ai profili finanziari, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se gli spazi finanziari disponibili richiamati dal testo (ma non quantificati dalla relazione tecnica) siano effettivamente sufficienti a coprire l'importo delle deroghe al patto di stabilità interno disposte con l'articolo in esame (deroghe che ammontano complessivamente, per il 2015, a circa 14,2 milioni di euro). Ricorda, in proposito, che nella norma in esame non viene espressamente riproposto il meccanismo di salvaguardia presente nell'articolo 1, comma 122-bis, della legge n. 220 del 2010, in base al quale la riduzione dell'obiettivo per ciascun ente può essere proporzionalmente rideterminata in caso di incapienza degli spazi finanziari.
  In particolare andrebbe chiarito:
   quale sia l'entità degli spazi finanziari disponibili (a valere sui quali viene prevista la copertura della norma in esame), accertati alla data del 24 settembre 2015;
   se tali spazi finanziari attengano alla quota di risorse indicata dal comma 122-bis, espressamente richiamato dal testo (riduzione degli obiettivi del patto per i tre comuni colpiti dalla tromba d'aria del luglio 2015), oppure, più verosimilmente, derivino dall'applicazione del meccanismo premiale di carattere generale di cui al comma 122 (riduzione degli obiettivi del patto per gli enti virtuosi e corrispondente riduzione di risorse per gli enti inadempienti), una volta dedotte le risorse di cui al predetto comma 122-bis.

  Infine, poiché la norma (ultimo periodo dell'articolo in esame) esclude espressamente, per l'anno 2015, l'applicazione del meccanismo di ripartizione degli importi delle sanzioni fra i cosiddetti enti virtuosi, sarebbe utile precisare se detta esclusione comporti eventuali risparmi, una volta dedotti gli effetti delle norme finanziarie di cui all'articolo in esame.
  L'articolo 4 infine dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  Aggiunge che gli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle province di Parma e Piacenza, senz'altro molto gravi, non sono purtroppo gli unici che hanno colpito il nostro Paese. Evidenzia al riguardo l'opportunità di acquisire il quadro degli ultimi eventi calamitosi, le proposte da parte delle regioni e le dichiarazioni di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, segnalando in proposito che per tali dichiarazioni di emergenza occorre un lavoro preparatorio e di proposta da parte delle regioni.
  Osserva infine che in ordine alle questioni relative alla sospensione della premialità, prevista dall'articolo 3, è opportuno sentire il parere dell'ANCI, di cui è prevista un'audizione la prossima settimana.

  Federico D'INCÀ (M5S), ricordando che la Commissione Attività produttive ha recentemente avviato l'esame della proposta di legge C. 865, recante una complessiva riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ritiene inopportuno che il Governo sia intervenuto in tale materia con il decreto-legge in esame. Suggerisce quindi di eliminare tale disposizione dal decreto-legge, per affrontare più ponderatamente il tema Pag. 48della riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge incentrate su tale specifica questione.
  Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 3, in favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015, sottolinea la scarsa rilevanza dell'intervento finanziario del Governo, il quale si limita a concedere agli enti locali spazi finanziari mediante il semplice allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno. Osserva al riguardo che, sia per le calamità naturali che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma, sia per il tornado che nello scorso mese di luglio – come ha avuto modo di constatare di persona – ha colpito pesantemente i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, servirebbero interventi finanziari ben più consistenti e concreti di quelli allo stato previsti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire nella prossima seduta una risposta alle richieste di chiarimenti del relatore.
  Con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole D'Incà evidenzia che la disposizione del decreto-legge relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza si è resa necessaria per fronteggiare con urgenza alcune specifiche questioni relative alla proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali, restando impregiudicata l'autonomia del Parlamento nella trattazione più generale della riforma dell'istituto in esame.
  Con riferimento invece agli interventi per le calamità naturali, segnala che nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà discussa una proposta di riforma, da inserire nel prossimo disegno di legge di stabilità, relativa agli interventi di ricostruzione per la riparazione dei danni causati da tali calamità. L'intervento, che dovrebbe rispondere alle esigenze manifestate da tutti i territori colpiti, avrà ad oggetto i finanziamenti per la ricostruzione degli edifici, sia privati sia pubblici, e delle infrastrutture, consentendo a tutti i territori colpiti, senza alcuna disparità di trattamento, di avere prontamente accesso alle risorse necessarie per la ricostruzione.

  Guido GUIDESI (LNA) chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo sull'impatto dell'articolo 2 del provvedimento, con particolare riferimento all'individuazione delle aziende alle quali è destinata nell'immediato la nuova normativa.

  Federico D'INCÀ (M5S) si associa alla richiesta dell'onorevole Guidesi.

  Francesco BOCCIA, presidente, osserva che la proroga del termine disposta dall'articolo 2 si applicherà a tutte le imprese in amministrazione straordinaria che si trovano o si verranno a trovare nelle condizioni previste dalla norma.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di rispondere ai chiarimenti richiesti dal deputato Guidesi.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 8 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

5-00930 Luigi Gallo: Sulle modalità di utilizzo della liquidità della Cassa depositi e prestiti per finanziare le pubbliche amministrazioni e il fabbisogno dello Stato.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

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  Luigi GALLO (M5S), nel dichiararsi soddisfatto per la dettagliata risposta testé fornita dalla rappresentante del Governo, sottolinea tuttavia l'attualità del tema posto dall'interrogazione a sua firma, concernente la necessità di ampliare i canali per l'erogazione dei finanziamenti, anche a breve termine, in favore delle amministrazioni locali. Osserva infatti come, anche in considerazione della nuova disciplina costituzionale di recente introdotta in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, gli enti territoriali incontrano sempre maggiori difficoltà, rispetto agli anni passati, nel reperimento delle occorrenti risorse finanziarie da destinare in particolare alle spese per gli investimenti, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli interventi volti a garantire la corretta manutenzione delle infrastrutture stradali.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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