CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2015
517.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti di EUR Spa sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 9 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2015.

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, alla luce anche degli elementi di informazione pervenuti da parte delle amministrazioni interessate, rileva che il potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni che potrebbe scaturire dalla nuova disciplina non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non risulta condizionato dall'acquisizione della cittadinanza, ma è collegato in massima parte a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale.
  Al riguardo osserva che, per quanto riguarda gli istituti assistenziali e previdenziali che risultano invece legati all'acquisizione della cittadinanza, le risorse destinate all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui e all'assegno familiare sono determinate sulla base dell'andamento demografico complessivo dei cittadini italiani e, pertanto, la modifica dei criteri per il riconoscimento della cittadinanza prevista dal presente provvedimento appare incidere in misura molto marginale sul citato andamento, con effetti del tutto trascurabili dal punto di vista finanziario.
  Evidenzia, altresì, che l'esenzione dal pagamento del contributo di 200 euro disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera f), nei confronti dei soggetti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, non appare suscettibile di determinare minori entrate, considerato che la platea dei minori che può acquisire la cittadinanza sulla base della legislazione vigente appare assai esigua.
  Sottolinea, invece, la necessità di escludere dalla platea dei beneficiari della citata esenzione i soggetti che abbiano già compiuto la maggiore età, al fine di escludere il venir meno di entrate già incorporate nelle previsioni di bilancio.
  Ritiene, infine, necessario riformulare, in conformità alla prassi contabile, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 23-ter», ai sensi della quale i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione in tema di cittadinanza, nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 9 e abb.-A, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 4, nonché l'emendamento 1.602 della Commissione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni che potrebbe scaturire dalla nuova disciplina non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non risulta condizionato dall'acquisizione della cittadinanza, ma è collegato in massima parte a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale;
    per quanto riguarda gli istituti assistenziali e previdenziali che risultano invece legati all'acquisizione della cittadinanza, le risorse destinate all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui e all'assegno familiare sono determinate sulla base dell'andamento demografico complessivo dei cittadini italiani e, pertanto, la modifica dei criteri per il riconoscimento della cittadinanza prevista dal presente provvedimento appare incidere in misura molto marginale sul citato andamento, con effetti del tutto trascurabili dal punto di vista finanziario;
    l'esenzione dal pagamento del contributo di 200 euro disposta dall'articolo 1, Pag. 162comma 1, lettera f), nei confronti dei soggetti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, non appare suscettibile di determinare minori entrate, considerato che la platea dei minori che può acquisire la cittadinanza sulla base della legislazione vigente appare assai esigua;
    appare invece necessario escludere dalla platea dei beneficiari della citata esenzione i soggetti che abbiano già compiuto la maggiore età, al fine di escludere il venir meno di entrate già incorporate nelle previsioni di bilancio;
    appare necessario riformulare, in conformità alla prassi contabile, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 23-ter», ai sensi della quale i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione in tema di cittadinanza, nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 1, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter;
  All'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 23-ter», sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  Guido GUIDESI (LNA) intende comprendere se le valutazioni espresse sul provvedimento in titolo, per i profili di competenza, dalla rappresentante del Governo nel corso della presente seduta siano basate su una stima attendibile del numero di nuove cittadinanze che potrebbero derivare dalla disciplina di cui si propone l'introduzione, ritenendo altrimenti non sussistenti le condizioni affinché la Commissione bilancio possa pronunciarsi sul testo al suo esame. A suo avviso, è infatti di tutta evidenza che talune delle disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza recate dal provvedimento, nonostante la riformulazione della clausola di invarianza proposta dal relatore, sono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo agli adempimenti ed alle attività richiesti agli enti locali.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel precisare che la riformulazione della clausola di invarianza concerne esclusivamente le attività promozionali poste a carico dei comuni in collaborazione con gli istituti scolastici, ai sensi del nuovo articolo 23-ter della legge n. 91 del 1992 del quale si propone l'introduzione, chiarisce che le stime relative al potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni sono state determinate sulla base dei nuovi criteri previsti per l'acquisto della cittadinanza, contemplati dal provvedimento in esame. Ribadisce, pertanto, che il potenziale incremento delle nuove naturalizzazioni non è comunque suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in titolo.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data 7 ottobre 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.602 della Commissione.
  A tale riguardo, con riferimento proposte emendative per le quali ritiene opportuno Pag. 163acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:
    Invernizzi 1.20, 1.19 e 1.7, che prevedono, tra l'altro, che il decreto di concessione della cittadinanza italiana deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della conoscenza della lingua italiana nonché della Costituzione italiana. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni;
    Invernizzi 1.11, che è volta ad introdurre, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il requisito ulteriore del previo superamento di un esame di naturalizzazione, finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni;
    Invernizzi 1.25 e 1.24, che sono volte, tra l'altro, ad introdurre, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il requisito ulteriore della frequenza di un apposito corso, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni;
    Invernizzi 1.9, 1.27, 1.26 e 1.04, che sono volte, tra l'altro, ad introdurre, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il requisito ulteriore della frequenza appositi corsi, propedeutici alla verifica del percorso di cittadinanza, nonché a prevedere che le pubbliche amministrazioni competenti pongano in essere iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni;
   Invernizzi 1.225 e 1.09, che prevedono che, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, è preventivamente acquisito il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente con riferimento, tra l'altro, alla congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica e al grado di integrazione del richiedente nella comunità locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative, con particolare riferimento ad eventuali adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni.

  Sottolinea, altresì, che le proposte emendative 1.301, 1.307, 1.360, 1.361, 1.362, 1.76, 1.139, 1.148, 1.138, 1.152, 1.151, 1.120, 1.118, 1.173, 1.154, 1.171, 1.327, 1.600, che in diversi modi estendono la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana, sono state considerate prive di profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto che il potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni che potrebbe scaturire dalla nuova disciplina non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale dovrebbe essere in massima parte collegato non alla cittadinanza ma al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale.
  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Pag. 164Governo, dal momento che le stesse, introducendo a vario titolo adempimenti ed attività a carico delle pubbliche amministrazioni, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle proposte emendative 1.301, 1.307, 1.360, 1.361, 1.362, 1.76, 1.139, 1.148, 1.138, 1.152, 1.151, 1.120, 1.118, 1.173, 1.154, 1.171, 1.327, 1.600, richiamate dal relatore, in considerazione del fatto che, come già evidenziato in rapporto ai contenuti del provvedimento, il potenziale incremento del numero delle naturalizzazioni che potrebbe scaturire dalla nuova disciplina non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.9, 1.11, 1.19, 1.20, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.225 e sugli articoli aggiuntivi 1.04 e 1.09, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme di delega al Governo in materia di contratti pubblici e che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati durante l'esame in sede referente presso la VIII Commissione della Camera, è composto di un unico articolo. Avverte, inoltre, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario.
  Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva preliminarmente che il testo in esame prevede, al comma 9, sia una clausola di invarianza finanziaria – con la quale si prevede la non onerosità del provvedimento e si dispone che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – sia l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione di un decreto legislativo, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al suo interno, alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. In tale quadro, sottolinea come, in analogia a quanto peraltro già emerso in occasione dell'esame parlamentare di precedenti provvedimenti di delega, il testo appare corredato, proprio in virtù delle clausole testé richiamate, da sufficienti garanzie per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione bilancio, ferma rimanendo la necessità da parte del Governo di provvedere, in sede di adozione degli schemi dei decreti attuativi, ad una puntuale verifica, quantificazione e copertura degli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni da essi recati.
  Tanto premesso, evidenzia alcuni profili inerenti i principi e criteri di delega illustrati, rispetto ai quali ritiene necessario acquisire elementi di informazione e valutazione dal Governo per una verifica dei potenziali effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega:Pag. 165
   la previsione in capo all'ANAC, agenzia che rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, di una pluralità di nuovi adempimenti, tra cui la direzione di un sistema amministrativo per incentivare la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive (lettera l)) e la creazione, presso la stessa Agenzia, di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, con specifiche attività di verifica (lettere t) e cc)). Sempre con riferimento alle medesime disposizioni, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito ad eventuali oneri connessi all'adeguamento delle amministrazioni pubbliche al nuovo sistema di qualificazione;
   la creazione presso il Ministero delle infrastrutture di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti referenti negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, con spese di tenuta dell'albo a carico dei soggetti interessati (lettera ff)). In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che gli oneri derivanti da tale sistema siano integralmente sostenuti dai soggetti interessati, senza alcun riflesso per il Ministero delle infrastrutture anche con riferimento ad esigenze di cassa dovute ad eventuali scarti temporali tra l'insorgenza dei fabbisogni e il reperimento delle risorse;
   le esigenze di adeguamento e di potenziamento delle dotazioni informatiche a disposizione delle pubbliche amministrazioni che potrebbero discendere dall'attuazione dei principi in materia di unificazione delle banche dati e digitalizzazione delle procedure di gara. Fa riferimento specificamente alle seguenti previsioni contenute nel testo in esame: alla semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive (lettera f)); all'unificazione delle banche dati esistenti nel settore degli appalti pubblici esistenti presso l'ANAC (lettera l)); all'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture per l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti (lettera r)); al documento unico europeo di gara (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture per autocertificare il possesso dei requisiti (lettera s)); alla sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche in tema di procedure di affidamento (lettera ddd));
   sempre con riferimento al Ministero delle infrastrutture, ritiene che andrebbero precisati i criteri di riorganizzazione del Ministero medesimo e della struttura di missione, al fine di escludere eventuali profili di onerosità;
   quanto alla destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici, poiché sono espressamente esclusi gli «incentivi alla progettazione» (lettera ii)), ritiene che andrebbe chiarito se la misura prevista dal testo in esame sia sostitutiva ovvero aggiuntiva rispetto a quella già prevista a legislazione vigente (articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006), che destina un identico importo ad un fondo per la progettazione e l'innovazione;
   ritiene altresì utile acquisire una valutazione del Governo circa il possibile impatto finanziario derivante dall'introduzione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lettera ggg)) e dal superamento delle disposizioni relative alla cosiddetta «legge obiettivo» (lettera iii-bis)), con particolare riferimento all'eventualità che la revisione della normativa in materia incida su opere e programmi già avviati e sui quali sono stati assunti impegni finanziariamente vincolanti.

  Inoltre considera utile acquisire una conferma dal Governo in merito alla complessiva conformità dei criteri di delega enunciati all'ordinamento europeo al fine Pag. 166di escludere eventuali oneri connessi a procedure di infrazione. Considera altresì opportuna un'ulteriore conferma al fine di escludere profili di onerosità inerenti il criterio che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore (comma 1, lettera hhh)) nonché in merito al criterio di delega riferito alla revisione dei sistemi di garanzia e al venir meno delle disposizioni riguardanti la garanzia globale (comma 1, lettera hh) e comma 8).
  Segnala, quindi, ulteriori profili per i quali ritiene utile una valutazione del Governo, al fine di escludere effetti finanziari, peraltro di carattere eventuale ed indiretto, collegati a possibili incrementi dei costi negli appalti:
    il ricorso prevalente all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, in luogo del criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta (lettere aa), bb) e gg));
    la specifica previsione negli appalti pubblici di misure volte a favorire determinate finalità quali la partecipazione alle gare di micro, piccole e medie imprese, la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, le clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato;
    la salvaguardia dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center (comma 1, lettere m), aa), bb), gg), qq), ss), uu) e vv) e comma 7-bis).

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nell'osservare come il provvedimento in titolo contiene una delega per il recepimento di talune direttive europee in un ambito di particolare rilevanza come è quello, in via generale, degli appalti, si riserva di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre 2015.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo aveva fornito rassicurazioni in ordine alla tempestiva presentazione della relazione tecnica sul provvedimento, richiesta dalla Commissione nella seduta del 10 settembre scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la relazione tecnica sulla proposta di legge di ratifica in oggetto risulta pervenuta, ma che la stessa è tuttora al vaglio dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. In ragione di ciò, chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Roma Capitale sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA.