CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2015
510.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
C. 2957, approvata dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2015.

  Paolo BENI (PD), nell'osservare che il provvedimento in discussione appare nel complesso condivisibile e ringraziando la relatrice per l'esaustività del lavoro svolto, rileva che le norme previste appaiono dettate dal buon senso, garantendo una continuità affettiva ai soggetti dati in affidamento.
  Esprime tuttavia alcun dubbi sulla concreta applicabilità di alcune disposizioni, non ancorate a parametri certi ed univoci. Richiama, in proposito, la norma secondo la quale il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione presentata dalla famiglia affidataria, deve tenere conto dei legami affettivi «significativi» e del rapporto «stabile e duraturo» consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

  Elena CARNEVALI (PD), facendo presente che le proprie considerazioni derivano anche dall'esperienza concreta, legata a situazioni complesse che devono essere affrontate quotidianamente dalle amministrazioni locali, manifesta un convinto apprezzamento per il contenuto del testo in discussione che fornisce, a suo avviso, il necessario supporto e le dovute garanzie alle famiglie affidatarie.

  Silvia GIORDANO (M5S), nel ribadire i rilevi critici già formulati nella seduta di ieri circa la brevità del tempo a disposizione per l'esame di un provvedimento che presenta sicuri profili di interesse per la XII Commissione, contestandone l'assegnazione alla sola Commissione giustizia in sede referente, insiste sull'opportunità di segnalare l'incongruità della norma che prevede che la domanda di adozione da parte degli affidatari possa avvenire solo nel corso del periodo di proroga ultrabiennale, in quanto introduce un limite che può portare a gravi conseguenze in determinate condizioni.
  Sottolinea poi che, se non si concede la possibilità di richiedere l'adozione anche alla coppia di fatto o alla persona singola cui il minore è stato affidato, come da lei auspicato, si corre il rischio di creare ingiustificate discriminazioni tra soggetti affidatari.

  Donata LENZI (PD), nel condividere le perplessità manifestate dalla collega Giordano circa l'assegnazione del provvedimento in esame alla sola Commissione giustizia, osserva che in ogni processo affidatario si devono valutare con equilibrio le diverse esigenze, considerando che lo scopo dell'istituto dell'affidamento è in primo luogo quello del recupero della famiglia di origine.
  Manifesta, in ogni caso, la propria condivisione del testo in esame, che affronta alcuni punti critici del processo affidatario e che merita, pertanto, un pieno sostegno.

  Paola BINETTI (AP), osservando che il provvedimento in esame coglie la complessità delle questioni inerenti all'istituto dell'affidamento, si sofferma in particolare sul comma 5-ter, che l'articolo 1 del provvedimento in oggetto inserisce nell'articolo della legge n. 184 del 1983. Giudica, in proposito, ampiamente condivisibile l'intento di tutelare le relazioni socio-affettive maturate durante l'affidamento in caso di interruzione dello stesso.
  In relazione alle considerazioni formulate dalla collega Giordano, osserva che appare preferibile agire con prudenza e individuare preferibilmente le famiglie come soggetti affidatari.

  Vittoria D'INCECCO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto di alcuni dei rilievi critici formulati, in particolare, dalla collega Giordano circa la previsione per cui la domanda di adozione da parte degli affidatari può avvenire solo nel corso del periodo di proroga ultrabiennale dell'affido (vedi allegato 1). Osserva che gli altri temi sollevati nel corso del dibattito appaiono di portata più generale e non strettamente attinenti al testo sul quale la Commissione è tenuta ad esprimere un parere.

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  Silvia GIORDANO (M5S) ringrazia la relatrice per avere inserito nella proposta di parere uno dei punti critici da lei sollevati. Dichiara, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo, pur osservando che sarebbe stato preferibile formulare una condizione in luogo di un'osservazione.

  Paola BINETTI (AP) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo apprezzamento per il riferimento alla dimensione familiare dell'affido in essa contenuto.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI, sottolineando il valore del testo in esame, che mira a tutelare gli interessi dei minori nel preservarli da traumi ulteriori, ringrazia tutti i membri della Commissione per la sensibilità dimostrata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, favorevole con un'osservazione.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sul nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti modifiche alla legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, come risultante dagli emendamenti approvati.
  Ricorda, altresì, che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per lunedì 28 settembre.
  Rileva, quindi, provvedimento in oggetto deriva da numerose proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa popolare. Nella seduta del 29 luglio 2015, la relatrice ha presentato una proposta di testo unificato per la prosecuzione dell'esame, poi modificato a seguito dell'esame degli emendamenti.
  La novità principale recata dalla riforma della legge sulla cittadinanza consiste nell'attribuzione della cittadinanza in base allo ius soli anziché allo ius sanguinis: la condizione richiesta è che il soggetto nato da genitori stranieri che acquisisce la cittadinanza sia nato nel territorio della Repubblica e che almeno uno dei genitori sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Evidenzia che, a tal fine, si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa istanza prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
  In questi casi, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, all'atto della nascita e comunque entro il compimento della maggiore età, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  Qualora non sia stata resa la predetta dichiarazione di volontà ma ricorrano comunque le suddette condizioni, i soggetti interessati acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Fa presente che la proposta prevede un'ulteriore possibilità di acquistare la cittadinanza per i minori stranieri, qualora non vi siano le condizioni per ottenerla per nascita. Si tratta delle ipotesi in Pag. 98cui il minore straniero sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età ed abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (cosiddetto ius culturae). Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. Anche in tali ipotesi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa in tal senso, entro il compimento della maggiore età, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  Anche in questo caso, qualora non sia stata espressa la predetta dichiarazione di volontà, l'interessato in possesso dei prescritti requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Oltre alle ipotesi di acquisto automatico della cittadinanza, il testo unificato in esame introduce tra i casi di concessione, a seguito di decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, quello in favore dello straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale e quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale.
  Si prevede, inoltre, l'esonero dal pagamento del contributo previsto annualmente dalle legge per le richieste di cittadinanza, per le istanze o dichiarazioni concernenti minori o finalizzate all'acquisto della cittadinanza, ai sensi delle suddette disposizioni.
  Fa presente, poi, che attraverso un'altra modifica recata alla legge n. 91 del 1992, si prevede che i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.
  Un'ulteriore disposizione contenuta nel provvedimento in esame, recante anch'essa una modifica alla legge n. 91 del 1992, riguarda l'introduzione dell'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  Rileva che viene introdotta, altresì, una disposizione in base alla quale i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.
  Il provvedimento in oggetto reca, inoltre, norme di coordinamento e finali.
  Esprime, nel complesso, una valutazione sicuramente positiva in merito al contenuto del provvedimento in esame, soprattutto in considerazione dell'elemento di novità che esso rappresenta rispetto alla normativa vigente: l'unica significativa possibilità di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, infatti, è quella prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, che riconosce ad esso, solo al raggiungimento Pag. 99della maggiore età ed entro un anno da questa data, la facoltà di chiedere la cittadinanza a condizione che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni. Si tratta di una disposizione piuttosto restrittiva e inefficiente, se si considera il numero dei minori stranieri nati in Italia, per i quali è evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali.
  Evidenzia come il possesso di una cittadinanza diversa da quella percepita costituisca evidentemente una fonte di traumi destinati a riflettersi negativamente sulla corretta evoluzione della personalità. Un esito negativo, questo, che l'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo impegna gli Stati firmatari ad evitare. Occorre quindi predisporre percorsi di acquisto della cittadinanza per quei fanciulli, per quei bambini che non possono restarne privi senza loro danno.
  Ciò premesso, ritiene che la riforma della legge sulla cittadinanza potrebbe essere ulteriormente migliorata, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, che potrebbero verificarsi anche all'interno della stessa famiglia. In tal senso, ritiene che dovrebbe essere introdotta, nel testo del provvedimento, una disposizione transitoria, volta a consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che si trovano già nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni al momento dell'entrata in vigore della legge e che, tuttavia, hanno superato il limite di età ivi previsto per richiedere la cittadinanza italiana.
  Rileva, poi, che molte delle proposte di legge presentate prevedevano modifiche relative anche alla vigente disciplina sulla acquisizione della cittadinanza per gli adulti, che vede l'Italia in una posizione di retroguardia nel contesto europeo. Precisa di avere accettato l'accantonamento temporaneo di tale aspetto della materia ritenendo, anche sulla base di un impegno ultradecennale sul tema, comunque importante il raggiungimento di molti degli obiettivi di civiltà, legati al riconoscimento della cittadinanza ai minori stranieri.
  Sottolinea, quindi, che con il provvedimento in discussione si prevengono discriminazioni e disagio sociale e si contribuisce alla sicurezza, alla stabilità e alla vivacità del Paese. Esprime quindi soddisfazione per il risultato che il Parlamento si avvia a conseguire.

  Marialucia LOREFICE (M5S) dichiara di condividere in linea di massima il testo in esame, che rappresenta un miglioramento rispetto alla legislazione vigente e riduce il divario tra l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei. Esprime, in particolare, apprezzamento per la previsione della concessione cittadinanza in base al cosiddetto ius culturae, sottolineando la centralità delle scuola come fattore di integrazione, non solo per i giovani ma anche per le loro famiglie. Ribadendo la valutazione favorevole, osserva che su alcuni punti è stata operata una scelta «al ribasso», al fine di individuare una soluzione di compromesso, concretamente praticabile.

  Paolo BENI (PD), nel condividere molte delle considerazioni svolte dal relatore, sottolinea il propria impegno sul tema, ricordando di essere tra i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare presentata all'inizio delle legislatura con oltre duecentomila firmatari. Nel segnalare che quest'ultima aveva un contenuto sicuramente più ampio, ritiene comunque apprezzabile il compromesso individuato, posto che gli studenti stranieri che frequentano le nostre scuole sono già di fatto cittadini italiani e che in tal modo si stabilisce un più avanzato patto di convivenza.
  Segnalando che sarebbe stato preferibile prendere in considerazione un periodo di soggiorno effettivo in luogo della carta di lungo soggiorno europea, che appare più limitante, auspica l'introduzione di modifiche in favore dei soggetti che hanno superato i venti anni di età, ma che in passato avrebbero maturato i requisiti, e delle persone disabili.

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  Paola BINETTI (AP), in relazione alle iniziative di educazione ai diritti e doveri legati alla cittadinanza, auspica un maggiore coinvolgimento dei giovani stranieri interessati.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, formula una proposta di parere, favorevole con una condizione volta a consentire transitoriamente l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1, che abbiano superato i diciannove anni, e un'osservazione per garantire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti disabili (vedi allegato 2).

  Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritiene che, in considerazione della fase dell’iter parlamentare in cui si trova il provvedimento in esame, l'espressione di una condizione potrebbe apparire, di fatto, come un parere contrario. Invita, pertanto, a riformulare la condizione sotto forma di osservazione.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, osserva che permettere transitoriamente l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che abbiano superato i diciannove anni appare un punto qualificante.

  Donata LENZI (PD) dichiara di condividere la richiesta del collega Monchiero, sottolineando l'opportunità politica di approvare un parere senza condizioni, al di là del merito delle singole questioni.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, preso atto della richiesta avanzata da più parti, formula una nuova proposta di parere favorevole, con due osservazioni (vedi allegato 3).

  Marialucia LOREFICE (M5S), pur manifestando la propria preferenza per la prima proposta del relatore, preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 15.25.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06459 Lorefice: Esiti dei controlli da parte dell'Aifa sul dispositivo innovativo per l'autocontrollo della glicemia.

  Marialucia LOREFICE (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario De Filippo, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte.
  Evidenzia che il suo intendimento non è quello di prendere posizione a favore di uno specifico dispositivo per l'autocontrollo della glicemia, a condizione che sia adeguatamente garantita l'affidabilità dei dispositivi stessi, a tutela della sicurezza dei pazienti.

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5-06456 Fucci e Palese: Accertamento del rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli nell'ospedale di Galatina.

  Rocco PALESE (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Rocco PALESE (FI-PdL), replicando, evidenzia come la vicenda oggetto dell'interrogazione di cui è cofirmatario è talmente grave che ogni commento risulta superfluo. Come è emerso anche dall'intervento del Nucleo Anti Sofisticazioni (Nas) di Lecce, infatti, la situazione venutasi a cerare presso l'ospedale di Galatina risulta ben lontana dal rispetto delle norme di sicurezza.
  Dall'episodio specifico emerge, evidentemente, l'esigenza di effettuare verifiche e controlli anche presso altre strutture ospedaliere della regione Puglia, onde accertare l'applicazione delle norme sulla sicurezza e dei protocolli operatori.

5-06457 Bechis: Iniziative finalizzate a dare attuazione alla legge n. 81 del 2014 sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

  Eleonora BECHIS (Misto-AL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Eleonora BECHIS (Misto-AL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.
  Stigmatizzando, in generale, il grave ritardo con cui le regioni stanno adempiendo agli obblighi derivanti dalla legge n. 81 del 2014, sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, esprime apprezzamento per il fatto che il 15 settembre 2015, con una nota congiunta, i ministri della salute e della giustizia hanno proposto al sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio di diffidare i presidenti delle regioni inadempienti a dare attuazione agli obblighi di legge.

5-06458 Lenzi: Iniziative urgenti per porre fine alla vendita on line di medicinali per l'interruzione di gravidanza.

  Donata LENZI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per la risposta fornita. Preso atto positivamente del fatto che l'Aifa proseguirà la propria attività di sorveglianza sulla vendita illegale di farmaci per l'interruzione di gravidanza on line, sottolinea tuttavia di aver segnalato, nelle propria interrogazione, specifici siti che commerciano questi medicinali senza alcune controllo.

  Mario MARAZZITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

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