CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 9.05.

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Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.
C 3304 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.
C. 3305 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2015.

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato, il cui termine è scaduto alle ore 17 di ieri.
  Da la parola, quindi, al rappresentante del Governo, ricordando che nella seduta di ieri sono state formulate richieste di approfondimento relative ad alcuni punti dei provvedimenti in discussione.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, con riferimento alla questione sollevata dalla deputata Miotto, relativa al capitolo 7464, concernente le dotazioni per il finanziamento dell'edilizia sanitaria, che registra dei residui pari a 728 milioni di euro, risultanti perenti agli effetti amministrativi, dopo aver premesso che la questione sollevata richiederebbe tempi più ampi per un approfondimento compiuto, fa tuttavia presente che il capitolo 7464 è di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e che i residui derivano dalle mancate richieste di stato avanzamento dei lavori (SAL) da parte delle regioni. Rileva, quindi, che gli accordi di programmi sottoscritti nel 2013 sono stati ammessi, in parte, a finanziamento nel mese di settembre 2014, e alcuni di essi ancora oggi, a seguito della proroga accordata alla sottoscrizione, non hanno potuto sottoporre al MEF la liquidazione delle risorse ammesse a finanziamento, in quanto tuttora si deve procedere all'espletamento delle gare pubbliche. Riguardo all'accordo di programma, ricorda che si tratta dello strumento mediante il quale le regioni presentano i programmi di edilizia sanitaria; una volta presentato, esso è sottoposto alla valutazione del Nucleo di valutazione degli investimenti e, se approvato, è siglato dalle parti prima che intervenga l'ammissione a finanziamento.
  Reputa opportuno, inoltre, fornire elementi di chiarimento in ordine al nuovo assetto del Ministero della salute, richiesti, in particolare, dall'onorevole Binetti. Al riguardo, fa presente innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», il nuovo assetto del Ministero sarà completato dal 1o gennaio 2016. Precisa tuttavia che, al fine di garantire la continuità istituzionale del Ministero della salute, sulla base del già citato regolamento sono stati adottati appositi decreti «ponte».
  Si sofferma, inoltre, su alcune questioni sollevate dalle deputate Grillo e Silvia Giordano.
  In particolare, con riferimento agli incrementi registrati relativamente al capitolo 4391, fa presente che tali incrementi sono dovuti a richieste di rimborso documentate, per prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai cittadini italiani all'estero. Precisa, comunque, che la questione è in via di risoluzione perché è in fase di adozione il regolamento già previsto dalla legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, comma 86, della legge n. 228 Pag. 152del 2012), finalizzato a coinvolgere direttamente le regioni nella gestione dell'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero.
  Per quanto concerne, poi, le variazioni che interessano i due capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, concernenti, rispettivamente, le spese per il funzionamento e per la ricerca della fondazione Istituto mediterraneo di ematologia-IME e le spese per vaccini inerenti le malattie infettive, diffusive e quarantenarie, rileva che il capitolo 3417 è di nuova istituzione, sostitutivo del precedente capitolo 3398 P.G. (piano gestionale) 8. A seguito della nuova riorganizzazione del Ministero della salute, è accaduto che il capitolo in oggetto – nella precedente classificazione, 3398 PG 8 (5.101.451) – di pari entità, riferito alle spese di finanziamento dell'IME, sia stato trasferito dalla direzione generale «ricerca» alla direzione generale «vigilanza enti», ed è stato identificato come capitolo 3417, senza che, tuttavia, sia intervenuto alcun incremento.
  Per quanto attiene, invece, al capitolo 4383, concernente le spese per vaccini, osserva che gli incrementi di sola cassa sono indispensabili per poter pagare i residui; pertanto, l'incremento opportunamente riscontrato consente di superare la situazione debitoria.
  Con riferimento, infine, alle osservazioni relative al capitolo 3399, precisa che la soppressione, in sede di assestamento, di 1,6 milioni di residui presenti sullo stesso capitolo, relativo a risorse da destinare all'ISS per un programma straordinario di richiesta oncotecnologica, è dovuta a un aggiustamento tecnico operato dal MEF in ragione delle risultanze del rendiconto per 2014. Sostanzialmente, quindi, gli stessi residui risultano in gran parte pagati nell'ambito dello stesso esercizio 2014.

  Mario MARAZZITI, presidente, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 e sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge C. 3304, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (vedi allegato 1) e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge C. 3305, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, con riferimento alle tabelle di competenza (vedi allegato 2).

  La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3304, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3305, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, con riferimento alla Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 14, relativa allo stato di previsione del Ministero della salute. Delibera altresì di nominare la deputata Paola Bragantini quale relatrice presso la V Commissione.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.40.

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Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
C. 2957, approvata dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per l'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia) sulla proposta di legge, approvata dal Senato, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare».
  Fa presente che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per la giornata di lunedì 28 settembre prossimo.
  Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata D'Incecco, per lo svolgimento della relazione.

  Vittoria D'INCECCO (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame (C. 2957) – approvata in prima lettura dal Senato il 12 marzo 2015 – intervenendo sulla legge n. 184 del 1983, ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare (cosiddetto affido) allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori.
  Ricorda, altresì, che l'istituto dell'affidamento del minore, il cosiddetto affido (articoli da 2 a 5 della legge n. 184 del 1983) – da non confondersi con l'affidamento «preadottivo», che si innesta nel procedimento di adozione legittimante – trova il suo presupposto nella temporanea situazione di inidoneità del nucleo familiare d'origine ad assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le necessarie relazioni affettive. Il carattere della temporaneità è uno degli elementi che distingue l'istituto dell'affidamento dagli altri strumenti di sostituzione stabile del nucleo familiare originario. Nel caso in cui la famiglia si trovi in una situazione di difficoltà permanente, infatti, viene dichiarato lo stato di adottabilità, ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge.
  Nel caso dell'affido, la famiglia o la persona che si rende disponibile ad accogliere il minore è ben consapevole di offrirgli una casa e un ambiente affettivo temporanei, in quanto la responsabilità genitoriale permane in capo alla famiglia d'origine – o all'autorità che ha provveduto al suo provvisorio allontanamento – e l'obiettivo cui punta l'istituto è quello di reintegrare il minore nella sua famiglia di origine. Ciononostante, la prassi ha dimostrato che l'affidamento, talvolta, perde nel corso del suo svolgimento il carattere di «soluzione provvisoria e temporanea» che la legge, invece, gli attribuisce.
  Fa presente che il periodo massimo di affidamento previsto dalla legge è pari a due anni, prorogabile da parte del tribunale dei minorenni laddove se ne riscontri l'esigenza. Nella relazione al provvedimento presentato al Senato (A.S. 1209) si cita il Rapporto dell'Istituto degli Innocenti del dicembre 2012 su affidamenti familiari e collocamenti in comunità, elaborato per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da cui risulta che i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare da oltre due anni costituiscono la maggioranza degli accolti.
  In un numero elevato di casi, la situazione critica che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia originaria non si risolve ed il minore viene, quindi, dichiarato adottabile. A questo punto è possibile – e capita non di rado – che bambini già provati da una prima separazione (quella dalla famiglia d'origine) siano sottoposti ad una seconda dolorosa separazione e trasferiti ad una terza famiglia perché la famiglia affidataria non può, in base alla legislazione vigente, chiedere la sua adozione.
  Entrando nel merito del provvedimento in oggetto, che si compone di quattro articoli, rileva che esso intende introdurre un favor per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento, prevedendo una «corsia preferenziale» Pag. 154per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine.
  In particolare, l'articolo 1 introduce tre nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater) nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983; più nel dettaglio, il nuovo comma 5-bis stabilisce che, laddove sia accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine e sia dunque dichiarata l'adottabilità, il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla famiglia affidataria, debba tenere conto dei legami affettivi «significativi» e del rapporto «stabile e duraturo» consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
  Il comma 5-ter, poi, tutela comunque il diritto del minore alla continuità affettiva anche ove il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da famiglia diversa da quella affidataria o sia dato in affidamento ad altra famiglia. In tali ipotesi, infatti, se rispondente all'interesse del minore, deve essere tutelata comunque la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi con la famiglia affidataria.
  Inoltre, ai sensi del comma 5-quater, il giudice, nel decidere su ritorno in famiglia, adozione e nuovo affidamento, deve non solo tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ma anche procedere all'ascolto del minore maggiore di 12 anni e, se capace di discernimento, anche del minore infradodicenne. Tale previsione si coordina con alcune disposizioni contenute nella legge n. 184 del 1983, che stabiliscono identico obbligo di ascolto del minore ultradodicenne (o anche minore, se capace di discernimento).
  In relazione all'esigenza di valorizzare il rapporto di affidamento, garantendo una corsia preferenziale nell'adozione alle famiglie già affidatarie del minore, segnala la sentenza 27 aprile 2010 della Seconda Sezione della Corte europea per i diritti dell'uomo (Moretti e Benedetti contro Italia – causa n. 16318/07), che ha condannato l'Italia a risarcire una coppia di coniugi che, dopo essersi presi cura per 19 mesi di un minore attraverso l'istituto dell'affidamento, si era vista scavalcata da un'altra famiglia in sede di adozione.
  Fa presente, poi, che l'articolo 2 interviene sul comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 184 del 1983, che riguarda i diritti e doveri dell'affidatario, e garantisce alla famiglia o alla persona cui sia stato affidato il minore la legittimazione ad intervenire nei procedimenti che riguardano il minore.
  L'articolo 3 del provvedimento introduce un ulteriore comma, il comma 1-bis, nell'articolo 25 della legge n. 184 del 1983. Il nuovo comma 1-bis prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 trovino applicazione anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento.
  Osserva, quindi, che il comma 1 dell'articolo 25 prevede che il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni 12 e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
  L'articolo 4, infine, riguarda una delle ipotesi di «adozione in casi particolari» (che prescinde dallo stato di abbandono) ovvero quella riferita all'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge n. 184 del 1983. Si tratta del caso dell'orfano di padre e di madre che può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In tal caso, l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l'adottante è coniugato e Pag. 155non separato, l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. L'articolo 4, nel confermare la linea interpretativa favorevole a considerare positivamente i legami costruiti in ragione dell'affidamento, specifica alla citata lettera a) che il rapporto «stabile e duraturo» è considerato ai fini dell'adozione dell'orfano di entrambi i genitori anche ove maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.
  Rileva, inoltre, che la proposta di legge non prevede alcuna disposizione di carattere transitorio.

  Silvia GIORDANO (M5S) pone, in via preliminare, la questione relativa ai tempi di esame decisamente ristretti in relazione ai casi, come quello in oggetto, in cui la Commissione è competente in sede consultiva. A suo avviso, la competenza della Commissione affari sociali in materia di affido familiare è decisamente rilevante, tanto da ritenere che il provvedimento avrebbe dovuto essere preferibilmente assegnato congiuntamente alle Commissioni II e XII.
  Ciò premesso, formula alcuni rilievi critici più specifici con riferimento al contenuto del provvedimento in oggetto. Il primo rilievo riguarda l'articolo 1 che, introducendo il comma 5-bis nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, prevede che la domanda di adozione da parte degli affidatari possa avvenire solo nel corso del periodo di proroga ultrabiennale dell'affido. Rileva, quindi, l'incongruità di tale norma poiché, pur in presenza di un rapporto «stabile e duraturo» e di legami affettivi significativi col minore, risulterebbe impossibile per la famiglia affidataria chiederne l'adozione ove questi sia dichiarato adottabile, ad esempio, al 23o mese di affido, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero per il minore.
  Il secondo rilievo riguarda l'opportunità di modificare la legge n. 184 del 1983, estendendo la possibilità di richiedere l'adozione anche alla coppia di fatto o alla persona singola cui il minore è stato affidato e con cui si è creato un solido e duraturo rapporto effettivo maturato nel corso dell'affidamento.

  Mario MARAZZITI, presidente, dopo aver evidenziato che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni competenti per materia spetta al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento, e che eventuali questioni di competenza, insorte tra due o più Commissioni, sono deferite al Presidente della Camera stesso, fa presente che la richiesta di parere da parte della II Commissione (Giustizia) è pervenuta nella giornata di ieri, dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti da parte della predetta Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello e C. 3196 Faenzi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi e C. 3248 Mantero).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 settembre 2015.

  Mario MARAZZITI (PI-CD), presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le seguenti proposte di legge: C. 3237 d'iniziativa del deputato Sberna ed altri, recante «Disposizioni per favorire la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale e per la riduzione degli sprechi alimentari»; C. Pag. 1563274, d'iniziativa della deputata Nicchi ed altri, recante «Disposizioni per favorire il recupero e la distribuzione di beni alimentari per fini di solidarietà sociale, per contrastare lo spreco alimentare e per la riduzione della produzione dei rifiuti»; C. 3248, d'iniziativa del deputato Mantero ed altri, recante «Norme in materia di contrasto dello spreco alimentare e per lo sviluppo del consumo critico e sostenibile».
  Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia oggetto delle proposte di legge in esame, ne propone l'abbinamento.

  La Commissione concorda.

  Mario MARAZZITI (PI-CD), presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 23 settembre 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale» (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi e C. 3248 Mantero):
Professor Agostino Macrì, docente di Ispezione degli alimenti presso il Campus Bio-Medico di Roma e responsabile del settore «Sicurezza alimentare» dell'Unione nazionale consumatori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

Dottor Jean Louis Aillon, presidente del Movimento per la decrescita felice.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.40.

Consorzio nazionale abiti usati (CONAU), Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame del testo unificato, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini).
  Ricorda, altresì, che il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei pareri.
  Comunica che sono pervenuti seguenti pareri: parere favorevole con osservazioni della I Commissione (Affari costituzionali); parere favorevole con osservazioni della II Commissione (Giustizia); parere favorevole con osservazioni della VI Commissione (Finanze); parere favorevole con condizione della VII Commissione (Cultura); parere favorevole della XIV Commissione Pag. 157(Politiche Unione europea) e parere favorevole con condizione della Commissione per le questioni regionali.
  Evidenzia che non è ancora pervenuto il parere la V Commissione (Bilancio), convocata nella giornata odierna sul punto.

  Ileana ARGENTIN (PD) rileva la necessità per cui la Commissione bilancio esprima al più presto il parere sul provvedimento in oggetto, consideratene la rilevanza e le attese da parte delle persone interessate e del mondo delle associazioni.

  Marisa NICCHI (SEL) osserva che, in caso di mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio, risulta evidentemente impossibile avviare l'esame del provvedimento in Assemblea lunedì 28 settembre, secondo quanto prevede il calendario attuale.

  Mario MARAZZITI, presidente, riservandosi di informare i componenti della Commissione in merito al successivo andamento dei lavori, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

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