CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.
C. 3305 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015.

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Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 22 settembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il relatore Petrini ha formulato due proposte di relazione favorevole sui provvedimenti in esame (vedi allegato 1 e 2), che sono state già trasmesse informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata di oggi.

  Filippo BUSIN (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di relazioni favorevoli formulate dal relatore, ritiene che sussistano evidenti contraddizioni tra le premesse delle relazioni stesse, le quali riportano una serie di dati fortemente negativi su tutti i saldi di finanza pubblica, sia per quanto riguarda il Rendiconto sia per quanto attiene all'Assestamento, e il carattere favorevole delle relazioni stesse. In merito non ritiene che possa valere ad attenuare la gravità di tale condizione la considerazione secondo cui i valori negativi indicati dai provvedimenti sono inferiori rispetto a quelli attesi.
  In particolare, sottolinea i trend negativi di tutti gli aggregati di spesa, con un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2013, e in particolare della spesa a fini assistenziali, la quale risulta ormai fuori controllo, nonostante la lieve diminuzione delle spese per il personale.
  Parimenti preoccupante appare il dato relativo alla diminuzione delle entrate, il quale risulta addirittura peggiore delle previsioni di inizio d'anno, nonostante le favorevoli condizioni indotte dalla diminuzione del costo del denaro, conseguente all'operazione di Quantitative easing posta in essere dalla BCE, dal deprezzamento dell'euro sul dollaro, nonché dalla riduzione del costo delle materie prime.
  Ritiene quindi che le risultanze emergenti dai provvedimenti in esame dimostrino come i conti pubblici non siano assolutamente in sicurezza e come il Governo stia attuando una politica di incremento della spesa, finanziata attraverso un aumento del deficit, nonché utilizzando in modo inopportuno i margini concessi dal temporaneo miglioramento di taluni indicatori economici, i quali potrebbero peraltro dimostrarsi non duraturi nel tempo.

  Daniele PESCO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, evidenzia come il solo dato positivo che i provvedimenti evidenziano sotto il profilo delle entrate sia costituito dal consistente aumento delle entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali statali. Ritiene peraltro che tale elemento evidenzi come gli unici interventi posti in essere siano quindi a detrimento del patrimonio pubblico, a vantaggio di taluni soggetti, senza che siano stati realizzate azioni di sostegno negli ambiti di più ampio interesse per i cittadini, tra i quali cita la scuola, sui quali il Governo si era pubblicamente impegnato a effettuare importanti investimenti, che si sono rivelati invece del tutto insufficienti.

  Michele PELILLO (PD), nel preannunciare il convinto voto favorevole del gruppo PD sulle proposte di relazione formulate dal relatore, sottolinea come i provvedimenti in esame abbiano posto in rilievo aspetti importanti e significativi relativi allo stato della finanza pubblica.
  In particolare rileva come emerga innanzitutto il dato positivo della forte diminuzione dello spread, il quale rappresenta un risultato recente e molto rilevante sotto il profilo della riduzione della spesa per interessi, e che testimonia della rinnovata credibilità dell'Italia in ambito internazionale, superando le gravi difficoltà che sotto questo profilo affliggevano il Paese fino a pochissimi anni fa.Pag. 87
  Sottolinea inoltre come i provvedimenti registrino gli effetti contabili di due importanti interventi contenuti nel decreto-legge n. 66 del 2014, fortemente voluti dal PD, volti ad alleggerire il carico fiscale sulle famiglie e le imprese e a contrastare la fase recessiva, costituiti dalla riduzione del cuneo fiscale per famiglie e imprese, attraverso il cosiddetto «bonus di 80 euro», e dalla riduzione della componente lavoro dell'IRAP, i quali hanno inevitabilmente inciso sui saldi di bilancio sotto il profilo dell'aumento della spesa.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3304, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3305, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, con riferimento alla Tabella n. 1 ed alla Tabella n. 2, relativamente alle parti di competenza della Commissione.
  La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la V Commissione.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre scorso.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, avverte di aver riformulato la sua proposta di parere (vedi allegato 3), inserendovi due ulteriori osservazioni, che recepiscono i suggerimenti espressi sull'articolo 6 del provvedimento dal Viceministro Morando in occasione della seduta di ieri. Segnala che la proposta di parere, come riformulata, è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 4), la quale sarà posta in votazione solo nel caso in cui fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  Daniele PESCO (M5S) ricorda innanzitutto come l'attuale formulazione del provvedimento sia il frutto dei miglioramenti apportati nel corso dell'esame svolto, in sede referente, dalla Commissione Affari Sociali, al quale hanno fortemente contribuito i deputati del Movimento 5 Stelle.
  In tale contesto critica tuttavia la scelta di attribuire agevolazioni fiscali ai trust costituiti in favore dei soggetti affetti da gravi disabilità, ritenendo che questo istituto costituisca un mezzo facilmente utilizzabile per realizzare operazioni di elusione o di evasione fiscale, in mancanza di efficaci meccanismi di controllo in materia.
  A tale proposito, richiama la circolare del 2009 con la quale l'Agenzia delle entrate ha individuato talune tipologie di trust che sono da ritenersi inesistenti, confermando in tal modo i rischi connessi a tale genere di strumento.
  Rileva quindi come sarebbe opportuno concepire un diverso meccanismo di agevolazione fiscale per i soggetti disabili, fruibile da tutti i cittadini, laddove invece il regime tributario di favore previsto per i trust favorisce solo una ristretta cerchia di persone beneficiarie di patrimoni molto ingenti, oltre ad essere a forte rischio di utilizzo a fini di elusione fiscale.

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  Michele PELILLO (PD) rileva innanzitutto la grande rilevanza del provvedimento, che dà risposta a una questione sociale delicata, la quale è stata oggetto di un lungo dibattito in ambito parlamentare. Nel sottolineare come l'efficace tutela delle persone affette da disabilità grave e prive di sostegno familiare debba necessariamente concretarsi, per avere reale efficacia, nell'introduzione di misure fiscali di vantaggio per tali soggetti, ritiene che l'attuale stesura del provvedimento costituisca un ottimo risultato, raggiunto grazie all'apporto di tutte le forze politiche nel corso dell'esame in sede referente.
  Esprime pertanto il proprio rammarico per le critiche sollevate, proprio su tale argomento, dal gruppo M5S, che ha ritenuto di presentare addirittura una proposta alternativa di parere contraria all'intero intervento legislativo. In particolare ritiene non condivisibili i rilievi critici, contenuti nella predetta proposta alternativa, circa il ricorso a forme di sostegno privato, le quali sancirebbero, secondo la proposta stessa, il fallimento dello Stato sociale e non sarebbero rispettose del dettato costituzionale. Considera infatti incomprensibili tali critiche, le quali dimenticano come il provvedimento intenda appunto sostenere le famiglie che abbiano al loro interno persone affette da disabilità grave. Parimenti non comprensibile appare il richiamo, recato dalla stessa proposta di parere, alla circolare dell'Agenzia delle entrate in materia di trust, la quale testimonia come l'Amministrazione finanziaria disponga degli strumenti e delle capacità per distinguere i trust correttamente utilizzati da quelli costituiti al solo fine di evadere le imposte.
  Ricorda quindi che la normativa vigente in materia di imposta sulle successioni preveda una franchigia di 1,5 milioni di euro esclusivamente per le successioni in linea retta e come, in tale contesto, sia certamente opportuno prevedere forme di agevolazione rafforzate a favore dei cittadini affetti da grave di disabilità, i quali sono fortemente svantaggiati e, quindi, meritevoli, di maggiori tutele.
  Ribadisce quindi il convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, la quale arricchisce, attraverso le osservazioni formulate, il testo del provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S), nel respingere le considerazioni espresse dal deputato Pelillo, ribadisce il giudizio fortemente critico del gruppo M5S su alcune misure introdotte dal provvedimento, ritenendo molto rischiosa la scelta di incentivare l'istituto del trust, il quale, anche se formalmente utilizzato a favore di categorie di cittadini disagiate, potrebbe in realtà facilmente essere utilizzato in modo distorto per sfruttare le situazioni di disabilità allo scopo di porre in essere comportamenti fiscali elusivi. In tale contesto, il richiamo, contenuto nella proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, alla circolare emanata in materia dall'Agenzia delle entrate intende appunto evidenziare tali rischi.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel condividere le considerazioni del deputato Pesco, precisa come il gruppo M5S non intenda certamente contrastare le esigenze dei disabili, ma segnalare invece alcuni elementi di rischio insiti nel provvedimento. Al riguardo richiama l'articolo recentemente pubblicato su Il Sole 24 Ore, il quale evidenzia come, a seguito dei controlli effettuati su numerose trust company e società fiduciarie, la Guardia di Finanza ha sporto circa 70 denunce per violazione della normativa antiriciclaggio.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nel condividere le osservazioni svolte circa l'esigenza di contrastare efficacemente qualunque forma di evasione o di elusione fiscale, segnala la delicatezza e la rilevanza della tematica affrontata dal provvedimento in esame, il quale introduce misure fiscali di favore di fasce di popolazione deboli e fortemente disagiate.

  Francesco RIBAUDO (PD) ricorda che i soggetti affetti da disabilità grave siano sottoposti alla tutela del Giudice tutelare, Pag. 89il quale è chiamato a controllare tutte entrate e le uscite compiute nell'interesse del soggetto disabile e comunque tutte le operazioni che incidano sul patrimonio del disabile stesso; ritiene pertanto che, in presenza di tale meccanismo di controllo, non si corra il rischio di un utilizzo distorto, a fini strumentali, dello strumento del trust costituito a favore di tali soggetti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici.
C. 3242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3242, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
  Ricorda che l'Accordo è stato firmato dall'Italia e dagli Stati Uniti in coincidenza con il cinquantenario dall'inizio della cooperazione in campo spaziale tra i due Paesi. Esso presenta i caratteri di un accordo quadro, da attuare poi in concreto attraverso successivi protocolli tra le rispettive agenzie nazionali, anzitutto l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la National Aeronautics and Space Administration (NASA). L'Accordo facilita soprattutto le procedure in campo italiano, poiché, a differenza della NASA, l'ASI non può tuttora assumere determinati impegni se non nel quadro di un accordo di livello superiore tra i due Governi: l'Accordo quadro è stato pertanto concepito come cornice normativa generale in cui inserire gli accordi operativi tra le Agenzie nazionali, senza più dover ricorrere a Scambi di Note verbali tra le rispettive diplomazie.
  In tale contesto ricorda che attualmente sono in vigore per l'Italia tre altri Accordi bilaterali nella stessa materia, con la Cina, con l'Argentina e con la Federazione russa. Questi tre Paesi, con l'Italia e gli Stati Uniti sono altresì Parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico. Dal canto loro gli USA hanno stipulato accordi bilaterali in materia anche con altri Stati europei, come la Francia.
  Passando a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 19 articoli.
  In estrema sintesi, l'articolo 1 definisce anzitutto l'Accordo come Accordo quadro, volto a sancire obblighi, termini e condizioni per la cooperazione tra le Parti, su base di reciproco vantaggio.
  L'articolo 2 è dedicato alle definizioni dei termini impiegati nel prosieguo dell'Accordo, mentre l'articolo 3 elenca dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione, che riguarda sostanzialmente programmi nell'esplorazione umana dello spazio, le scienze spaziali e terrestri e l'osservazione della Terra, nonché le modalità della stessa cooperazione.
  Illustra quindi l'articolo 4, in base al quale la concreta attuazione dell'Accordo è affidata alle Agenzie attuative delle Parti, che sanciranno i propri ruoli e impegni mediante successivi accordi da esse conclusi, subordinati al quadro delineato dall'Accordo quadro.
  L'articolo 5, concernente le disposizioni finanziarie, prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese relative alle proprie responsabilità in base all'Accordo, subordinatamente tuttavia alla disponibilità dei fondi necessari, disponendo altresì che, in Pag. 90caso di problemi finanziari, la parte e l'agenzia che ne lamenta l'insorgere si consulterà tempestivamente con le omologhe entità dell'altra Parte contraente.
  L'articolo 6 contiene una clausola di esonero dalla responsabilità, che ciascuna Parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verifichino danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Viene inoltre specificato che la reciproca rinuncia ad azioni per responsabilità si applicherà anche ad eventuali richieste di risarcimento in base alla Convenzione del 1972 sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali, qualora la persona, l'ente o l'oggetto che causano il danno siano state impegnate nelle attività spaziali di cui all'Accordo, e parimenti la persona, l'ente o l'oggetto danneggiati lo siano stati in virtù del loro coinvolgimento in dette attività. Viene poi ulteriormente specificata una serie di eccezioni alla rinuncia reciproca d'azione per responsabilità, che riguardano principalmente la morte o lesioni personali gravi a danno di persone fisiche, i danni causati da atto doloso, i risarcimenti dovuti per diritti di proprietà intellettuale. Se poi, infine, le richieste di risarcimento provengono da terzi, le Parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta.
  Per quanto concerne la registrazione degli oggetti spaziali, l'articolo 7 prevede che nell'ambito degli accordi attuativi collegati a un singolo lancio di oggetti nello spazio le Parti determinino quale sia l'Agenzia attuativa che richiederà che il proprio Governo registri l'oggetto spaziale secondo le modalità previste dalla Convenzione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio del 12 novembre 1974 – senza peraltro alcun effetto sui diritti e gli obblighi di ciascuna Parte sensi della Convenzione del 1972 sulla responsabilità.
  Ai sensi dell'articolo 8, tutti le Parti attori dell'Accordo si impegnano a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti all'attuazione dell'Accordo medesimo: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto.
  Gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale sono regolati all'articolo 9, salvaguardando anzitutto la tutela di ciascuna delle Parti e di tutti i suoi Enti correlati in riferimento a proprietà intellettuale da essi realizzata, pur nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo.
  In tale ambito viene esclusa, di norma, la possibilità che l'attuazione dell'Accordo dia luogo alla concessione di diritti di proprietà e interessi relativamente a invenzioni o opere dell'ingegno congiunte; nel caso nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo si sviluppino invenzioni o opere dell'ingegno congiunte, le Parti dovranno consultarsi entro 30 giorni in ordine all'attribuzione dei diritti e degli interessi relativi a tale invenzione congiunta, inclusi gli eventuali brevetti; nonché ai costi, alle responsabilità e alle azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i brevetti.
  L'articolo 10 riguarda la pubblicizzazione dei risultati delle attività congiunte tra le Parti e le informazioni al pubblico, e prevede di norma la più ampia trasparenza anche nei confronti della comunità scientifica, mediante la pubblicazione sulle riviste e la presentazione ai congressi. È fatta tuttavia eccezione a queste pratiche nei confronti di dati forniti a una Parte dall'altra, e che siano soggetti al controllo delle esportazioni o a tutela intellettuale; sono altresì escluse anche le informazioni relative ad un'invenzione dell'altra Parte contraente prima che sia stata presa una decisione sull'opportunità di sottoporla a brevetto o meno.
  L'articolo 11 contiene l'impegno delle Parti a facilitare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale (in numero limitato) della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo, nel rispetto delle reciproche linee guida per la sicurezza.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 12, recante norme relative alla circolazione dei beni materiali o immateriali necessari all'attuazione dell'Accordo.Pag. 91
  In base al paragrafo 1 di tale articolo, ciascuna Parte faciliterà la libera circolazione dei beni, di norma in esenzione da diritti doganali o tasse. Nel caso in cui alcune imposte doganali o tasse siano tuttavia riscosse per le attrezzature e beni correlati, gli oneri doganali o tasse saranno a carico della Parte il cui Paese ha riscosso tali dazi.
  Ai sensi del paragrafo 2, del medesimo articolo, ciascuna Parte faciliterà altresì, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, la circolazione dei beni all'interno e in uscita dal proprio territorio, se ciò è necessario per rispettare le disposizioni dell'Accordo.
  In merito alla previsione del paragrafo 1, segnala come la Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato sottolinei come tale esenzione ricalchi la formulazione standard presente negli accordi stipulati con gli Stati Uniti relativi alle attività di collaborazione nel settore spaziale: del relativo onere si farà carico, come precisato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione del programma oggetto della cooperazione.
  Fa altresì presente come, in base all'articolo 13 verrà facilitato il rilascio dei permessi di sorvolo per palloni aerostatici o velivoli richiesti dall'altra Parte contraente.
  Ai sensi dell'articolo 14, per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le Agenzie competenti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di intesa, le Parti provvedono direttamente mediante consultazioni reciproche.
  L'articolo 15 stabilisce la modificabilità l'Accordo in qualsiasi momento, mediante accordo scritto tra le Parti.
  L'articolo 16 salvaguarda nei confronti dell'Accordo qualsiasi altro accordo esistente tra le Parti, nonché la capacità delle Parti stesse di concludere altri accordi o convenzioni sulla materia; è inoltre salvaguardata la possibilità di cooperazione di ciascuna Parte o delle sue Agenzie attuative con altri Stati od organizzazioni internazionali.
  Per quanto riguarda la durata dell'Accordo, segnala come, in base all'articolo 18, esso abbia durata decennale, fatta salva la possibilità di proroga mediante accordo scritto tra le Parti, o la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, il quale prevede la possibilità di denunciare l'Accordo con preavviso scritto all'altra Parte di almeno sei mesi, ferma restando la cooperazione nell'ambito degli accordi attuativi in vigore al momento della scadenza dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso consta di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come confermato anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento. In tale ambito il comma 2 autorizza l'Agenzia spaziale italiana a farsi carico, nell'ambito delle risorse destinate ai programmi oggetto della cooperazione, di eventuali oneri derivanti da imposte doganali o tasse collegati al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, precedentemente illustrato.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno approfondire il contenuto del provvedimento, procedendo all'espressione del parere sullo stesso nella seduta di domani.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.10.

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RISOLUZIONI

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.10.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 settembre scorso.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva in primo luogo come l'atto di indirizzo intenda ampliare l'ambito dei soggetti che possono fruire dell'agevolazione fiscale per incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, prevista attualmente dalla legge n. 238 del 2010, estendendo la platea a cui si applica tale misura, sia sotto il profilo dei requisiti anagrafici, sia per quanto riguarda l'estensione delle categorie di soggetti interessati.
  In tale ambito evidenzia come il Governo abbia già accolto la maggior parte delle indicazioni contenute nella risoluzione con le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, il quale è stato introdotto nel provvedimento in ottemperanza al numero 1) delle osservazioni contenute nel primo parere reso dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 18 giugno 2015 in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema di decreto, ed è stato ulteriormente modificato e integrato in ottemperanza alla condizione contenuta nel secondo parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera sul medesimo provvedimento nella seduta del 5 agosto scorso.
  Il predetto articolo 16 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio italiano concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, in presenza di determinate condizioni. Tale previsione ha sostanzialmente esteso l'ambito di applicazione del beneficio tributario in materia, rendendola fruibile anche ai lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, nonché eliminando, nel corpo della citata legge n. 238 del 2010 la previsione secondo cui l'agevolazione si applica solo ai soggetti nati dopo il 1o gennaio 1969.
  In tale contesto rileva come la completa definizione del nuovo strumento agevolativo avverrà con l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo 16, che dovrà meglio precisare i requisiti e le categorie dei soggetti possibili fruitori, nonché definire le relative disposizioni di attuazione.

  Alessandro PAGANO (AP) sottolinea con soddisfazione il grande interesse del Governo e di tutte le forze politiche per il contenuto della risoluzione, che è stata infatti sottoscritta da tutti i gruppi presenti in Commissione. Nel prendere atto positivamente delle misure contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che riprendono in larga parte gli spunti contenuti nella risoluzione stessa, i quali erano stati trasfusi anche nei pareri espressi dalla Commissione Finanze sullo schema del medesimo decreto legislativo, rileva tuttavia come occorra ancora affrontare due aspetti di tale tematica.
  In primo luogo occorre evitare ogni disallineamento tra le misure recate dal predetto articolo 16 e il regime agevolativo di cui alla legge n.238 del 2010, onde evitare il rischio di confusione e difficoltà nella fruizione dei benefici da parte dei lavoratori interessati. Inoltre ritiene necessario prevedere una particolare intensità dell'agevolazione fiscale per quei lavoratori che trasferiscano la propria residenza Pag. 93nelle aree più svantaggiate del Paese, aderendo anche sotto questo aspetto alle indicazioni contenute nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo il 5 agosto scorso. Sottolinea, infatti, come l'esigenza di rafforzare l'agevolazione per le aree svantaggiate corrisponda alle raccomandazioni espresse in materia dalla più aggiornata dottrina economica, la quale evidenzia come il sostegno alla ripresa delle aree in ritardo di sviluppo non possa prescindere da misure di potenziamento del capitale sociale in tali aree.
  Si dichiara quindi soddisfatto del notevole lavoro politico svolto sul tema, grazie anche agli sforzi compiuti dal deputato Sanga, relatore sul predetto schema di decreto legislativo in materia di internazionalizzazione delle imprese, nonché dagli esponenti del Ministero dell'economia e delle finanze che si sono interessati della questione. Ritiene comunque che tale lavoro debba trovare compimento approvando la risoluzione, con riferimento agli impegni non ancora attuati dal Governo.

  Carla RUOCCO (M5S) dichiara di sottoscrivere la risoluzione.

  Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottoscrive la risoluzione in discussione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene opportuno procedere a una riformulazione della risoluzione, al fine di tenere conto delle novità normative intervenute in materia.

  Alessandro PAGANO (AP) condivide il suggerimento del Sottosegretario, riservandosi di riformulare il testo della risoluzione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

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