CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che la deputata ElenaCentemero sottoscrive la proposta emendativa 1.110 a prima firma Annagrazia Calabria.
  Comunica che il deputato Antimo Cesaro sottoscrive le proposte emendative 1.79, 1.129, 1.131, 1.135, 1.145, 1.147, 1.149 e 1.160 a prima firma Paola Pinna.
  La deputata Adriana Galgano sottoscrive le proposte emendative 1.79, 1.126, 1.127. 1.129, 1.131, 1.132, 1.134, 1.135, 1.145, 1.147, 1.149 e 1.160 a prima firma Paola Pinna.
  La deputata Paola Boldrini sottoscrive tutte le proposte emendative a prima firma di deputati appartenenti al gruppo PD.
  Avverte, che il deputato Mario Marazziti ritira gli emendamenti a sua firma 1.139, 1.138, 1.136, 1.169, 1.171, 1.212 e 1.178 e l'emendamento 1.148 Milena Santerini di cui è cofirmatario.
  Avverte infine che il capogruppo del Partito Democratico ha ritirato i seguenti emendamenti: Zampa 1.56, Beni 1.55, Chaouki 1.58, Chaouki 1.107, Zampa 1.106, Cinzia Fontana 1.167, Chaouki 1.68, Giuseppe Guerini 1.177, Beni 1.80, Cinzia Fontana 1.174, Beni 1.226, Zampa 1.57, Giuseppe Guerini 1.120, Chaouki 1.118 e 1.168, Roberta Agostini 2.4.Pag. 10
  Avverte che la deputata Pinna ha ritirato i seguenti emendamenti a sua prima firma 1.79, 1.135, 1.126, 1.127, 1.129, 1.131, 1.132, 1.134, 1.145, 1.149.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice esprime i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 precedentemente accantonate. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 1.74, se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
  Invita al ritiro dell'emendamento Costantino 1.77, altrimenti esprime parere contrario. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Plangger 1.141 e Invernizzi 1.61, nonché sugli emendamenti Invernizzi 1.65 e Plangger 1.142. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Dorina Bianchi 1.75 e Invernizzi 1.90, se riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.46. Esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.68, 1.67 e 1.66, Costantino 1.78, sugli identici emendamenti Plangger 1.144 e Invernizzi 1.70 e sugli emendamenti Invernizzi 1.69, La Russa 1.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Beni 1.101, qualora riformulato in modo identico all'emendamento Costantino 1.124 sul quale, altresì, esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.87 e parere favorevole sugli identici emendamenti Giuseppe Guerini 1.103 e Costantino 1.122 (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.96, 1.88, 1.91, 1.94, 1.86. Esprima parere favorevole sull'emendamento Roberta Agostini 1.99. Esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.95. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Calabria 1.116, Dorina Bianchi 1.123, Sisto 1.108 e Pinna 1.147 se riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sugli emendamenti La Russa 1.114, Invernizzi 1.92, 1.125, 1.33, 1.130, 1.137, 1.140, 1.128, 1.93. Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Calabria 1.109. Esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.98. Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Carfagna 1.111. Esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.143. Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 1.173 e Carfagna 1.154. Esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.164 e 1.165. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pinna 1.160 se riformulato nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Dorina Bianchi 1.163. Esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.156 e parere favorevole sull'emendamento Sisto 1.155 e sugli identici emendamenti Beni 1.176 e Costantino 1.203. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Chaouki 1.162 se riformulato in termini identici agli emendamenti Beni 1.166 e Costantino 1.203. Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.197, 1.198, 1.191, 1.195, 1.185, 1.199, 1.186. Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Costantino 1.205. Esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 1.194, 1.190, 1.187, 1.193 e 1.188 e Plangger 1.214. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Beni 1.206 e Costantino 1.207. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti La Russa 1.182 e Invernizzi 1.189 e sull'emendamento Invernizzi 1.221. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ottavio 1.1 e parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.210. Propone di lasciare accantonato l'emendamento Costantino 1.209. Esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.222. Propone di lasciare accantonato l'emendamento Beni 1.215. Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Costantino 1.213.

  Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Dorina BIANCHI (AP) sottoscrive gli emendamenti D'Alia 2.22, 2.23 e 2.21 e li ritira.

Pag. 11

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la Commissione riprenderà l'esame dall'emendamento Dorina Bianchi 1.74 precedentemente accantonato.

  Dorina BIANCHI (AP) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 1.74 proposta dalla relatrice.

  Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Dorina Bianchi 1.74, così come riformulato, in quanto ritiene sia un passo indietro collegare l'acquisto della cittadinanza al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Fa notare, infatti, che ciò rappresenta un aggravio ulteriore della procedura suscettibile di rendere difficoltoso l'acquisto della cittadinanza.

  La Commissione approva l'emendamento Dorina Bianchi 1.74 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che l'emendamento Costantino 1.77, gli identici emendamenti Plangger 1.141 e Invernizzi 1.61, gli emendamenti Invernizzi 1.65 e Plangger 1.142 si intendono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Dorina Bianchi 1.74 (Nuova formulazione).

  Dorina BIANCHI (AP) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 1.75, proposta dalla relatrice.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 1.90, proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Dorina Bianchi 1.75 e Invernizzi 1.90 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che l'emendamento Invernizzi 1.46 si intende assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Dorina Bianchi 1.75 e Invernizzi 1.90 (Nuova formulazione) e che gli emendamenti Invernizzi 1.68, 1.67 e 1.66, l'emendamento Costantino 1.78, gli identici emendamenti Plangger 1.144 e Invernizzi 1.70 e 1.69 si intendono preclusi dall'approvazione degli identici emendamenti Dorina Bianchi 1.75 e Invernizzi 1.90 (Nuova formulazione).
  Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 1.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Invernizzi 1.87. Approva gli identici emendamenti Giuseppe Guerini 1.103 e Costantino 1.122 (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Invernizzi 1.96.

  Teresa PICCIONE (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Beni 1.101, di cui è cofirmataria.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Beni 1.101 (Nuova formulazione) e Costantino 1.124 (vedi allegato 1) e respinge gli emendamenti Invernizzi 1.88, 1.91, 1.94 e 1.86. Approva quindi l'emendamento Roberta Agostini 1.99 (vedi allegato 1). Respinge infine l'emendamento Invernizzi 1.95.

  Annagrazia CALABRIA (FI-PdL) dichiara di non accettare la riformulazione del suo emendamento 1.116.

  Dorina BIANCHI (AP) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 1.123.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara di non accettare la riformulazione del suo emendamento 1.108.

  Paola PINNA (SCpI) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 1.147 proposta dalla relatrice.

Pag. 12

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Calabria 1.116 e approva gli identici emendamenti Dorina Bianchi 1.123 e Pinna 1.147 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Dorina Bianchi 1.123 e Pinna 1.147 (Nuova formulazione), l'emendamento Sisto 1.108 deve intendersi assorbito, mentre gli emendamenti La Russa 1.114, Invernizzi 1.92 e 1.125, Invernizzi 1.133, 1.130 e 1.137 nonché 1.140, Calabria 1.110 e Invernizzi 1.128 e 1.93, Calabria 1.109, si intendono preclusi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 1.98, Carfagna 1.111, Invernizzi 1.143, Costantino 1.173, Carfagna 1.154, Invernizzi 1.164 e 1.165.

  Paola PINNA (SCpI) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 1.160 proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Pinna 1.160 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).

  Dorina BIANCHI (AP) dichiara di ritirare il suo emendamento 1.163.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Invernizzi 1.156 e approva l'emendamento Sisto 1.155 (vedi allegato 1).

  Teresa PICCIONE (PD) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento Chaouki 1.162, di cui è cofirmataria, proposta dalla relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Beni 1.176, Costantino 1.203 e Chaouki 1.162 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1), respinge gli emendamenti Invernizzi 1.197, 1.198, 1.191, 1.195, 1.185, 1.199, 1.186, Costantino 1.205, Invernizzi 1.194, 1.190, 1.187, 1.193 e 1.188.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Plangger 1.214; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Beni 1.206 e Costantino 1.207 (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 1.182; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 1.189 e 1.221, approva l'emendamento D'Ottavio 1.1 (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Invernizzi 1.210.

  Celeste COSTANTINO (SEL) dichiara di ritirare il suo emendamento 1.209.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 1.222 e Costantino 1.213.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 2.19, 2.6, 2.10 e 2.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 2.5. Propone l'accantonamento degli emendamenti Giorgis 2.1 e 2.2.

  La Commissione concorda con la proposta di accantonamento della relatrice.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 2.7 e 2.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 2.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 2.9 e 2.13. Esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 2.14. Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Costantino 2.24 e 2.20. Propone Pag. 13l'accantonamento dell'emendamento Costantino 2.25 e dell'articolo aggiuntivo Marazziti 2.01.

  La Commissione concorda con la proposta di accantonamento della relatrice. Quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 2.19, 2.6, 2.10 e 2.11.

  Emanuele FIANO (PD) dichiara di far proprio l'emendamento Dorina Bianchi 2.5.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Dorina Bianchi 2.5 (vedi allegato 1), respinge gli emendamenti Invernizzi 2.7 e 2.12. Approva quindi l'emendamento Gasparini 2.3 (vedi allegato 1). Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 2.9, 2.13 e 2.14, Costantino 2.24 e 2.20.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, poiché appare opportuna un'ulteriore riflessione sugli emendamenti accantonati, ritiene utile passare all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno al termine dei quali si riprenderà l'esame del provvedimento.

  La seduta sospesa alle 15.35, è ripresa alle 16.10.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 16.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
Emendamenti C. 2722 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
C. 2711 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, segnala che i due accordi in esame sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Cipro negli ambiti culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'università.
  In particolare, l'Accordo tra Italia e Cipro sulla collaborazione culturale, scientifica Pag. 14e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, con Allegato, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005 sostituisce il precedente Accordo bilaterale di cooperazione culturale (firmato il 29 giugno 1973) nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea (cui Cipro è membro dal 2004). Obiettivo dell'Accordo è sia l'intensificazione delle relazioni bilaterali nei settori in esso individuati, sia il riscontro alla forte domanda di lingua e cultura italiana proveniente dalla controparte cipriota. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, 18 articoli e dell'Annesso I.
  Gli articoli 1 e 2, rispettivamente, chiariscono la finalità dell'Accordo, che consiste nella realizzazione di programmi ed attività comuni, ed indicano i settori di collaborazione, prevedendo, inoltre, che le due Parti favoriscano anche forme di collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. Gli articoli da 3 a 14 specificano nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori previsti dall'Accordo. In base all'articolo 15 è previsto l'impegno delle Parti a favorire scambi e collaborazione fra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi.
  L'articolo 16 istituisce una Commissione mista mediante la quale le Parti procederanno a esaminare i progressi della cooperazione bilaterale e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti stabiliranno attraverso i canali diplomatici.
  Gli articoli 17 e 18 riportano le clausole finali dell'Accordo, alla cui entrata in vigore sarà abrogato l'Accordo italo-cipriota di cooperazione culturale del 29 giugno 1973. La durata dell'Accordo in esame è illimitata, ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento attraverso le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.
  Il secondo atto pattizio all'esame della Commissione, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, firmato a Roma il 9 gennaio 2009, intende promuovere lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario, al fine di agevolare gli studenti di ciascuna delle Parti a continuare gli studi nell'altro Paese.
  L'Accordo, con il favorire l'inserimento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro (dove, come riportato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge AC 2711, il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000).
  La relazione illustrativa precisa che l'Accordo in esame rappresenta la riscrittura di un accordo stipulato a Nicosia il 6 giugno 2005, effettuata alla luce delle osservazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano e volte ad assicurare sia la massima coerenza nella comparazione tra i sistemi universitari dei due Paesi, sia chiarezza ed uniformità nell'uso della terminologia tecnico-giuridica.
  Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di 8 articoli. L'articolo 1 delinea l'ambito di validità dell'Accordo stabilendo (paragrafo a) che la finalità del medesimo consiste nel riconoscimento reciproco dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai corsi di laurea nelle istituzioni universitarie dei due Paesi.
  L'articolo 2 individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi, distinti in tre livelli: per l'Italia il primo corrisponde alla laurea «triennale» e al diploma accademico di primo livello; il secondo alla laurea specialistica/magistrale, al diploma di laurea ex lege n. 341 del 1990 (previo riconoscimento individuale da parte delle competenti autorità cipriote) e al diploma accademico di secondo livello; il terzo al dottorato di ricerca. Pag. 15
  L'articolo 3 riguarda le modalità di accesso dei singoli studenti alle istituzioni universitarie dei due Paesi – per il quale è obbligatorio il titolo finale degli studi secondari superiori (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) o un titolo equivalente – nonché i requisiti necessari in relazione alla conoscenza della lingua locale e le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.
  L'articolo 4 dispone in materia di riconoscimento di periodi di studi e di esami per gli studenti che intendano proseguire un corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese contraente.
  Il riconoscimento reciproco di titoli (universitari) finali di studio per l'accesso a corsi universitari di livello superiore (secondo o terzo) nell'altro Paese contraente è regolato dalle disposizioni dell'articolo 5. L'articolo 6 riguarda specificamente l'accesso, in entrambi i Paesi, al dottorato di ricerca.
  Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione Permanente di Esperti, nominati nel numero massimo di 6 da ciascuna Parte e notificati all'altra Parte attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 8, infine, precisa che l'Accordo ha durata illimitata ed è denunciabile in qualsiasi momento, con effetto 6 mesi dopo la comunicazione all'altra Parte. L'Accordo entrerà in vigore il 60o giorno successivo allo scambio delle notifiche sull'avvenuto espletamento degli adempimenti interni.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi Italia-Cipro, di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, fatto a Roma il 9 gennaio 2009, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si rammenta che nel corso della XV Legislatura il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 4 Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, venne approvato dalla Camera dei deputati il 12 settembre 2007 (AC 2691), approvato dal Senato, con modificazioni relative all'aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, il 27 febbraio 2008 (S. 1791), e trasmesso lo stesso giorno alla Camera (AC 2691-B); l'iter del provvedimento non è ulteriormente proseguito a seguito della conclusione anticipata della Legislatura (28 aprile 2008).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
C. 3238 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, fa presente che il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione Pag. 16di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 istituisce, secondo uno schema ricorrente nelle convenzioni Onu in materia di diritti umani, un meccanismo di reclamo al quale i minori possono ricorrere per denunciare violazioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli fatta a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dall'Italia il 5 settembre 1991). Quello in esame rappresenta il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione; il 25 maggio 2000, infatti, sono stati siglati il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia rappresentante bambini, entrambi ratificati dall'Italia il 9 maggio 2002. Il meccanismo di reclamo azionabile dai minori previsto dal Protocollo in esame fa capo al Comitato sui diritti del fanciullo, istituito dalla Convenzione del 1989 per monitorare l'attuazione della Convenzione e dei Protocolli opzionali da parte degli Stati parte a tali strumenti. In proposito si rammenta che la Convenzione del 1989 conta 195 Stati parte; Somalia e Stati Uniti d'America hanno firmato la Convenzione ma non l'hanno sino ad ora ratificata; il Protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti e quello su vendita, prostituzione e pornografia hanno, rispettivamente 159 e 169 Stati Parte. Il Protocollo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, ora in esame, è stato adottato per consensus il 19 dicembre 2011 durante la 66a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è stato aperto alla firma il 28 febbraio 2012 in occasione della 19a sessione del Consiglio dei Diritti umani; l'Italia lo ha firmato proprio in quella data. Possono aderirvi (ai sensi dell'articolo 18) tutti gli Stati parte alla Convenzione sui diritti del fanciullo o che hanno aderito a uno dei primi due Protocolli opzionali alla medesima. Sottoscritto sinora da 49 Stati, il Protocollo conta ad oggi 18 Stati parte: Albania, Andorra, Argentina, Belgio, Bolivia, Cile, Costa Rica, El Salvador, Gabon, Germania, Irlanda, Monaco, Montenegro, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Thailandia ed Uruguay. A livello internazionale il Protocollo è entrato in vigore il 14 aprile 2014, tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o adesione, come previsto dall'articolo 19, comma 1 del medesimo Protocollo.
  Con riferimento alla ratifica da parte dell'Italia, nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (A.S. 1601) si sottolinea che l'impegno, assunto dal nostro paese in occasione dell'evento di alto livello sullo stato di diritto del settembre 2012, a procedervi entro un anno – in coerenza con la priorità rappresentata, nella politica estera italiana, da ogni aspetto della tutela dei diritti dei minori – non ha potuto essere mantenuto a seguito della prematura conclusione della XVI legislatura e del susseguente cambio di Esecutivo. Quanto alla genesi del Protocollo, essa risale all'XI sessione del Consiglio dei Diritti umani dell'ONU (giugno 2009), che istituì un Open-ended Working Group incaricato di progettare un Protocollo alla Convenzione del 1989 finalizzato all'istituzione di un sistema di ricorsi complementare a quello già previsto dagli ordinamenti nazionali e che allo stesso tempo lo rafforzasse, garantendo in tal modo ai minori di beneficiare di una maggiore tutela dei diritti di cui sono titolari. In tale modo la Convenzione sui diritti del fanciullo viene parificata alle altre convenzioni Onu già dotate – sovente in forza di protocolli opzionali – di un meccanismo di ricorso individuale.
  Con riferimento al contenuto, il Protocollo è suddiviso in quattro parti e consta di 24 articoli. La parte I (artt. 1-4) contiene disposizioni generali. La parte II (artt. 5-12) è dedicata alle procedure di Comunicazione, ossia forme di ricorso para giurisdizionale volte a denunciare e ad accertare violazioni della Convenzione sui diritti del fanciullo o dei primi due Protocolli alla medesima. La parte III (artt. 13-14) del Protocollo disciplina la procedura di inchiesta (Inquiry procedure), anche in questo caso allineando il sistema della Convenzione sui diritti del fanciullo a quello previsto per altre convenzioni Pag. 17ONU in materia di diritti umani. La parte IV (artt. 15-24) del Protocollo in esame reca le disposizioni finali ed è volta a disciplinare aspetti di natura prevalentemente procedurale.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011, approvato dal Senato il 15 luglio 2015 (A.S. 1601), si compone di tre articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo e l'ordine di esecuzione dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo come disposta dall'articolo 19 del Protocollo stesso. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.
C. 3239 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paola PINNA (SCpI), relatrice, segnala che l'Accordo in esame risponde all'esigenza di sviluppare ancora di più la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dell'Italia e del Cile, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare il dialogo sulle questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi anche sul versante tecnologico ed industriale. L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli.
  L'articolo 1 precisa che la cooperazione bilaterale è regolata da principi di reciprocità, uguaglianza e interesse reciproco, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti.
  L'articolo 2 dispone in ordine ai profili attuativi, alle aree di intervento ed alle modalità della cooperazione, precisando che essa verrà sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali, che sarà organizzata dai rispettivi Ministeri della difesa e che sarà possibile organizzare consultazioni dei rappresentanti delle Parti per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. Tra gli ambiti di cooperazione si evidenziano i campi della politica di sicurezza e difesa, della ricerca, sviluppo e supporto logistico di beni e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, dell'organizzazione e dell'impiego delle Forze Armate, della formazione, dell'addestramento e della sanità militare. Fra le modalità della cooperazione sono previste l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, lo scambio di esperienze e periodi di formazione e il trasferimento di tecnologie.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo l'impegno di ciascuna Parte a sostenere le spese di propria competenza.
  Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati commessi contro la propria sicurezza interna, il proprio patrimonio o commessi in relazione al servizio.
  I successivi articoli disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale della parte inviante o di entrambe in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dei materiali per Pag. 18la difesa, prevedendo in particolare la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, aeromobili e veicoli militari, armi da fuoco e altri materiali bellici, di sistemi elettronici e di altro tipo per uso militare, e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature.
  Infine, l'articolo 7 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, rinviando alla Convenzione bilaterale già sottoscritta dalle due Parti nel 1996.
  Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, si compone di 5 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore.
  Gli oneri economici sono riferibili ad eventuali visite ufficiali, allo scambio di esperienze fra esperti ed incontri operativi, e sono quantificati in poco meno di 9 mila euro.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.
C. 3240 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paola PINNA (SCpI), relatrice, osserva che l'Accordo tra Italia e Montenegro del 14 settembre 2011, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Per quanto tuttavia concerne in particolare il Montenegro, va ricordato – come bene emerge dalla relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, che è stato approvato dal Senato il 15 luglio scorso – che i rapporti bilaterali in materia di difesa con l'Italia erano regolati fino al 2006, anno in cui il Montenegro si è reso indipendente dalla Federazione con la Serbia, da un Accordo del 19 novembre 2003: tale intesa è stato successivamente dichiarata decaduto all'entrata in vigore (27 dicembre 2012) del Memorandum italo-montenegrino sulla successione di Podgorica nei trattati bilaterali conclusi prima del 2006. Di conseguenza le Parti convenivano di sottoscrivere l'Accordo ora all'esame della Commissione affari esteri, per disciplinare ex novo la cooperazione bilaterale in campo militare. L'Accordo in esame, che si compone di 11 articoli, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.
  L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità.
  L'articolo 2 prevede che la cooperazione oggetto dell'Accordo sia attuata a cura dei rispettivi Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si consulteranno mediante riunioni da tenersi alternativamente a Roma e Podgorica, normalmente con cadenza annuale.
  L'articolo 3 specifica che la cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti campi: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; scambio e transito di materiali militari; operazioni umanitarie, Pag. 19organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco.
  L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione che si concretizzeranno in: incontri tra i reciproci Ministri della difesa o tra i vertici militari, scambio di esperienze fra esperti, svolgimento di esercitazioni congiunte, invito di osservatori, lo scambio di informazioni e attività culturali, lo scalo di unità navali ed aeromobili.
  L'articolo 5 stabilisce che le Parti stabiliranno e concorderanno direttamente sia i settori di cooperazione nel campo del controllo degli armamenti e delle attività relative agli armamenti, sia le categorie, i materiali e gli equipaggiamenti oggetti dell'attività di scambio.
  L'articolo 6 disciplina la ripartizione dei costi dell'Accordo, con particolare riguardo alle spese di viaggio, di assicurazione, sanitarie, di vitto e alloggio del personale in missione per l'attuazione dell'Accordo medesimo, ma limitatamente a gruppi di persone che non superino il numero di 10.
  L'articolo 7 stabilisce che i danni eventualmente provocati da personale militare in missione nell'ambito delle previste attività saranno pagati dalla Parte inviante: altri danni a personale, apparecchiature o infrastrutture saranno risarciti previa intesa delle Parti.
  L'articolo 8, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua altresì le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante; lo Stato di origine potrà peraltro anche rinunciare alla propria giurisdizione prioritaria.
  L'articolo 9 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L'articolo, inoltre, chiarisce che le informazioni, i documenti e i materiali acquisiti in base all'Accordo potranno essere utilizzati solo per le finalità in esso delineate, e non potranno essere fornite a terzi senza l'assenso scritto dell'Autorità di sicurezza della Parte cedente. Ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contemplati nell'Accordo in esame saranno regolati da uno specifico accordo generale da stipularsi a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  L'articolo 10 precisa che eventuali controversie sorte in seguito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo siano risolte mediante trattativa o consultazione bilaterale.
  L'articolo 11, infine, prevede tra l'altro che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso mediante scambio di Note ufficiali: l'Accordo ha una durata di cinque anni ed è prorogato automaticamente per analogo periodo in caso di mancata denuncia di una delle Parti, la quale avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
  Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 15 luglio scorso, si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Montenegro, fatto a Roma il 14 settembre 2011. L'articolo 3, comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo (671 euro annui ad anni alterni, a partire dal 2015) e li pone a carico del Fondo speciale di parte corrente, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta l'analisi degli oneri finanziari in rapporto all'articolo 2, e segnatamente all'invio a Podgorica di due rappresentanti nazionali per tre giorni, per la partecipazione alle riunioni di consultazione con gli omologhi montenegrini, finalizzate all'esame dei programmi di cooperazione bilaterale e delle eventuali modifiche all'Accordo. Le spese di missione e di viaggio sono appunto quantificate in 671 euro per Pag. 20le riunioni da svolgere nella capitale montenegrina. Vengono esclusi altri oneri per la finanza pubblica in relazione all'attuazione dell'Accordo italo-montenegrino. In base al comma 2 dell'articolo 3, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3).
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli che comporta l'articolo 2. L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR). In particolare l'ATN afferma che l'Accordo in esame, incidendo sulla legge penale – poiché prevede, all'articolo 8, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di origine per alcune tipologie di infrazione compiute sul territorio della Parte ospitante – rientra nella categoria degli accordi internazionali da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Sempre in base all'ATN l'esame parlamentare in base 2 all'articolo 80 della Costituzione si rende altresì necessario poiché l'Accordo costituisce un preciso impegno di carattere politico assunto dal Governo italiano.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.
C. 3241 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paola PINNA (SCpI), relatrice, rileva che il Memorandum d'intesa tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 30 gennaio 2013, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. Non sfugge inoltre la valenza potenzialmente stabilizzatrice di questo tipo di accordi in area balcanica, e segnatamente con un Paese Pag. 21come la Bosnia-Erzegovina, tuttora attraversato da tensioni mai del tutto sopite dopo la tragedia degli Anni Novanta, e tuttavia Paese partner della NATO.
  L'accordo in esame, che si compone di 11 articoli, si ispira tra l'altro ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.
  L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali – e, per l'Italia, nei confronti della UE – delle Parti e sulla base del principio di reciprocità. Si enuncia altresì esplicitamente che il Memorandum d'intesa italo-bosniaco non sarà diretto contro gli interessi di altri paesi.
  L'articolo 2 prevede che la cooperazione oggetto dell'accordo sia attuata mediante la predisposizione di piani annuali e pluriennali, che conterranno i dettagli operativi delle comuni attività, e che saranno firmati da rappresentanti autorizzati delle due Parti.
  L'articolo 3 specifica che la cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti campi: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; approvvigionamento di materiali militari; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco.
  L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione che si concretizzeranno in: incontri tra i reciproci Ministri della difesa o tra i vertici militari, scambio di esperienze fra esperti, svolgimento di esercitazioni congiunte, invito di osservatori, lo scambio di informazioni e attività culturali, lo scalo di unità navali ed aeromobili.
  L'articolo 5 disciplina la ripartizione dei costi dell'accordo, con particolare riguardo alle spese di viaggio, di assicurazione, sanitarie, di vitto e alloggio del personale in missione per l'attuazione dell'accordo medesimo, ma limitatamente a gruppi di persone che non superino il numero di 10 e alla disponibilità dei fondi necessari. Per gruppi più numerosi, o in caso di attività condotte da una delle Parti, che richiedano tuttavia il supporto logistico dall'altra Parte, gli aspetti di carattere finanziario saranno definiti mediante specifici accordi.
  L'articolo 6 stabilisce che i danni eventualmente provocati da personale militare in missione nell'ambito delle previste attività saranno pagati dalla Parte inviante: altri danni per i quali le Parti siano congiuntamente responsabili saranno risarciti previa intesa delle Parti medesime. Vengono dettagliatamente elencati i casi per i quali il personale militare ospite nel quadro delle attività previste dal Memorandum d'intesa in commento non potrà reclamare risarcimenti da parte dell'amministrazione dello Stato ospitante, e si impegna per converso a risarcire i danni causati, specialmente quando si sia accertata una specifica responsabilità, e con particolare riguardo alle attività di esercitazione dei piloti di aviogetti militari.
  L'articolo 7, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua altresì le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante. È comunque prevista la salvaguardia del personale militare ospite dall'applicazione di sanzioni che, per quanto in vigore nello Stato ospitante, siano in contrasto con i principi fondamentali dello Stato inviante.
  Per ciò che concerne i materiali della difesa, l'articolo 8 prevede la reciproca assistenza delle Parti nei processi di acquisizione dei prodotti dell'industria della difesa.
  L'articolo 9 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L'articolo, inoltre, chiarisce che le informazioni, i documenti e i materiali acquisiti in base all'accordo potranno essere utilizzati solo per le finalità in esso delineate, e non Pag. 22potranno essere fornite a terzi senza l'assenso scritto dell'Autorità di sicurezza della Parte cedente. Ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contemplati nell'accordo in esame saranno regolati da uno specifico accordo generale da stipularsi a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  L'articolo 10 precisa che eventuali controversie sorte in seguito all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo siano risolte mediante trattativa o consultazione bilaterale, che le Parti metteranno in atto attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 11, infine, prevede tra l'altro che l'accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti mediante la stipula di Protocolli aggiuntivi: l'accordo ha una durata illimitata in caso di mancata denuncia (scritta) di una delle Parti, la quale avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.
  Il disegno di legge in esame – approvato dal Senato il 15 luglio scorso – si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Bosnia-Erzegovina, fatto a Roma il 30 gennaio 2013. L'articolo 3, comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo (986 euro annui a partire dal 2015) e li pone a carico del Fondo speciale di parte corrente, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta l'analisi degli oneri finanziari in rapporto all'articolo 4, e segnatamente all'invio a Sarajevo di due rappresentanti nazionali per tre giorni, per la partecipazione alle riunioni di consultazione con gli omologhi bosniaci, finalizzate all'esame dei programmi di cooperazione bilaterale e delle eventuali modifiche all'accordo. Le spese di missione e di viaggio sono appunto quantificate in 986 euro annui per le riunioni da svolgere nella capitale bosniaca. Vengono esclusi altri oneri per la finanza pubblica in relazione all'attuazione dell'accordo italo-bosniaco. In base al comma 2 dell'articolo 3, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente (di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della citata legge di contabilità generale dello Stato), destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli che comporta l'articolo 4. Eventuali oneri che dovessero derivare dall'articolo 6 del Memorandum verranno coperti con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto 2 della regolamentazione (AIR). In particolare l'ATN afferma che l'accordo in esame, incidendo sulla legge penale – poiché prevede, all'articolo 7, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di origine per alcune tipologie di infrazione compiute sul territorio della Parte ospitante – rientra nella categoria degli accordi internazionali da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo Pag. 2380 della Costituzione. Sempre in base all'ATN l'esame parlamentare in base all'articolo 80 Cost. si rende altresì necessario poiché l'accordo costituisce un impegno di carattere politico assunto dal Governo italiano.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
C. 3242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, rileva che l'Accordo in titolo – già approvato dall'altro ramo del Parlamento – è finalizzato a consolidare lo scambio scientifico e tecnologico fra l'Italia e gli Stati Uniti, nonché ad offrire ulteriori opportunità alla ricerca italiana ed alle industrie nazionali del settore, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con le analoghe agenzie statunitensi, fra cui in primo luogo la NASA.
   L'intesa, composta di 19 articoli, indica all'articolo 3 le aree di cooperazione e di interesse – includendovi, fra le altre, l'esplorazione umana dello spazio, l'osservazione dell'universo e della terra – e le modalità attraverso cui realizzarle (satelliti, strumenti scientifici, piattaforme satellitari ed aeree, o missioni ed esplorazioni umane).
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore.
  L'Accordo ha una durata limitata a dieci anni, salvo proroga concordata per iscritto o risoluzione anticipata prevista ex articolo 19.
  L'Accordo non contrasta con l'ordinamento comunitario e, sul piano del diritto internazionale, è in linea con il Trattato sulla esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico del 1967.
  L'Accordo risulta inoltre in linea con la Comunicazione della Commissione europea Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini, del 4 aprile 2011, nella quale si delineano tre tipi di obiettivi – sociali, economici e strategici – collegati alla politica spaziale all'interno della regione europea.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del presidente.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 24

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta in esame abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili sono destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti. Essa reca, inoltre, disposizioni in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di gara delle amministrazioni pubbliche.
  Si rileva preliminarmente che nella materia del finanziamento pubblico all'editoria sussiste un quadro normativo particolarmente segmentato, determinato dal sovrapporsi, negli anni, di numerosi e spesso non adeguatamente coordinati interventi normativi, a cui sono seguiti di recente taluni tentativi di razionalizzazione e semplificazione normativa.
  Ricorda, in proposito, che la prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell'editoria è stata dettata con la legge n. 416 del 1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi, tra i quali, principalmente, la legge n. 67 del 1987, la legge n. 250 del 1990 e la legge n. 62 del 2001, che hanno dato luogo a un sistema normativo frammentario. A causa di ciò, negli anni più recenti – pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni – sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione. In particolare, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 223 del 2010, ai sensi dell’ articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 – la cui vigenza è decorsa dal bilancio di esercizio 2011 delle imprese beneficiarie – ha disposto la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione degli stessi, prevedendo nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite all'effettiva distribuzione della testata (invece che al previo criterio della tiratura), e introducendo parametri connessi all'occupazione professionale sia per l'accesso ai contributi, sia per il calcolo degli stessi.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, «con riferimento alla gestione 2013», e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 223 del 2010 con decorrenza dall'1. gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarà destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva. Si rileva, quindi, che con il decreto-legge n. 63 del 2012, convertito in legge dalla legge n. 103 del 2012 è stata poi dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale (finora non intervenuta). In alcuni casi la decorrenza delle nuove previsioni è stata prevista a partire dai contributi relativi all'anno 2012, in altri casi da quelli relativi al 2013. Un ulteriore intervento normativo è stato operato con la legge di stabilità 2014: in particolare, l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» – con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 – destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
  La proposta in esame – composta da due articoli – secondo quanto evidenziato nella medesima relazione illustrativa del Pag. 25provvedimento, si propone di realizzare un definitivo superamento del modello di finanziamento pubblico, collocandosi nel quadro di un'iniziativa politica che viene presentata come volta a creare condizioni di autonomia e indipendenza dei giornalisti, competizione più aperta, eliminazione dei conflitti di interessi e degli intrecci tra politica, economia e informazione.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1, al fine dichiarato di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, al comma 2 dispone l'abrogazione, anzitutto, delle disposizioni più recenti alle quali si è fatto prima riferimento. Si tratta dell'articolo 44, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n.. 133 del 2008, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, del decreto-legge n. 63 del 2012, convertito nella legge n. 103 del 2012, limitatamente agli articoli 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria), 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero), 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo), 3 (Editoria digitale) e 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica). Tale articolo 1 dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme, tra cui diverse disposizioni della legge n. 416 del 1981, nonché ulteriori norme che, essenzialmente, regolano l'accesso ai contributi a determinate categorie di beneficiari.
  Sottolinea poi che il comma 3 di tale articolo 1 prevede che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 2 sono destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione diretti all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di professionisti di età inferiore a 35 anni e «freelance». La destinazione delle risorse è prevista in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, mentre per i progetti si richiama la conformità al regolamento CE relativo agli aiuti di importanza minore (cosiddetti aiuti de minimis). Per la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse si prevede l'intervento di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del sottosegretario con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Rileva, quindi, che l'articolo 2 interviene in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose.
  Preliminarmente, si segnala che l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani è stato abolito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito nella legge n. 89 del 2014), con decorrenza dal 1o gennaio 2016. Occorrerebbe, pertanto, coordinare l'articolo 2 in esame con le novità introdotte in materia dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014.
  In particolare, il comma 1 prevede che gli avvisi e i bandi, relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sopra soglia), sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti (di cui all'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006), nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione «bandi Pag. 26e avvisi di gara». A tal fine, sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il comma 2 prevede la soppressione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo agli avvisi e ai bandi dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sotto soglia).
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge in esame è riconducibile alla materia «ordinamento della comunicazione», rientrante tra le materie di legislazione concorrente – per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, che spetta allo Stato – nonché alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.
Testo unificato Doc. XXII, n. 46 Amoddio e n. 51 Zappulla.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 46 e n. 51, è diretto ad istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta con il compito di indagare sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa.
  In particolare, spetta alla istituenda Commissione: stabilire la dinamica dei fatti per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili; accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra»; effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma «Gamerra», in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.
  In relazione alla composizione della Commissione l'articolo 2 del testo unificato prevede che ne facciano parte 21 deputati nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Si prevede, inoltre, che il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convochi la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. Spetta alla Commissione, nel corso della prima seduta, eleggere il presidente, un vicepresidente e un segretario.
  In relazione alla nomina dell'ufficio di presidenza l'articolo 2 richiama, inoltre, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera concernenti le modalità di costituzione delle Commissioni permanenti. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, alcune disposizioni del testo unificato (articolo 3) precisano i poteri della istituenda Commissione monocamerale d'inchiesta in merito alla richiesta di atti e documenti. In particolare, l'articolo 3 attribuisce alla Pag. 27Commissione il potere di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. La Commissione può, inoltre, richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti e attinenti alle materie oggetto dell'inchiesta parlamentare. La Commissione non può, invece, adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Per quanto concerne le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione, la sola proposta n. 51 richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Si tratta di diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (366) alla calunnia (368), dalla falsa testimonianza (372) alla frode processuale (374), dall'intralcio alla giustizia (377) al favoreggiamento (378-379), fino alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (379-bis).
  Per quanto concerne, poi, il regime di pubblicità degli atti il testo unificato in esame stabilisce il principio generale in base al quale la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse. Spetta alla Commissione garantire il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto. Come di consueto è previsto, poi, l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Il richiamato obbligo di segretezza attiene alla documentazione coperta da segreto, ovvero agli atti e i documenti che la Commissione ha stabilito di non divulgare.
  Per quanto riguarda invece l'opponibilità alla Commissione del segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario il testo unificato rinvia, nel primo caso, alla normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007 e, negli altri casi, alla disciplina generale è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per quanto concerne l'organizzazione della Commissione l'articolo 5 demanda ad un apposito regolamento interno, da approvare prima dell'inizio dei propri lavori, il compito di definire l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione, senza richiedere una specifica maggioranza per la sua approvazione. Si afferma, inoltre, il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera.
  Con riferimento alle spese per il funzionamento della Commissione il testo unificato fissa in euro 40.000 le spese complessivamente autorizzate per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi ferma restando la possibilità per il Presidente della Camera di autorizzare un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento, qualora il presidente della Commissione ne faccia richiesta in considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le proposte in esame trovano il loro fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di Pag. 28pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 15.55.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 23 settembre 2015.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.
Emendamenti Doc. XXII n. 38-A Fedriga.

  Il Comitato si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 settembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
C. 2957, approvata dal Senato ed abb.

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