CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2015
508.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 settembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

  Michele PELILLO (PD) preannuncia che, a seguito della sua nomina a rappresentante in Commissione del gruppo PD, intende dimettersi dalla carica, attualmente da lui rivestita, di Vicepresidente della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, successivamente alla formalizzazione delle dimissioni da Vicepresidente del deputato Pelillo, la Commissione sarà convocata per procedere all'elezione di un Vicepresidente.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.
C. 3305 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3304, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, e il disegno di legge C. 3305, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015), limitatamente alle parti di competenza.
  Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  Il rendiconto generale dello Stato è costituito:
   a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
   b) dal conto del patrimonio con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

  Rileva come il disegno di legge di assestamento costituisca invece il mezzo attraverso il quale è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
  Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi sia passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
  Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
   a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
   b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
   c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

  Per quanto concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.
  In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 3304, recante il Rendiconto 2014, segnala in primo luogo come, nel loro insieme, i risultati della gestione, pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive degli stessi, come indicati nella legge di Pag. 51assestamento 2014, denotino un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2013.
  In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2014 risulta negativo per 52,8 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 24,8 miliardi rispetto al dato 2013 (il saldo, rammenta, era stato negativo per 28 miliardi nel 2013, ma positivo per 10,8 miliardi di euro nel 2012, dopo che anche nel 2011 era stato registrato un saldo di segno positivo, sia pur di entità minore). Rispetto alle previsioni definitive tale saldo è invece risultato migliore delle aspettative per circa 10 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2014, ad un valore negativo di –62,8 miliardi.
  Osserva quindi come il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2014 evidenzi una ulteriore netta flessione: dopo essere sceso nel 2013 a circa 39,7 miliardi di euro rispetto ai 48,5 miliardi del 2012, si attesta ad un valore positivo pari a 18,4 miliardi di euro, confermando l'inversione della tendenza al miglioramento annuale del valore di segno positivo iniziata nel 2009. Anche in questo caso il risultato è tuttavia migliore delle corrispondenti previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori decisamente più bassi (8,2 miliardi).
  Il peggioramento è da porre in relazione all'aumento delle spese finali, che si sono attestate a 603.025 milioni di euro (lo stesso dato si era attestato a 582.010 nel 2013 e a 535.004 milioni nel 2012, confermando pertanto, sebbene più attenuato, il trend incrementativo). Al contrario, in relazione alle entrate finali rileva che gli accertamenti ammontano nel 2014 a 550.187 milioni di euro, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno (lo stesso dato era stato di 553.992 nel 2013 e di 545.791 milioni di euro nel 2012).
  Il ricorso al mercato (costituito dalla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è attestato nel 2014 a 260,4 miliardi di euro, in consistente crescita rispetto sia al 2013 (199 miliardi di euro) che al 2012 (203,5 miliardi) e – anche non considerando il minimo attinto nel 2011 (185,2 miliardi) – superiore anche ai livelli toccati nel biennio 2009-2010 (intorno ai 210 miliardi di euro). Se ne conferma comunque, anche per esso, il sensibile miglioramento rispetto alla previsione definitiva, che lo stimava in 289,7 miliardi.
  Sia il valore del saldo netto da finanziare sia il valore del ricorso al mercato registrati nel 2014 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2014, come successivamente novellata dal decreto-legge n. 66 del 2014, che ha recato misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni (-59.100 milioni per il saldo netto da finanziare e –320.000 milioni per il ricorso al mercato).
  In merito rileva come le ragioni del peggioramento dei saldi di bilancio sopra evidenziato derivino da un aumento piuttosto marcato della spesa finale (quasi 21 miliardi, di cui circa tre quarti di spesa corrente), accompagnato da una riduzione di quasi 4 miliardi degli accertamenti di entrate tributarie (sempre in aumento, invece, tra il 2009 e il 2013). La riduzione degli accertamenti trova spiegazione nel peggioramento del quadro economico, mentre l'aumento di spesa rispecchia principalmente alcuni interventi mirati al contrasto della fase recessiva disposti dal decreto-legge n. 66 del 2014: tra questi segnala la riduzione del cuneo fiscale per famiglie e imprese e le misure per l'estinzione di debiti della PA e per la prevenzione dei ritardi nei pagamenti.
  Per quanto riguarda le entrate ricorda preliminarmente che la legge di bilancio per il 2014 (legge n. 148 del 2013) recava entrate finali in termini di competenza per 557,9 miliardi ed autorizzazioni di cassa per 503,5 miliardi.
  A seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio gli stanziamenti sono stati determinati in 550,1 miliardi in competenza – con una differenza di circa 7,8 miliardi – e in 484,3 miliardi quali autorizzazioni di cassa. L'ammontare degli Pag. 52incassi finali si è rivelato minore del dato di previsione per circa 19,2 miliardi di euro.
  Rispetto al consuntivo 2013, le entrate finali hanno registrato nel 2014 un decremento di circa 3,8 miliardi.
  Più in dettaglio, tale decremento è interamente dovuto a minori entrate correnti. Rispetto al 2013, infatti, va registrata una diminuzione sia delle entrate tributarie, che si attestano intorno a 460,3 miliardi di euro (464,9 miliardi nel 2013 e 463,8 miliardi registrati nel 2012), sia delle entrate extratributarie, che raggiungono il livello di 84,4 miliardi (85,7 miliardi nel 2013, dopo che nel 2012 avevano registrato un valore di 74 miliardi circa).
  A tale flessione si contrappone un incremento di 2,1 miliardi rispetto al 2013 delle entrate relative al Titolo III «Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti».
  Con riferimento alla gestione dei residui, i residui complessivi attivi al 1o gennaio 2014 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 261,1 miliardi.
  Rileva quindi come, nel corso dell'esercizio 2014, l'entità dei residui si sia andata modificando a seguito dell'attività di accertamento e gestione in conto residui; inoltre, la gestione di competenza dell'esercizio 2014 ha dato luogo alla formazione di nuovi residui.
  Infatti, rispetto allo stock di 261,1 miliardi di residui attivi provenienti dall'esercizio precedente, al 31 dicembre 2014 sono stati accertati residui attivi pari a 143.246 milioni, di cui solo 30.684 milioni incassati e 112.562 milioni ancora da riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 96.565 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2014, pari a 209.127 milioni.
  Per quanto riguarda la gestione di cassa, il disegno di legge espone incassi complessivi per 774,2 miliardi (in aumento di circa il 3,4 per cento rispetto agli incassi dell'esercizio precedente) e pagamenti per 770,7 miliardi (in diminuzione del 5,3 per cento rispetto al 2013), con valori di consuntivo più bassi delle relative previsioni definitive.
  Anche in tale caso, così come per la gestione di competenza, la gestione di cassa registra un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati dell'esercizio 2013.
  In particolare, il saldo netto da finanziare è risultato nel 2014 pari a –78,8 miliardi, con un peggioramento di 1,8 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (-76,9 miliardi di euro). Tale saldo registra comunque valori migliori delle previsioni definitive.
  Il risparmio pubblico ha registrato un valore negativo di –24,8 miliardi, segnando un sensibile peggioramento di 19,9 miliardi rispetto al 2013. Tale saldo registra comunque valori migliori delle previsioni, sia iniziali che definitive.
  L'importo del ricorso al mercato ammonta a circa 286,4 miliardi di euro, con un miglioramento di circa 75,6 miliardi rispetto alle previsioni definitive.
  Sotto il profilo delle entrate gli incassi complessivi si riferiscono per 483,3 miliardi ad operazioni finali e per 289,9 miliardi ad operazioni di accensione di prestiti. Rispetto all'esercizio 2013 gli incassi finali nel 2014, segnano un incremento di 25,7 miliardi, a seguito di una diminuzione del gettito delle entrate tributarie, un lieve aumento quelle extratributarie e un consistente aumento delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e di riscossione di crediti (pari a circa 2 miliardi di euro).
  In particolare le entrate tributarie, pari in termini di cassa a 425,5 miliardi, hanno registrato un decremento di 2,3 miliardi di euro rispetto al 2013 (-0,5 per cento).
  In dettaglio, per quanto concerne l'andamento delle entrate tributarie, nel 2014 evidenzia, rispetto al 2013, una riduzione sia delle imposte sul patrimonio e sul reddito di 7,7 miliardi (-3,1 per cento) sia delle imposte sulla produzione di 672 milioni (-1,9 per cento). Risultano in aumento, invece, le tasse ed imposte sugli affari, per circa 3,5 miliardi (+2,3 per cento).Pag. 53
  Per le entrate extratributarie, i peggioramenti riguardano principalmente i proventi dei servizi pubblici minori (-1,8 miliardi rispetto al 2013, dopo il +8,7 miliardi registrato nel 2013 rispetto al 2012) e i recuperi, rimborsi e contributi (-0,5 miliardi sul 2013, che a sua volta segnava un +3 miliardi rispetto al 2012). In miglioramento per circa 1,1 miliardi di euro invece gli accertamenti relativi agli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, dopo il calo di 0,7 miliardi registratosi nel 2013.
  Notevole, infine, l'aumento delle entrate registrate in relazione all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, che sono passate dai 3,4 miliardi di euro del 2013 (ma va ricordato che erano pari a 7,9 miliardi di euro nel 2012) ai 5,5 miliardi del 2014. Tale incremento è quasi interamente ascrivibile alla vendita di beni ed affrancazione di canoni.
  In termini ancora più specifici, in termini di competenza le entrate relative alle imposte sul patrimonio e sul reddito segnano, nel confronto con il 2013, una riduzione del 3,16 per cento, determinato prevalentemente dalla riduzione del 17 per cento delle imposte sul reddito delle società e dall'incremento del 15 per cento delle imposte sostitutive.
  Per quanto riguarda le imposte indirette, l'IVA segna un aumento del 3 per cento, così come le imposte di registro e di bollo.
  Le accise sugli oli minerali decrescono dell'1 per cento, le accise sugli altri prodotti aumentano del 5 per cento.
  Segnala infine che le entrate da vendita dei beni dello Stato è più che raddoppiata rispetto al 2013 (111 per cento).
  Le entrate da Monopoli – che ricorda, a partire dal 2013, sono contabilizzazione nel bilancio dello Stato conseguente alla incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), nell'Agenzia delle dogane, ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto – legge n. 95 del 2012 – restano sostanzialmente stabili a 10,3 miliardi, mentre le entrate da Lotto, lotterie ed altre attività di gioco registrano un aumento del 2,9 per cento, attestandosi a 11,3 miliardi di euro.
  Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, pari a 84,4 miliardi, esse hanno evidenziato nel 2014 un decremento di circa 1,3 miliardi rispetto al 2013 (-1,5 per cento).
  Rileva inoltre come, rispetto alle previsioni definitive, sia le entrate tributarie sia quelle extratributarie risultino, a consuntivo, inferiori rispetto alle attese.
  In tale contesto segnala come uno specifico capitolo della Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2014, nella parte riguardante le entrate, riguardi l'analisi dell'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale.
  Complessivamente l'attività di accertamento e controllo posta in essere dall'Agenzia delle entrate è stata caratterizzata, nel 2014, da una flessione dei volumi di produzione realizzati e, al contrario, da un incremento delle entrate, parte delle quali scaturisce naturalmente dall'attività delle annualità precedenti.
  L'incremento nel risultato finanziario complessivo conseguito nell'anno, pari a 1.039 milioni di euro, deriva per circa la metà (515 milioni) da incremento delle entrate da liquidazione e, più specificamente, dagli introiti connessi alla liquidazione automatizzata delle imposte emergenti dalle dichiarazioni (complessivamente aumentate, nelle due componenti di entrate da versamenti diretti e da ruoli, di 538 milioni di euro).
  Al riguardo la Corte evidenzia che si tratta di un fenomeno la cui evoluzione va attentamente seguita, tenendo conto del preoccupante incremento delle imposte dichiarate e non versate, in costante crescita negli ultimi anni, sintomo della tendenza a utilizzare il mancato versamento delle imposte dichiarate quale impropria forma di finanziamento se non, addirittura, rivelatore di condotte deliberatamente delittuose.
  La Corte ritiene inoltre che l'incremento riferibile all'azione di accertamento sostanziale, pari a 428 milioni di euro, sia stato determinato prevalentemente dall'azione Pag. 54di accertamento svolta (nel 2014 e negli anni precedenti) nei confronti delle società di capitali e degli altri soggetti con personalità giuridica. Gli introiti da accertamento del 2014, infatti, derivano per oltre il 70 per cento da tale tipologia di soggetti e si caratterizzano per una forte concentrazione nelle fasce di importo superiore a un milione di euro.
  In termini generali la Corte rileva come la strategia dei controlli tributari continui a caratterizzarsi per la insufficiente capacità di scoraggiare la reiterazione delle condotte evasive di massa nei settori dell'imposizione sul reddito e dell'IVA.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 3305, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015, sottolinea come esso evidenzi, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, attestandosi ad un valore di –52,3 miliardi, rispetto ad una previsione iniziale di –53,6 miliardi.
  La relazione illustrativa allegata al disegno di legge rileva come esso sia determinato principalmente dalla riduzione delle spese per interessi passivi.
  In particolare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, il miglioramento del saldo (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali, pari a complessivi 1,3 miliardi di euro, è dovuto per 817 milioni alle variazioni per atto amministrativo e per 496 milioni di euro alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento.
  Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2015, fissato in 54 miliardi di euro.
  Con riferimento al risparmio pubblico (saldo corrente) viene registrato un lieve peggioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a –18,1 miliardi. Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia invece un miglioramento di oltre 7 miliardi (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).
  La relazione illustrativa allegata al disegno di legge rileva inoltre come le variazioni disposte con il disegno di legge di assestamento risultino coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2015 presentato ad aprile scorso.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, rileva come esso proponga, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni debitorie, una riduzione delle entrate, dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (-3.090 milioni). Tale variazione è determinata esclusivamente dalla riduzione delle entrate tributarie (-3.953 milioni), in ragione dell'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2015 contenute nel Documento di economia e finanze di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso. Nella variazione negativa sono inclusi – secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa – anche gli effetti netti di maggiore gettito (relativamente all'IRPEF) derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015, adottato per dare seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2015 in materia di rivalutazione delle pensioni.
  Al riguardo, la relazione aggiunge che, per una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2015, non sono conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno 2015, senza maggiorazione, e successivamente a tale data, entro il 16 luglio 2015, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti le cui attività sono interessate da Pag. 55studi di settore, tali termini sono differiti, rispettivamente, al 7 luglio 2015 e al 20 agosto 2015.
  Pertanto la medesima relazione illustrativa prefigura come possibile la presentazione di un emendamento al disegno di legge di assestamento, emendamento poi non presentato nel corso dell'esame presso il Senato, qualora gli andamenti ipotizzati ai fini del bilancio 2015 non risultino in linea con quelli effettivi, una volta acquisiti i dati in oggetto.
  Le proposte di variazione riguardano, nell'ambito delle entrate tributarie, sia le imposte dirette, per circa 1.366 milioni, che quelle indirette, per oltre 2.587 milioni.
  In particolare, assumono rilievo le variazioni in diminuzione relative all'IRES (-2.358 milioni), all'IVA (-2.505 milioni) e all'accisa sui prodotti energetici (-1.267 milioni) e gas naturali (-478 milioni).
  Per quanto riguarda le variazioni in aumento, segnala soprattutto quelle relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+891 milioni), all'IRPEF (+424 milioni), a quelle gravanti sui giochi (+600 milioni) e sugli apparecchi e congegni di gioco (+223 milioni).
  La proposta di aumento delle entrate extra-tributarie (+741 milioni) deriva, secondo quanto segnalato dalla relazione, principalmente, dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia (in aumento di 924 milioni), resa nota con la chiusura dell'esercizio 2014, e ai dividendi dovuti dalle società partecipate (in aumento di 267 milioni). Si riduce, invece, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario (per circa 650 milioni), originariamente previsto dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, in quanto, a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, sono stati individuati i trasferimenti statali oggetto di riduzione in luogo dei versamenti al bilancio inizialmente previsti.
  Per quanto riguarda le entrate da alienazioni e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, viene registrato un aumento di circa 122 milioni, dovuto alla ristrutturazione dei mutui per debiti sanitari delle regioni, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Segnala analoghe variazioni per quanto riguarda le entrate di cassa: per quanto concerne le entrate finali, in simmetria con quanto esposto per la competenza, la variazione negativa proposta dal disegno di legge di assestamento è principalmente ascrivibile alle proposte di riduzione del gettito del comparto tributario (-3.953 milioni).
  Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 allegata al disegno di legge), relativamente agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala come assumano principale rilievo i dati relativi ai programmi «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» (29.1), «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» (29.3) e «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9).
  Al riguardo rileva come il provvedimento disponga un incremento di circa 5,4 miliardi in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità», quasi interamente ascrivibile alla variazione in aumento (+ 5,357 miliardi) proposta al capitolo 3888 per la regolazione dei residui accertati dall'Agenzia delle entrate con riferimento al bonus fiscale fruito dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Segnala inoltre un incremento di 440 milioni in termini di competenza e di 1,169 miliardi in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», quasi interamente ascrivibile all'adeguamento delle spese relative alle vincite del Lotto rispetto alle previsioni iniziale (capitolo 3928; + 720 milioni in termini di cassa) alle somme da versare all'entrata per gli aggi (capitolo 3926; + 220 milioni in termini di Pag. 56cassa) e alle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3927; + 200 milioni in termini di cassa).
  Per quanto riguarda invece il programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» registra una diminuzione degli stanziamenti di 2,7 milioni in termini di competenza e un incremento di 17,6 milioni in termini di cassa, interamente ascrivibile al centro di responsabilità «Guardia di finanza».
  Sempre per quanto riguarda il centro di responsabilità «Guardia di finanza» ritiene rilevante il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» (7.5) nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  A tale ultimo riguardo segnala una diminuzione di 6,8 milioni in termini di competenza ed un incremento di 4,6 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al predetto programma; in tale contesto rileva inoltre come, con variazione realizzata per atto amministrativo, si sia operato un incremento di 2,4 milioni del riparto fondi a disposizione della Guardia di Finanza, compensato mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi del Corpo della Guardia di Finanza.
  Nel sottolineare come i dati esposti evidenzino i primi benefici effetti sugli equilibri di finanza pubblica della crescita del PIL del Paese, i quali si potranno consolidare e amplificare già nell'anno in corso e nei prossimi, preannuncia quindi l'intenzione di formulare proposte di relazione favorevoli sui provvedimenti.

  Il viceministro Enrico MORANDO esprime la propria disponibilità a intervenire in replica alle osservazioni e alle questioni che saranno eventualmente poste nel seguito dell'esame dei provvedimenti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione delle relazioni sui provvedimenti che saranno formulate dal relatore, atteso che la discussione in Assemblea dei disegni di legge inizierà nella seduta pomeridiana di domani.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato, che si compone di 10 articoli, all'articolo 1 indica, ai commi 1 e 2, le principali le finalità della legge che, in attuazione dei principi stabiliti in materia dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.
  Rileva inoltre la legge intenda disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare.Pag. 57
  In base al comma 3 la legge punta altresì ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità.
  L'articolo 2 reca la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio.
  In particolare, illustra il comma 1, il quale stabilisce che, nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (la quale attribuisce allo Stato legislazione esclusiva circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale).
  Ai sensi del comma 2, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce con decreto gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito dall'articolo 3 della legge.
  Illustra quindi l'articolo 3, comma 1, il quale istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata dall'articolo 9, comma 1.
  Ai sensi del comma 2, l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La ripartizione delle risorse del Fondo è operata annualmente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le medesime modalità provvede.
  Segnala inoltre come, in base al comma 3, le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati e di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  L'articolo 4 indica le finalità del Fondo istituito dall'articolo 3, che sono, in particolare:
   a) l'attivazione di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
   a-bis) la realizzazione di interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali emergenze;
   b) la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali;
   c) lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

  Osserva quindi come, ai sensi del comma 2, al finanziamento dei predetti programmi e interventi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possano compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili Pag. 58e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.
  Per quanto riguarda le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 4-bis, 5 e 6.
  L'articolo 4-bis integra l'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, innalzando da 530 a 750 euro la detraibilità a fini IRPEF delle spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992.
  La norma specifica che tale previsione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
  Ricorda che il citato articolo 4 della legge n. 104 affida gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, alle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
  Rammenta inoltre che l'attuale formulazione della predetta lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR prevede che i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. La norma specifica che le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'ISVAP e che, per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
  Il comma 2 rinvia, per quanto riguarda la copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, alle previsioni dell'articolo 9.
  L'articolo 5, recante disposizioni fiscali, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale reca agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave.
  In dettaglio, il comma 1 prevede che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, sono esenti dall'imposta di successione e donazione.
  A tale riguardo, rileva come la previsione agevolativa sia evidentemente volta a facilitare e incentivare la costituzione di trust destinati a gestire i beni destinati al mantenimento delle persone con disabilità grave che non possano godere del sostegno di familiari.
  Il comma 2 subordina tale esenzione alla condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito; la norma specifica che tale finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust. Pag. 59
  Il comma 3 prevede che la predetta esenzione è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) l'istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
   b) l'atto istitutivo identifica in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descrive le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il trust è istituito; indica le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;
   c) l'esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
   d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
   e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del trust da parte del trustee;
   e-bis) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
   f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

  In merito alla formulazione dei commi 2 e 3, segnala l'opportunità di chiarire se, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni elencate dal comma 3 debbano sussistere congiuntamente con quelle indicate dal comma 2, ovvero se i commi 2 e 3 intendano ciascuno prevedere una distinta ipotesi di fruizione dell'agevolazione.
  Il comma 4 stabilisce che per i trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  Ai sensi del comma 5 gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo.
  In base al comma 6, i comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
  Secondo il comma 7 le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 fruiscono delle deduzioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, e i limiti di deducibilità sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro per quanto riguarda la misura massima della deduzione.
  In merito, ricorda che il predetto articolo 14, comma 1, prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.Pag. 60
  Il comma 8 stabilisce che le agevolazioni introdotte dall'articolo 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
  Il comma 9 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo stesso.
  Il comma 10 quantifica le minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, che sono valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, nonché quelle derivanti dal comma 7, che sono invece valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  Segnala quindi come, ai sensi dell'articolo 7, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia chiamata ad avviare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge.
  L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge.
  L'articolo 9, comma 1, determina la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
  Il comma 2 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, nonché alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-bis e 6, valutate complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  Osserva quindi come a tali oneri si provveda, quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Un'ulteriore fonte di copertura, per 21,2 milioni di euro nel 2016, 42,4 milioni di euro nel 2017 e 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, è individuata mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando:
    quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia;
    quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
    quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  L'articolo 10 regola l'entrata in vigore della legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1), sulla quale auspica possa convergere il voto favorevole di tutte le forze politiche.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come il suo gruppo intenda approfondire il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento alle misure che introducono esenzioni fiscali a vantaggio delle persone affette da disabilità e dei trust costituiti in loro favore, al fine di verificare il corretto utilizzo di tale strumento agevolativo e escludere eventuali applicazioni distorte dello stesso.

  Il viceministro Enrico MORANDO, nel condividere l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, rileva, con riferimento al comma 6 dell'articolo 6, il quale prevede che i comuni possano applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote Pag. 61ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili, come il trust non trovi una sua disciplina nell'ambito dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in quanto l'istituto del trust non risulta compreso tra i soggetti dell'imposta. Pertanto, qualora si volesse beneficiare il trust dell'agevolazione prevista dal predetto comma 6, si dovrebbe predisporre contestualmente una norma che prevedesse la soggettività passiva dei trust anche con riferimento all'IMU. Qualora, invece, si volesse unicamente agevolare il soggetto tenuto al versamento dell'IMU medesima in relazione ai predetti immobili, occorrerebbe riformulare il già citato comma 6 precisando che le agevolazioni ivi previste si applicano ai soggetti tenuti al versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011.
  Rileva inoltre come, sotto il profilo della redazione tecnica, il comma 1 dell'articolo 6 dovrebbe essere riformulato nel senso di indicare che i beni e diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 sono esenti dall'imposta di successione e donazione.
  Mette altresì a disposizione della Commissione la Relazione tecnica predisposta dal Governo sulle disposizioni contenute agli articoli 4-bis e 6, commi 1, 4, 5 e 7, del provvedimento (vedi allegato 2), che sarà depositata anche presso la Commissione Bilancio.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, si riserva di integrare la sua proposta di parere alla luce dei suggerimenti avanzati dal viceministro.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

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