CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 settembre 2015
506.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 121

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 17 settembre 2015.

Audizione del presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 1899, recante Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

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Variazione nella composizione della Commissione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Tea ALBINI, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a farne parte l'onorevole Susanna CENNI, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.
C. 3305 Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, con riferimento al rendiconto generale dello Stato per il 2014, fa presente quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:
   1) il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
   2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

  Rammenta inoltre che al Rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, articolata per missioni e programmi, che illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse finanziarie impiegate, anche con l'indicazione dei residui accertati, e gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.
  Il Rendiconto medesimo è, infine, corredato del Rendiconto economico, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.
  Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).
  Tanto precisato, venendo al contenuto del provvedimento, gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 840.159,6 milioni di euro), alle spese (con impegni per 810.587,4 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 29.572,2 milioni di euro.
  L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2014, un disavanzo di 247.260,8 milioni di euro.
  L'articolo 5 reca:
   l'approvazione dell'Allegato n. 1 contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»;
   l'approvazione dell'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

  L'articolo 6 espone la situazione del patrimonio dello Stato al 31 dicembre 2014 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un Pag. 123totale di 968,6 miliardi di euro e passività per un totale di 2.660,1 miliardi di euro.
  Gli articoli da 7 a 9 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome (Istituto agronomico per l'Oltremare, Archivi notarili, Fondo edifici di culto).
  Infine, l'articolo 10 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.
  Si sofferma, in primo luogo, sui risultati della gestione di competenza.
  Nel loro insieme i risultati della gestione di competenza, pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive degli stessi, come indicati nella legge di assestamento 2014, denotano un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2013.
  In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2014 presenta un valore negativo pari a –52,8 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 24,8 miliardi rispetto al dato 2013. Rispetto alle previsioni definitive tale saldo è invece risultato migliore delle aspettative per circa 10 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2014, ad un valore negativo di –62,8 miliardi.
  Passando ad analizzare gli altri saldi, evidenzia l'ulteriore netta flessione registrata dal risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti) che, dopo essere sceso nel 2013 a circa 39,7 miliardi di euro rispetto ai 48,5 miliardi del 2012, si attesta ad un valore positivo pari a 18,4 miliardi di euro, confermando l'inversione della tendenza al miglioramento annuale del valore di segno positivo iniziata nel 2009. Anche in questo caso il risultato è tuttavia migliore delle corrispondenti previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori decisamente più bassi (8,2 miliardi).
  Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2014 a 260,4 miliardi di euro, in consistente crescita rispetto sia al 2013 (199 miliardi di euro) che al 2012 (203,5 miliardi) e – anche non considerando il minimo attinto nel 2011 (185,2 miliardi) – superiore anche ai livelli toccati nel biennio 2009-2010 (intorno ai 210 miliardi di euro). Se ne conferma comunque, anche per esso, il sensibile miglioramento rispetto alla previsione definitiva, che lo stimava in 289,7 miliardi.
  Ad ogni modo, sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati nel 2014 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto stabilito dalla legge di stabilità per il 2014, come successivamente novellata dal decreto-legge n. 66 del 2014, che ha recato misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni (-59.100 milioni per il saldo netto da finanziare e –320.000 milioni per il ricorso al mercato).
  Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2013-2014 relativo all'andamento delle entrate finali accertate – che hanno raggiunto, come detto, un valore pari a 550.187 milioni – rileva innanzitutto il loro decremento per circa 3,8 miliardi (a fronte di un incremento pari a circa 8 miliardi di euro registrato nel 2013 rispetto al 2012). Tale decremento è interamente dovuto a minori entrate correnti. Rispetto al 2013, infatti, si registra una diminuzione sia delle entrate tributarie, che si attestano intorno a 460,3 miliardi di euro (464,9 miliardi nel 2013 e 463,8 miliardi registrati nel 2012), che delle entrate extratributarie, che raggiungono il livello di 84,4 miliardi (85,7 miliardi nel 2013, dopo che nel 2012 avevano registrato un valore di 74 miliardi circa). A tale flessione si contrappone un incremento di 2,1 miliardi rispetto al 2013 delle entrate relative al Titolo III «Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti».
  L'analisi in dettaglio delle singole componenti gestionali che hanno concorso alla dinamica di competenza mostra, dal lato delle entrate, che le entrate tributarie si attestano a 460.253 milioni di euro (464,9 miliardi nel 2013 e 463,8 miliardi registrati nel 2012), mentre quelle extratributarie Pag. 124raggiungono il livello di 84.387 (85,7 miliardi nel 2013, dopo che nel 2012 avevano registrato un valore di 74 miliardi circa).
  Per quanto concerne, in particolare, l'andamento delle entrate tributarie, nel 2014 si evidenzia, rispetto al 2013, una riduzione sia delle imposte sul patrimonio e sul reddito di 7,7 miliardi (-3,1 per cento) sia delle imposte sulla produzione di 672 milioni (-1,9 per cento). Risultano in aumento, invece, le tasse ed imposte sugli affari di circa 3,5 miliardi (+2,3 per cento).
  Per le entrate extratributarie, i peggioramenti riguardano principalmente i proventi dei servizi pubblici minori (-1,8 miliardi rispetto al 2013, dopo il +8,7 miliardi registrato nel 2013 rispetto al 2012) e i recuperi, rimborsi e contributi (-0,5 miliardi sul 2013, che a sua volta segnava un +3 miliardi rispetto al 2012). In miglioramento per circa 1,1 miliardi di euro invece gli accertamenti relativi agli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, dopo il calo di 0,7 miliardi registratosi nel 2013.
  Notevole, infine, l'aumento delle entrate registrate in relazione all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, che sono passate dai 3,4 miliardi di euro del 2013 (ma va ricordato che erano pari a 7,9 miliardi di euro nel 2012) ai 5,5 miliardi del 2014. Tale incremento è quasi interamente ascrivibile alla vendita di beni ed affrancazione di canoni.
  Venendo poi alle spese finali, si può osservare come la spesa di parte corrente abbia generato impegni per 526.195 milioni di euro (in aumento del 3 per cento a fronte dei 510.831 milioni di euro registrati nel 2013), mentre quella in conto capitale è stata di 76.830 milioni di euro (in aumento del 7,9 per cento circa rispetto ai 71.174 milioni di euro registrati nel 2013).
  Per quanto concerne il conto dei residui, va preliminarmente segnalato come l'entità degli stessi anche nell'esercizio 2014 è rimasta su livelli consistenti, registrando tuttavia una diminuzione sul lato delle entrate, anche a seguito del processo di riaccertamento straordinario di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, e che, con riguardo a quelli attivi, ha prodotto una diminuzione di quelli provenienti da esercizi precedenti (che si riducono di circa 53 miliardi, passando da 165,6 a 112,6 miliardi).
  In base ai dati forniti nella relazione al Rendiconto, al 1o gennaio 2014 il conto dei residui indicava residui attivi iniziali, provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti, per un valore complessivo di 261.124 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 84.216 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (462 milioni), con una eccedenza attiva pari a 176.907 milioni di euro (nel 2013 l'eccedenza attiva era pari a 167.803 milioni di euro). Nel corso dell'esercizio 2014, l'entità dei residui si è andata modificando a seguito dell'attività di accertamento e gestione in conto residui; inoltre, la gestione di competenza dell'esercizio 2014 ha dato luogo alla formazione di nuovi residui. Infatti, rispetto allo stock di 261.124 milioni di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2014 sono stati accertati residui attivi pari a 143.246 milioni, di cui solo 30.684 milioni incassati e 112.562 milioni ancora da versare o riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 96.565 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2014, pari a 209.127 milioni.
  Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, degli 84.216 milioni di residui indicati al 1o gennaio 2014, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 73.398 milioni, di cui 36.736 pagati e 36.662 milioni ancora da pagare, che unitamente ai residui di nuova formazione, pari a 76.591 milioni, determinano residui passivi al 31 dicembre 2014, per 113.253 milioni.
  In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2014 espone residui attivi per 209.127 milioni e residui passivi per 113.253 milioni, con una eccedenza attiva di 95.874 milioni di euro. I residui attivi Pag. 125hanno fatto registrare una riduzione di 51.997 milioni (-19,9 per cento) e i residui passivi un incremento di 70.963 milioni (+34,5 per cento).
  Nel Rendiconto sono poi esposte ed illustrate le risultanze della gestione di cassa: va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Emerge per la gestione di cassa, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con risultanze che pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive denotano comunque un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2013.
  Il disegno di legge di Rendiconto espone infine il Conto generale del Patrimonio che, rammenta, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio.
  Esso comprende:
   a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento;
   b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

  Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2014 emerge una eccedenza passiva di 1.691,6 miliardi, con un peggioramento di 129,6 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2013 (peggiore rispetto al risultato sempre negativo ma meno consistente di circa 28,2 miliardi registrato nel 2013 sul dato 2012), determinata da una riduzione delle attività (-30,4 miliardi) e da un aumento delle passività (+99,1 miliardi). Il risultato riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009).
  In particolare, il totale delle attività ammonta a 968,6 miliardi, mentre il totale delle passività ammonta a 2.660,1 miliardi e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2013, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 99,1 miliardi di euro.
  Con riferimento al disegno di legge di assestamento 2015, che, com’è noto, è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente, fa presente quanto segue.
  Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
   a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
   b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
   c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

  Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 – in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le unità di voto.
  Ciò premesso, venendo al contenuto del disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2015, evidenzia che esso, all'articolo 1, dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2015 (approvato con la legge n. 191 del 23 dicembre 2014), indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.
  Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per Pag. 126ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento.
  In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per i singoli stati di previsione della spesa, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.
  A partire dalla previsione iniziale della legge di bilancio, le eventuali variazioni intervenute per atto amministrativo o proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascun programma, la previsione assestata.
  Nel disegno di legge di assestamento 2015, gli unici stati di previsione della spesa interessati da rimodulazione di fattori legislativi sono quelli relativi ai Ministeri dell'ambiente, della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 7, della legge di bilancio per il 2015, relativo alla quantificazione dei fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato, aumentando lo stanziamento del Fondo speciale per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti da 1.200 a 1.500 milioni di euro.
  L'articolo 3 del disegno di legge aumenta la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, di circa 254,3 milioni per l'anno 2015.
  Si segnala che nel corso dell'esame presso il Senato sono stati approvati alcuni emendamenti, che hanno riguardato gli articoli 2 e 3 del provvedimento e taluni stati di previsione della spesa.
  Per quanto concerne i saldi di competenza del bilancio dello Stato risultanti dal disegno di legge di assestamento, la relazione al provvedimento evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Nel complesso, il saldo nelle previsioni assestate si attesta ad un valore di –52.334 milioni, rispetto ad una previsione iniziale di –53.647 milioni. In particolare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, il miglioramento del saldo (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali, pari a complessivi 1.313 milioni di euro, è dovuto per 817 milioni alle variazioni per atto amministrativo e per 496 milioni di euro alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento in esame.
  Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2015, fissato in 54 milioni di euro.
  Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico (saldo corrente) registra un lieve peggioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a –18.153 milioni.
  Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia invece un miglioramento di oltre 7 miliardi (il dato comprende anche le regolazioni debitorie).
  Passando poi alle variazioni di competenza proposte dal provvedimento, le stesse risultano coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2015 presentato ad aprile scorso.
  In termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, le proposte di assestamento del disegno di legge in esame determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare che è principalmente ascrivibile ad una importante riduzione della spesa per interessi (-7.789 milioni), per la gran parte, tuttavia, compensata da una riduzione delle entrate Pag. 127finali, ed in particolare di quelle tributarie (-3.953 milioni), e da un aumento delle spese primarie, per 4.665 milioni.
  Con riferimento al miglioramento del saldo netto da finanziare, la Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento rileva che:
   la riduzione delle entrate, dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (-3.090 milioni), riguarda esclusivamente le entrate tributarie (-3.953 milioni), in ragione dell'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2015 contenute nel Documento di economia e finanze di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso. Se si considerano anche gli effetti delle modifiche apportate con gli atti amministrativi adottati nel corso della gestione, le variazioni delle entrate che incidono sull'andamento del saldo netto risultano, invece, in aumento, per circa 6.590 milioni, anche per le entrate tributarie (3.480 milioni);
   l'aumento delle spese è per la gran parte dovuto a variazioni per atto amministrativo (+8.863 milioni), ascrivibili alle spese primarie. Oltre ai 7.300 milioni di maggiori spese derivanti dal decreto legislativo n. 175 del 2014, di cui si è detto, la Relazione illustrativa evidenzia la rimodulazione nell'ambito della spesa di 983 milioni, per effetto dell'introduzione da parte del decreto legislativo n. 22 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali, della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori co.co.pro. (DIS-COLL), del finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI). Per contro, la proposta di assestamento prevede una riduzione complessiva delle spese finali (-3.586 milioni), su cui influisce in maniera preponderante la riduzione della spesa per interessi, che sconta l'aggiornamento del profilo dei tassi di interesse sui titoli di Stato (per 5.434 milioni) e la riduzione degli interessi passivi sui conti correnti di tesoreria (per 2.600 milioni). L'ingente riduzione della spesa per interessi è peraltro compensata dalla proposta di aumento della spesa primaria (+4.665 milioni), su cui influisce, per 2.839 milioni, la maggiore spesa legata agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni e altri oneri pensionistici, in attuazione dei principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015.

  In particolare, per quanto concerne le variazioni di competenza sulle entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per complessivi –3.090 milioni di euro, inerente le entrate del comparto tributario (-3.953 milioni).
  Nell'ambito delle entrate tributarie assumono un particolare rilievo le variazioni in diminuzione relative all'IRES (-2.358 milioni), all'IVA (-2.505 milioni) e all'accisa sui prodotti energetici (-1.267 milioni) e gas naturali (-478 milioni).
  Per quanto riguarda le variazioni in aumento, si segnalano soprattutto quelle relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+891 milioni), all'IRPEF (+424 milioni), a quelle gravanti sui giochi (+600 milioni) e sugli apparecchi e congegni di gioco (+223 milioni).
  La proposta di aumento delle entrate extra-tributarie (+741 milioni) deriva principalmente dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia (in aumento di 924 milioni) e ai dividendi dovuti dalle società partecipate (in aumento di 267 milioni).
  Per quanto concerne le spese finali – che, come già evidenziato, scontano un incremento di oltre 8,8 miliardi di euro dovuto alle variazioni per atto amministrativo –, le variazioni proposte dal provvedimento presentato dal Governo determinano una riduzione complessiva di 3.586 milioni di euro. Tale riduzione interessa prevalentemente le spese correnti, nel cui ambito si registra una significativa proposta di diminuzione di quelle per interessi, che decrescono di oltre 7.789 milioni rispetto alle previsioni iniziali (-8,9 cento circa), grazie – come già sottolineato Pag. 128– al più favorevole profilo dei tassi di interesse sui titoli di Stato (per 5.434 milioni) rispetto a quanto previsto in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio 2015.
  Una ulteriore diminuzione della spesa per interessi, per 2.600 milioni, deriva da minori esigenze per gli interessi corrisposti sui conti correnti di Tesoreria, in parte correlata anche alla trasformazione di alcuni conti da fruttiferi a infruttiferi, per effetto della legge di stabilità 2015.
  Tale andamento di spesa per interessi viene parzialmente compensato dalla proposta di aumento di altre spese correnti, che, al netto di quelle per interessi, salgono di 4.665 milioni. Quanto a queste ultime, la relazione precisa che l'incremento è riconducibile principalmente agli effetti della già ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 e agli effetti del decreto-legge n. 65 del 2015.
  Infine, anche per le spese in conto capitale, la proposta di assestamento determina una riduzione di 462 milioni di euro.
  In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2015 registra, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a –136.581 milioni, con un peggioramento di 23.500 milioni rispetto alla previsione di bilancio.
  Venendo, da ultimo, ai residui, osserva che, nel complesso, la consistenza dei residui passivi delle spese finali alla fine dell'esercizio finanziario 2014 presenta un incremento di 29.142 milioni rispetto all'analoga consistenza accertata alla chiusura dell'esercizio precedente (83.650 milioni alla fine del 2013).
  La Relazione illustrativa evidenzia come l'aumento della consistenza complessiva dei residui finali nel 2014 (29.142 milioni) sia imputabile ad un incremento sia di quelli di parte corrente, per 15.560 milioni, sia di quelli in conto capitale, per 13.582 milioni.
  La maggiore consistenza dei residui passivi finali (al netto di quelli relativi al rimborso prestiti, pari come detto a 462 milioni) a fine 2014 è correlata soprattutto alla maggiore costituzione di quelli di nuova formazione, derivanti dalla gestione della competenza nel 2014, che ammontano complessivamente a 76.226 milioni e rappresentano il 67,6 per cento circa della consistenza complessiva dei residui finali.
  Come già verificatosi lo scorso anno, i residui passivi finali di nuova formazione risultano nel 2014 di maggiore consistenza rispetto all'esercizio precedente (+18.106 milioni, oltre il 30 per cento in più del 2013).
  La Relazione illustrativa al disegno di legge di Rendiconto 2014 evidenzia che l'incremento dei residui di nuova formazione va riferita principalmente ad un aumento degli impegni in conto competenza rispetto all'anno passato. Infatti, gli impegni di competenza hanno registrato, rispetto all'esercizio passato, un aumento percentuale (+7,7 per cento) superiore a quello registrato dai pagamenti di competenza (+5,7 per cento). In rapporto al volume complessivo degli impegni, il tasso di formazione dei residui aumenta dal 7,8 per cento del 2013 al 9,4 per cento del 2014.
  A determinare la consistenza a fine 2014 dei residui di nuova formazione di parte corrente hanno concorso, soprattutto, gli aggregati relativi al complesso dei trasferimenti, ad amministrazioni pubbliche per 32.723 milioni e alle famiglie per 5.863 milioni, alle poste correttive e compensative delle entrate (4.004 milioni), ai redditi da lavoro dipendente (1.237 milioni) ed ai consumi intermedi (3.191 milioni).
  Per quanto concerne i nuovi residui di conto capitale (26.937 milioni) si rileva che essi riguardano, soprattutto, i contributi agli investimenti ad imprese per 3.925 milioni (determinati, in particolare, dalle Ferrovie dello Stato Spa per 2.318 milioni) e altri trasferimenti in conto capitale, il cui ammontare, pari a 5.809 milioni, è costituito, principalmente, dal Fondo sviluppo e coesione (4.029 milioni) e dal Fondo per le opere strategiche (955 milioni).
  Per quanto concerne, invece, la consistenza dei residui pregressi delle spese Pag. 129finali, essi risultano, a fine dicembre 2014, pari a 36.566 milioni di euro. A tale riguardo, la Relazione al disegno di legge di Rendiconto 2014 evidenzia un peggioramento del processo di smaltimento dei residui pregressi, aumentati del 42,6 per cento rispetto al 25.530 milioni del 2013.
  Con riferimento alla spesa complessiva, infine, l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2014 è pari a 113.254 milioni.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nuovo testo C. 3012 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2015.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, ricorda che nelle precedenti sedute del 15 e 16 settembre 2015 il Viceministro Morando aveva fornito parte dei chiarimenti che erano stati richiesti sul provvedimento in esame, riservandosi di rispondere su alcune ulteriori questioni. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in relazione alle richieste di chiarimento sulle quali il rappresentante del Governo si era riservato di fornire una risposta, osserva quanto segue:
    l'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, può essere effettuato da parte dei soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'Agenzia per l'Italia digitale potrà effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 17, in materia di portabilità nei servizi di comunicazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 19-septies, che reca una nuova disciplina del bonus elettrico e del bonus gas, rimettendo ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia, la disciplina di dettaglio, non ha effetti sulla finanza pubblica, in quanto i predetti bonus sono interamente finanziati a carico della tariffa, e non appare determinare effetti apprezzabili sulle spese energetiche delle amministrazioni pubbliche;
    l'Autorità per l'energia e il Ministero dello sviluppo economico potranno dare attuazione alla pluralità di adempimenti previsti nell'ambito della disciplina relativa alla cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, di cui in particolare agli articoli 19-ter e 19-octies, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;Pag. 130
    all'articolo 26, comma 1, lettera a), n. 1, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012, che prevede che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    gli introiti derivanti dai diritti praticati all'utenza, previsti all'articolo 28-bis, in materia di semplificazione delle procedure ereditarie, sono idonei a garantire la copertura integrale delle spese connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni, al fine di escludere effetti onerosi non previsti dal testo;
    il venir meno degli attuali introiti per la pubblica amministrazione connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, saranno integralmente compensato dai risparmi dovuti al mancato esercizio delle relative attività amministrative;
    i compiti che l'articolo 29, comma 1-bis, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata, assegna in materia di antiriciclaggio al conservatore del registro delle imprese, presso le Camere di Commercio, possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Maino MARCHI (PD) ritiene necessari chiarimenti in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22-bis, comma 9. In particolare chiede conferma che la quota di tali proventi destinata ad affluire all'entrata del bilancio dello Stato sia esclusivamente quella, pari al 30 per cento, di spettanza del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Chiede inoltre quale sia il termine fissato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, a decorrere dal quale i menzionati proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, conferma che i proventi destinati ad affluire all'entrata del bilancio dello Stato sono esclusivamente quelli di spettanza del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e precisa che il termine ultimo fissato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, che reca disposizioni in ordine alla durata dell'attività della Cassa conguaglio GPL, è il 31 dicembre 2016.

  Maino MARCHI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore suggerisce che nel testo dell'articolo 22-bis, comma 9, al fine di evitare dubbi interpretativi, sia indicato con maggiore chiarezza che la quota delle sanzioni di spettanza del comune competente per territorio, pari al 70 per cento, non sia destinata a confluire nel bilancio dello Stato.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, nel concordare con le osservazioni del deputato Marchi, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3012 Governo, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    appare necessario sopprimere la disposizione dell'articolo 5, che prevede l'esenzione dei certificati di stato di famiglia dall'imposta di bollo, giacché essa comporta una perdita di gettito pari a 30 milioni di euro su base annua, nettamente superiore a quella quantificata nella clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 5, pari a 500 mila euro;
    l'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, può essere effettuato da parte dei Pag. 131soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'incremento del limite massimo del contributo obbligatorio da versare annualmente alla CONSAP per il fondo di garanzia per le vittime della caccia, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), non è suscettibile di determinare eventuali significativi effetti, anche di carattere indiretto, di riduzione del gettito fiscale;
    le amministrazioni pubbliche interessate effettuano l'integrazione dell'Archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 13, comma 5, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 15, che modificano la disciplina di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, riferendosi ai fondi pensione di carattere privatistico, non sono suscettibili di incidere sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, che hanno una diversa finalità, essendo stati introdotti in relazione a settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
    la modifica dei requisiti per ottenere l'anticipo delle prestazioni pensionistiche in caso di inoccupazione, di cui all'articolo 15, è compatibile con l'equilibrio finanziario dei singoli fondi pensione e non incide sul trattamento tributario dell'anticipo della prestazione pensionistica complementare;
    l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c), incluse le funzioni sanzionatorie, concernenti la vigilanza sull'attuazione del comma 3-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007, come novellato dal presente provvedimento, relativo all'acquisizione del consenso espresso del cliente circa il costo dei servizi in abbonamento offerti da terzi, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può effettuare gli adempimenti connessi all'istituzione e alla gestione del registro dei soggetti che utilizzano indirettamente le risorse nazionali di numerazione, previsto dall'articolo 16-bis, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, atteso che lo stesso registro si configura come mera estensione del ROC (Registro operatori comunicazione) di cui all'articolo l, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997;
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 16-ter, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
    l'Agenzia per l'Italia digitale potrà effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 17, in materia di portabilità nei servizi di comunicazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
    l'aggiornamento, previsto dall'articolo 17 del provvedimento, del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, recante la disciplina del Registro delle opposizioni, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 18, gli effetti derivanti dall'abolizione dell'esclusività dei servizi, affidati a Poste italiane Spa, inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché alle notificazioni delle violazioni del codice della strada sono compensati dagli effetti dell'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato;
    l'articolo 19-septies, che reca una nuova disciplina del bonus elettrico e del bonus gas e rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia, la disciplina di dettaglio, non ha effetti sulla finanza pubblica, in quanto i predetti bonus sono interamente finanziati a carico della tariffa, Pag. 132e non appare determinare effetti apprezzabili sulle spese energetiche delle amministrazioni pubbliche;
    l'Autorità per l'energia e il Ministero dello sviluppo economico potranno dare attuazione alla pluralità di adempimenti previsti nell'ambito della disciplina relativa alla cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, di cui in particolare agli articoli 19-ter e 19-octies, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 22-bis, comma 1, che prevede l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, può essere attuato mediante l'utilizzo delle risorse già a disposizione del Ministero stesso in base alla legislazione vigente;
    i commi 6 e 9 dell'articolo 22-bis, che prevedono fattispecie di sanzioni amministrative da parte del Ministero dello sviluppo economico nei confronti dei titolari degli impianti di distribuzione, dovrebbero essere riformulati nella parte in cui prevedono il versamento dei relativi proventi al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 32 del 1998, prevedendo, da un lato, che tali proventi affluiscano al citato Fondo fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 – conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014 che reca disposizioni in ordine alla durata dell'attività della predetta Cassa – dall'altro che, a decorrere dalla scadenza del predetto termine, essi siano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato;
    appare opportuno aggiungere al citato articolo 22-bis, relativo alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, una apposita clausola di invarianza finanziaria;
    i minori introiti derivanti dall'articolo 22-ter, che sopprime l'obbligo, per i produttori che si costituiscono al fine di gestire autonomamente gli imballaggi, di corrispondere il contributo ambientale fino all'accertamento del funzionamento del proprio consorzio, potranno essere ammortizzati dal CONAI, qualora si renda necessario preservare l'equilibrio dei risultati di gestione, dal lato delle spese, attraverso una riduzione dei costi, e/o sul versante delle entrate, mediante una rimodulazione dei contributi a carico dei soggetti aderenti;
    l'ISPRA provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 22-quater, che prevede la sostituzione del parere del CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi, comunque, di attività riconducibili ai suoi compiti istituzionali;
    il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà alla costituzione e alla gestione dell'apposito sito internet previsto dall'articolo 24, in materia di strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari, con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 26, comma 1, lettera a), n. 1, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012, che prevede che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    gli introiti derivanti dai diritti praticati all'utenza, previsti all'articolo 28-bis, in materia di semplificazione delle procedure ereditarie, sono idonei a garantire la copertura integrale delle spese connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni;
    il venir meno, per la pubblica amministrazione, degli attuali introiti connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, sarà Pag. 133integralmente compensato dai risparmi derivanti dal mancato esercizio delle relative attività amministrative;
    i compiti in materia di antiriciclaggio, che l'articolo 29, comma 1-bis, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata, assegna al conservatore del registro delle imprese, presso le Camere di Commercio, possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    la disposizione di cui all'articolo 32, che prevede la facoltà per le farmacie soprannumerarie dei piccoli comuni di trasferirsi in ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5 mila euro, è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati, posto che la stima si baserebbe su dati non prevedibili;
   rilevato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di collocare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, comma 4, in un articolo a se stante a chiusura del capo II in materia di assicurazioni e fondi pensione, ovvero dopo l'articolo 15 in materia di portabilità dei fondi pensione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 5, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: Le certificazioni a n. 642.

  Conseguentemente al medesimo articolo 5 sopprimere il comma 1-bis;

  All'articolo 22-bis, comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.;

  All'articolo 22-bis, comma 9, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.;

  All'articolo 22-bis, dopo il comma 20 aggiungere il seguente: 20-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   e con la seguente osservazione:
  Si valuti l'opportunità, all'articolo 14, di sopprimere il comma 4 e di aggiungere conseguentemente, dopo l'articolo 15, il seguente: Art. 15-bis. (Clausola di neutralità finanziaria). 1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza Pag. 134nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Vincenzo CASO (M5S) chiede chiarimenti sul fatto che il rilievo contenuto nella proposta di parere relativo alla clausola di neutralità finanziaria riferita al capo II sia stato formulato come mera osservazione.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, evidenzia che la clausola di neutralità finanziaria è già presente nel testo ma, per una mera questione di corretta redazione formale del testo, appare opportuno collocare tale clausola in un articolo a se stante a chiusura del capo II in materia di assicurazioni e fondi pensione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

Tino Iannuzzi 5-03704: Ritardo nell'erogazione delle quote del 5 per mille alle ONLUS e alle associazioni di volontariato.