CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2015
504.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 13.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'espressione del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) sul nuovo testo del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni medesime nel corso dell'esame in sede referente.
  Fa presente che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per la giornata di lunedì 21 settembre prossimo. Pertanto, il parere va espresso entro la mattina di giovedì 17 settembre.
  Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Amato, per lo svolgimento della relazione.

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  Maria AMATO (PD), relatrice, fa presente che il nuovo testo del disegno di legge sulla concorrenza, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), nel corso dell'esame in sede referente, reca – come evidenziato dall'articolo 1 – disposizioni volte alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
  Ricorda che, proprio al fine di raggiungere le predette finalità, l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
  Per quanto riguarda, specificamente, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto che incidono sulle materie afferenti alla competenza della XII Commissione, rileva innanzitutto l'articolo 32, recante misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.
  In particolare, il comma 1 reca modifiche all'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, e successive modificazioni, in materia di titolarità e gestione delle farmacie.
  La prima novità (articolo 32, co. 1, lett. a), che modifica il comma 1 dell'articolo 7) – già contenuta nel testo originario del Governo – è rappresentata dall'ingresso delle società di capitali nel novero dei soggetti abilitati alla titolarità dell'esercizio delle farmacie private, che si aggiungono alle persone fisiche, alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità limitata.
  La seconda modifica – recata dal comma 1, lettera b), dell'articolo 32, come emendato nel corso dell'esame in Commissione, che sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 – prevede che la partecipazione alle predette società sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società citate società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 362 del 1991. Quest'ultimo, a legislazione vigente, specifica che la partecipazione alle società di cui all'articolo 7 è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
  Fa presente, quindi, che viene soppresso l'obbligo per cui le società siano formate esclusivamente da farmacisti iscritti all'albo e in possesso dell'idoneità. Resta, invece, confermato il vincolo per cui le società devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.
  Inoltre, si stabilisce che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata ad un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità (articolo 32, comma 1, lettera c), che sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 della citata legge n. 362 del 1991). Ricorda che, a legislazione vigente, la direzione della farmacia gestita in forma societaria deve essere affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.
  L'altra importante novità è contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 32, che abroga il comma 4-bis del suddetto articolo 7, facendo venire meno il limite, per ciascuna società, della titolarità dell'esercizio di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
  Osserva, poi, che durante l'esame in sede referente sono stati aggiunti quattro commi dopo il comma 1 dell'articolo 32 del testo in oggetto. In particolare, il comma 1-bis sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 362 del 1991 che, come si è visto poc'anzi, prevede casi di incompatibilità con la gestione in forma societaria delle farmacie, facendo riferimento ai casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo. Dalla lettura combinata dei testi, quindi, risulta esclusa la fattispecie della «intermediazione» nel settore del farmaco.Pag. 130
  Il comma 1-ter sostituisce il comma 2 del citato articolo 8 della legge n. 362 del 1991, in materia di obblighi informativi e di comunicazione relativi allo statuto delle società di capitali che possono essere titolari di farmacie private. Rispetto alla legislazione vigente – ai sensi della quale, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia, lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio – viene introdotto l'obbligo di comunicare anche le variazioni relative alla compagine sociale.
  Il comma 1-quater, in materia di pianta organica delle farmacie, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 2 della legge n. 475 del 1968, concernente il servizio farmaceutico, disponendo che, nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro. Invita i componenti della Commissione ad una riflessione su tale punto, tenendo in considerazione anche le esigenze dell'utenza.
  Un'altra disposizione rilevante, con riferimento alle competenze della XII Commissione, è l'articolo 32-bis, ai sensi del quale gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia.
  Conseguentemente, la disposizione permette a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
  Fa presente, poi, che un'ulteriore disposizione che, anche se non di stretta competenza, assume comunque un certo rilievo rispetto alle materie di cui si occupa la Commissione affari sociali, è quella recata all'articolo 7, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.
  L'articolo 7 apporta modifiche agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, rispettivamente per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.
  La modifica più rilevante riguarda l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) risarcibili. Tale unificazione segue l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 26972 – 26975 dell'11 novembre 2008 con le quali è stato affermato il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico.
  Alla luce di tale ricostruzione, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, incluse le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima (danno morale) e gli aspetti esistenziali (danno esistenziale).
  Fa presente che, rispetto al vigente testo dell'articolo 138 del CAP, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per macrolesioni (che comportano menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti), la proposta alla base del decreto del Presidente della Repubblica per la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica, è assegnata – ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame – al Ministro dello sviluppo economico, in luogo del Ministro della salute, del quale è ora necessario il concerto.Pag. 131
  In particolare, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter del provvedimento in sede referente, si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica con il quale dovrà essere approvata la tabella unica per il risarcimento delle macrolesioni dovrà garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
  Il comma 2 dell'articolo 138, nel testo modificato dall'articolo 7 del provvedimento in oggetto, contiene i principi e i criteri che devono essere seguiti nella redazione della tabella, per la quale occorre tenere conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
  Tra i criteri da seguire per la predisposizione della suddetta tabella, ricorda quello di cui alla lettera d-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente: al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento rispetto al testo originario ed è limitata al solo danno biologico (articolo 138, comma 3, come modificato dall'articolo 7 del provvedimento in oggetto).
  Inoltre, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 138, come sostituito dall'articolo 7 del provvedimento in esame, è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
  L'articolo 7, comma 3, del provvedimento in oggetto reca modifiche all'articolo 139 del CAP, concernente il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, stabilendo i criteri e le misure secondo i quali tale risarcimento deve essere effettuato.
  Rileva, infine, che riguardo alle lesioni di lieve entità si prevede, in particolare, che, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazione, è ammesso un esame visivo ai fini della loro risarcibilità. Ritiene che anche questo punto meriti un approfondimento in quanto, in determinati casi, l'esame visivo risulta non appropriato, rendendosi necessario, ad esempio, anche un esame tattile per individuare eventuali cicatrici.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), nel condividere i rilievi formulati dalla relatrice, evidenzia, in particolare, le criticità inerenti al contenuto del comma 1-quater dell'articolo 32.
  Osserva, innanzitutto, che non appare giustificabile la previsione di una disciplina differenziata per consentire il trasferimento delle farmacie soprannumerarie, riferita ai soli comuni con popolazione fino a 6.600 abitanti. Così facendo, si rischia a suo avviso di generare una disparità di trattamento in quanto il problema del rapporto tra numero di farmacie e calo della popolazione riguarda anche altri comuni.
  Sottolinea, poi, che la propria contrarietà alla soluzione individuata è connessa anche alla ragione per cui il trasferimento delle farmacie non può essere determinato dalla sola decisione dei singoli farmacisti, ma deve essere deciso attraverso una pianificazione comunale che tenga conto delle esigenze della collettività.
  Sollecita, pertanto, il rappresentante del Governo a svolgere un approfondimento sulla disposizione in oggetto, che reputa rilevante e, al tempo stesso, problematica.

  Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) fa presente che l'articolo 7 del provvedimento detta puntualmente la definizione di danno biologico, ricordando che finora Pag. 132tale definizione era di origine pretoria. Osserva, inoltre, che con il provvedimento in esame si individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale modificando, in particolare, gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, relativi, rispettivamente, alle lesioni di non lieve entità e di lieve entità, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno, a seconda delle circostanze dalle quali esso derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile.
  Ricorda che fino ad oggi per la quantificazione del danno non patrimoniale venivano utilizzate le tabelle delle menomazioni dell'integrità psico-fisica. In un primo momento queste tabelle erano adottate da ciascun tribunale, con una conseguente differente valutazione del danno a seconda del tribunale nel quale il sinistro veniva fatto valere. Si intende, quindi, sopperire alla carenza di disciplina normativa specificando che le tabelle previste dalla legge devono prevalere su quelle di origine giurisprudenziale, non solo per le fattispecie che si realizzeranno nel futuro, bensì anche per quelle ancora in corso di definizione, per quanto concerne tutti gli ambiti ai quali sono applicabili i citati articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni.
  Osserva, inoltre, che, trattandosi di un tema molto importante, esso meriterebbe una sede idonea per un'adeguata trattazione, non essendo questa rappresentata dal disegno di legge sulla concorrenza.
  Per tali ragioni, auspica che nel parere che sarà espresso dalla XII Commissione ci sia un riferimento in merito alla questione sollevata.

  Giulia GRILLO (M5S), richiamando le numerose proposte emendative presentate dal suo gruppo sul provvedimento in esame, ribadisce la forte contrarietà alla facoltà concessa alle società di capitali di essere titolari dell'esercizio di una farmacia.
  Sottolinea che in tale modo non si assicura maggiore concorrenza, ma si favoriscono gruppi economici di maggiori dimensioni. Ricorda, in proposito, la presentazione di emendamenti volti ad includere nel novero delle incompatibilità, oltre alle case farmaceutiche, anche le banche e le società di assicurazione.
  Evidenzia, poi, l'opportunità di consentire la vendita dei farmaci di fascia C per i quali è richiesta la ricetta medica anche nelle parafarmacie, anche al fine di favorire una possibile riduzione dei costi. Dichiara di ritenere ingiustificati i timori espressi in proposito da alcuni colleghi della Commissione, rispetto a presunti rischi per la salute degli utenti, posto che anche le parafarmacie devono essere gestite da farmacisti.
  Ricorda, inoltre, la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo relativi al cosiddetto patent linkage e allo stoccaggio dei farmaci generici. Ritiene, altresì, che ogni decisione relativa ad una riorganizzazione della rete delle farmacie debba essere preceduta da un analisi dell'impatto delle disposizioni sulla materia recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto «cresci Italia»). Invita, pertanto, il rappresentante del Governo ad effettuare un approfondimento in tal senso.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), associandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice, ribadisce che per l'accertamento delle lesioni di lieve entità non è sempre sufficiente un esame clinico strumentale e che in determinati casi è necessario un approccio più complesso, che tenga conto di tutte le conoscenze della cultura medica.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.
Nuovo testo unificato C. 1373 Lupo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge n. 1373 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione (Agricoltura), ha lo scopo di incentivare la coltivazione della canapa denominata Cannabis sativa L. e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, quale la produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori (articolo 1).
  Osserva che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le varietà di canapa interessate dalla proposta di legge in esame sono quelle iscritte in un apposito registro europeo e ammesse alla coltivazione in tutto il territorio dell'Unione europea, contenenti una percentuale di principio attivo psicotropo – tetraidrocannabinolo THC – inferiore allo 0,2 per cento, ai sensi dei regolamenti comunitari (da ultimo, il Regolamento n. 1307 del 2013).
  L'articolo 2, comma 1, prevede, quindi, che è consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle «varietà ammesse», ovvero quelle iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE.
  Rileva l'opportunità di coordinare tale disposizione con quella recata dall'articolo 27 del Testo Unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede, diversamente, una procedura di autorizzazione alla coltivazione.
  L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi insieme alle relative fatture di acquisto.
  L'articolo 4 concerne i controlli e le sanzioni, prevedendo che i controlli dovranno seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative, che qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (articolo 4, comma 5). Osserva, al riguardo, che non si comprende su quali evidenze scientifiche si fonda l'introduzione del limite dell'1 per cento.
  L'articolo 5 prevede, poi, che il Ministero della salute aggiorni il Testo Unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, definendo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.
  Al riguardo, fa presente che la produzione di cosmetici è materia già disciplinata a livello comunitario con il Regolamento (CE) 1223/2009, che negli allegati contiene disposizioni relative al divieto o all'impiego limitato di sostanze e principi all'interno dei prodotti cosmetici.
  Pertanto, prevedere in una legge nazionale la possibilità di introdurre, con successiva normativa di attuazione, limitazioni all'impiego di determinate sostanze o principi nella produzione dei prodotti cosmetici, potrebbe risultare in contrasto con la normativa europea.
  L'articolo 6 prevede specifici incentivi per la filiera della canapa, destinando una quota delle risorse disponibili nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il limite di spesa viene individuato in 700.000 euro annue (comma 1); con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una quota delle risorse iscritte annualmente in bilancio viene destinata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e prima trasformazione della canapa (comma 2).
  L'articolo 7 autorizza gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali Pag. 134per lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. È richiesta, a tal fine, una comunicazione preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 8 prevede, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi.
  L'articolo 9 apporta due modifiche testuali al Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990). In particolare, la prima modifica incide sull'articolo 14, comma 1, lettera a), recante criteri per la formazione delle tabelle, prevedendo che nella tabella I allegata al predetto Testo Unico, relativa alle cosiddette droghe pesanti, sia inserita la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento.
  Tale disposizione parrebbe, a suo avviso, in contrasto con quanto previsto all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), del Testo Unico, che prevede i criteri per l'inclusione della cannabis e dei prodotti da essa ottenuti nella tabella II, relativa alle cosiddette droghe leggere, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
  La modifica proposta nell'articolo 9 del provvedimento in oggetto, pertanto, produrrebbe l'effetto dell'inclusione della canapa nella tabella I, con la previsione di sanzioni penali, per la coltivazione illecita, superiori a quelle previste per la coltivazione illecita della cannabis.
  Evidenzia, pertanto, l'esigenza di effettuare un coordinamento tra il provvedimento in esame e il richiamato decreto del Presidente della Repubblica, obiettivo che può essere conseguito proponendo l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 9 o, in alternativa, intervenendo sulla lettera b) dell'articolo 14, concernente la tabella II, relativa alle droghe leggere, dove, come già ha ricordato, sono indicati la cannabis e i prodotti da essa ottenuti, specificando che la cannabis sativa con THC entro il limite consentito dalla nuova normativa non costituirebbe una sostanza stupefacente o psicotropa.
  La seconda modifica recata dall'articolo 9, comma 2, si riferisce al comma 1 dell'articolo 26 del suddetto Testo Unico – sostituito dall'articolo 1, comma 4, decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 – in materia di coltivazioni e produzioni vietate, prevedendo il divieto nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del Testo Unico, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.
  Osserva, in proposito, che la vigente formulazione dell'articolo 26, comma 1, reca: «è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali (...) consentiti dalla normativa dell'Unione europea». Non comprende, pertanto, la ragione di recare modifiche a tale disposizione.
  L'articolo 10, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto previsto dal regolamento UE n. 1305/2013.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 settembre 2015.

Audizione del professor Guido Alpa, presidente della Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, istituita presso il Ministero della salute, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la ministra della salute, Beatrice Lorenzin.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2015.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 5 agosto scorso, si era convenuto di dedicare una o più sedute, in sede referente, all'esame del provvedimento recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» (C. 259 e abbinate), per l'approfondimento delle problematiche ad esso inerenti, anche in vista della predisposizione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella stessa giornata del 5 agosto.
  Ricorda altresì che l'8 settembre scorso è stata trasmessa dalla ministra della salute ai presidente della 12a Commissione del Senato e della XII Commissione della Camera dei deputati la Relazione della Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, istituita presso il Ministero della salute il 26 marzo 2015 e presieduta dal professor Guido Alpa, del quale si è svolta l'audizione informale nella giornata odierna. La predetta Relazione è stata inviata a tutti i componenti della Commissione.

  Giulia GRILLO (M5S) chiede alla ministra Lorenzin se siano fondate le notizie apparse su alcuni organi di stampa, secondo le quali sarebbe intenzione del Governo far confluire il contenuto della suddetta Relazione predisposta dalla suddetta Commissione ministeriale, in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale del personale sanitario, nella prossima legge di stabilità.

  La ministra Beatrice LORENZIN fa presente che, con l'invio della suddetta Relazione predisposta dalla Commissione istituita presso il ministero della salute, il Governo ha inteso offrire un contributo alla XII Commissione della Camera, la quale prima della sospensione dei lavori ha approvato un testo unificato in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
  Precisa, quindi, che la volontà del Governo è orientata nel senso di favorire la celerità dell’iter parlamentare del provvedimento in esame, nella consapevolezza delle diffuse attese in ordine alla relativa approvazione, non solo da parte del mondo dei medici ma anche delle associazioni che tutelano i diritti dei malati. Al riguardo, rileva che l'approvazione di una Pag. 136normativa organica in questa materia è stata rappresentata da più parti come una priorità fin dall'inizio del proprio mandato, ricordando altresì che diversi tentativi sono stati compiuti in tal senso nelle precedenti legislature.
  In considerazione della complessità e delle difficoltà tecniche connesse all'argomento, è stata istituita una Commissione ministeriale, presieduta dal professor Alpa e composta da un nutrito gruppo di esperti, di varia estrazione e competenza, in modo da renderla il più rappresentativa possibile.
  Ribadisce che la Relazione predisposta a conclusione dei lavori di tale Commissione è a disposizione dei componenti della Commissione affari sociali per una valutazione, ai fini della prosecuzione dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto. Segnala, inoltre, che eventualmente singoli e specifici punti di esso potranno essere recepiti nell'ambito di altri provvedimenti, al solo scopo di consentirne una più rapida entrata in vigore, e, comunque, sempre con il coinvolgimento della Commissione parlamentare competente.

  Mario MARAZZITI, presidente, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.