CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2015
504.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
C. 2607 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta, ritiene che, per assicurare l'effettivo rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del provvedimento, sia necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti attuativi, di cui all'articolo 1, comma 5, prevedendo, da un lato, che gli schemi di decreto legislativo debbano essere corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, dall'altro, che gli stessi debbano essere trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
  Ritiene altresì necessario prevedere che, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri debbano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2607 e abb.-A, recante Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    al fine di assicurare l'effettivo rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), appare necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti attuativi, di cui all'articolo 1, comma 5, prevedendo, da un lato, che gli schemi di decreto legislativo debbano essere corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, dall'altro, che gli stessi debbano essere trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;
    appare altresì necessario prevedere che, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri debbano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Al comma 5 dell'articolo 1 sostituire le parole da: dei pareri del Consiglio di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Pag. 70Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

  Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Grimoldi 1.210, il quale delinea una procedura per l'adozione dei decreti attuativi che risulta in contrasto con la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del provvedimento testé approvato.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Terzoni 1.9, che prevede, tra l'altro, l'individuazione, ad opera dei decreti attuativi, di ulteriori nuove strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera i);
   Terzoni 1.74, che prevede un sistema di coordinamento tecnico-operativo tra le sale operative della protezione civile e le sale operative del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (NUE) 112. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera i);
   Zaratti 1.58, che prevede, tra l'altro, l'esenzione fiscale dei fondi derivanti da donazioni private e dalla raccolta pubblica di denaro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera i);
   Terzoni 1.107, la quale sostituisce integralmente la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, lettera i), prevedendo in luogo di essa la predisposizione di adeguate coperture finanziarie anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta Pag. 71emendativa, dal momento che la stessa, da un lato, sopprime la clausola di neutralità finanziaria, dall'altro, appare suscettibile di determinare l'insorgenza di oneri ex ante, ovvero sin da un momento precedente l'emanazione dei decreti attuativi;
   Grimoldi 1.106, che interviene sulla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, lettera i), precisando che le somme destinate dagli enti territoriali a funzioni di protezione civile non sono considerate tra le spese finali rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa, nel modificare il contenuto della clausola di neutralità finanziaria, potrebbe determinare oneri conseguenti ad una deroga alla disciplina del patto di stabilità interno;
   Grimoldi 1.175, che prevede lo stanziamento da parte della legge di stabilità di dotazioni minime dei fondi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera i);
   Zaratti 1.186 e Terzoni 1.187, le quali escludono dal patto di stabilità interno determinate spese per i comuni colpiti da eventi calamitosi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che la stessa pone vincoli sostanzialmente precettivi a carico dei decreti attuativi della delega che potrebbero compromettere l'effettività della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, lettera i).

  Evidenzia infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ciò in particolare alla luce della condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del provvedimento testé approvato, che è volta ad introdurre una specifica disposizione secondo cui, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore, specificando, in particolare, che per l'emendamento Terzoni 1.74 il parere è contrario in quanto sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che escluda il manifestarsi di eventuali nuovi o maggiori oneri. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.58, 1.74, 1.106, 1.107, 1.175, 1.186, 1.187 e 1.210, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nuovo testo C. 3012 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge C. 3012 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza») reca norme per la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, per la promozione della concorrenza e per la tutela dei consumatori. Le norme riguardano i settori delle assicurazioni e dei fondi pensione (articoli da 2 a 15), delle comunicazioni (articoli 16 e 17), dei servizi postali (articolo 18), dell'energia (articoli da 19 a 22), dei servizi bancari (articoli da 23 a 25), dei servizi professionali (articoli da 26 a 31) e dei servizi sanitari (articolo 32).
  Sotto il profilo procedurale, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito tra i collegati alla manovra di finanza pubblica con la risoluzione di approvazione del DEF 2015.
  Fa presente inoltre che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica e che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni di merito (Finanze e Attività produttive) hanno approvato modifiche e integrazioni al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica.
  Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In merito all'articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento, non ha nulla da osservare per i profili di carattere finanziario.
  In merito agli articoli da 2 a 12, che prevedono norme in materia di assicurazioni private, con riferimento all'esenzione dei certificati di stato di famiglia dall'imposta di bollo, introdotta all'articolo 5 nel corso dell'esame in sede referente, ritiene che andrebbe acquisita conferma circa la congruità del relativo onere, in relazione ai dati e agli elementi posti alla base della quantificazione del medesimo, con particolare riferimento alla potenziale platea dei beneficiari. Andrebbe inoltre verificata la quantificazione per il primo anno (2015), tenendo conto della decorrenza dell'onere in rapporto alla presumibile entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Per quanto attiene all'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base alle modifiche introdotte in sede referente all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, ritiene che andrebbe acquisita conferma che detta gestione possa effettivamente aver luogo da parte dei soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non ha ulteriori osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 1-bis, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla esenzione dall'imposta di bollo delle certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità previste dal comma 1 del medesimo articolo 5 in materia di assegnazione delle classi di merito – che il testo del provvedimento «quantifica» in euro 500 mila a decorrere dal 2015 – si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala preliminarmente la necessità di correggere la denominazione del programma di spesa del quale è previsto l'utilizzo, che nella dizione proposta non trova alcun riscontro tra i programmi di spesa del bilancio dello Pag. 73Stato e che sembrerebbe piuttosto doversi intendere come riferito al programma «Analisi e programmazione economico-finanziaria» del medesimo stato di previsione.
  Ciò posto, segnala che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri deve avvenire esclusivamente attraverso una delle modalità indicate dalla medesima disposizione, tra le quali non figura la riduzione dei programmi di spesa, ma la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Pertanto, considerato che le autorizzazioni di spesa da cui attingere ai fini di copertura sono contenute tra le spese rimodulabili di ciascun programma, andrebbe individuata, nell'ambito del programma, la specifica autorizzazione di spesa a cui si intende fare riferimento. Nel caso in esame, inoltre, essendo l'onere oggetto di copertura un onere di parte corrente, l'autorizzazione di spesa da ridurre dovrebbe essere individuata nell'ambito delle spese di parte corrente contenute nel programma stesso. Al riguardo evidenzia che il citato programma reca nella parte corrente solo due autorizzazioni legislative, cioè l'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 (capitolo 1613), che prevede contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per un ammontare pari a 12.430 euro per il 2015, 11.639 per il 2016 e 12.814 per il 2017, e l'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 1610), in materia di fondo per nuove assunzioni di personale amministrativo presso l'istituto agronomico d'oltremare, che reca uno stanziamento pari a 93.670 euro a decorrere dal 2015. L'ammontare dei citati stanziamenti sembrerebbe pertanto insufficiente a far fronte ai nuovi o maggiori oneri recati dalla disposizione in esame, pari a 500 mila euro annui. Sul punto considera pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca la natura degli oneri da sostenere, i quali, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, sembrerebbero piuttosto doversi configurare quali oneri «valutati».
  Andrebbe, infine, integrata la disposizione in commento prevedendo il carattere annuale degli oneri da sostenere a decorrere dal 2015.
  Riguardo all'articolo 13, che prevede interventi di coordinamento in materia assicurativa, in ordine al finanziamento, da parte delle imprese assicurative, del Fondo di garanzia per le vittime della caccia gestito dalla CONSAP, ritiene che andrebbe chiarito se l'incremento del contributo obbligatorio previsto dal comma 2, lettera e), possa determinare un aumento di oneri deducibili per le stesse imprese, con eventuali effetti, sia pur di carattere indiretto, di riduzione del relativo gettito fiscale.
  Riguardo al comma 5 (integrazione dell'Archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nel testo modificato dalle Commissioni di merito), ritiene che andrebbe confermato che le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di finanziare eventuali implementazioni delle banche dati necessarie per consentirne la fruibilità da parte degli operatori. Tale conferma sembra già contenuta nella relazione tecnica con riferimento al solo Ministero della giustizia, mentre con modifiche approvate in sede referente è stata prevista la possibilità di accesso anche a banche dati di altri soggetti pubblici.
  Per quanto riguarda l'articolo 14, che prevede norme in materia di vigilanza e controllo da parte dell'IVASS, in ordine al versamento al Fondo di garanzia per le vittime della strada dei proventi delle sanzioni introdotte dall'articolo 8 del provvedimento in esame, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di entrate comunque non previste a legislazione vigente e non scontate, quindi, ai fini dei tendenziali.Pag. 74
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria (comma 4), che la disposizione in commento riferisce al capo II del disegno di legge in materia di assicurazioni e fondi pensione (articoli da 2 a 15), ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di collocarla in un articolo a sé stante a chiusura del capo medesimo, ovvero dopo l'articolo 15 in materia di portabilità dei fondi pensione.
  In merito all'articolo 15, che reca disposizioni sulla portabilità dei fondi pensione, rileva che le norme si riferiscono ai fondi pensione di carattere privatistico, non compresi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione. Considera comunque opportuna una conferma che le disposizioni non siano suscettibili di incidere anche sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012 (c.d. riforma del lavoro Fornero) o, comunque, su soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Più in generale, ritiene comunque utile acquisire conferma che la modifica dei requisiti per ottenere l'anticipo delle prestazioni pensionistiche in caso di inoccupazione (due anni di inoccupazione in luogo degli attuali quattro anni e un anticipo delle prestazioni, previa riforma del regolamento del fondo, fino a un massimo di dieci anni in luogo degli attuali cinque) sia compatibile con l'equilibrio dei bilanci dei singoli fondi in ragione degli specifici meccanismi previsti nei rispettivi regolamenti. Andrebbero inoltre acquisite precisazioni in merito a quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale, in merito a tale anticipazione, le modalità e il trattamento tributario sarebbero allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto.
  Per quanto attiene alla disposizione di cui alla lettera c), numero 1, le norme consentono il riscatto della posizione, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle specificamente individuate all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, sia nelle forme collettive così come in quelle individuali, assoggettando detto riscatto all'aliquota fiscale del 23 per cento. In proposito, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, essendo tale aliquota allineata a quella ordinaria utilizzata a legislazione vigente in assenza di fattispecie specificamente tutelate con aliquota agevolata.
  Riguardo all'articolo 16, in materia di cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, con riferimento alla lettera c), che demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in esame, incluse le funzioni sanzionatorie, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo che dette attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 16-bis, che prevede l'istituzione di un elenco dei soggetti che utilizzano risorse nazionali di numerazione, considera necessario chiarire se gli adempimenti connessi all'istituzione e alla gestione del registro in esame siano sostenibili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 16-ter, che prevede norme sulla concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, ritiene opportuno acquisire elementi volti a confermare che i compiti assegnati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono essere esercitati nell'ambito delle risorse già ad essa assegnate, e, quindi, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 17, che prevede disposizioni sulla portabilità nei servizi di comunicazione, rileva che la norma prevede la possibilità di utilizzo del Sistema pubblico dell'identità digitale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Poiché tale Agenzia rientra nell'elenco delle amministrazioni Pag. 75pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato, ritiene opportuno acquisire elementi volti ad escludere che, per effetto della disposizione, siano posti a carico dell'Agenzia adempimenti non sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 17-ter, che reca disposizioni di aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, recante la disciplina del Registro delle opposizioni, ritiene che andrebbe precisata la portata applicativa della norma, che si limita a prevedere che sia «aggiornato» il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Ciò anche al fine di escludere eventuali effetti onerosi connessi alla gestione del Registro delle opposizioni.
  Riguardo all'articolo 18, che prevede disposizioni sull'apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che non risultino incrementati i costi complessivi per la pubblica amministrazione inerenti le notificazioni e le comunicazioni. Sarebbe comunque utile un chiarimento in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa una compensazione tra effetti derivanti dall'abolizione dell'esclusività del servizio e l'incremento di offerta conseguente alla liberalizzazione.
  In merito agli articoli da 19 a 21, che disciplinano la cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, in ordine alle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito, osserva che l'articolo 19-septies prevede una nuova disciplina delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati, con particolare riferimento alle tariffe elettriche e del gas. In proposito la norma opera un rinvio ad un decreto attuativo, senza tuttavia fornire elementi aggiuntivi in merito al nuovo meccanismo tariffario.
  In proposito considera necessario quindi chiarire:
   se il nuovo regime potrà determinare un incremento delle agevolazioni complessivamente riconosciute a detti soggetti (con riflessi sui relativi costi);
   se ed in quale misura i conseguenti minori introiti siano oggetto di compensazione attraverso rimodulazioni delle tariffe applicate alle generalità degli utenti, con conseguente invarianza dell'ammontare complessivo dei corrispettivi versati e, quindi, del relativo gettito tributario.

  Andrebbe inoltre escluso che la nuova disciplina possa determinare effetti apprezzabili, sia pur indiretti, su pubbliche amministrazioni eventualmente tuttora sottoposte al regime di maggior tutela.
  Osserva inoltre che il nuovo testo elaborato dalle Commissioni di merito prevede una pluralità di adempimenti a carico dell'Autorità per l'energia e del Ministero dello sviluppo economico. Fra di essi segnala la realizzazione, da parte dell'Autorità, di un portale informatico per le offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas, nonché la costituzione presso la stessa Autorità di un Comitato tecnico (articolo 19-ter, comma 1). L'Autorità, inoltre, è chiamata a regolare le offerte di vendita dell'energia e del gas e – a tal fine – il testo precisa che dovrebbero essere utilizzate in via prioritaria le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio (articolo 19-ter, commi da 2 a 4). Al Ministero dello sviluppo economico spetterebbe, invece, la gestione dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita dell'energia elettrica (articolo 19-octies).
  Al riguardo ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalle predette disposizioni nonché l'effettiva possibilità – da parte dell'Autorità e del Ministero – di dare attuazione agli adempimenti indicati nell'ambito delle risorse esistenti. In proposito andrebbe anche chiarito a quali risorse derivanti dal sistema sanzionatorio faccia riferimento l'articolo 19-ter, comma 4, precisando altresì quale sia l'attuale Pag. 76destinazione degli introiti relativi alle sanzioni in questione.
  Circa l'articolo 22, in materia di concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione, non ha nulla da osservare per i profili finanziari.
  Riguardo all'articolo 22-bis, che reca norme sulla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene alle disposizioni recate dai commi da 2 a 20, che trattano delle condizioni richieste per l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburanti.
  Per quanto concerne le norme recate dal comma 1, che prevedono l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, pur rilevando la presenza di una clausola di invarianza, rileva che non sono forniti dati atti a chiarire se le attività in questione possano essere effettivamente svolte mediante l'utilizzo delle risorse già a disposizione del Ministero stesso in base alla legislazione vigente.
  Rileva inoltre di non aver nulla da osservare per quanto concerne la riorganizzazione del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, anch'essa prevista dalle disposizioni recate dal comma 1, dal momento che la norma espressamente prevede la riduzione del numero dei componenti.
  In merito agli articoli 22-ter e 22-quater, che recano norme sull'accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – su cui ritiene necessario acquisire conferma dal Governo – che gli adempimenti a carico dell'ISPRA siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda gli articoli da 23 a 25, in materia di servizi bancari, con riferimento in particolare all'articolo 24, ritiene che andrebbero indicate le modalità di costituzione dell'apposito sito internet ivi previsto, escludendo eventuali oneri connessi all'istituzione e alla tenuta dello stesso, e di non aver nulla da osservare con riferimento alle restanti disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse.
  Riguardo all'articolo 26, che prevede misure per la concorrenza nella professione forense, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero chiarite le eventuali implicazioni di carattere finanziario, dell'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012. La norma soppressa, infatti, dispone che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  Segnala inoltre che il testo in esame ripropone [comma 1, lettera b)] la norma che prevede l'iscrizione delle società per l'esercizio della professione forense in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale [articolo 5 della legge n. 247 del 2012, oggetto di abrogazione in base al comma 1, lettera c)]. Non viene riproposta, invece, la clausola di invarianza finanziaria contenuta nello stesso articolo 5. Sul punto ritiene utile acquisire una valutazione del Governo.
  Circa l'articolo 27, in materia di misure per la concorrenza e la trasparenza del notariato, non ha nulla da osservare per i profili finanziari.
  Per quanto riguarda l'articolo 28-bis, che reca norme di semplificazione nelle procedure ereditarie, osserva che in base al testo (nuova formulazione dell'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile) e alla normativa vigente (articolo 62-bis della legge n. 89 del 1913, non modificato dalle norme in esame) la copertura dei costi per il funzionamento della struttura finalizzata alla conservazione degli atti informatici dovrebbe essere integralmente assicurata, con esclusione di qualunque onere per lo Stato. Osserva inoltre che il testo in esame sembrerebbe destinare gli introiti derivanti dai diritti praticati all'utenza esclusivamente al «sostenimento Pag. 77delle spese per il funzionamento della struttura». Andrebbe peraltro confermato che i diritti in questione siano idonei a garantire la copertura integrale delle spese connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni, al fine di escludere effetti onerosi non previsti dal testo. Andrebbe altresì acquisita conferma che il venir meno degli attuali introiti per la pubblica amministrazione connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, sia integralmente compensato dai risparmi dovuti al mancato esercizio delle relative attività amministrative.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede, con riferimento al registro delle successioni, che i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività, sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato. In proposito rileva che, secondo la vigente prassi contabile, sarebbe opportuno sostituire la locuzione: «escluso ogni onere per lo Stato» con la seguente: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
  Riguardo all'articolo 29, che reca modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, in merito al comma 1-bis, che assegna alla conservatore del registro delle imprese compiti in materia di antiriciclaggio, nell'evidenziare che tali compiti non sono indicati in dettaglio, considera necessario acquisire conferma circa la possibilità per le strutture interessate di far fronte agli stessi nell'ambito delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già disponibili a legislazione vigente.
  Circa l'articolo 30, in materia di sottoscrizione digitale di taluni atti, e l'articolo 31, in materia di svolgimento di attività professionali in forma associata, non ha nulla da osservare per i profili finanziari.
  Riguardo all'articolo 32, che prevede misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica, con riferimento alla facoltà per le farmacie soprannumerarie dei piccoli comuni di trasferirsi in ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5 mila euro, non ha osservazioni da formulare, atteso che dalla disposizione – introdotta durante l'esame in sede referente – deriva un eventuale gettito aggiuntivo non scontato ai fini dei saldi. Non ha altresì osservazioni da formulare sulle altre disposizioni del citato articolo, attesa la natura ordinamentale delle stesse.
  Non ha infine nulla da osservare per i profili finanziari sull'articolo 32-ter, recante misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, riservandosi di fornire in una successiva seduta una risposta completa alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, afferma di condividere, con riferimento alla disposizione dell'articolo 5 relativa all'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati di stato di famiglia ai fini dell'assegnazione della classe di merito per l'assicurazione RC auto, le osservazioni del relatore secondo cui la copertura finanziaria recata dal comma 1-bis dell'articolo 5 non possa ritenersi corretta sul piano formale, in quanto dovrebbe essere effettuata attraverso una modalità prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, quale sarebbe la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, anziché, come previsto dalla disposizione in esame, la riduzione di determinati programmi di spesa.
  Per quanto riguarda la congruità della quantificazione del relativo onere, rileva peraltro che il Dipartimento delle finanze, in una nota che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato), ha quantificato i suddetti oneri in una misura nettamente superiore a quella prevista dal testo, precisamente in 30 milioni di euro su base annua.
  Chiarisce inoltre che, poiché l'esenzione in oggetto attribuisce diritti soggettivi, gli oneri in questione dovrebbero essere configurati Pag. 78come oneri «valutati» e come tali andrebbero indicati nel testo. Infine condivide l'opportunità di integrare la disposizione in commento prevedendo espressamente il carattere annuale degli oneri da sostenere a decorrere dal 2015.

  Vega COLONNESE (M5S) condivide l'opportunità di approfondire i punti problematici indicati dal relatore prima di esprimere il parere.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio.
Atto n. 183-bis.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca disposizioni in materia di revisione del sistema sanzionatorio.
  Fa presente che la Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 183) sul quale – nella seduta del 5 agosto 2015 – ha espresso parere favorevole con due condizioni: una riguardante il profilo temporale dell'applicabilità delle norme, l'altra, riguardante la copertura, la quale in particolare richiedeva di sostituire lo stanziamento di risorse con un attento meccanismo di monitoraggio degli oneri. Fa presente, altresì, che il Governo ha parzialmente recepito tali condizioni.
  Il Governo ha inoltre ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni competenti (Giustizia e Finanze) di Camera e Senato ed ha quindi predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 183-bis), che, in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014, è stato trasmesso al Parlamento.
  Evidenzia che il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  Passa quindi all'illustrazione dei profili finanziari relativi alle sole norme che risultano modificate rispetto al precedente schema di decreto legislativo n. 183.
  In merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica allegata al testo in esame, pur non modificando gli elementi informativi forniti originariamente con riferimento all'intero provvedimento (Titolo I e Titolo II), attribuisce ora al solo Titolo II gli oneri derivanti dal provvedimento medesimo e pari a 40 milioni a decorrere dal 2017. Peraltro la relazione tecnica precisa che l'onere è ascritto in via meramente prudenziale. Pur tenendo conto di tale valutazione, ritiene utile che la stessa sia confermata anche alla luce delle modifiche apportate al Titolo II (con particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria del reverse charge).
  In merito ai profili di conformità all'ordinamento contabile e di copertura finanziaria, inoltre, rileva che l'articolo 32 dell'atto in esame prevede, al comma 1, che le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto – cioè quelle relative alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo – si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Pertanto – come affermato dalla relazione illustrativa – in accoglimento della condizione di cui al parere Pag. 79della V Commissione Bilancio della Camera, nonché della condizione di cui alla lettera m) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera e della condizione di cui alla lettera a) del parere reso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e tesoro del Senato è stata espunta la previsione, contenuta nel testo originario, che circoscriveva temporalmente (dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017) la vigenza delle disposizioni contenute nel provvedimento. È stato conseguentemente modificato – sempre in sostanziale accoglimento dei suddetti pareri – il comma 2, prevedendo che le disposizioni ivi elencate sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2017. Evidenzia, tuttavia, che la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione Bilancio della Camera, riprendendo peraltro quanto previsto dal testo originario del provvedimento, fissava la decorrenza dell'applicazione del provvedimento al 1o gennaio 2016. Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per cui nel testo dell'atto n. 183-bis tale decorrenza sia stata invece fissata al 1o gennaio 2017. Inoltre, nel testo precedente, la disposizione in esame concernente la decorrenza degli effetti riguardava integralmente la disciplina introdotta dal provvedimento, mentre l'articolo 32 dell'atto 183-bis fa riferimento esclusivamente alle disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto, cioè a quelle relative alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Conseguentemente sembrerebbe che le disposizioni di cui al Titolo I, concernenti la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, si applichino sin dall'entrata in vigore del provvedimento e quindi dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Sarebbe quindi opportuno acquisire dal Governo un chiarimento al riguardo.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 33 provvede, al comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in oggetto, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale (cap. 3834 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge di delega n. 23 del 2014. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, e prevede che sul predetto Fondo confluiscano le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. Al riguardo, segnala che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale già pubblicati o in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero tuttora in corso di esame da parte delle Camere, alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Il comma 2 dell'articolo 33 dispone inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate – effettuino il monitoraggio degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dal presente decreto e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze valuta, in relazione all'entità dello stesso, la necessità di adottare un proprio decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni fino ad un massimo del 20 per cento ovvero di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e Pag. 80gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.
  Fa presente che la disposizione in esame, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di adottare un apposito decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni ovvero, alternativamente, di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. Al riguardo osserva che tale facoltà, da un lato, non appare trovare fondamento nei principi e nei criteri direttivi di delega, dall'altro, non sembra ancorata a puntuali parametri, giacché la scelta tra l'adozione di tale decreto e la presentazione di una relazione al Parlamento ai fini dell'adozione di successivi interventi sembra dipendere esclusivamente da una non meglio precisata entità dello scostamento.
  Peraltro nelle condizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio della Camera sull'atto n. 183, in data 5 agosto 2015, si chiedeva, da un lato, di eliminare la temporaneità della disciplina sanzionatoria, ferma restando la decorrenza al 1o gennaio 2016, dall'altro, di espungere la clausola di copertura finanziaria prevista, introducendo, in luogo dello stanziamento di risorse in via precauzionale, un attento monitoraggio degli effetti finanziari prodotti dalla disciplina medesima, ai fini dell'adozione delle eventuali misure correttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Tutto ciò considerato, sottolinea che si potrebbe pertanto sopprimere la previsione dell'eventuale adozione di un apposito decreto, mantenendo esclusivamente la previsione secondo cui, in caso di scostamento, viene presentata al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che le condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Bilancio sullo schema n. 183 siano state sostanzialmente recepite, totalmente o parzialmente, nel testo dello schema ora in esame, per cui ritiene che tale testo, prevedendo una apposita procedura di monitoraggio degli effetti finanziari del provvedimento, possa garantire l'equilibrio della finanza pubblica senza necessità di ulteriori modifiche. Si riserva comunque di fornire nel corso di una successiva seduta i chiarimenti chiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
Atto n. 184-bis.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario ed è corredato di relazione tecnica.
  Fa presente che la Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 184), sul quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 luglio 2015. Il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni competenti (Giustizia e Finanze) Pag. 81di Camera e Senato ed ha quindi predisposto il nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 184-bis), che in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014 è stato trasmesso al Parlamento.
  Passa quindi all'illustrazione dei profili finanziari relativi alle sole norme che risultano modificate rispetto al precedente schema di decreto legislativo n. 184.
  In merito ai profili di quantificazione ritiene opportuni chiarimenti riguardo alla rideterminazione degli effetti finanziari relativi all'immediata esecutività delle sentenze. In particolare, per quanto riguarda il raffronto con gli oneri già stimati nella relazione tecnica originaria – interessati dalla modifica in quanto la decorrenza è stata anticipata dal 1o gennaio 2017 al 1o giugno 2016 –segnala che la nuova modulazione degli effetti di cassa determina un onere complessivo pari a 136,2 milioni di euro (di cui 50,2 nel 2016 e 86 nel 2017) a fronte di un onere complessivo originariamente stimato pari a 172 milioni (86 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018). In proposito ricorda che la relazione tecnica originaria affermava che, a decorrere dal 2019, la disposizione sarebbe risultata finanziariamente neutrale ipotizzando che, nell'arco di due anni, gli effetti negativi dovuti all'immediata esecutività dei pagamenti trovassero compensazione in parte (75 per cento) mediante i rimborsi ottenuti a seguito della vittoria delle cause ed in parte (25 per cento) nella quota che risulta già iscritta in base alla legislazione vigente in quanto riferita a quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto versare per le cause perse. La relazione tecnica in esame modifica tale ipotesi prevedendo che gli effetti onerosi possano esaurirsi in un periodo più breve (1 anno e 7 mesi). In ordine a tale diverso criterio adottato ritiene opportuno acquisire chiarimenti.
  Per quanto riguarda l'estensione alle sentenze di natura catastale segnala che:
   la relazione tecnica afferma che solamente il 15 per cento delle sentenze si riflette sulla determinazione di obbligazioni tributarie, evidenziando che la prima casa è esclusa da IRPEF e da IMU. In proposito fa presente che l'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale (con la sola eccezione di talune tipologie di immobili) è stata introdotta con decorrenza 2012; inoltre, a decorrere dal 2014, tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dalla categoria catastale, rientrano nel regime tributario della TASI. Reputa pertanto opportuna una conferma che l'85 per cento delle sentenze sia effettivamente riferito a controversie che non determinano obbligazioni tributarie di alcuna natura;
   per quanto riguarda l'aliquota considerata dalla relazione tecnica (2,5 per cento) andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'ipotesi adottata tenuto conto che, con particolare riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni principali, le aliquote IRPEF (e relative addizionali) e le aliquote delle imposte indirette sui trasferimenti (registro, ipotecarie e catastali) assumono valori più elevati rispetto al predetto valore medio utilizzato dalla relazione tecnica;
   in merito alla modulazione degli oneri, ed in particolare alla mancata iscrizione degli effetti nel 2018, rinvia a quanto indicato in precedenza con riferimento al confronto con la durata degli effetti considerata nella relazione tecnica originaria.

  Infine, riguardo alle lettere v) e aa) dell'articolo 9, comma 1 – che non ripropongono la disposizione (presente nel testo originario) che consentiva la riscossione di somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado – pur considerando che a tale previsione non risultavano espressamente ascritti effetti finanziari positivi, in merito alla mancata riproposizione della stessa reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera gg), come modificata alla luce dei pareri espressi Pag. 82dalle competenti Commissioni nel corso dell'esame parlamentare sullo schema di decreto originariamente trasmesso, comporta, all'articolo 13 – rispetto al testo iniziale –, una diversa quantificazione ed articolazione temporale degli oneri conseguente, da un lato, alla previsione della immediata esecutività non solo delle sentenze di condanna in favore del contribuente bensì anche di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, dall'altro, alla anticipazione al 1o giugno 2016 della entrata in vigore delle disposizioni in commento. Ciò premesso, il menzionato articolo 13 provvede alla copertura dei citati oneri, valutati in 50,6 milioni di euro per il 2016 e in 86,6 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale (cap. 3834 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge di delega n. 23 del 2014. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, e prevede che sul predetto Fondo confluiscano le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. Al riguardo, segnala che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale già pubblicati o in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero tuttora in corso di esame da parte delle Camere, alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.
Atto n. 181-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame reca misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali ed è emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale. Fa presente che il testo è stato predisposto tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul testo originario del provvedimento (atto n. 181).
  Evidenzia che il provvedimento si compone di un unico articolo, in luogo dei due originariamente previsti, e che la nuova versione all'esame non reca più l'articolo 2 che disciplinava il reclutamento di personale dirigenziale delle Agenzie fiscali: la norma è stata soppressa dal momento che il suo contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2015, già convertito in legge.
  Per quanto concerne l'articolo 1, segnala che le modifiche apportate riguardano:
   il comma 7 che dettaglia le modalità con cui il Dipartimento delle finanze deve effettuare il monitoraggio e le valutazioni circa il maggior gettito rinveniente dalle Pag. 83attività svolta dalle Agenzie fiscali. A tal fine si specifica che il Dipartimento debba effettuare le sue valutazioni sulla base anche del rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Tale disposizione prevede, fra l'altro, che il Governo rediga annualmente un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni;
   il comma 9, che tratta della riduzione da apportare alla dotazione organica delle posizioni dirigenziali di livello generale. La riformulazione del comma, secondo la relazione illustrativa, sarebbe finalizzata a specificare che la riduzione, già fissata dal testo originario nella misura del 10 per cento, si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse. Rileva, peraltro, che i risparmi relativi a tale disposizione non risultavano scontati preventivamente a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

  Alla luce di quanto sopra esposto non ha osservazioni da formulare, dal momento che le modifiche non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (atto n. 181-bis);
   considerato che le modifiche introdotte dal Governo nell'atto in esame rispetto al testo risultante dall'atto n. 181 non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recente norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
Atto n. 182-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cd. delega fiscale), reca disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
  Rammenta altresì che la Commissione bilancio della Camera ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 182) sul quale ha espresso, nella seduta del 15 luglio 2015, parere favorevole con condizioni, volte:
   a formulare la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto del Rapporto sulle spese fiscali, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione del medesimo Rapporto;
   a formulare il comma 1 dell'articolo 2 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto della Pag. 84Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione della citata Relazione;
   a prevedere all'articolo 2, comma 1, che il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, considerata la sua ampiezza, sia presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti, anche al fine di consentire lo svolgimento di un'autonoma discussione parlamentare sul Rapporto stesso;
   a collocare, all'articolo 2, comma 2, la novella al contenuto proprio della legge di stabilità subito dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anziché dopo la lettera m), trattandosi di modifiche in materia di entrate che si collegano al contenuto della citata lettera b) e non a quello della lettera m).

  Fa presente che tutte le citate condizioni sono state recepite nel testo dell'atto 182-bis trasmesso dal Governo.
  Rileva che il Governo ha ritenuto invece di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato, nonché al parere della Commissione Bilancio del Senato, e che ha quindi predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 182-bis), che, in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014, è stato trasmesso al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni.
  Alla luce di quanto sopra esposto non ha osservazioni da formulare, dal momento che le citate modifiche recepiscono tra l'altro il parere espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta del 15 luglio 2015 e comunque non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recente norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (atto n. 182-bis);
   considerato che le modifiche introdotte dal Governo nell'atto in esame rispetto al testo risultante dall'atto n. 182 recepiscono, tra l'altro, il parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 15 luglio 2015 e non appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
Atto n. 185-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cd. delega fiscale), reca misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Ricorda altresì che la Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento Pag. 85(atto n. 185), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 5 agosto 2015.
  In merito ai profili di quantificazione dello schema in esame evidenzia che l'articolo 9, nel quale è stato inserito il comma 7, recante la clausola di invarianza finanziaria, come indicato nel citato parere della Commissione Bilancio, è stato oggetto di ulteriori modifiche. La relazione tecnica fornisce le stime dei ricavi e dei costi effettuati in relazione al Gruppo Equitalia Spa ed individua, per il triennio 2016-2018, le risorse massime che l'Agenzia delle entrate deve fornire affinché sia assicurato il pareggio di bilancio. Tali stime peraltro sono effettuate basandosi sul complesso delle modifiche introdotte senza indicare analiticamente gli effetti di ciascuna di esse.
  Tanto premesso, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito ai profili di seguito indicati.
  Pur considerando la presenza della predetta clausola di invarianza, segnala che la stima contenuta nella relazione tecnica assume, fra i presupposti, un efficientamento dell'attività di riscossione i cui effetti sono oggetto di quantificazione: non sono peraltro indicati i criteri e gli elementi su cui si basa detta stima. Reputa quindi opportuno acquisire dal Governo le informazioni su cui si fondano tali indicazioni, anche con riferimento agli effetti finanziari riferiti alle annualità successive al 2018, prive del contributo erogato dall'Agenzia delle entrate, rispetto alle quali la relazione tecnica attribuisce effetti positivi pari a 20 milioni annui, che dovrebbero garantire, in base alla relazione stessa, la neutralità finanziaria a decorrere dal 2018.
  Inoltre, alcune delle voci di ricavo del Gruppo Equitalia dipendono, nel loro ammontare, da parametri che dovranno essere definiti con apposito decreto ministeriale da emanare entro il prossimo 30 ottobre 2015. Non essendo prevista un'ulteriore procedura di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari, ritiene che sarebbe opportuno acquisire precisazioni in merito ai criteri per l'emanazione del predetto decreto ministeriale.
  Con riferimento all'introduzione del contributo che l'Agenzia delle entrate versa ad Equitalia, previsto nella forma di erogazione a copertura dei costi con un plafond predefinito, ritiene che occorrerebbe chiarire quali procedure siano previste nel caso di sottostima degli oneri o di sovrastima dei ricavi, nonché confermare che l'Agenzia delle entrate possa effettivamente erogare i predetti contributi nell'ambito delle risorse esistenti, stante l'invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne il nuovo articolo 14 fa presente che andrebbe confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla necessità di adeguare le nuove procedure di notifica ai sistemi telematici previsti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 19.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività.
C. 2798-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

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  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti 7.600, 7.601, 11.600 e 11.0600 e del subemendamento 0.11.600.1 al provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso le proposte emendative 7.600, 7.601, 11.600 e 11.0600 della Commissione nonché il subemendamento Ferraresi 0.11.600.1, non compresi nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento all'emendamento 7.600 della Commissione, volto a modificare ed ampliare il contenuto del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), in materia di delega per la modifica del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza, reputa opportuno che il Governo confermi che anche all'attuazione dello stesso principio e criterio direttivo – in conformità alla condizione contenuta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 luglio 2015 ed alla generale clausola di invarianza recata dall'articolo 33 del provvedimento – possa comunque farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento, invece, all'emendamento 7.601 della Commissione, il quale prevede che – in caso di inottemperanza del Governo ai pareri parlamentari – gli schemi dei decreti attuativi di cui al predetto articolo 7 siano nuovamente trasmessi alle sole Commissioni parlamentari competenti per materia e non anche a quelle competenti per i profili finanziari, rileva che tale formulazione risulta non coerente rispetto alla specifica condizione contenuta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel citato parere approvato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 luglio 2015. Il parere sul citato emendamento potrebbe dunque essere favorevole a condizione che dopo le parole: «per materia» siano inserite le seguenti: «e per i profili finanziari».
  Per quanto concerne le restanti proposte emendative trasmesse, segnala che le medesime non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e pertanto propone di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento 7.600 della Commissione, volto a modificare ed ampliare il contenuto del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), conferma come all'attuazione dello stesso principio e criterio direttivo possa comunque farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento invece all'emendamento 7.601 concorda sulla proposta del relatore di esprimere un parere favorevole a condizione che gli schemi dei decreti attuativi siano nuovamente trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
  Infine esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative 7.600, 7.601, 11.600 e 11.0600 della Commissione e il subemendamento 0.11.600.1, riferiti al disegno di legge C. 2798-A Governo, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 7.601, con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:Pag. 87
   al medesimo emendamento, dopo le parole: per materia inserire le seguenti: e per i profili finanziari;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Rocco PALESE (FI-PdL), ribadendo quanto già richiesto per iscritto, chiede che si proceda quanto prima, congiuntamente alla Commissione trasporti, all'audizione dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Spa, dott. Michele Elia, in merito alle questioni connesse all'economicità di alcune tratte ferroviarie.

   Francesco BOCCIA, presidente, fa presente di aver già informato il presidente della Commissione trasporti e che comunque sottoporrà la richiesta alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta termina alle 19.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00764 Tancredi e altri: sull'applicazione della procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL.

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