CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2015
502.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 91

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 9.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 ed abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla XII Commissione Affari sociali della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 698 ed abbinate, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, in corso di esame in prima lettura.
  Il testo unificato, che è composto da 10 articoli, deve essere inquadrato nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  L'articolo 1 individua le finalità della legge, che è diretta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente, destinatari delle previste misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non Pag. 92sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.
  L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Tale definizione avviene nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Il richiamato articolo 13 rimette alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
  Viene comunque stabilito che, nelle more del completamento del procedimento di cui al medesimo articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3. Rileva peraltro che la disciplina generale in materia di definizione degli obiettivi dei servizi da erogare nelle more della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, recata dal comma 5 del medesimo articolo 13, prevede un coinvolgimento più incisivo degli enti territoriali, richiedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché un mero parere.
  L'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con quello dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le Regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.
  Ai sensi dell'articolo 4, il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, a realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali previste dalle leggi regionali, nonché a sviluppare programmi di apprendimento, di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato.
  L'articolo 4-bis, inserito durante l'esame in sede referente, disciplina la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento da 530 a 750 della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.
  Nel corso dell'esame in sede referente, è stato invece soppresso l'articolo 5, relativo alle disposizioni fiscali.
  L'articolo 6 disciplina le agevolazioni a vantaggio dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata, prevedendo Pag. 93che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione siano esenti dall'imposta di successione e donazione, purché il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore sono istituiti. I comuni possono altresì applicare agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei predetti trust aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili. La disciplina di favore relativa al terzo settore viene inoltre utilizzata per innalzare i parametri relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust, che sono dichiarati deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e nella misura massima di 100.000 euro.
  Gli articoli 7 e 8 prevedono infine, rispettivamente, campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni e la trasmissione annuale, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.
  Gli articoli 9 e 10 dispongono, rispettivamente, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore del provvedimento.
  Sottopone pertanto all'attenzione della Commissione una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.
Testo unificato C. 1373 e abb.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La deputata Martina NARDI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla XIII Commissione Agricoltura della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 1373 ed abbinate, recante norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa, in corso di esame in prima lettura.
  Ricorda che la coltivazione della canapa è stata sempre presente nel Paese fin dall'avvento dell'industrializzazione e che il testo unificato mira a recuperare una tradizione e a riattivare un mercato con forti potenzialità di espansione.
  Il provvedimento ha dunque lo scopo di incentivare la coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, relative alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie (articolo 1).
   L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a 12 mesi insieme alle relative fatture di acquisto. L'articolo 2, comma 1, prevede, infatti, che è consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle varietà ammesse, iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole di cui alla direttiva 2002/53/UE.
  I controlli devono seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative, che, qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (articolo 4, comma 5).
  L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute aggiorni il testo unico sugli stupefacenti, definendo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, Pag. 94nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.
  L'articolo 6 introduce specifici incentivi per la filiera della canapa. In particolare, il comma 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destini annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa, mentre il comma 2 dispone che il medesimo Ministro destini, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Rileva che, pur intervenendo in un ambito materiale riconducibile anche alla competenza residuale delle Regioni, non è previsto alcun coinvolgimento delle medesime.
  L'articolo 7 autorizza gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o convenzioni con le associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. È richiesta, a tal fine, una comunicazione preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 8 prevede, inoltre, che lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi.
  L'articolo 9 apporta due modifiche testuali al testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990). Con la prima modifica la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento, viene inserita nella tabella I allegata al testo unico (relativa alle cosiddette «droghe pesanti»). Rileva in proposito l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con l'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1, del testo unico in materia di stupefacenti, che prevede l'inserimento nella tabella II (relativa alle cosiddette «droghe leggere») della «cannabis e i prodotti da essa ottenuti». La seconda modifica recata dall'articolo 9 è volta a coordinare la disposizione del testo unico in materia di stupefacenti sulle coltivazioni consentite con la normativa introdotta dal provvedimento in esame.
  L'articolo 10, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto previsto dal regolamento UE n.1305/2013.
  Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (CoR) richiede maggiori precisazioni sulle finalità del provvedimento in esame, sollevando la questione dell'effettiva necessità di intervenire sulla materia.

  La deputata Martina NARDI (PD), relatrice, rileva che il provvedimento persegue finalità di semplificazione ed è volto al superamento degli ostacoli di carattere burocratico che la coltivazione della canapa incontra nelle diverse Regioni, promuovendo altresì una formazione adeguata degli operatori del settore.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD) esprime perplessità sulla necessità di rimuovere gli ostacoli alla coltivazione e Pag. 95richiede di conoscere le modalità con le quali sarà assicurata la distinzione tra la coltivazione con finalità industriali e la coltivazione a scopo «ricreativo».

  La deputata Martina NARDI (PD), relatrice, dopo avere sottolineato che le questioni sollevate attengono a profili di competenza della Commissione di merito, fa presente che il testo unificato prevede un adeguato sistema di controlli e sanzioni.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD) precisa che le proprie preoccupazioni riguardano non il profilo penalistico, ma gli aspetti sanitari e paventa il rischio che a livello mediatico possa passare un messaggio sbagliato. Sottolinea inoltre che anche livelli bassi di tetraidrocannabinolo possono risultare dannosi per la salute.

  Albert LANIÈCE, presidente, ricorda che nelle premesse della proposta di parere presentata dalla relatrice è richiamata l'opportunità di un migliore coordinamento con la normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) richiede una breve sospensione della seduta al fine di consentire una lettura più approfondita del testo.

  La seduta, sospesa alle 9.15, è ripresa alle 9.20.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

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