CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 settembre 2015
501.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Toni Matarrelli.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

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  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, segnala ai colleghi che, sul provvedimento in esame, la Commissione Ambiente non ha ancora avviato l'esame degli emendamenti, il cui termine di presentazione era stato fissato al 4 agosto scorso. Ritiene quindi opportuno – in vista della formulazione di una proposta di parere da parte della XIV Commissione – acquisire ulteriori elementi di valutazione, che potranno emergere nel corso della discussione presso la Commissione di merito.
   Coglie l'occasione per segnalare sin d'ora una questione, che ritiene meritevole di attenzione e che potrebbe anche essere oggetto di richiamo nel parere della XIV Commissione.
  Ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  Tenuto conto del fatto che il termine di recepimento di tutte e tre le richiamate direttive scade il 18 aprile 2016, l'indicazione di un termine di sei mesi dall'approvazione della legge per l'adozione del decreto legislativo di attuazione potrebbe determinare il rischio del mancato rispetto del termine di recepimento, esponendo l'Italia alla conseguente probabilità di avvio di tre procedure di infrazione.
  Potrebbe pertanto essere utile invitare la Commissione di merito ad una rivalutazione del termine previsto per l'esercizio della delega, a tal fine riducendolo da sei a tre mesi, in linea peraltro con quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 con riferimento ai termini di adozione dei decreti legislativi per il recepimento di direttive contenuti nella Legge di delegazione europea.
  Sempre al fine di garantire la massima tempestività nel recepimento delle direttive potrebbe altresì essere opportuno che il Governo sia delegato ad adottare «uno o più decreti legislativi» anziché un unico decreto per le tre direttive.

  Michele BORDO, presidente, preso atto dei rilievi formulati dal relatore, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Nuovo testo C. 698 Grassi e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, ricorda che il testo unificato in esame, che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali, è volto a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità, con riferimento al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.
  Il provvedimento si compone di 10 articoli.
  L'articolo 1 qualifica le finalità della proposta, diretta a prevedere misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, vale a dire prive del nucleo familiare o con famiglie sprovviste di mezzi economici e sociali tali da renderne impossibile la cura ed assistenza, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
  Viene inoltre precisato che le misure di assistenza vengono adottate previa predisposizione Pag. 116o aggiornamento dei progetti individuali per le persone disabili, di cui all'articolo 14 della legge n. 328/2000.
  Si stabilisce inoltre che la proposta di legge è volta ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità.
  L'articolo 2 chiarisce che i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 dovranno essere definite nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).
  Nelle more del completamento del procedimento di definizione di tali livelli essenziali delle prestazioni si rimette ad un decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei LEP la definizione degli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti interessati, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 del provvedimento.
  L'articolo 3 dispone quindi l'istituzione presso il Ministero del Lavoro di un Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno familiare, chiarendo al contempo che l'accesso al Fondo e la ripartizione delle risorse è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  La dotazione del Fondo è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, alla cui copertura si provvede all'articolo 9.
  Alle regioni è rimessa l'adozione degli indirizzi di programmazione e la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati e la verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  L'articolo 4 definisce la finalità del Fondo, destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:
   a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
   a-bis) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;
   b) realizzare interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;
   c) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e b), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

  Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.
  L'articolo 4-bis modifica l'articolo 15, comma 1, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) elevando da 530 a 750 euro la Pag. 117detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. Alla copertura delle minori entrate derivanti da tale disposizioni, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.
  L'articolo 6 interviene in materia di agevolazioni tributarie, in particolare esentando dall'imposta di successione i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave, a decorrere dal periodo di imposta 2016.
  I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
  Agevolazioni sono altresì previste per le erogazioni liberali e le donazioni effettuate da privati nei confronti dei trust.
  Le modalità di attuazione delle disposizioni sono definite con decreto del Ministro dell'economia, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
  Le minori entrate derivanti dalle agevolazioni a vantaggio dei trust (valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016) e delle erogazioni liberali (valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018) si provvede ai sensi dell'articolo 9.
  L'articolo 7 prevede l'avvio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di campagne informative volte a diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge nonché al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
  Con l'articolo 8 si stabilisce che il Ministero del lavoro trasmetta al Parlamento annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento.
  L'articolo 9 detta le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 10 fissa l'entrata in vigore al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rileva che il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione Agricoltura lo scorso 28 luglio, consta di 10 articoli e reca «norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa».
  L'articolo 1 definisce le finalità della proposta consistenti appunto nel sostegno e nella promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione (comma 1).
  Il comma 2 precisa che le disposizioni ivi recate si applicano esclusivamente alle coltivazioni di Canapa delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 Pag. 118della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
  Il sostegno e la promozione riguardano unicamente la coltura della canapa finalizzata:
   a) alla coltivazione e alla trasformazione;
   b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
   c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
   d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
   e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.

  L'articolo 2 stabilisce che la coltivazione in Italia delle varietà ammesse di canapa è consentita senza necessità di autorizzazione, al fine di ottenere:
   a) la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano o zootecnico, di profumi e di cosmetici e di prodotti e composti utili per l'ambito nutraceutico;
   b) la fornitura di semilavorati alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
   c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio (tecnica di concimazione naturale del terreno agricolo);
   d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;
   e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
   f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
   g) coltivazioni destinate al florovivaismo;
   h) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico.

  Al comma 3 si chiarisce che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate.
  L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti nell'obbligo di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, insieme alle relative fatture di acquisto.
  L'articolo 4 detta norme relative ai controlli e alle sanzioni.
  Viene, infatti, previsto che il Corpo forestale dello Stato (o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale) sia autorizzato a effettuare i necessari controlli – a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea – inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa.
  In caso di prelevamenti e campionamenti delle colture impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dal provvedimento, essi devono essere effettuati in presenza del coltivatore, rilasciando un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore; ove invece tale percentuale ecceda l'1 per cento, il sequestro Pag. 119o la distruzione delle coltivazioni di canapa possono essere disposte dall'autorità giudiziaria; in tal caso è comunque esclusa la responsabilità dell'agricoltore.
  L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute aggiorni il testo unico sugli stupefacenti, definendo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.
  L'articolo 6 detta misure volte all'incentivazione della filiera della canapa.
  A tal fine il Ministero delle politiche agricole, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
  Inoltre, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole sono destinate al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
  L'articolo 7 disciplina la riproduzione della semente, stabilendo che gli enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 8 è invece dedicato al sostegno alle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione, stabilendo che lo Stato, le regioni e le province autonome, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del packaging.
  L'articolo 9 interviene sul Testo Unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 309/1990) con l'intenzione di superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di tetraidrocannabinoli nella canapa sativa destinata alla coltivazione.
  La modifica introdotta all'articolo 14, comma 1, lettera 6) prevede il riferimento alla canapa sativa, includendo nella tabella degli stupefacenti soltanto quest'ultima (e i prodotti da essa ottenuti) con una percentuale di principio attivo (tetraidrocannabinolo) superiore all'1 per cento.
  L'articolo 10, con finalità di tutela del consumatore, stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, ai sensi dell'articolo 16, lettera b) e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
  Ricorda infine che nell'ambito della recente riforma della politica agricola comune (PAC), approvata nel 2013, il regolamento sui pagamenti diretti (Reg. n. 1307 del 2013) stabilisce che le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari «ammissibili», che conferiscono cioè il diritto all'aiuto solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 per cento (articolo 32, par. 6).

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
Atto n. 190.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2015.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 29 luglio sono stati illustrati i contenuti dell'atto. Segnala quindi che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 22 agosto, ma che la XIV Commissione non si è sinora espressa in quanto non era pervenuto il parere della Conferenza unificata. Essendo ora stata trasmessa questa documentazione, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, preso atto del parere favorevole espresso sull'atto dalla Conferenza Unificata, condizionato ad alcune modifiche di carattere tecnico, e tenuto conto del fatto che la direttiva in oggetto reca disposizioni maggiormente restrittive rispetto alla previgente normativa europea in materia di qualità delle acque, formula una proposta di parere favorevole. Sottolinea inoltre l'opportunità di procedere celermente, sia al fine di osservare il termine di recepimento della direttiva 2013/39/UE, fissato al prossimo 14 settembre, sia per consentire alle regioni di rispettare il termine fissato al 31 dicembre 2015 per individuare l'elenco dei siti in cui effettuare l'analisi della tendenza attraverso il sistema SINTAI.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.