CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 settembre 2015
501.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 settembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 Grassi e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Laura COCCIA (PD), relatrice, illustra il testo unificato in esame – atteso da molto tempo e oggetto di un lungo dibattito anche presso l'opinione pubblica – composto di 10 articoli (l'originario articolo 5 è stato soppresso, mentre è stato inserito l'articolo 4-bis), predisposto dalla XII Commissione affari sociali in sede referente, e recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
  Osserva quindi che, pur molto importante da un punto di vista sociale, esso non appare involgere direttamente la competenza della VII Commissione, se non dal punto di vista delle campagne informative, riportate all'articolo 7, di cui meglio si dirà in seguito. Non le sfugge comunque che le misure a sostegno delle persone disabili prive del sostegno familiare, disposte dal presente provvedimento, possono influire positivamente nello sviluppo di una cultura di promozione dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone che presentano particolari problematiche. Pag. 80
  Entrando nel dettaglio del testo che mira, in generale, a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità, ricorda che l'articolo 1 qualifica le finalità della proposta, diretta a prevedere misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave (accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza. Il provvedimento è volto, altresì, ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6. La finalità della proposta viene ricondotta – in maniera sintetica, ma non esaustiva – all'espressione «dopo di noi», con la quale ci si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari. Ricorda quindi che sul tema della vita indipendente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 – richiamata all'articolo 1 del testo in esame – all'articolo 19, sancisce «il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone» invitando gli Stati Parti ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone con disabilità e la loro autodeterminazione, la medesima Convenzione Onu, all'articolo 12, prevede che gli Stati adottino misure adeguate per consentire l'accesso, da parte delle persone con disabilità, al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica.
  Rileva poi che l'articolo 2 della proposta in esame definisce le prestazioni assistenziali da garantire – in tutto il territorio italiano – ai soggetti indicati nel precedente articolo. Si stabilisce, in particolare, che nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in campo sociale, da garantire ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisca con proprio decreto gli obiettivi di servizio da erogare ai citati soggetti, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 3. L'articolo 3 istituisce quindi il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La sua dotazione, determinata all'articolo 9, è di 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Aggiunge che l'articolo 4 indica le finalità del predetto Fondo che sono le seguenti: a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità; a-bis) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze; b) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture; c) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2. L'articolo 4-bis incrementa da 530 euro a 750 euro la detrazione d'imposta relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla Pag. 81tutela delle persone con disabilità grave accertata. L'articolo 6 prevede agevolazioni tributarie per i cosiddetti trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave.
  A questo riguardo, ricorda che l'istituto del trust – definibile come un atto di destinazione – non è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento. Tuttavia esso è oggetto della legge n. 364 del 1989 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1o luglio 1985. Ricorda quindi che in base all'articolo 2 della predetta Convenzione per trusts si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente (disponente) – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un terzo (il trustee) nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Aggiunge che il trust presenta le seguenti caratteristiche:
   a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
   b) essi sono intestati a nome del trustee (o di un'altra persona per conto del trustee);
   c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

  Aggiunge quindi che l'articolo 7, come anticipato, concerne le campagne informative. Si prevede, infatti, che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvii, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Ricorda, a questo proposito, che sussistono nel nostro ordinamento anche altre analoghe forme di sostegno pubblico, a favore delle persone con disabilità grave, che dovrebbero essere oggetto di campagne informative.
  Osserva poi che: l'articolo 8 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta al Parlamento, annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge; l'articolo 9 reca, come accennato, le disposizioni finanziarie, con la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui all'articolo 3 e delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 4-bis e 6; l'articolo 10, infine, dispone che le disposizioni della legge entrino in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce di quanto sopra, propone l'espressione di un parere favorevole con condizione sul testo in esame (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.

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