CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2015
497.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 148

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Giancarlo GIORDANO. — Intervengono le sottosegretarie di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, la ricerca e l'università, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto interministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2015-2017.
Atto n. 197.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giancarlo GIORDANO, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che è stata inviata alla Presidente della Commissione una lettera del Ministro Franceschini relativa alla materia dei finanziamenti agli istituti culturali ai sensi della legge n. 534 del 1996. Fatto presente che la lettera è in distribuzione (vedi allegato 1), precisa che Pag. 149tale invio di per sé non interferisce direttamente sulla procedura in corso.

  Irene MANZI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto individua gli istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 per il triennio 2015-2017 e opera la ripartizione fra tali istituti, in numero di 125, dell'importo su cui si tornerà a breve. Al riguardo, ricorda che la legge n. 534 del 1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali a enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1o gennaio 1997.. In particolare, l'articolo 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto interministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. I requisiti necessari per l'inclusione nella tabella – precisati con circolare del MIBAC 4 febbraio 2002, n. 16 – sono individuati dall'articolo 2. Le istituzioni culturali debbono, tra l'altro: essere istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti da quest'ultima, oppure essere in possesso della personalità giuridica; non avere fine di lucro; svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile; disporre di un rilevante patrimonio documentario (bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, audiovisivo), pubblicamente fruibile in forma continuativa; fornire servizi di rilevante ed accertato valore culturale, collegati all'attività di ricerca ed al patrimonio documentario; sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati rilevanti per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; operare sulla base di una programmazione almeno triennale; documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati; disporre di sede ed attrezzature idonee e adeguate. Per il primo inserimento in tabella è, inoltre, prescritto che le istituzioni siano costituite e svolgano attività da almeno 5 anni.
  Aggiunge che l'articolo 3 stabilisce che, ai fini della determinazione del contributo, si deve tenere conto prioritariamente: della consistenza del patrimonio librario storico e della crescita di quello corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; della consistenza e dell'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico; dello svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale. L'articolo 4 poi attribuisce al MIBACT funzioni di controllo sulla destinazione dei fondi assegnati alle istituzioni culturali inserite nella tabella; le stesse, a tal fine, sono tenute a trasmettere al Ministero i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni sull'attività svolta e i programmi di quella da svolgere, nonché altri atti e documenti che il Ministero richieda, a pena di eventuale esclusione dal contributo, ovvero della sospensione della sua erogazione. Specificamente per quest'ultimo caso, l'articolo 5 dispone che, se la sospensione si protrae per sistematica inattività, l'istituzione è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa. Ai sensi dell'articolo 6, non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBACT. Le istituzioni comprese nella tabella possono, tuttavia, ricevere altri contributi per «compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi». I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato. Le somme sono stanziate sul capitolo 3671 dello stato di previsione del MIBACT, la Pag. 150cui dotazione annuale è quantificata nella Tabella C della legge di stabilità. Ricorda inoltre, prima di passare a illustrare lo schema in esame, che per il triennio 2012-2014 la tabella è stata approvata con decreto interministeriale 31 agosto 2012. Essa includeva 103 enti, ai quali, all'esito di ricorsi giurisdizionali, sono stati aggiunti la Fondazione Centro di iniziativa Pietro Calamandrei e l'Unione accademica nazionale (per un totale, dunque, di 105 enti). Evidenzia che, esprimendo la VII Commissione della Camera, il 9 maggio 2012, parere favorevole con condizioni sul relativo schema, il Governo era stato invitato, fra l'altro: a prevedere una revisione generale dei meccanismi di sostegno statale agli istituti ed enti operanti nel settore dei beni culturali, sulla base di criteri trasparenti e meritocratici, in termini sia di destinatari, sia di entità del sostegno stesso, nonché ad assicurare la conoscibilità pubblica dei criteri utilizzati e dei relativi punteggi prima della presentazione delle domande di richiesta dei finanziamenti; ad attribuire una maggiore rilevanza al numero delle pubblicazioni effettuate, nonché alla loro qualità, e a rideterminare il peso dei punteggi attribuiti ai macrofattori, tenendo conto della missione culturale delle istituzioni; a riesaminare l'esclusione di alcuni enti di prestigio, non ammessi per non aver raggiunto il punteggio minimo; a considerare un riequilibrio territoriale; a presentare lo schema di decreto per il successivo triennio entro il mese di febbraio del primo anno di riferimento.
  Specifica, infatti, che, ai fini della valutazione delle richieste pervenute per l'inclusione nella tabella triennale 2012-2014, la Commissione incaricata della stessa valutazione aveva predisposto (per la prima volta e sulla base di quanto richiesto dalla VII Commissione nella seduta del 29 luglio 2009 in sede di esame della tabella 2009-2011) una griglia di indicatori di valutazione, individuando sei macrofattori, disaggregati in sottovoci. A ciascun macrosettore era stato assegnato un punteggio da un minimo di 0 a un massimo di 30 punti, per un totale complessivo di 100 punti. Si era trattato di una innovazione importante, rispetto alla quale viceversa oggi si fa un passo indietro. Aggiunge che, con riferimento all'indirizzo espresso sempre dalla Commissione cultura circa la revisione dei meccanismi di sostegno statale, è intervenuta la legge di stabilità 2014, che ha previsto l'adozione, entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore, di un regolamento di delegificazione, di fatto ancora non intervenuto: l'obiettivo è quello di razionalizzare la normativa recata dalla legge n. 534 del 1996, principalmente al fine di indirizzare i contributi verso le istituzioni di rilievo nazionale.
  Dato conto del contenuto della lettera del Ministro pervenuta oggi, specifica che, lo schema individua 125 istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996 per il triennio 2015-2017 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo di 5.685.000 euro per il 2015. Ulteriori 427.519 euro – e non 487.519 euro, come erroneamente riportato nella premessa dello schema – sono destinati ai contributi annuali di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 534 del 1996. L'importo stabilito per il corrente anno finanziario potrà subire variazioni a seguito delle successive leggi di stabilità.
  Precisa poi che, raffrontando le risorse attribuite agli enti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 nel 2012 – primo anno di vigenza della tabella 2012-2014 (incluse le risorse destinate ai due enti ammessi a seguito di ricorso) – e le somme di cui si propone, con il presente schema, l'attribuzione per il 2015 – primo anno di vigenza della tabella 2015-2017 – si registra un aumento del 3,7 per cento. La relazione per le Commissioni parlamentari evidenzia che sono pervenute (nei termini) al Ministero 214 domande di ammissione ai contributi, di cui 101 da parte di istituti già presenti nella tabella 2012-2014 e 113 nuove richieste. Tre istituti presenti nella tabella 2012-2014 non hanno presentato domanda. Si tratta di: Fondazione Istituto Internazionale di Storia economica «F. Datini» di Prato; Associazione Italiana Pag. 151Biblioteche di Roma; Società Dante Alighieri di Roma. Un istituto presente nella tabella 2012-2014 ha presentato la domanda oltre il termine del 30 maggio 2014: si tratta della Fondazione Giacomo Brodolini di Roma.
  Ricorda, inoltre, con riguardo alle 214 domande presentate nei termini, che 9 sono risultate inammissibili (di cui 1 è riferita alla Società Letteraria di Verona-Gabinetto di Lettura, presente nella tabella 2012-2014). L'inammissibilità è dovuta, in tutti i casi, a documentazione mancante dei bilanci e, in un caso (Federazione Cemat-Centri Musicali Attrezzati di Roma), anche alla mancanza del riconoscimento della personalità giuridica. Escluse le domande inammissibili, dei restanti 205 istituti ne sono stati ritenuti idonei 125, di cui 28 di nuovo inserimento e 97 già presenti nella tabella relativa al triennio precedente.
  Rileva, al riguardo, che la relazione illustrativa evidenzia che la Commissione appositamente costituita ha condotto l'istruttoria in conformità con i criteri indicati dalla legge n. 534 del 1996 e dalla circolare n. 16 del 2002, all'esito della quale ha espresso un giudizio sintetico che ha portato all'individuazione di 11 diverse fasce di merito, attribuendo ad ognuna di esse una quantificazione economica: eccellente; molto più che ottimo; più che ottimo; ottimo; molto più che buono; più che buono; buono; più che discreto; discreto; sufficiente; non sufficiente. Al riguardo segnala che, tuttavia, dalla relazione illustrativa – e dal fatto che non risultano allegati i verbali della Commissione, né, come invece, accaduto per l'esame dello schema di decreto relativo al 2012-2014, le schede di valutazione di ogni istituto – non è possibile evincere i criteri utilizzati. Aggiunge che l'importo massimo (210.000 euro) risulta assegnato – come nella precedente tabella, rispetto alla quale, tuttavia, il contributo registra una diminuzione del 25 per cento – alla «Giunta centrale per gli studi storici e per le deputazioni di storia patria» e che, a differenza del decreto relativo alla tabella triennale 2012-2014, lo schema di decreto in esame non specifica se il contributo assegnato alla Giunta sarà successivamente ripartito fra gli istituti storici e le Deputazioni e società di storia patria.
  Evidenzia altresì che il secondo importo più elevato per consistenza (190.000 euro) è attribuito alla Fondazione istituto Gramsci e all'Istituto Luigi Sturzo, entrambi di Roma, alla Fondazione Luigi Einaudi di Torino e al Museo Galileo – Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Rispetto al 2012, l'incremento percentuale maggiore (più 60 per cento) riguarda il Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati, mentre la diminuzione percentuale più rilevante (meno 40 per cento) riguarda 8 istituti (Associazione culturale «Maestro Rodolfo Lipizer» di Gorizia; Centro internazionale per lo studio dei papiri ercolanesi «Marcello Gigante» di Napoli; Istituto nazionale Tostiano di Ortona; Fondazione Casa di Oriani di Ravenna; Fondazione Centro di iniziativa Pietro Calamandrei di Roma; Fondazione Ugo La Malfa di Roma; Istituto di scienze sociali Nicolò Rezzara di Vicenza; Unione accademica nazionale di Roma).
  Dopo aver auspicato i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo, rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale è anche presente sia una tabella di raffronto fra lo schema di decreto in esame e la tabella approvata per il triennio 2012-2014, con indicazione delle variazioni percentuali, sia una tabella nella quale sono, invece, indicate le istituzioni presenti nella tabella approvata per il triennio 2012-2014 che non sono state ammesse al contributo o non hanno presentato domanda per il triennio 2015-2017.

  Manuela GHIZZONI (PD) pur apprezzando l'aumento del 3,7 per cento di risorse attribuite alla tabella per il 2015, prende atto della lettera trasmessa dal Ministro Franceschini e manifesta marcate perplessità sui criteri in base ai quali i fondi sono stati ripartiti. Sin dal 2012, come la relatrice ha correttamente rammentato, Pag. 152la VII Commissione aveva preteso che nel decreto interministeriale di riparto fossero chiaramente indicati criteri trasparenti ed oggettivi. In quell'anno le pareva che il Ministero avesse compreso il senso dei rilievi della Commissione e che quindi avesse adottato un metodo di lavoro più corretto. Osservato incidentalmente che la legge attuale avvantaggia gli istituti dotati di un proprio patrimonio rispetto a quelli che, svolgendo prevalentemente attività di ricerca, non ne dispongono, evidenzia che gli istituti culturali richiedenti sono stati suddivisi in 11 fasce di merito. Per esempio, la fascia «ottimo» è distinta da quella «molto più che buono». Le piacerebbe sapere come possa distinguersi l'una fascia dall'altra. Gradirebbe, altresì, sapere sulla base di quali elementi siano stati esclusi dai finanziamenti enti che abbiano avanzato richieste formalmente ammissibili. Si approssimano importanti ricorrenze storiche – come per esempio il 70o della entrata in vigore della Costituzione – e occorre che i finanziamenti ai vari enti interessati siano erogati con la massima intellegibilità. Ricorda il caso dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INMSLI) – peraltro richiamato nella risoluzione 8/00100 approvata dalla VII Commissione il 17 marzo 2015 – che sarà impegnato nelle attività propedeutiche per le relative celebrazioni.

  Luisa BOSSA (PD) deve constatare che nella documentazione trasmessa dal Governo manca ogni riferimento alle concrete attività svolte dagli enti culturali beneficiari e ogni criterio che possa spiegare la rilevante diversità di importo dei contributi dati all'uno o all'altro ente. Crede che il MIBACT debba fornire alla Commissione documentazione integrativa.

  Simone VALENTE (M5S) sottoscrive per intero i rilievi della collega Ghizzoni e soggiunge che non sono resi noti nemmeno gli enti esclusi, a prescindere dal criterio adoperato per negare il contributo. Sarebbe opportuno che la Commissione disponesse quantomeno dei verbali delle riunioni dell'organo decisore. Crede impossibile deliberare sul parere in questa settimana.

  La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA, preso atto dei contenuti del dibattito, ne riferirà certamente al Ministro.

  Giancarlo GIORDANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Giancarlo GIORDANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, la ricerca e l'università, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
Testo unificato C. 2607 Braga e abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Umberto D'OTTAVIO (PD), relatore, ricorda che il testo unificato in esame è stato predisposto dall'VIII Commissione Ambiente in sede referente e consiste di un solo articolo suddiviso in 5 commi. Esso delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, per finalità di revisione complessiva della normativa di riferimento, che in massima parte è disciplinata dalla legge n. 225 del 1992, la quale costituisce la base giuridica di quelle che Pag. 153sono note come le ordinanze di necessità, che spesso derogano alla legge.
  Precisa quindi che il comma 1 dell'articolo unico attribuisce al Governo questa delega, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da esercitare tramite l'emanazione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Questa delega deve essere esercitata in 13 ambiti indicati da altrettante lettere del comma 1.
  Con riferimento ai profili di interesse per la VIII Commissione, segnala intanto che alla lettera d) del comma 1 vi è un riferimento alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri. Maggiormente centrata sugli ambiti di competenza della Commissione cultura risulta la lettera e) del medesimo comma, che prevede la partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti di ricerca ed innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione Europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
  Segnala altresì la lettera m) dello stesso comma 1: essa fa riferimento alla disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, consistenti negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche. A questo proposito, ritiene che tra le opere e le infrastrutture pubbliche qui richiamate potrebbero considerarsi ricomprese le scuole di ogni ordine e grado, le università e le istituzioni culturali pubbliche, inclusi musei e biblioteche.
  Aggiunge che i commi 2 e 3 dell'articolo unico indicano i princìpi e criteri direttivi cui dovranno attenersi i decreti legislativi attuativi della delega, mentre i commi 4 e 5 ne disciplinano le modalità procedurali di adozione. A quest'ultimo proposito condivide la scelta di attribuire un'ampia delega per disciplinare in dettaglio l'importante settore della protezione civile, segnalando che il comma 5 dispone che, decorsi inutilmente i termini per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, i decreti legislativi sono comunque adottati.
  Dopo aver ricordato che ogni comune si deve dotare di un piano di protezione civile, per cui risulta necessario prepararsi alle emergenze in un'ottica di prevenzione che sia uniforme sul territorio nazionale, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Manuela GHIZZONI (PD) dopo aver ringraziato il relatore per l'accurato lavoro svolto, ricorda come il testo sia stato arricchito e migliorato nel corso del suo esame presso la Commissione di merito. Osserva che la delega ivi inserita risulta ampia: questa rappresenta quindi una sfida per far sì che, in caso di eventi calamitosi quali alluvioni o terremoti, tutti i cittadini coinvolti abbiano gli stessi diritti, senza che vi siano differenziazioni a seconda delle località colpite. Ricorda quindi, in particolare, la lettera m) del comma 1, che fa riferimento alla necessità di tornare, il prima possibile, alla normalità di vita in ogni area colpita da avversità naturali.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo e abbinate.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 154

  Tamara BLAZINA (PD), relatrice, ricorda che la XIII Commissione Agricoltura ha approvato il 28 luglio un testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati, recante «norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa» (C.1373, C.1797, C.1859, C.2987). Il provvedimento ha lo scopo di incentivare la coltivazione della canapa e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, relative alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie, inclusi i composti utili per l'ambito nutraceutico. Osserva quindi che, per quel che concerne la competenza della Commissione Cultura, che l'articolo 1, comma 3, lettera e) fa riferimento, anche alla realizzazione di attività didattiche e di ricerca, ulteriormente richiamate all'articolo 2, comma 2, lettera f), con riferimento alle utilizzazioni della canapa. Aggiunge quindi che l'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a 12 mesi e le fatture di acquisto della medesima semente. L'articolo 2, comma 1, prevede, infatti, che è consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle varietà ammesse, iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie orticole di cui alla direttiva 2002753/CE (articolo 1, comma 2). Evidenzia che i controlli dovranno seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative, che qualora all'esito del controllo, il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (articolo 4, comma 5). A tal fine l'articolo 9 apporta due modifiche testuali al testo unico in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) in modo da escludere da tali sostanze la canapa sativa con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore all'1 per cento. Rileva poi che l'articolo 6 prevede specifici incentivi per la filiera della canapa, destinando una quota delle risorse disponibili nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il limite di spesa viene individuato in 700.000 euro annuali. L'articolo 7 autorizza inoltre gli enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la riproduzione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. È richiesta, a tal fine, una comunicazione preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  Da ultimo, sempre per quel che concerne l'interesse della Commissione VII, osserva che l'articolo 8 prevede, che, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi. L'articolo 10, infine, dispone che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto previsto dal regolamento UE n.1305/2013.
  Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame con le seguenti premesse: a) il provvedimento in oggetto è una prima occasione per accostarsi al tema dell'uso lecito dei derivati della canapa; b) si tratta in particolare del frutto di un approccio scientifico e pragmatico che ha portato all'elaborazione di un testo largamente condiviso che ha anche ripercussioni normative sul testo unico sugli stupefacenti Pag. 155n. 309 del 1990; c) per quanto riguarda in particolare le competenze della VII Commissione, si rileva l'importanza dell'aspetto informativo e formativo.

  Francesco D'UVA (M5S) considera la proposta di legge un passo avanti che prende atto dell'utilità della canapa in vari settori economici, come quello dei combustibili, nonostante il suo boicottaggio da parte dei produttori petroliferi. Dichiara quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Giancarlo GIORDANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, la ricerca e l'università, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 15.

7-00520 Marzana: Sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Maria MARZANA (M5S) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria. Rileva che importanti servizi per l'istruzione, come le mense, il trasporto scolastico, il tempo pieno, i campi estivi, il pre e il post scuola e gli asilo nido presentano criticità che portano rilevanti differenziazioni tra nord e sud del Paese, con evidente discapito per il Meridione. Ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ha approvato, il 23 dicembre 2013, la Nota metodologica recante la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni dell'istruzione pubblica. Osserva poi che, nella nota metodologica, si sottolinea che, in assenza di specifiche indicazioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per il calcolo dei fabbisogni standard delle funzioni di pubblica istruzione, in sede di prima applicazione delle metodologia sono stati utilizzati i valori storici delle variabili di output – ossia dei servizi che i comuni garantiscono ai cittadini – utilizzate per la stima. Ciò significa che si confermano i servizi già assicurati in passato, utilizzando il criterio della spesa storica, deducendo invece come un «non bisogno» da parte della popolazione il fatto che taluni servizi non siano stati precedentemente offerti in altra parte del territorio nazionale ed in particolare nel sud d'Italia. Rileva quindi che in tal modo si realizza una evidente inequità, in quanto servizi come gli asili nido, il tempo pieno e la mensa scolastica, non essendo considerati in base al criterio della spesa storica servizi essenziali, non hanno una diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale, ma vengono garantiti e finanziati soltanto dove già esistono, dunque prevalentemente al centro-nord. Osserva invece che bisognerebbe tener conto, nel determinare il livello essenziale delle prestazioni, del fabbisogno effettivo di ciascun territorio, utilizzando parametri oggettivi quali il reddito medio disponibile pro capite «aggiustato» e i livelli di dispersione scolastica. Chiede quindi che il Governo si impegni in tal senso.

  Luisa BOSSA (PD) ricorda di aver condotto, insieme ad altri parlamentari provenienti dalla Campania, una battaglia a favore di un maggior finanziamento degli asili nido nel Mezzogiorno. Evidenzia quindi che l'allora sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano Delrio, aveva indirizzato loro una lettera datata 29 settembre 2014, rassicurandoli sul fatto di condividere il Pag. 156superamento, da loro suggerito, del criterio della spesa storica, assicurando inoltre che i successivi riparti sarebbero stati aggiornati non semplicemente sulla base del predetto criterio, ma in base al raggiungimento degli obiettivi essenziali delle comunità. Invita inoltre il Governo a tenere debitamente conto del preoccupante fenomeno della dispersione scolastica.

  Luigi GALLO (M5S) rileva che lo Stato non ha ancora definito quali siano i livelli minimi, con riferimento ad esempio ai servizi sociali e a quelli di istruzione, che spettino a tutti i cittadini italiani. Osserva quindi che i tecnici di SOSE Spa (Soluzioni per il sistema pubblico economico pubblico e privato) hanno riconosciuto che, attualmente, tutte le regioni italiane, in maniera ovviamente differenziata a seconda della loro collocazione geografica, necessitano di risorse aggiuntive per raggiungere alcuni risultati ritenuti livelli minimi di prestazioni sociali. Chiede quindi se il Governo sia intenzionato a impegnare le ulteriori necessarie risorse finanziarie affinché i servizi di istruzione indicati nella presente risoluzione siano adeguatamente assicurati in ogni parte del territorio nazionale.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI si riserva di intervenire in seguito.

  Giancarlo GIORDANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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