CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2015
497.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nella seduta del 29 luglio 2015 la relatrice ha presentato un testo unificato delle proposte di legge in materia di cittadinanza di cui ha proposto l'adozione come testo base per il prosieguo dell'esame.

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  Gian Luigi GIGLI (PI-CD) anche alla luce del testo presentato dalla relatrice, chiede il disabbinamento della proposta di legge n. 2794 in materia di riacquisto della cittadinanza di cui è prima firmataria la collega Fitzgerald Nissoli e che ha registrato una consistente adesione da parte di deputati appartenenti a tutte le forze politiche. Si tratta di un tema rilevante che merita, a suo avviso, di essere trattato autonomamente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la proposta del collega Gigli sarà presa in esame nella riunione di domani dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Dorina BIANCHI (AP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'adozione come testo base del testo unificato proposto dalla relatrice. Sottolinea nel contempo il dissenso su alcuni punti, con particolare riguardo al tema dell'applicazione dello ius soli e preannuncia la presentazione di emendamenti in proposito.

  Celeste COSTANTINO (SEL) ricorda che il testo presentato dalla relatrice è inevitabilmente il frutto di una mediazione tra le proposte presentate praticamente da tutti i gruppi parlamentari.
  Concorda sul tema della cittadinanza ai minori, anche se avrebbe auspicato una tempistica più breve. Registra la lacuna sul tema della cittadinanza agli adulti e dello snellimento delle procedure burocratiche per ottenere la cittadinanza. Si augura che tale lacuna venga colmata nel prosieguo dell'esame. Nell'evidenziare in conclusione che il testo proposto dalla relatrice rappresenta un compromesso non al ribasso, dichiara il voto favorevole del suo gruppo alla sua adozione come testo base.

  Khalid CHAOUKI (PD) sottolinea come il testo proposto dalla relatrice rifletta lo spirito di tutte le proposte di legge all'esame della Commissione. Concorda con la collega Costantino che il tema della cittadinanza si potrà dire esaurito solo con l'estensione di tale diritto anche agli adulti ma, nel contempo, reputa importante risolvere, innanzitutto, il nodo della cittadinanza ai minori.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ricorda come le posizioni di dissenso del gruppo di Forza Italia siano ben note e abbiano trovato espressione nelle dimissioni da relatrice della collega Calabria. La concessione della cittadinanza deve infatti essere, ad avviso del suo gruppo, una presa d'atto di un percorso di integrazione e non una semplice dichiarazione di volontà. Ritiene, inoltre, che la tempistica debba essere maggiore di quella prospettata dal testo proposto dalla relatrice. Per queste ragioni dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia all'adozione come testo base del testo unificato proposto dalla relatrice.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) dichiara il voto contrario del suo gruppo.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ricorda che nella sua attività di sindaco aveva partecipato alla raccolta di firme per le proposte di legge di iniziativa popolare nell'ambito della campagna «L'Italia sono anch'io». Afferma ciò per sottolineare come si tratti di un tema molto sentito sul territorio, specialmente da bambini stranieri nati in Italia, che non comprendono il motivo per cui i loro coetanei siano cittadini italiani e loro no. Il testo proposto dalla relatrice è, a suo avviso, un testo equilibrato e rappresenta il primo passo di un fondamentale processo di coesione sociale. Percorso che deve condurre a permettere agli stranieri che pagano le tasse e svolgono la loro attività in Italia di poter partecipare all'elezione del sindaco del comune dove risiedono. Ricorda in proposito la proposta di legge n. 2460 del collega Giorgis, di cui è cofirmataria.

  Danilo TONINELLI (M5S), nel fare presente che la cittadinanza rappresenta un argomento importante e delicato, sottolinea che lo stesso dovrebbe far parte di un Pag. 42percorso di maturazione culturale che, a causa della cattiva politica, non è stato realizzato nel nostro Paese. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di testo unificato presentata dalla relatrice precisando che tale astensione rappresenta un'apertura di credito nei confronti della maggioranza che, troppo spesso, in questa legislatura, non ha portato a conclusione l'esame di provvedimenti aventi ad oggetto temi fondamentali.

  Emanuele FIANO (PD) ringrazia la collega Fabbri per il lavoro svolto ed esprime rammarico per la scelta della collega Calabria di dimettersi dal ruolo di relatrice.

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD), nel giudicare condivisibile la proposta di testo unificato presentata dalla relatrice, della quale apprezza lo spirito e l'impianto generale, ritiene tuttavia sarebbe stato più opportuno affrontare in questa occasione il tema del diritto di cittadinanza degli adulti extracomubnitari residenti in Italia e quello dei cittadini italiani all'estero che, peraltro, gode di un consenso trasversale tra i gruppi parlamentari. Preannuncia che presenterà proposte emendative per favorire la discussione su tali questioni.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) rileva che nella proposta di testo unificato della relatrice si privilegiano i diritti dei cittadini minori extracomunitari a scapito di quelli dei cittadini italiani residenti all'estero che non sono oggetto di apposita regolamentazione nel provvedimento in esame.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, esprime rammarico per la decisione della collega Calabria di dimettersi da relatrice del provvedimento e ribadisce che la scelta di limitare il perimetro della proposta di testo unificato in discussione ai minori residenti in Italia è legata al fatto che tale tema era oggetto di altre proposte di legge presentate. Giudica comunque rilevanti e meritevoli di analisi ed approfondimento nel prosieguo del dibattito le questioni sollevate da alcuni colleghi intervenuti quale la problematica della naturalizzazione, quella dei cittadini italiani all'estero, nonché la necessità di snellire le pratiche amministrative in materia di cittadinanza.

  Laura RAVETTO (FI-PdL) nel concordare con quanto già affermato dal collega Sisto, desidera sottolineare come il gruppo di Forza Italia non sia contrario in sé al principio del diritto di cittadinanza, ma a come viene esplicato nel testo proposto dalla relatrice, come mera formalità e non come acquisizione di consapevolezza. Dichiara in particolare la propria contrarietà e anche la propria preoccupazione sul punto del testo che prevede la dichiarazione di volontà anche di un solo genitore. Si tratta di una previsione sbagliata, non in linea con quanto avviene in altri Paesi e che potrebbe far sorgere tra i genitori contenziosi dannosi per il minore. Auspica quindi una riflessione su questo punto, specialmente nell'ottica della tutela del minore.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, annuncia, a nome del gruppo di Scelta Civica per l'Italia, il voto favorevole all'adozione come testo base del testo unificato proposto dalla relatrice. Esprime nel contempo alcune riserve, concordando con quanto affermato dalla collega Bianchi. In particolare ritiene che l'automatismo nella concessione della cittadinanza debba essere accompagnato dalla creazione di un nucleo di vita in Italia. In quest'ottica rileva la criticità della dichiarazione di volontà anche di un solo genitore. Preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo. Sottolinea infine come, anche se sul tema ci siano posizioni divergenti, il testo unificato rappresenti un buon punto di partenza.

  Il sottosegretario Sesa AMICI osserva di aver chiesto la parola per assicurare l'attenzione del Governo al prosieguo di un iter che, desidera ricordarlo, nasce da proposte di iniziativa popolare e parlamentare Pag. 43e non del Governo. Rileva l'importanza delle modifiche alla legge n. 91 del 1992 ed osserva come, nel frattempo, si sia sviluppato un ampio dibattito culturale sul concetto stesso di cittadinanza. Ritiene, infine, che si tratti di un tema che abbia grande risonanza nel Paese.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato proposto dalla relatrice (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà stabilito, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte nella Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi già convocato nella giornata di domani.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
Testo unificato C. 2607 Braga ed abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge in titolo, che è composto da un solo articolo, delega il Governo al riordino e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. In particolare, il comma 1 stabilisce che la delega deve essere esercitata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'adozione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, nel rispetto dei principi e delle regole costituzionali, delle norme dell'Unione Europea e in base al principio di leale collaborazione, nei seguenti ambiti, definizione delle attività di protezione civile; organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), con la possibilità di definire i livelli di coordinamento intermedi tra il livello comunale e regionale, e di integrare l'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile; attribuzione delle funzioni di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo le funzioni di carattere politico e quelle di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità; partecipazione e responsabilità dei cittadini singoli e associati alle attività di protezione civile per determinate finalità; partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile; istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile; disciplina dello stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea; previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l'effettività delle misure adottate nel corso della emergenza; disciplina del finanziamento nazionale delle funzioni di protezione civile; disciplina delle procedure finanziarie e contabili dei commissari delegati titolari di Pag. 44contabilità speciale; disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati; ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile; modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origina antropica e per la loro attuazione.
  Il comma 2 dispone che i decreti legislativi provvedono ad assicurare il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile nel rispetto dei seguenti principi: identificazione delle tipologie dei rischi; individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1; raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile; omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile; individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi per parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati; ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge n. 225 del 1992; introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi; integrazione del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione Europea; invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 2 dispone che i decreti legislativi provvedono al coordinamento facendo riferimento, con una norma di portata meramente ricognitiva, al rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi delle cosiddette leggi Bassanini, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità.
   Al comma 3 è previsto che i decreti legislativi provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto di determinati princìpi e criteri direttivi.
  Al comma 4 si stabilisce che i decreti legislativi, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, devono provvedere: – alla definizione dei criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti delegati, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 343 del 2001. Al comma 5 sono stabilite le modalità per l'adozione dei decreti legislativi. Il comma 6 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei suddetti commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento investe in primo luogo la materia della protezione civile, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. In proposito, merita ricordare la sentenza della Corte n. 284 del 2006 in cui la Corte ha ricordato quanto già rilevato in precedenti pronunce, ossia che le previsioni contemplate nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative» delineato dopo il 2001. Lo Stato è, dunque, Pag. 45legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i «principi fondamentali» quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie. Rileva, altresì, la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali assegnata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. In relazione al numero 2) della lettera h) del comma 1 e alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del testo, rileva, inoltre, la materia della tutela dell'ambiente, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.

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