CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 31 luglio 2015
494.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 31 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 10.10.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO, relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al pagamento dei debiti commerciali ed all'assegnazione di risorse a compensazione dei gettiti IMU e Tasi, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle province e per i servizi per l'impiego, nonché disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e in favore di altre zone colpite da calamità naturali.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, segnala, in sintesi, le seguenti disposizioni.
  Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (il cui relativo disegno di legge di conversione è in corso di esame da parte delle Camere) e provvede contestualmente a farne salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nella loro vigenza.
  Il comma 9-septiesdecies dell'articolo 7 demanda alle regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Tale adempimento deve essere attuato entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in esame. La proposta è inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi. Tale procedimento è propedeutico Pag. 129all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate, al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194/2009) relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179/2012, infatti, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2020 della durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015.
  Il comma 11-ter dell'articolo 11 in materia di edilizia residenziale pubblica, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni di utilizzare fino al 31 marzo 2016 l'attuale modalità di riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili (CASE) e nei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), che si basa sulle superfici lorde coperte degli alloggi. A partire dal 1o aprile 2016, invece, il riparto dei consumi rilevati per ogni edificio avverrà in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP. Il comma 11-quater reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter.
  Il comma 16-bis dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di «produttore di rifiuti», «raccolta» e «deposito temporaneo» riportate, rispettivamente, nelle lettere f), o) e bb) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). La modifica della definizione di «produttore di rifiuti» adegua la normativa in materia di rifiuti a un'interpretazione della giurisprudenza riguardante la nozione di «produttore di rifiuti», da ultimo ribadita nella sentenza della Corte di cassazione n. 5916 del 2015, la quale ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Gorizia dell'11 luglio 2013 con cui era stato rigettato il ricorso del PM del medesimo Tribunale contro il provvedimento che negava il sequestro preventivo di alcune aree e capannoni ubicati all'interno dei cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri.
  Il comma 16-bis reca un contenuto identico a quello dell'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in corso di esame (C. 3210) presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive). Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge, oltre ad abrogare l'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2015
  Il comma 16-ter dell'articolo 11 introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Tali modifiche operano attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha attuato la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). La disposizione reca un contenuto identico a quello dell'articolo 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per Pag. 130l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in corso di esame (C. 3210) presso le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive). Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge, oltre ad abrogare l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.
  L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame parlamentare, istituisce una Zona Franca Urbana (ZFU) nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le microimprese con sede all'interno della Zona Franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali nei due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  Il comma 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare, istituisce una ZFU nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 (decreto-legge 4/2014) e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 74/2012), purché aventi «zone rosse» nei centri storici.
  Il comma 2, modificato nel corso dell'esame parlamentare, elenca i requisiti delle imprese che possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU:
   essere micro-imprese, con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
   appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
   svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  Gli aiuti di Stato così concessi devono rispettare, ai sensi del comma 3, i limiti ed le condizioni di operatività degli aiuti di stato de minimis, di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 del 2013 ed al regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 (aiuti de minimis nel settore agricolo).
  Come ulteriore requisito di accesso alle agevolazioni, il comma 4 prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari citati.
  Il comma 7 destina ai fini predetti 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 – tratti dalle risorse dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24, n. 66, del 2014.
  Ai fini applicativi, il comma 8 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  Ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione, nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e quelli rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza.
  L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione Pag. 131del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. Ai fini dell'istituzione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Più in particolare l'articolo istituisce una ZFU nei territori dei comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (delibera CdM 19 novembre 2013, Gazzetta Ufficiale n. 274 del 2013); destina, ai fini predetti, 5 milioni di euro per il 2016 tratti dalle risorse dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 n. 66 del 2014; demanda ad un decreto interministeriale la definizione della perimetrazione della zona e delle agevolazioni alle imprese ivi localizzate.
  Il decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso provvede alla copertura dell'onere di 5 milioni di euro con corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307/2004.
  Il comma 1-ter dell'articolo 16, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa che disciplina il commercio nelle aree in cui esistono complessi monumentali interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, per introdurre l'intesa con la Regione, da parte degli uffici territoriali del Ministero, nell'adozione delle determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che non risultino più compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione.
  Ai sensi della normativa vigente (articolo 52, comma 1-ter del Codice dei beni culturali e del paesaggio), i competenti uffici territoriali del MIBACT operavano d'intesa con i Comuni. La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede l'intesa con la Regione. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Marco DA VILLA (M5S) ritiene che, data l'estrema rilevanza del provvedimento in esame, la Commissione non sia nelle condizioni di svolgere un esame approfondito e di esprimere quindi un parere ragionato sulle disposizioni di propria competenza. Ritiene che le modalità di esame del provvedimento, che reca disposizioni di rilevante interesse della Commissione, dimostrino chiaramente come il Parlamento sia stato commissariato dall'Esecutivo. Comunica quindi la decisione del proprio gruppo di abbandonare i lavori della Commissione.
  (I deputati del gruppo M5S abbandonano l'aula).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che i tempi ridotti di esame del provvedimento sono stati concordati in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenuto conto della calendarizzazione del disegno di legge di conversione in Assemblea.

  Gianluca BENAMATI (PD), esprimendo rammarico per la decisione dei colleghi del M5S di abbandonare i lavori, sottolinea che gli aspetti di diretto interesse della Commissione recati dal provvedimento in titolo sono stati ampiamente approfonditi in occasione dell'esame del decreto-legge n. 92/2015. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato)

  La seduta termina alle 10.20.

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