CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 212

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, Diodoro Valente, e del consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, Alessandro Pallaoro.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata Pag. 213anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Arno KOMPATSCHER, Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Diodoro VALENTE, Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, Gianfranco POSTAL, Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trieste, Massimo AGLIOCCHI, Referendario della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, Alessandro PALLAORO, Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Bolzano, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.55.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi, il cui termine era fissato al 25 agosto 2015.
  Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine al 15 novembre 2015.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Luciano Pizzetti.

  La seduta comincia alle 9.

Revisione della Parte II della Costituzione.
S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), di cui illustra il contenuto.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal presidente nella sua veste di relatore, ritiene che il suo gruppo non possa votare a favore della proposta di parere, attesa la forte contrarietà a più riprese manifestata nei confronti del disegno di legge di riforma costituzionale. Pag. 214Ritiene, peraltro, che l'intera Commissione per le questioni regionali dovrebbe compiere un atto di orgoglio e votare contro un provvedimento che prevede la soppressione di tale importante organo parlamentare.

  Il senatore Albert LANIÈCE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiara anzitutto di condividere la parte della proposta di parere nella quale si sottolinea la necessità di ripristinare talune funzioni del Senato, il cui ruolo ritiene sia stato eccessivamente impoverito dal provvedimento in esame, soprattutto per quanto concerne il suo compito di raccordo tra le istanze dei diversi livelli di governo. Al contempo, esprime una valutazione negativa sulle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera che hanno ridimensionato la potestà legislativa delle Regioni.
  Esprime poi talune perplessità sull'osservazione recata alla lettera f) della proposta di parere, dal momento che si invita ad integrare la disposizione di cui all'articolo 39, comma 12, del provvedimento, con l'indicazione di un termine entro il quale gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome devono essere adeguati alle nuove disposizioni costituzionali. Non ravvisa la necessità di prevedere la fissazione di tale termine, giudicando più opportuno non incidere sull'autonomia speciale di tali enti territoriali per quanto riguarda la definizione delle tempistica connessa all'adeguamento dei rispettivi Statuti alle nuove disposizioni costituzionali, tenuto conto, peraltro, che tale articolo 39, comma 12, prevede il raggiungimento di intese con le medesime Regioni a Statuto speciale e Province autonome.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, ricordato che sull'argomento è stata svolta un'ampia indagine conoscitiva, ritiene che l'osservazione recata alla lettera f) della sua proposta di parere non incida negativamente sull'autonomia delle Regioni e delle Province autonome e non interferisca sulle intese, mirando piuttosto a favorire che l'adeguamento degli statuti avvenga entro margini temporali certi, nell'ambito di una corretta dialettica tra lo Stato e tali enti, peraltro all'interno di un percorso possibilmente comune alle diverse autonomie territoriali. Giudica che ciò sia opportuno, considerato che, altrimenti, alle Regioni e Province autonome, nelle more dell'attuazione della disposizione recata dall'articolo 39, comma 12, spetterebbero ambiti di competenza eccessivamente differenziati, configurandosi per le autonomie speciali un sistema a tre velocità, in cui la competenza legislativa concorrente e la competenza legislativa residuale prevista dal vigente sistema costituzionale si somma alle competenze legislative riconosciute dai rispettivi Statuti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 78/2015: Misure finanziarie enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, osserva preliminarmente con soddisfazione che nel corso nell'esame al Senato sono state recepite tutte le condizioni formulate dalla Commissione per gli affari regionali nel parere espresso in data 8 luglio.
  Passando all'esame del contenuto del provvedimento, rileva che i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame abrogano il decreto-legge 1o luglio 2015, n. 85 e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (i cui relativi disegni di legge di conversione sono in corso di esame da parte delle Camere) e provvedono contestualmente a farne salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nella loro vigenza.Pag. 215
  Passando al contenuto del decreto-legge, osserva che l'articolo 1 è finalizzato alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018, disponendo altresì alcune misure finalizzate a rendere più sostenibili il raggiungimento degli obiettivi medesimi, allentando, nel contempo, la pressione sulle spese di investimento.
  In particolare, il comma 1 ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità per i comuni, come approvati con l'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, riducendoli di un importo pari all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, come stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento.
  I commi successivi recano norme che allentano i vincoli del patto, consentendo ai comuni maggiori margini finanziari per effettuare spese finalizzate a investimenti volti alla cura del territorio e all'erogazione dei servizi (commi 2-6).
  Il comma 8 estende anche ai comuni sede di città metropolitane l'utilizzo dei 700 milioni di euro destinati, dalla legge di stabilità per il 2015 (comma 145) alle sole regioni, per l'esclusione dagli equilibri di bilancio delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari. Per i comuni, le risorse sono destinate all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche e delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione «2007-2013» e nella Programmazione «2014-2020», a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.
  I commi 7 e 9 prevedono l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014 da parte degli enti locali. In particolare, è definito un limite massimo all'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ovvero del Fondo di riequilibrio provinciale (ora commisurata al 20 per cento dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo finanziario effettivamente conseguito nel 2014 anziché all'effettivo scostamento); per le province e le città metropolitane, la riduzione non può comunque applicarsi in misura superiore al 2 per cento delle entrate correnti (limite così ridefinito nel corso dell'esame al Senato, in luogo del 3 per cento previsto nel testo iniziale).
  L'ultimo periodo del comma 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente, inoltre, alle province e città metropolitane, in deroga alle specifiche disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015) anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.
  Il comma 9, infine, esclude l'applicazione delle sanzioni per gli enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario nel 2012.
  Il comma 10 reca la determinazione dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire per l'anno 2015, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità 2015. Gli importi sono indicati nella Tabella 2, allegata al provvedimento in esame.
  Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per un importo massimo complessivo di 7,5 milioni di euro.
  La riduzione degli obiettivi in favore dei suddetti comuni è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizioni per l'attuazione del meccanismo di premialità degli enti locali – che consente la riduzione gli obiettivi annuali del patto di stabilità per gli enti locali virtuosi nell'anno Pag. 216precedente – che vengono pertanto corrispondentemente diminuiti, prioritariamente con riferimento alla premialità da assegnare ai comuni.
  Fa notare che l'articolo 1-bis è volto ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale. Il beneficio è limitato alle sole regioni che nell'anno 2014 hanno registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti in linea con la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, che si ricorda, fissa i termini ordinari per il pagamento nelle transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione in 30 giorni, termine prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni.
  Rileva che l'articolo 1-ter introduce una norma avente carattere di eccezionalità, che consente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di procedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per il solo anno 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità e ai nuovi principi dell'armonizzazione contabile che prevedono un bilancio triennale 2015-2017 con carattere autorizzatorio.
  La norma prevede, inoltre, che per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.
  Evidenzia che l'articolo 1-quater reca disposizioni per il finanziamento delle spese di investimento delle regioni per il 2015, in relazione alle regole operanti in materia a seguito della nuova disciplina sull'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo n.118 del 2011.
  Fa notare che l'articolo 1-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la defiscalizzazione delle operazioni che comportano il cambiamento dell'assetto proprietario del Parco di Monza.
  Fa presente che l'articolo 2, commi 1-5 e comma 6, introduce alcune disposizioni al fine di agevolare nei confronti degli enti locali, l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui.
  Si dispone inoltre che nell'esercizio 2015 gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e che per i medesimi enti, qualora abbiano presentato la richiesta di accesso alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-bis del TUEL sia possibile ripianare in un periodo trentennale la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.
  L'articolo 2, comma 5-bis reca disposizioni in favore degli enti locali che non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario prevedendo che gli stessi possano comunque procedere alla sua presentazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015.
  Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale.
  In particolare, i commi 1 e 2 dispongono che, a decorrere dal 2016, il Ministero dell'interno disponga entro il 31 marzo di ciascun anno il pagamento di un primo acconto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, da attribuire a ciascun comune in misura pari all'otto per cento delle risorse di riferimento, come risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014. L'ammontare anticipato viene recuperato nei confronti dei singoli comuni dall'Agenzia delle entrate mediante trattenuta sulle somme a titolo di imposta municipale propria.
  Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di Pag. 217solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, precisando che il criterio di riparto è costituito dalla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, fissando, per il 2015, l'ammontare complessivo di riferimento della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario ad un importo corrisponde al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.
  Il comma 4 interviene, infine, sulle modalità di ripartizione tra i comuni della riduzione di 1.200 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, disposta a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 435, legge n. 190 del 2014).
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 4-bis volto ad assegnare ai comuni le disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2014 sul Fondo di solidarietà comunale per le cosiddette verifiche successive (da destinare cioè ad eventuali conguagli) e non utilizzate per tale finalità (circa 29,3 milioni). Le assegnazioni sono destinate a compensare l'incidenza negativa del riparto del Fondo dell'anno 2015, effettuato sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, in favore, soprattutto, dei comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse complessive del comune superiore all'1,3 per cento.
  Fa notare che l'articolo 4, comma 1, dispone, in favore degli enti locali, la disapplicazione delle sanzioni concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo – previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti – al fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, presso regioni ed enti locali, secondo le procedure di mobilità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 424, legge n. 190 del 2014).
  Nell'ambito della ricollocazione del personale delle province, il comma 2, dispone il trasferimento presso l'amministrazione in cui presta servizio del personale delle province che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trova in posizione di comando, distacco o di altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente agli enti locali di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei servizi educativi e scolastici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (Stabilità 2015) che destina i budget assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1o gennaio 2015 e delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità.
  Il comma 3, attraverso una novella dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, introduce una precisazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il turn-over negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, specificando che la programmazione delle assunzioni viene fatta con riferimento al triennio precedente.
  Il comma 4 esclude dal calcolo dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni i pagamenti dei debiti commerciali pregressi effettuati con le disponibilità finanziarie concesse agli enti territoriali – in termini di anticipazioni di liquidità ovvero di disponibilità di spazi finanziari in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno – dai decreti-legge n. 35 del 2013 e n. 66 del 2014. Ciò al fine di attenuare il divieto di assunzioni legato al ritardo nei pagamenti, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Il comma 4-bis consente la stipula di convenzioni per gestire in forma associata il servizio di segreteria, non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e Pag. 218tra province. In base alla legislazione vigente, infatti, ciascun comune e ciascuna provincia hanno un segretario titolare iscritto all'apposito albo cui si accede per concorso (TUEL articolo 97 e 98), a cui sono affidate una serie di compiti e funzioni a partire dalla collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  Il comma 4-ter, stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.
  Evidenzia che l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stessa agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.
  Osserva che l'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.
  Più in particolare, viene specificato che agli enti di area vasta e alle città metropolitane compete l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali. Spetta inoltre alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali.
  Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, in base alle suddette leggi regionali e all'individuazione operata dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane, è dunque trasferito ai comuni, singoli o associati. Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà, tra cui: limiti della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto per gli enti locali – a pena di nullità e fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia provinciale non sia stato completamente assorbito – di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, salvo assunzioni a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodi non superiori a 5 mesi nell'anno solare.
  Modalità e procedure del transito del personale sono definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire sono concordate dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane con i comuni del territorio, singoli o associati.
  Fa presente che l'articolo 5-bis proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di Pag. 219personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
  Fa presente che l'articolo 6, comma 1, dispone anticipazioni di liquidità, fino ad un importo massimo di 40 milioni per l'anno 2015, in favore degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso, anche per quelli il cui commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.
  I successivi commi da 2 a 6 disciplinano le modalità di restituzione dell'anticipazione, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, della durata massima di trenta anni a decorrere dal 2019.
  Per esigenze di riorganizzazione strutturale, il comma 7 autorizza gli enti locali commissariati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla medesima data) ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
  Evidenzia che l'articolo 7, commi 1 e 2, attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Dispone inoltre che, per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.
  Evidenzia che il comma 2-bis interviene sulla procedura di riequilibrio finanziario degli enti in dissesto, prolungando di un anno il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio ed includendovi anche le province e città metropolitane.
  Fa presente che il comma 3 reca le modalità di ripartizione tra i comuni e le province della ulteriore riduzione di risorse che grava nei confronti di tali enti per gli anni a partire dal 2015 ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta spending review), rispetto al taglio già operato all'anno 2014 – a valere, rispettivamente, sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale – quantificato in 100 milioni di euro per i comuni e in 50 milioni di euro per le province, da ripartirsi in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014.
  Il comma 4 estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES con le medesime modalità già previste per la TARI, vale a dire ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.
  Il comma 5 modifica la destinazione della quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, destinandola prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui; per la restante quota alla copertura di spese di investimento; in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
  Il comma 6 modifica il comma 15 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di richiesta di anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il pagamento dei debiti pregressi. Evidenzia che il comma 7 differisce al 31 dicembre 2015: il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, Pag. 220nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.
  Il comma 8 include, accanto alla società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente, già previste a legislazione vigente, anche il consorzio, tra gli enti che le amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento.
  Il comma 8-bis prevede che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione.
  Il comma 9 dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tia e Tares.
  Il comma 9-bis, introdotto al Senato, autorizza le province autonome di Trento e Bolzano ad utilizzare lo strumento della notifica mediante affissione all'albo pretorio e altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare alla conoscenza degli intestatari le nuove rendite catastali di particelle coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali.
  Il comma 9-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, detta una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 «ecotossico» (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Si prevede, in particolare, che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada) per la classe 9-M6 e M7 (materie pericolose per l'ambiente acquatico, rispettivamente liquide o solide).
  Il comma 9-quater, introdotto al Senato, autorizza il Comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e a variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015 La medesima norma assegna integralmente e indistintamente all'opera «Collegamento SS 11 – SS 233» Zara-Expo, contenuta nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2013, le risorse già previste nel medesimo Allegato 1 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal decreto-legge 145 del 2013 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014.
  Il comma 9-quinquies attribuisce alle regioni che non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, relativo al riordino delle funzioni provinciali, l'obbligo di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuata dalla legge regionale.
  Il comma 9-sexies, introdotto al Senato, sposta dal 30 settembre 2014 al 1o gennaio 2015 il termine con riferimento al quale sono individuate le effettive disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate al Piano di Azione Coesione, utili a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi finalizzati a Pag. 221nuove assunzioni a tempo indeterminato, autorizzati dai commi 118 e 121 della legge di stabilità per il 2015.
  I commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono la soppressione, con effetto dal 1o dicembre 2015, del Fondo Gas (il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas).
  Il comma 9-sexiesdecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce al comune di Campione d'Italia, in considerazione delle sue peculiarità geo-politiche e dell'evoluzione negativa del tasso di cambio del franco svizzero, un contributo di 8 milioni di euro per il 2015.
  Il comma 9-septiesdecies, in vista del riordino delle concessioni demaniali marittime, demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Nel frattempo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 sono prorogate, ai sensi del comma 9-duodevicies, le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura in essere al 31 dicembre 2013.
  Fa notare l'articolo 7-bis conferma la facoltà degli enti locali di assicurare gli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, introducendo una clausola di invarianza per la finanza pubblica; inoltre ammette il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali da parte dell'ente con alcuni limiti ed in presenza di determinate condizioni.
  Rileva che l'articolo 8, commi da 1 a 4, prevede un incremento delle risorse del Fondo per il pagamento dei debiti pregressi istituito dall'articolo 1, comma 10 del decreto legge n. 35 del 2013, destinando per il 2015 2 miliardi di euro in favore della Sezione del Fondo destinata al pagamento dei debiti non sanitari delle regioni e delle province autonome stabilendo anche le modalità per l'utilizzo delle risorse medesime. L'incremento è disposto utilizzando le risorse disponibili sulla base delle somme non erogate all'esito delle richieste di pagamento avanzate sulle altre due Sezioni del Fondo, vale a dire quella per il pagamento dei debiti degli enti locali e quella per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
  I commi da 4-bis a 4-quater consentono al CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014 dall'incorporazione nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) dell'l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) – l'accesso ad anticipazioni di liquidità nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
  A tal fine, si autorizza l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 35 del 2013 (legge n. 64 del 2013) (comma 4-bis).
  All'erogazione dell'anticipazione si provvede a seguito: a) della presentazione da parte del CREA di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il MEF; b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di rimborso delle somme anticipate comprensive degli interessi (il rimborso deve avvenire entro un periodo non superiore a trenta anni e il tasso di interesse deve essere pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione).Pag. 222
  L'articolo introduce poi, ai commi da 5 a 9, ulteriori disposizioni per l'utilizzo da parte degli enti locali delle somme già disponibili, pari a 850 milioni di euro per assicurare il pagamento dei debiti medesimi, maturati fino alla data del 31 dicembre 2014 a valere, anche in tal caso, sulle risorse non utilizzate già stanziate per il pagamento dei debiti pregressi.
  Il comma 10 attribuisce ai comuni per l'anno 2015 un contributo di complessivi 530 milioni di euro, da ripartirsi con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 10 luglio 2015, tenendo conto, tra l'altro, dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI; esso appare conseguente alle norme di fiscalità immobiliare contenute nella legge di stabilità 2015 relative, in particolare, alla introduzione di detrazioni sull'abitazione principale. I commi 11 e 12 individuano le risorse utili alla copertura finanziaria degli oneri recati dall'assegnazione del contributo.
  I commi 11 e 12 recano le disposizioni di copertura finanziaria.
  Il comma 13 dell'articolo 8 anticipa dal 30 settembre al 30 giugno 2015 il termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014, prevista dall'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 4/2015.
  Il comma 13-bis, introdotto al Senato, proroga il termine per pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, scaduto il 16 giugno 2015, al 30 ottobre 2015 senza che siano dovuti sanzioni e interessi.
  I commi da 13-ter a 13-quinquies dell'articolo 8 dispongono in favore delle città metropolitane di Milano e Torino, in relazione a specifiche esigenze finanziarie delle stesse, un contributo per l'anno 2015 pari, rispettivamente, a 60 ed a 20 milioni di euro; prevedono altresì, per il medesimo anno, un contributo di 30 milioni alle province e città metropolitane per il sostegno degli alunni con handicap.
  Il comma 13-sexies dispone che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.
  Il comma 13-septies prevede la possibilità di utilizzare le risorse originariamente destinate al finanziamento del contratto di servizio tra Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la regione Sardegna per la copertura dei costi netti connessi agli oneri di servizio pubblico marittimo derivanti da contratti affidati sulla base di una procedura di gara aperta.
  I commi 13-octies e 13-novies, introdotti al Senato, attribuiscono alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, anche in ragione del minor gettito derivante alla Regione stessa dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, mediante utilizzo delle risorse destinate al pagamento dei debiti pregressi delle regioni non richieste tempestivamente dagli enti territoriali interessati. Gli oneri derivanti dalla norma, stimati in 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018 sono coperti mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Sottolinea in proposito che il contributo costituisce diretto riconoscimento di importi spettanti alla Regione siciliana sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto speciale.
  Il comma 13-decies, anch'esso introdotto al Senato, stabilisce che per il 2014 e il 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta sui redditi spettante alla Regione Siciliana sia effettuata mediante attribuzione diretta alla Regione. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia Entrate – fondi di bilancio».
  Il comma 13-undecies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che per gli anni 2014 e 2015 resti fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione Siciliana da parte del Dipartimento delle finanze, anche sulla Pag. 223base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
  Il comma 13-duodecies attribuisce una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016, nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma «federalismo» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalle agevolazioni IRAP introdotte dalla legge di stabilità 2015.
  L'articolo 8-bis ridetermina in diminuzione, per circa 60 milioni di euro, l'obiettivo del Patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta per il 2015, all'esito del recente accordo intervenuto nel luglio 2015 tra la regione medesima ed il Ministero dell'economia; provvede inoltre in ordine al subentro della regione medesima allo Stato – con l'assunzione dei relativi oneri – nei rapporti con il gestore del servizio ferroviario regionale (Trenitalia S.p.A.) a far data dal 1o gennaio 2011. A tal fine viene corrisposto alla regione un contributo aggiuntivo per il 2015 di circa 120 milioni, anche a compensazione di minori entrate derivanti da modifiche di aliquote di gettiti ad essa spettanti.
  L'articolo 9 reca modifiche ad alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2015 di interesse delle regioni, relative: alla determinazione degli equilibri del bilancio delle regioni, riducendo da 2.005 a 1.720 milioni di euro l'ammontare complessivo massimo del concorso di determinate poste di bilancio, indicate dal comma medesimo, alla determinazione dei saldi di equilibrio che in termini di competenza e di cassa, nell'anno 2015, le regioni a statuto ordinario sono tenute a conseguire, ai fini del rispetto delle nuove modalità di contenimento dei saldi di finanza pubblica (comma 1); all'utilizzo delle risorse stanziate per il patto verticale incentivato ai fini del contributo finanziario imposto alle regioni per l'anno 2015 dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, recependo, a tal fine, l'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2015 (comma 2); alla disciplina del patto verticale incentivato, in particolare, modificando il termine di conclusione della procedura e consentendo agli enti locali beneficiari di utilizzare gli spazi finanziari ceduti dalla regioni per sostenere pagamenti in conto capitale, oltre che per pagare i debiti commerciali di parte capitale (comma 3); all'estensione della disciplina del pareggio di bilancio, quale nuova modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica introdotta per le regioni a statuto ordinario dalla legge di stabilità 2015, anche alla Regione Sardegna a decorrere dal 2015(comma 4); alle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni nell'arco di sette esercizi finanziari, in deroga alle disposizioni contabili vigenti (comma 5).
  Il comma 7 proroga al 30 novembre 2015 il termine previsto per l'invio da parte dei comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di riqualificazione urbana volti alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e inserisce l'intesa della Conferenza unificata nel procedimento per l'adozione del D.P.C.M. con cui deve essere approvato il bando per la presentazione dei medesimi progetti.
  Il comma 8 modifica la procedura di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, prevedendo l'intesa, in luogo della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate per oneri derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia Pag. 224dell'Unione europea relative a violazioni imputabili ad amministrazioni regionali o locali.
  Il comma 9 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di rinviare all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).
  I commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, inseriti nel corso dell'esame al Senato, sono volti a chiarire che, in caso di leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.
  Il comma 10, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999, è diretto ad estendere l'applicabilità, della disciplina prevista al comma 1 del medesimo articolo, riguardante i rapporti fra SSN, e università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, anche alle università non statali che gestiscono policlinici per il tramite di enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti dalle stesse Università non statali e da queste controllati attraverso la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
  Il comma 11 prevede che continuano ad applicarsi i finanziamenti statali in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini disposti dal nuovo comma 1-bis.
  I commi 11-bis e 11-ter, reca disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA.
  In particolare: si estende esplicitamente la possibilità di partecipare al Consorzio anche a soggetti privati; se ne affida il controllo analogo (a quello esercitato sui propri servizi) a tutti i soggetti consorziati, congiuntamente.
  Tali previsioni consentirebbero l'affidamento di servizi in house al CINECA.
  Il comma 11-quater stabilisce, con previsione di carattere generale, le condizioni per l'affidamento diretto di servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 9-bis, chiarisce che, in attuazione della lettera E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015 e dell'Intesa del 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies del provvedimento in esame, finalizzate a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario. Pertanto, l'articolo 9-bis si configura come una sorta di premessa alle disposizioni immediatamente successive e può essere collegato all'articolo 9-septies che ridetermina, a decorrere dal 2015, una riduzione di 2.352 milioni di euro del livello del finanziamento del SSN.
  L'articolo 9-ter reca misure finalizzate alla razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, di dispositivi medici e di farmaci.
  L'articolo 9-quater demanda a un decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'individuazione delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza (comma 1). Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito (comma 2). Per garantire il rispetto delle condizioni prescrittive da parte dei medici prescrittori, la norma prevede che in caso di comportamenti prescrittivi non conformi, si applichino delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici (comma 5). La mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del Pag. 225direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione (comma 6).
  Conseguentemente, le regioni e gli enti del SSN sono tenuti a ridefinire i tetti di spesa annui degli erogatori privati di specialistica ambulatoriale, riducendo per il 2015 il valore dei contratti di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014 (comma 7).
  Allo stesso tempo, regioni ed enti del SSN sono tenuti a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriati sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate. La norma demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera (comma 8).
  Conseguentemente, a decorrere dal 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza, ovvero ad elevato rischio di inappropriatezza, effettuati nelle strutture private accreditate ed identificati a livello regionale, sono applicate penalizzazioni tariffarie (comma 9).
  L'articolo 9-quinquies stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è decurtato di un importo pari alle riduzioni derivanti dalla rideterminazione delle strutture ospedaliere operata in attuazione dei processi di riorganizzazione discendenti dall'attuazione del Decreto 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera».
  L'articolo 9-sexies detta misure per il potenziamento del monitoraggio delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle regioni e delle province autonome. Nello specifico, il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome mettano a disposizione di Consip e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto della normativa in materia di beni e servizi con particolare riferimento agli acquisti effettuati tramite le centrali di acquisto regionali. Il comma 2 dispone altresì un potenziamento delle verifiche prevedendo che siano effettuate trimestralmente.
  L'articolo 9-septies registra la riduzione di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato. La riduzione consegue al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (comma 1).
  Per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le regioni possono conseguire le economie necessarie anche adottando misure alternative a quelle disposte dagli artt. da 9-bis a 9-sexies, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario (comma 2).
  Infine, i commi 3 e 4 rideterminano il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione siciliana e della regione Friuli Venezia-Giulia.
  L'articolo 9-octies reca la norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse concorrano al conseguimento degli obiettivi di cui gli articoli da 9-bis a 9-septies del provvedimento in esame, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
  L'articolo 9-nonies, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di potenziare le misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, autorizza il Ministero della salute, ad effettuare una spesa di 3.100.000,00 Euro per il 2015 e di 2.341.140,00 Euro a decorrere dal 2016 anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano in area mediterranea, nonché per la grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in Pag. 226occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario 2015-2016.
  Prevede, al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, l'incremento della spesa di euro 400.000 per l'anno 2015 e di euro 1.124.000 per l'anno 2016 e dispone sulla copertura finanziaria delle misure.
  L'articolo 9-decies autorizza, per l'anno 2016, un contributo di 33.512.338 euro a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, in considerazione, in particolare, delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone che si verificherà in occasione di tale evento. Il contributo è finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed è subordinato alla presentazione da parte della Regione Lazio al Ministero di un programma di interventi da realizzare.
  Per il perseguimento delle citate finalità, per gli anni 2015 e 2016 sono sospese per gli enti del Servizio sanitario della Regione le limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato.
  Viene consentito ai pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo di usufruire, previo pagamento di un contributo volontario di 50 Euro, dell'assistenza sanitaria ospedaliera.
  In caso di mancato versamento del contributo i pellegrini corrispondono, per le sopracitate prestazioni, le tariffe vigenti nella Regione dove insiste la struttura ospedaliera.
  Non sono tenuti al pagamento del contributo i pellegrini provenienti da Paesi con i quali l'Italia ha accordi in materia sanitaria.
  Le disposizioni dell'articolo 9-undecies intendono garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'Intesa di riparto del Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziate per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso le regioni e gli altri enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità. A legislazione vigente, le anticipazioni di cassa in favore delle regioni incidono sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale. L'articolo 9-undecies introduce un regime di erogazione anticipata anche per: gli istituti zooprofilattici sperimentali; le quote destinate alla medicina penitenziaria; le quote destinate agli enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del SSN (comma 1) il finanziamento della formazione dei medici specialisti (comma 2).
  La misura dell'erogazione è stabilita in un importo non superiore all'80 per cento dell'ultimo valore disponibile in sede di riparto assentito in Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 9-duodecies, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa a 630 unità la dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 –, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, anche in relazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, ed individua le misure per la copertura degli oneri da ciò derivanti.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di carta di identità elettronica.
  Si provvede ad estendere le competenze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) anche allo stato civile e alla tenuta delle liste di leva, prevedendo l'istituzione presso l'ANPR dell'archivio informatizzato dei registri di stato civile dei comuni e stabilendo che essa fornisca i dati per la tenuta delle liste di leva. Viene modificata anche la disciplina delle funzioni dei comuni in materia anagrafica, lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità ai comuni di utilizzare i dati anagrafici locali (comma 1). Per la realizzazione dei nuovi compiti, viene confermato il ruolo della SOGEI, già soggetto tecnico attuatore dell'anagrafe nazionale (comma 2).
  I commi 3, 4 e 5 intervengono sulla disciplina della carta di identità elettronica Pag. 227CIE che non è più definito quale documento obbligatorio di identificazione. Inoltre, viene definitivamente superato il progetto di unificazione della CIE e della tessera sanitaria nel Documento digitale unificato (DDU) le cui norme regolatrici sono abrogate.
  Le spese previste per l'implementazione di ANPR e CIE sono quantificate in 59,5 milioni per il 2015, 8 milioni per il 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dal 2020. Per le attività di gestione si prevedono oneri per ulteriori 2,7 milioni dal 2016 (comma 6).
  Nell'ambito dell'articolo 11, i commi 1, da 2 a 7-ter e da 12 a 16 recano una serie di misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009.
  Il comma 1 interviene sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 al fine di disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere, a pena di nullità. Il comma 3 prevede l'adeguamento dei contratti già stipulati, inclusi i contratti preliminari, alla nuova disciplina prima della progettazione esecutiva.
  Il comma 1-bis dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova (colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo) dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, da attuarsi, per finalità di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dei commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014).
  Resta ferma la misura della riduzione da applicare ai comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, fissata nel 50 per cento di quanto applicabile alla generalità dei comuni.
  Relativamente ad alcune figure coinvolte nei lavori di ricostruzione, il comma 2 stabilisce che il direttore dei lavori non possa avere rapporti con le imprese affidatarie dei lavori, mentre il comma 4 prevede l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alle attività di riparazione o ricostruzione.
  Una serie di disposizioni interviene sui termini di inizio e di fine dei lavori, nonché sull'avanzamento dei lavori medesimi, al fine di prevedere sanzioni e penali nel caso di ritardi (commi 5 e 5-bis).
  Ulteriori disposizioni riguardano il subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori e disciplina le fattispecie di risoluzione dei contratti (commi 6 e 7).
  Il comma 7-bis estende ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere il contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma.
  Il comma 7-ter, prevede una autorizzazione da parte dei comuni in merito alla richiesta di eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo.
  Il comma 8 stabilisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti alle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.
  Il comma 9 prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 6 Pag. 228aprile 2009 in Abruzzo, inclusi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, per i quali i lavori non possono essere iniziati senza l'autorizzazione del soprintendente, nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni culturali, ovvero senza la preventiva autorizzazione paesaggistica nel caso di edifici sottoposti alla tutela dei beni paesaggistici (comma 11).
  Il comma 11-bis contiene misure specificamente volte alla riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici attraverso disposizioni che riguardano la progettazione.
  Il comma 11-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni di utilizzare fino al 31 marzo 2016 l'attuale modalità di riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili (CASE) e nei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), che si basa sulle superfici lorde coperte degli alloggi. A partire dal 1o aprile 2016, invece, il riparto dei consumi rilevati per ogni edificio avverrà in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.
  Il comma 11-quater reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter.
  Il comma 12 prevede la destinazione di risorse a interventi previsti nel quadro di un programma di sviluppo a favore dei territori colpiti dal sisma del 2009.
  I commi 13 e 14 sono volti ad estendere le competenze dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei 56 comuni del cratere, anche ai comuni fuori cratere e a prevedere, per la nomina dei titolari dei due Uffici speciali per la ricostruzione, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Il comma 14-bis prevede che l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati avvenga sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni.
  Il comma 14-ter riconosce anche per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per il comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.
  Il comma 15 assegna, infine, al comune dell'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015.
  Il comma 16-bis dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di «produttore di rifiuti», «raccolta» e «deposito temporaneo» riportate, rispettivamente, nelle lettere f), o) e bb) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). La modifica della definizione di «produttore di rifiuti» adegua la normativa in materia di rifiuti a un'interpretazione della giurisprudenza riguardante la nozione di «produttore di rifiuti», da ultimo ribadita nella sentenza della Corte di cassazione n. 5916 del 2015, sentenza che ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Gorizia dell'11 luglio 2013 con cui era stato rigettato il ricorso del PM del medesimo Tribunale contro il provvedimento che negava il sequestro preventivo di alcune aree e capannoni ubicati all'interno dei cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri.
  Il comma 16-ter introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Tali modifiche operano attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha attuato la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
  Il comma 16-quater dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti la disciplina – contenuta nell'articolo 33 del decreto-legge 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia») – per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in Pag. 229aree territoriali di rilevante interesse nazionale, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Caroglio. Le disposizioni intervengono sulla procedura di selezione del Commissario straordinario di Governo (lett. a), nonché provvedono all'individuazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. quale Soggetto attuatore e all'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al comprensorio di Bagnoli Coroglio (lett. b e c). Conseguentemente vengono modificate le disposizioni riguardanti la definizione del programma di rigenerazione urbana, anche con riguardo al coinvolgimento del comune di Napoli.
  L'articolo 11-bis reca disposizioni in materia di attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  Rileva che l'articolo 12, commi 1-4 e 7-8, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le microimprese con sede all'interno della Zona Franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali nei due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  Il comma 5 indica le agevolazioni tributarie temporanee previste per la Zona Franca dei territori dell'Emilia colpiti dal sisma e beneficiari delle norme di vantaggio disposte complessivamente dall'articolo 12 in esame. Esse consistono nella parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dall'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali. Il comma 6 precisa che tali esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta: quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quello successivo.
  Il comma 01 dell'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  I commi da 1 a 6 dell'articolo 13 intervengono sulla disciplina delle misure destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, i commi 1 e 2 consentono al Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di contributi a favore delle imprese.
  Il comma 3 prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dal sisma del 2012, riduzione pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite complessivo di 20 milioni per il 2015.
  Il comma 4 estende dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.
  Il comma 5 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio.
  L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. Ai fini dell'istituzione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016.
  L'articolo 13-ter reca una serie di misure riguardanti la città di Venezia. Il comma 1 prevede la partecipazione del Pag. 230Ministro dell'economia e delle finanze alla composizione del Comitato per la salvaguardia di Venezia.
  Il comma 2 riguarda la Fondazione La Biennale di Venezia e modifica il decreto legislativo n. 19 del 1998 (successivamente modificato, in particolare, dal decreto legislativo n1 del 2004) – con il quale è stata operata la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata –, in particolare intervenendo sulla riconferma del presidente e dei componenti degli organi, il rinnovo dell'incarico di direttore generale, la durata dell'incarico dei direttori di settore.
  L'articolo 13-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga di due mesi, dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, i termini per la cantierabilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia) finanziati a valere sulle risorse del medesimo articolo 3.
  L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015. Tale incremento era stato previsto quale clausola di salvaguardia, da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga in relazione alle disposizioni in materia di reverse chargee split payment contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015.
  L'articolo 15 reca disposizioni in merito al funzionamento dei servizi per l'impiego e alle funzioni amministrative connesse alle politiche attive per il lavoro.
  Nell'ambito dell'articolo 16, il comma 1, prevede che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.
  Il comma 1-bis prolunga fino al 31 gennaio 2019 le funzioni del Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei, prevedendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2016, lo stesso Direttore e le competenze ad esso attribuite confluiscono nella «Soprintendenza Pompei», nuova denominazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
  Inoltre, estende a 24 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del medesimo Grande progetto Pompei, intervenendo anche sul limite di spesa autorizzato per tali finalità, che viene reso permanente.
  Il comma 1-ter dell'articolo 16, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa che disciplina il commercio nelle aree in cui esistono complessi monumentali interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, per introdurre l'intesa con la Regione, da parte degli uffici territoriali del Ministero, nell'adozione delle determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che non risultino più compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione.
  I commi 1-quater e 1-quinquies intendono garantire il funzionamento di archivi e altri luoghi della cultura che facevano capo alla competenza delle province fino all'intervento della legge n. 56 del 2014, che non menziona tra le competenze dei nuovi enti la gestione dei beni culturali.
  In particolare, dispongono l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, di un piano di razionalizzazione di tali luoghi della cultura, che può prevedere il versamento agli archivi di Stato dei documenti degli archivi storici delle province, l'eventuale trasferimento al Mibact dei relativi immobili, Pag. 231nonché la individuazione di altri istituti e luoghi della cultura da trasferire sempre al Mibact.
  Entro la stessa data possono essere trasferiti al Mibact i funzionari archivisti, bibliotecari, storici dell'arte e archeologi in servizio a tempo indeterminato presso le province.
  L'articolo 16, comma 1-sexies, reca alcune modifiche al codice di beni culturali finalizzate ad assicurare condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico.
  Il comma unico dell'articolo 16-bis – articolo introdotto nel corso dell'esame al Senato e confluito nel c.d. maxiemendamento – novella l'articolo 1, comma 420, della legge di stabilità per il 2014. La norma è intesa a circoscrivere – alle sole associazioni e fondazioni specificamente dedicate a gestire i beni del patrimonio mondiale dell'umanità definiti in sede UNESCO e che ricadano nel territorio di più province – la facoltà di ricorrere alla deroga, precedentemente posta a favore di tutte le istituzioni culturali, riguardante il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione previsto dalla vigente normativa.
  L'articolo 16-ter introduce una norma di autorizzazione all'assunzione straordinaria nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (a valere sulle facoltà assunzionali previste per il rispettivo anno successivo).
  Per tali assunzioni – le quali decorrono non prima del 1o ottobre dell'anno di riferimento – è previsto si attinga in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1o gennaio 2011.
  Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi banditi per il 2015 e il 2016.
  Le modalità attuative sono demandate a provvedimenti dei ministeri di riferimento assicurando, in particolare, la precedenza ai concorsi più risalenti nel tempo e alle migliori posizioni nelle rispettive graduatorie.
  Analoga autorizzazione all'assunzione straordinaria è prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 250 unità per l'anno 2015 (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno successivo). Per queste assunzioni (decorrenti da non prima il 1o ottobre 2015) è previsto si attinga per metà alla graduatoria selettiva per titoli indetta nel 2007 e per metà alla graduatoria di concorso pubblico del 2008.
  Le residue facoltà assunzionali per il 2016 e per il 2017, sono esercitabili per i corpi di Polizia solo dal 1o dicembre dell'anno di riferimento (ad eccezione degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi). Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la soglia è il 1o dicembre 2016.
  Alla copertura degli oneri, calcolati in 16.655.427 euro per il 2015 e di 11.217.902 euro per il 2016, si fa fronte tramite corrispondente utilizzo delle somme disponibili del Fondo per le vittime della mafia, delle richieste estorsive e dell'usura.
  L'articolo 16-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014
  L'articolo 17 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministro può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare entro l'esercizio in cui è erogata l'anticipazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Pag. 232
  L'articolo 18 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge. Esso è dunque in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
Testo unificato C. 2607 Braga e abb.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera sul testo della proposta di legge C. 2607 e abbinate, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile».
  Osserva che il testo unificato in esame reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti al riordino delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e la relativa funzione, nei seguenti ambiti:
   a) definizione delle attività di protezione civile;
   b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, con possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;
   c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta ed alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale, in base al principio di distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa; riconoscimento al Presidente del Consiglio dei Ministri della funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   d) partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile;
   e) partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
   f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile;
   g) disciplina dello stato di emergenza;
   h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile in relazione a misure connesse allo stato di emergenza;
   i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo della protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
   l) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale;
   m) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
   n) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile;
   o) modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione all'elaborazione Pag. 233delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origina antropica e per la loro attuazione.

  I decreti legislativi sono emanati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.
  Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, possono essere adottate disposizioni integrative o correttive.
   Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

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