CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 AGOSTO 2015

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Palladino, al quale formula, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

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Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.
C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga.

(Esame – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Cesare DAMIANO, presidente, rileva preliminarmente che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge C. 2514, a prima firma dell'onorevole Fedriga, C. 2958, a prima firma dell'onorevole Gnecchi, e C. 3002, a prima firma dell'onorevole Fedriga, volte a prevedere un ulteriore intervento volto ad estendere l'applicabilità delle disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014 del 2011.
  Svolgendo un breve intervento introduttivo, in sostituzione della relatrice, onorevole Incerti, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala che le proposte prefigurano il settimo intervento di salvaguardia a favore dei lavoratori esodati, che farebbe seguito ai ripetuti interventi del legislatore, adottati già a ridosso della riforma previdenziale del 2011 e proseguiti fino all'adozione della recente legge n. 147 del 2014. Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore, quindi, la copertura previdenziale riguarda, a oggi, una platea complessiva di poco più di 170.000 lavoratori. Secondo il report più aggiornato prodotto dall'INPS, che riepiloga la situazione al 13 luglio 2015, a fronte di una platea massima di 170.230 lavoratori salvaguardati, le certificazioni accolte sono pari a 114.317 e le pensioni liquidate ammontano a 78.334. Quanto al contenuto delle proposte di legge, in estrema sintesi segnala che la proposta di legge C. 2514 ripropone, con alcune differenze, il testo unificato approvato dall'XI Commissione della Camera dei deputati l'11 marzo 2014 in occasione dell'esame delle proposte C. 224 e abbinate, poi tradottosi nell'approvazione della cosiddetta «sesta salvaguardia», di cui alla legge n. 147 del 2014. Le proposte di legge C. 2958 e C. 3002 in parte introducono nuove categorie di soggetti beneficiari, in parte incrementano il contingente di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, e in parte posticipano specifici termini temporali entro i quali già operano alcune salvaguardie. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla proposta di legge C. 2958, la necessità di tale intervento trae origine dal fatto che l'INPS ha stimato l'entità di tali categorie in «49.000 soggetti, suddivisi nelle varie categorie oggetto di salvaguardie precedenti e che meriterebbero di essere oggetto di ulteriori provvedimenti». Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi della Camera, per una più ampia disamina delle diverse categorie di lavoratori che dovrebbero essere interessati dalla salvaguardia, in questa fase di avvio della discussione, intende sottolineare che le proposte di legge in esame presentano misure abbastanza omogenee e, pertanto, vi sono le condizioni per lavorare proficuamente all'elaborazione di una proposta condivisa, che tenga conto delle diverse platee individuate dalle proposte di legge in esame.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4 della proposta di legge C. 2958 e l'articolo 5 della proposta C. 3002 fanno riferimento all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, nel quale confluiscono le eventuali economie accertate rispetto alle autorizzazioni di spesa previste per i precedenti interventi di salvaguardia. Risulta, in proposito, evidente l'esigenza di una proficua interlocuzione con il Governo al fine di acquisire i dati relativi alle economie determinatesi in sede di applicazione dei precedenti provvedimenti di salvaguardia. Rileva che la proposta di legge C. 2958 prevede altresì l'utilizzo delle economie di cui all'articolo 1, comma 709, della legge di stabilità per il 2015, derivanti dall'applicazione della disposizione del comma Pag. 170707 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale l'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 non può in ogni caso eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto. Si richiama, inoltre, il monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011. Al riguardo, segnala tuttavia che le procedure di monitoraggio sono previste dal comma 15 del medesimo articolo e che, in ogni caso, le eventuali economie accertate dovrebbero essere ricomprese tra quelle di cui al comma 235 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013. La proposta di legge C. 3002 prevede, invece, che in caso di insufficienza di tali ultime risorse, si utilizzano gli stanziamenti relativi al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015. Osserva che l'articolo 8 della proposta di legge C. 2514 prevede invece una diversa copertura, a valere su misure di razionalizzazione della spese, riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, nonché risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Conclusivamente, secondo quanto già prospettato nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di costituire già nella seduta odierna un comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, anche al fine di elaborare un testo unificato che sia il più possibile condiviso dai gruppi, in modo da poter avviare quanto prima una proficua interlocuzione con il Governo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
Nuovo testo C. 2799.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2799, recante modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
  Al riguardo, nel segnalare che il testo all'esame della nostra Commissione è frutto di una profonda revisione del contenuto della proposta di legge originaria, fa presente che essa trae origine delle difficoltà incontrate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nell'esercitare le funzioni ad essa attribuite, anche alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2014, che, nel procedere all'abolizione del finanziamento pubblico diretto, ha previsto un incremento dei compiti della medesima Commissione di garanzia.
  In proposito, ricorda che la Commissione è composta da cinque membri designati dai vertici delle tre massime magistrature, Pag. 171in particolare un membro è designato da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione, un membro è designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre membri sono designati da parte del Presidente della Corte dei conti. Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con il quale è altresì individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione. I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di Cassazione o equiparata. Il mandato dei membri della Commissione, che non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
  Passando all'esame delle singole disposizioni del provvedimento, segnala che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, novellando l'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012, consente alla Commissione di garanzia di avvalersi, oltre che del personale di segreteria messo a disposizione dalle due Camere, di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione e di due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. Il suddetto personale è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  Segnala che la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, sempre attraverso una novella alla legge n. 96 del 2012, specifica che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza nel rispetto della disciplina di carattere generale in materia, recata dall'articolo 1, commi 66 e 68, della legge n. 190 del 2012. In particolare, ricorda che il comma 68 dispone, come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, un limite di permanenza massima fuori ruolo di 10 anni, anche continuativi, nell'arco del loro servizio.
  Rileva che i commi 2 e 3 recano disposizioni di carattere transitorio in materia di effettuazione dei controlli sui rendiconti dei partiti e movimenti politici previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012. In particolare, il comma 2 stabilisce che la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse si effettui solo con riferimento ai rendiconti dei partiti politici riferiti agli esercizi successivi al 2014. Il comma 3 prevede, inoltre, che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti rediga la relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti nei limiti indicati dal comma 2, approvandola, per quanto riguarda i rendiconti riferiti all'esercizio 2013, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
  Segnala, poi, che il comma 4 introduce limitati correttivi alle norme del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, che hanno esteso ai partiti e ai movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare, al primo periodo del comma 4 si detta una disposizione di interpretazione autentica al fine di chiarire che le disposizioni che, entro un preciso limite di spesa, hanno esteso ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà si intendono riferite anche alle articolazioni e alle sezioni dotate di autonomia legale e finanziaria. Il secondo periodo del medesimo comma esclude inoltre la necessità dell'iscrizione e della Pag. 172permanenza nel registro nazionale dei partiti politici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013. Ai sensi del terzo periodo del comma 4, tale ultima disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2014.
  In relazione a tali previsioni, al fine di una miglior coordinamento delle disposizioni vigenti, segnala l'opportunità di intervenire anche sul secondo periodo del comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, al fine di sopprimere i residui riferimenti all'articolo 16 del medesimo decreto.
  Osserva, infine, che l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, rimarcando che da esso non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Alla luce di quanto esposto, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, segnalando con un'osservazione l'opportunità di apportare le indicate modifiche di coordinamento, connesse alle innovazioni introdotte dall'articolo 1, comma 4, primo periodo.

  Davide BARUFFI (PD) osserva che nella proposta di legge si coglie la volontà di porre rimedio alle difficoltà applicative che si stanno evidenziando, dopo l'approvazione del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, che reca norme per l'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti e movimenti politici. In particolare, con riferimento alle norme del comma 4 dell'articolo 1, che apportano correttivi alle disposizioni che hanno esteso ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà, osserva che è possibile, oltre che urgente, intervenire per risolvere le contraddizioni generate dall'entrata in vigore della nuova disciplina, in particolare, al fine di tutelare i lavoratori interessati.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

DL 78/15: Disposizioni urgenti di materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina PARIS (PD), relatrice, rileva preliminarmente che la XI Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla V Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica.
  Passa a illustrare, in estrema sintesi, il contenuto del decreto-legge, al quale il Senato ha apportato consistenti modifiche. In primo luogo, segnala che l'articolo 1, modificato dal Senato, reca la rideterminazione per gli anni 2015-2018 degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane, prevedendo, altresì, la concessione di maggiori spazi finanziari nonché l'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto stesso. Il Senato ha introdotto l'articolo 1-bis, che reca i criteri per la definizione del saldo di competenza 2015 ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici per le regioni che, nell'anno 2014, abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, l'articolo 1-ter, in materia di predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane, l'articolo 1-quater, in materia di spese per investimenti delle regioni nell'anno 2015, e l'articolo Pag. 1731-quinquies, che reca disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza.
  Rileva che l'articolo 2, marginalmente modificato dal Senato, introduce disposizioni per consentire agli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
  Osserva che l'articolo 3, anch'esso modificato marginalmente dal Senato, autorizza, a decorrere dal 2016, un'anticipazione annuale in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per fare fronte a carenze momentanee di liquidità. L'articolo inoltre reca disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015.
  Segnala che illustrerà più dettagliatamente nel prosieguo della relazione l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale, l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, che reca disposizioni per garantire la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali, e l'articolo 5, in materia di transito del personale appartenente al Corpo e ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale, così come sostituito dal Senato, mentre rileva che l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni per la proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate in compiti di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Segnala, a tale proposito, che il testo reca norme di contenuto analogo a quelle recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 85 del 2015, in corso di esame al Senato.
  Osserva che l'articolo 6, marginalmente modificato dal Senato, prevede anticipazioni di liquidità in favore di enti locali impegnati in operazioni di ripristino della legalità. Si tratta, in particolare, di enti commissariati in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o di enti il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  Rileva che l'articolo 7 reca una serie di ulteriori disposizioni di diversa natura concernenti gli enti locali. Si prevedono, tra l'altro, norme in materia: di rinegoziazione dei mutui; di affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES; di destinazione di quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali; di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000; di proroga dell'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, nonché di tassa sui rifiuti. Tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala, in particolare, la previsione di una disciplina transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 «ecotossico» (comma 9-ter), norme in favore del comune di Milano per il completamento di opere viarie (comma 9-quater), nonché norme per il rimborso delle somme corrispondenti alle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni non fondamentali (comma 9-quinquies). Anticipa che dei successivi commi da 9-sexies a 9-quinquiesdecies, introdotti dal Senato, darà conto nel prosieguo della relazione, in quanto investono le competenze della Commissione. Segnala, infine che i commi da 9-sexiesdecies a 9-duodevices recano disposizioni in materia, rispettivamente, di contributi a favore del comune di Campione d'Italia, di revisione delle concessioni demaniali marittime e di proroga dell'utilizzazione delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e agricoltura.
  Osserva poi che il Senato ha introdotto l'articolo 7-bis, in materia di assicurazione degli amministratori locali e di rimborso delle spese legali.
  Il successivo articolo 8 prevede l'incremento di 2 miliardi nel 2015 del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili scaduti nel 2014 o fuori bilancio e l'erogazione di un ulteriore contributo di 530 milioni per Pag. 174il 2015 in favore degli enti territoriali. Segnala che il Senato ha introdotto i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, che recano disposizioni per il completamento dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), previsto dalla legge n. 190 del 2014. Il Senato ha introdotto anche il comma 13-bis, che reca norme in materia di pagamento della prima rata 2015 dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, nonché disposizioni che prevedono l'erogazione di un contributo di 80 milioni di euro nel 2015 per sopperire ad esigenze finanziarie straordinarie della città metropolitana di Milano e delle province e di un contributo di 30 milioni di euro nel 2015 alle province e alle città metropolitane per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali (commi da 13-ter a 13-quinquies). Sono inoltre previste disposizioni in materia di cause di ineleggibilità dei sindaci (comma 13-sexies) e di copertura degli oneri annuali per servizi pubblici di navigazione (comma 13-septies). Il Senato ha poi previsto, oltre all'erogazione di un contributo di 200 milioni di euro alla Regione siciliana, anche al fine di tenere conto del minor gettito IRPEF causato dalle modifiche della disciplina della riscossione (commi 13-octies e 13-novies), ulteriori disposizioni di carattere finanziario relative alla stessa Regione siciliana (commi 13-decies e 13-undecies), nonché l'erogazione di un contributo annuo alle regioni e alle province autonome per compensare le minori entrate IRAP, in conseguenza dell'applicazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (comma 13-duodecies).
  Segnala poi che il Senato ha introdotto l'articolo 8-bis, che reca disposizioni di carattere finanziario riguardanti la regione Valle d'Aosta.
  L'articolo 9 reca disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità e università. In particolare, esso interviene, ai commi da 1 a 8, in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica; il successivo comma 9 modifica le disposizioni contenute in diversi articoli del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. I commi 10 e 11, infine, intervengono in materia di università non statali che gestiscono policlinici universitari. Anche in questo caso, il Senato ha introdotto numerose modifiche, riguardanti, tra l'altro, il pagamento delle tasse automobilistiche (commi da 9-bis a 9-quater) nonché disposizioni riguardanti il Consorzio interuniversitario CINECA (commi da 11-bis a 11-quater).
  Osserva che il Senato ha introdotto una serie di articoli volti a dare attuazione all'accordo raggiunto il 2 luglio 2015 tra lo Stato e le Regioni in materia di patto per la salute. In particolare, segnala gli articoli 9-bis, in materia di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, e 9-ter, in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci, nonché l'articolo 9-quater, volto alla riduzione delle prestazioni inappropriate di assistenza specialistica ambulatoriale. Anticipa che dell'articolo 9-quinquies, in materia di contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, darà conto nel prosieguo della relazione in maniera più approfondita. Anche i successivi articoli aggiuntivi introdotti dal Senato riguardano il Servizio sanitario nazionale. In particolare, segnala che l'articolo 9-sexies reca norme per il potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi; l'articolo 9-septies ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 9-octies reca le clausole di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, mentre l'articolo 9-novies reca disposizioni per il potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute. Segnalato Pag. 175che l'articolo 9-decies reca disposizioni relative a un programma straordinario in materia sanitaria per il Giubileo 2015-2016, fa presente, poi, che il successivo articolo 9-undecies reca disposizioni in ambito sanitario per favorire la tempestività dei pagamenti, mentre l'articolo 9-duodecies reca norme in materia di potenziamento dell'organico dell'AIFA. Segnala che l'articolo 10, marginalmente modificato dal Senato, interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente e di carta di identità elettronica e che l'articolo 11, modificato dal Senato, reca disposizioni per rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati. Si prevedono, inoltre, disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati. Il Senato ha introdotto disposizioni in materia di rifiuti, emissioni industriali e bonifiche nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio. Osserva anche l'introduzione da parte del Senato dell'articolo 11-bis, in materia di economia legale, che reca disposizioni transitorie nelle more dall'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
  Ancora in relazione ai danni dovuti a passati eventi sismici o ad alluvioni, segnala che l'articolo 12, sostituito dal Senato, prevede che nell'intero territorio emiliano colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi «zone rosse» nei centri storici, sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le relative agevolazioni fiscali. Anche l'articolo 13, al quale il Senato ha apportato marginali modifiche, reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione connesse agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna.
  Segnala che il Senato ha introdotto l'articolo 13-bis, che reca l'istituzione di una zona franca nella regione Sardegna, l'articolo 13-ter, che reca misure per la città di Venezia, nonché l'articolo 13-quater, che proroga al 31 ottobre 2015 il termine di cantierabilità delle opere indicate dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014.
  Osserva che l'articolo 14 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia che prevede l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015. Ricorda che l'attivazione di tale clausola era stata prevista nel caso che le istituzioni europee non avessero convalidato le disposizioni in materia di reverse charge introdotte dalla legge di stabilità 2015 con riferimento alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
  L'articolo 15, su cui preannuncia che si soffermerà nel prosieguo della relazione e modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di centri per l'impiego e l'articolo 16 prevede la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure. Il Senato ha introdotto il comma 5-ter, che reca disposizioni per assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, nonché ulteriori disposizioni in materia di tutela dei beni culturali, tra cui, nel quadro del progetto di un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura, segnala disposizioni in tema di trasferimento di personale a tempo indeterminato delle province, su cui preannuncia che si soffermerà in seguito.
  Osserva, infine, che il Senato ha introdotto l'articolo 16-bis, che riguarda le Pag. 176fondazioni e le associazioni per la gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio provinciale, l'articolo 16-ter, che prevede assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e l'articolo 16-quater, che reca disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori dei comuni della Regione Calabria.
  L'articolo 17, infine, reca le disposizioni finali volte a consentire la tempestiva attuazione, sul piano finanziario, del provvedimento.
  Passando alle disposizioni che più interessano la competenza della Commissione, segnala, in primo luogo che l'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente alle province e città metropolitane, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013, per la proroga fino al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015 anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, alle medesime finalità e condizioni previsti, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.
  Fa, poi, presente che, come anticipato, l'articolo 4 reca norme in materia di personale degli enti territoriali. In particolare, il comma 1 dispone la disapplicazione, al solo fine della ricollocazione del personale delle Province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014, del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previsto dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno e l'invio della relativa certificazione. Segnala poi che il comma 2 prevede che il personale delle Province che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovi in posizione di comando, distacco o usufruisca di altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Il trasferimento è subordinato al consenso dell'interessato, alla capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente, nonché alla presenza di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma prevede, inoltre, l'obbligo che sia garantita la sostenibilità finanziaria della spesa a regime. Il Senato, con il comma 2-bis, ha fatto salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento di funzioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, nel caso non sia possibile provvedere altrimenti. Tali assunzioni derogano quanto stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, che destina i budget assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1o gennaio 2015 e delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. Osserva che il comma 3, con riferimento alla rimodulazione, a decorrere dal 2014, delle possibilità di assunzione concesse agli enti territoriali dal decreto-legge n. 90 del 2014, prevede la possibilità di utilizzare a tale fine anche gli eventuali residui delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, dirimendo un dubbio interpretativo sorto con riferimento alla disposizione che consente il suddetto cumulo per un arco temporale non superiore a 3 anni, senza specificare se successivi o precedenti. Il comma 4 reca disposizioni per il calcolo dei tempi medi di pagamento, utilizzati quali parametri per potere procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo da parte delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale. I commi 4-bis e 4-quater, introdotti Pag. 177dal Senato, recano disposizioni relative ai segretari comunali e provinciali.
  Osserva che il Senato ha introdotto l'articolo 4-bis, che autorizza le Agenzie fiscali a indire concorsi pubblici per soli esami da espletare entro il 31 dicembre 2016, con contestuale annullamento di quelli ancora in corso, per la copertura delle vacanze di organico dei dirigenti. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stessa agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio. Disposizioni analoghe, che mirano a fronteggiare anche gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, sono contenute nell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181).
  Con riferimento all'articolo 5 che, come detto, reca disposizioni in materia di polizia provinciale, segnala, in primo luogo, nel testo sostituito dal Senato, il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, circa 2.700 persone, come si legge nella relazione tecnica, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale. Anche in questo caso, sono previste delle condizionalità, consistenti, in particolare, nella capienza della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese e alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. La norma, infine, vieta agli enti locali di procedere ad assunzioni per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, a pena di nullità, fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito. Rispetto al testo originario, il Senato ha previsto la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa e del relativo personale degli enti di area vasta e delle città metropolitane con leggi regionali, nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciale nonché il trasferimento ai comuni, singoli o associati, del personale non riallocato entro il 31 ottobre 2015.
  Osserva poi che l'articolo 6, in materia di anticipazioni di liquidità in favore di enti commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, impegnati in operazioni di ripristino della legalità, autorizza, al comma 7, tali enti ad assumere fino a tre unità di personale a tempo determinato, in deroga ai vigenti limiti alle assunzioni di personale nella pubblica amministrazione e alle disposizioni sanzionatorie in materia di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti. Segnala poi, che il Senato ha introdotto il comma 9-sexies che aumenta le risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle assunzioni, previsti dall'articolo 1, commi da 118 a 121, della legge n. 190 del 2014, mediante la proroga dal 30 settembre 2014 al 1o gennaio 2015 del termine entro il quale non devono risultare impegnate le somme risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  Segnala che il Senato, con i commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies, ha disposto la soppressione del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle Pag. 178aziende private del gas (Fondo Gas), con effetto dal 1o dicembre 2015. Da tale data, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. Dalla medesima data del 1o dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi del Fondo soppresso e al cui carico sono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015. Per la copertura di tali oneri è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020. Tale importo può essere rideterminato nel caso risulti insufficiente alla copertura degli oneri. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria che, alla data del 30 novembre 2015, non maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo, moltiplicato per l'imponibile previdenziale per il 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato alla previdenza complementare.
  Rileva poi che il Senato ha disposto, con l'articolo 9-quinquies, la riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del servizio sanitario nazionale, di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati al rispetto degli standard ospedalieri.
  Con riferimento all'articolo 9-duodecies, osserva che il Senato ha rideterminato il 630 unità la dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il corretto esercizio delle funzioni ad essa attribuite e di adeguarne il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee. A tal fine, la norma autorizza l'AIFA a bandire procedure concorsuali in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno e a prorogare, nelle more dello svolgimento di tali procedure, ma non oltre il 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.
  Passa, quindi, a illustrare l'articolo 15, in materia di servizi per l'impiego, che reca alcune sovrapposizioni con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), attualmente all'esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e rispetto al quale sarebbe auspicabile un coordinamento.
  Segnala, in primo luogo, che il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 2 dello schema di decreto individua le tipologie di indirizzo generale in materia di politiche attive per il lavoro che sono riservate a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Osserva che il successivo comma 2, analogamente all'articolo 11 del citato schema di decreto legislativo, introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro. La disposizione consente alle convenzioni di prevedere il concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 90 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in Pag. 179compiti di erogazione dei servizi in oggetto. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993. Segnala che tali risorse, ai sensi del comma 5, possono essere erogate, per il solo 2015, in via di anticipazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge alle regioni che ne facciano richiesta, a condizione che la convenzione sia stipulata entro il 30 settembre 2015. In caso contrario, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa e nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Il comma 6, per esigenze di coordinamento con le norme in esame, modifica l'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimendo la previsione di un'anticipazione di risorse alle regioni per il temporaneo funzionamento dei servizi per l'impiego. Il Senato ha introdotto il comma 6-bis, che – con una disposizione analoga a quella recata dall'articolo 1, comma 7, ultimo periodo – prevede la possibilità, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, per le province e le città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per l'esercizio dei servizi erogati dai centri per l'impiego e con scadenze entro il 31 dicembre 2016, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro.
  Osserva che il Senato ha introdotto modifiche anche all'articolo 16, tra cui segnala, ai commi da 1-quater a 1-sexies, l'adozione di un piano di razionalizzazione degli archivi e delle altre strutture culturali delle province, in base al quale, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandate presso il Ministero medesimo e, comunque, per un importo pari almeno a 2,5 milioni di euro annui.
  Segnala infine che l'articolo 16-quater reca disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di comuni della Calabria, prevedendo che le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall'articolo 1, comma 207, della legge di stabilità per il 2014 operino anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014. Si prevede, inoltre, che la Calabria disponga con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicuri la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
  Conclusivamente, formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), osserva che, rispetto agli incisivi interventi che si sono susseguiti nell'ultimo anno, il decreto-legge in esame appare fornire maggiori possibilità finanziarie a supporto delle azioni che si richiedono agli enti locali e, soprattutto, si fa carico di dare indicazioni sulla ricollocazione del personale delle province, nella fase di estrema incertezza normativa che attualmente le investe. Sottolinea che il decreto-legge in esame dimostra che, pur nella necessità di proseguire nelle riforme nella maniera più incisiva possibile, i lavoratori non sono dimenticati, assicurando che il Governo e la maggioranza si stanno adoperando affinché nessuno di coloro che anche indirettamente è toccato dal processo di riforma perda il proprio lavoro.

  Claudio COMINARDI (M5S) illustra una proposta alternativa di parere (vedi Pag. 180allegato 3), sottoscritta dai componenti del suo gruppo, soffermandosi sulle maggiori criticità che, a suo avviso, caratterizzano il decreto-legge in esame. Fa riferimento, in particolare, ai pericoli di confusione dei ruoli e dei compiti conseguenti al trasferimento del personale della Polizia provinciale presso i comuni, previsto dall'articolo 5 e alla mancanza di un collegamento organico tra l'articolo 15, che dispone in materia di servizi per l'impiego, gli schemi di decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, attualmente all'esame delle Camere, nonché la riforma del Titolo V della Costituzione.
  Esprime, inoltre, perplessità in ordine alla copertura finanziaria prevista per le assunzioni di personale disposte dall'articolo 16-ter.

  Davide BARUFFI (PD), condividendo la proposta di parere favorevole della relatrice, evidenzia gli aspetti positivi delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, con particolare riferimento a quelle volte a tutelare i dipendenti delle province. Osserva che, a causa delle disposizioni vigenti nonché della necessità di assorbire i lavoratori delle province, gli enti locali si trovano nell'impossibilità di assumere anche personale essenziale per l'esercizio di funzioni infungibili. A suo avviso, fino ad ora, le diverse istituzioni coinvolte, dal Governo alle Regioni, allo stesso Parlamento, non hanno individuato soluzioni soddisfacenti volte a porre fine alla situazione di incertezza dei dipendenti delle province, spesso costretti all'improduttività nonostante la loro alta professionalità. Anche esulando dalle competenze proprie della Commissione, reputa importante segnalare le norme in favore delle zone colpite da terremoti ed eventi alluvionali che, come nel caso dell'istituzione di zone franche, rispondono alle istanze delle istituzioni locali.

  Valentina PARIS (PD), relatrice, intervenendo in risposta agli interventi dei colleghi Cominardi e Baruffi, precisa che è compito del legislatore accertare e provvedere alla correzione di eventuali effetti negativi dell'attività legislativa. Nota che, se si prevede che le Regioni debbano decidere sui soggetti tenuti ad assorbire ulteriore personale, è anche necessario che le Regioni stesse si facciano carico di fornire a tali soggetti le risorse per la copertura dei relativi costi. Nell'evidenziare come vi siano iniziative meritorie, come l'accantonamento in bilancio da parte della Regione Emilia Romagna di risorse finalizzate alla ricollocazione dei dipendenti delle province, sottolinea la disomogeneità del quadro esistente a livello nazionale, segnalando l'opportunità di un'iniziativa politica di tutte Regioni.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 2), risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S.

  La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Atto n. 176.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Pag. 181

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Atto n. 179.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 30 luglio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

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