CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e della ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 9.30.

5-01676 Giancarlo Giordano: Sull'insegnamento dell'educazione fisica e dello sport in Italia e sulle prospettive professionali dei laureati in scienze motorie.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta, in quanto essa non affronta in modo alcuno la problematica sollevata.

5-04468 Gagnarli: Sulla realizzazione del polo scolastico nel comune di Cortona (Arezzo).

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Auspica quindi che si possano realizzare nuovi edifici scolastici nel comune di Cortona, più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico.

5-05306 Carocci: Sul reclutamento dei ricercatori «Futuro in Ricerca» negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. In essa, infatti, non si indicano le misure da adottare per favorire il reclutamento dei ricercatori «Futuro in Ricerca» negli organici degli Atenei o degli enti di ricerca.

  La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 9.50.

5-03414 Di Benedetto: Sull'avviso pubblico per proposte finalizzate alla realizzazione di eventi culturali in occasione della manifestazione «Notti al museo».

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta. Osserva, in via generale, che gli appare singolare organizzare delle aperture serale dei musei, utilizzando risorse umane e finanziarie aggiuntive – con un'affluenza che in tali occasioni gli risulta essere piuttosto limitata – in un panorama di tagli di personale del MIBACT e di riduzione dei finanziamenti per la cultura. Ritiene, inoltre, un'operazione sbagliata quella di coinvolgere in tali iniziative degli artisti che non solo dovrebbero lavorare a titolo gratuito, ma che dovrebbero anche farsi carico delle relative spese, come il pagamento dei diritti d'autore alla SIAE.

5-04911 Di Benedetto: Sullo stato di esecuzione del contratto stipulato tra la soprintendenza archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia e la RTI Samoa Restauri Srl.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta dettagliata, pur giudicando negativamente la gestione del sito di Pompei.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.50.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.
C. 3155 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Camilla SGAMBATO (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 3 giugno scorso, e assegnato alla Camera alla III Commissione in sede referente, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. Ricorda quindi che questo Accordo si propone di costituire, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in ambito scientifico e tecnologico, con l'obiettivo, da un lato, di consolidare ed armonizzare le relazioni bilaterali e, dall'altro, di fornire una efficace risposta alla domanda cilena di innovazione tecnologica.
  Aggiunge che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (A.S. 1599) sottolinea la vivacità del quadro economico del Cile, considerato tra i Paesi più attraenti per gli operatori economici internazionali, in ragione sia dell'elevato grado di sviluppo tecnologico, sia di un PIL pro capite medio-alto in rapporto alla media regionale, sia anche di una riconosciuta affidabilità giuridica. Precisa, con riferimento al PIL, che il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, di aprile 2015, assegna al prodotto interno lordo cileno, che pure diminuisce sensibilmente rispetto agli anni precedenti, una crescita del 2,7 per cento, a fronte di un –0,2 per cento del Sudamerica nel suo insieme. Quanto alle relazioni commerciali tra Italia e Cile, la relazione ne evidenzia l'intensità e sottolinea che l'Italia è importatrice di materie prime (rame e cellulosa in primis) cilene. Secondo l'Osservatorio economico del Ministero dello sviluppo economico, il valore dell'interscambio commerciale tra Italia e Cile, nel 2014, si è assestato intorno ai 2.089 milioni di euro.
  In riferimento poi ai rapporti culturali, rileva che la cooperazione bilaterale è regolata dall'Accordo di collaborazione culturale, firmato a Roma il 18 aprile 1991 (e ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 149) il cui Programma esecutivo per il prossimo triennio è in fase di rinnovo.
  Segnala quindi che il settore della cooperazione scientifica e tecnologica, oggetto del presente provvedimento, è destinato ad avere nell'Accordo il nuovo quadro di riferimento, in quanto il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, (anch'esso firmato a Roma il 18 aprile 1991 e ratificato con la legge 24 febbraio 1994, n. 159) decadrà alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, che rafforzerà la cooperazione già posta in essere con numerose università italiane, estendendola anche ai centri di ricerca e alle loro reti, favorendone l'ampliamento all'ambito europeo ed internazionale.
  Ricorda poi che l'Accordo all'esame della Commissione si compone di un breve preambolo e di 10 articoli. L'articolo 1 definisce gli obiettivi della cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito dei settori di interesse reciproco, conformemente alle norme giuridiche interne e ai vincoli derivanti dagli accordi internazionali vigenti. Con l'articolo 2 si specifica che l'ambito della cooperazione è individuato nei settori delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione ai settori innovativi. L'articolo 3 riguarda le modalità di cooperazione che potrà avvenire – tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna Parte – attraverso scambi di informazioni, seminari e conferenze, progetti congiunti con scambi di personale Pag. 123tecnico-scientifico, utilizzo e accesso a strutture di ricerca avanzata, creazione di centri, laboratori e accademie congiunti e promozione di progetti congiunti nell'ambito dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per ottenere i relativi finanziamenti. Con l'articolo 4 è istituita una commissione mista che, incaricata dell'esecuzione dell'Accordo, si riunirà alternativamente in Italia e in Cile in date e sedi da concordare per via diplomatica, al fine di esaminare progetti e sviluppi della cooperazione bilaterale, nonché di redigere programmi esecutivi pluriennali. La composizione della commissione sarà definita da ciascuna Parte e i capi delegazione ne presiederanno alternativamente le riunioni. Ai sensi dell'articolo 5 il Programma esecutivo di cooperazione, con le relative disposizioni finanziarie, sarà promosso e finanziato congiuntamente dalle due Parti. L'articolo 6 riguarda il reciproco impegno a proteggere i diritti della proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformità agli accordi internazionali vincolanti per le Parti ed alle rispettive legislazioni interne. Sono previste, se necessarie, consultazioni reciproche nonché la stipula di specifici accordi finalizzati alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La norma stabilisce che senza il consenso scritto di entrambe le Parti non sarà possibile divulgare a terzi informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale derivate dalle attività previste dall'Accordo in esame. Sarà favorito il trasferimento di tecnologie tra gli enti statali e pubblici, le associazioni e le organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici. A norma dell'articolo 7, lo scambio reciproco di informazioni ed il trasferimento di tecnologia tra gli enti interessati saranno favoriti nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6. L'articolo 8 indica la consultazione e il negoziato quali modalità di risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'applicazione o interpretazione dell'Accordo. L'articolo 9 stabilisce che le Parti possano in ogni momento modificare l'Accordo attraverso emendamenti che entreranno in vigore secondo le procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo. L'articolo 10 dispone, infine, che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; da tale data cesseranno di avere effetto le disposizioni dell'Accordo in materia di scienza e tecnologia del 18 aprile 1991, senza pregiudizio per l'esecuzione dei programmi già in corso. La durata dell'Accordo è di cinque anni automaticamente rinnovabile per uguale periodo. L'eventuale denuncia avrà effetto a sei mesi dalla data di notifica all'altra Parte, anche in questo caso senza pregiudizio per l'esecuzione dei programmi in corso, salvo diversa disposizione concordata dalle Parti.
  Evidenzia poi, con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, che questo si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 (modificato nel corso dell'esame presso il Senato) dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Precisa che questo articolo, in relazione alle spese di missione derivanti dagli articoli 3 e 4 dell'Accordo, valuta un onere annuo di euro 39.000 a decorrere dal 2015 e di euro 6.300, ad anni alterni, a decorrere dal 2016; con riferimento alle altre spese derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo prevede poi un ulteriore onere annuo di euro 183.600 a decorrere dal 2015. A tali oneri si farà fronte, nella misura complessiva di euro 222.600 nell'anno 2015 ed euro 228.900 a decorrere dal 2016, riducendo di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 dell'articolo 3, prevede, inoltre, la consueta clausola di salvaguardia per la copertura di oneri che dovessero discostarsi da quelli preventivati. Ricorda infine che l'articolo 4 Pag. 124del disegno di legge dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anna ASCANI (PD), relatrice, rileva che il decreto-legge n. 78 del 2015 è stato notevolmente modificato durante l'esame al Senato e che molte delle nuove previsioni (caratterizzate dalle estensioni bis, ter, quater) pertengono all'interesse della VII Commissione.
  Osserva che, sebbene le modifiche in corso di conversione dei decreti-legge incontrino limitazioni piuttosto severe da parte della giurisprudenza costituzionale sull'articolo 77 (vedi, in particolare, le sentenze 22 del 2012 e 32 del 2014), appare che molte delle modifiche introdotte al Senato siano complessivamente attinenti alla materia originaria, salvo forse per alcuni aspetti che esporrà.
  In generale, premette che lo scopo del decreto-legge è reso noto dall'articolo 1, che ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018 e reca l'allentamento di alcuni vincoli. In particolare, per quanto più direttamente riguarda la cultura, consente ai comuni maggiori margini finanziari per effettuare spese finalizzate a investimenti volti alla cura del territorio e all'erogazione dei servizi, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per il periodo 2015-2018, dei quali 40 milioni per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Rileva che la richiesta di spazi finanziari per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per l'anno 2015, doveva essere comunicata alla Struttura di Missione per l'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e che entro 30 giorni dalla stessa entrata in vigore, la Struttura di Missione doveva comunicare alla Ragioneria generale lo spazio finanziario da attribuire a ciascun comune. Aggiunge quindi che gli spazi finanziari sono concessi, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, nonché per interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014, e sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso in cui la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità. Evidenzia poi che l'articolo 1-quinquies inerisce all'acquisto da parte della Regione Lombardia di quote del Parco di Monza, l'ente, cioè, che gestisce l'autodromo dove si tengono le gare di Formula 1. Apparentemente estranea per materia, tale disposizione in realtà è volta ad agevolare dal punto di vista fiscale il trasferimento delle quote dalla Provincia di Monza e Brianza alla Regione Lombardia, così consentendo alla prima di alleggerire il proprio bilancio.
  Aggiunge poi che l'articolo 4, comma 2-bis, consente agli enti locali di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei servizi educativi e scolastici, in deroga a quanto stabilito legge di stabilità 2015, che destina i budget assunzionali delle regioni e degli enti locali relativi agli anni 2015 e 2016 esclusivamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1o gennaio 2015 e delle Pag. 125unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. L'articolo 8, comma 13-quater, attribuisce poi alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro per il 2015 per le esigenze di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi alunni. Considerato che l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha attributo alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio, la previsione riguarda, dunque, l'assistenza per gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Rileva poi che l'articolo 9, comma 7, – che reca una disposizione più propriamente di competenza della Commissione Ambiente e lavori pubblici – proroga dal 30 giugno 2015 al 30 novembre 2015 il termine entro il quale i comuni inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L'articolo 9, comma 10, è inoltre diretto a estendere l'applicabilità della disciplina riguardante i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari, anche alle università non statali che gestiscono policlinici per il tramite di enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti dalle stesse università e da queste controllati attraverso la nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. L'articolo 9, comma 11, prevede poi che continuano ad applicarsi i finanziamenti statali in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali (previsti dall'articolo 1, comma 377, della legge di stabilità 2014), anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini sopra esposti. Ricorda poi che il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.
  Osserva altresì che l'articolo 9, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater, reca disposizioni la cui competenza in sede consultiva appartiene alla Commissione Ambiente, potendosi rilevare in questa sede come in effetti esse sembrino estranee per materia all'originario contenuto del decreto-legge (si tratta, infatti, di norme relative al Consorzio interuniversitario CINECA e all'affidamento dei relativi servizi). Lo stesso è a dirsi per l'articolo 11, comma 9, che prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dal sisma in Abruzzo del 2009. Aggiunge che i suddetti programmi pluriennali, predisposti dalle amministrazioni competenti per settore di intervento e riguardanti l'intera area colpita dal sisma, devono comprendere il piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, ed essere coerenti con i piani di ricostruzione adottati dai comuni. A tale riguardo, osserva che l'amministrazione competente consulta i sindaci interessati, nonché le diocesi in caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo, attraverso l'approvazione di piani annuali, predisposti nei limiti dei fondi disponibili, e nell'osservanza dei criteri di priorità e di altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con la delibera del medesimo Comitato. La norma consente altresì che, in casi motivati da specifici bisogni o particolari andamenti demografici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati possa prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici scolastici. Specifica quindi che la disposizione si applica anche agli edifici di interesse artistico, storico, culturale e archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Pag. 126seconda parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, il comma 11 dell'articolo 11 specifica che, nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione del soprintendente (articolo 21, comma 4, decreto legislativo n. 42 del 2004) e, nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza dello stesso decreto legislativo, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica. Il comma 11-bis del medesimo articolo 11 (ancora una volta di competenza della Commissione Ambiente) contiene misure specificamente volte alla riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici, attraverso disposizioni che riguardano la progettazione. Al riguardo, segnala, anzitutto, che la norma, che è collocata nel contesto dell'articolo 11 rubricato misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, non fa esplicito riferimento a tali territori. In particolare, prevede che sono considerati lavori pubblici ai sensi del codice degli appalti le attività di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici ecclesiastici che sono beni culturali, che le funzioni di stazione appaltante per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori di riparazione o di ricostruzione sono svolte dai competenti uffici territoriali del MIBACT e che la Diocesi competente esprime un parere, obbligatorio e non vincolante, nel procedimento di approvazione del progetto. Al riguardo, segnala che occorre valutare se il previsto parere della Diocesi competente non debba essere anche vincolante: ciò, alla luce dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che dispone che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Aggiunge che l'articolo 13-ter, comma 2, riguarda la Fondazione La Biennale di Venezia. In particolare, prevede che: la riconferma del presidente e di ciascun componente degli organi della Fondazione (consiglio di amministrazione e collegio dei revisori dei conti) passa (da una sola volta) a non più di due volte; la durata dell'incarico dei direttori di settore passa (da un periodo massimo di quattro anni e comunque non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati) a non poter eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Inoltre, viene soppressa la previsione in base alla quale lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri; il rinnovo dell'incarico del direttore generale passa (da una sola volta) a non più di due volte.
  Osserva inoltre che l'articolo 16, comma 1, prevede che, per accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip, anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure. Al riguardo, ricorda che il 19 febbraio 2015 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Amministratore delegato di Consip hanno presentato un progetto per i servizi aggiuntivi nei musei autonomi e nei poli museali regionali: in base alle linee guida, ci saranno tre tipi di gara. La prima rende disponibili per il Mibact, e facoltativamente per gli enti locali, i servizi gestionali, ossia i servizi operativi (manutenzione edile ed impiantistica, pulizia e igiene ambientale, guardaroba, facchinaggio) Pag. 127e i servizi «di governo» (sistema informativo, call center, anagrafe tecnica). La seconda gara punta all'acquisizione, a livello nazionale, di un servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita, usato da tutti i siti Mibact e, facoltativamente, dagli enti locali. In pratica, la gara si concentrerà sulla creazione di un unico sistema di prenotazione e prevendita, che si integrerà con i sistemi utilizzati dai singoli concessionari. La terza gara riguarda i servizi culturali finalizzati allo sviluppo di specifici progetti culturali e alla migliore fruizione dei siti, come le audioguide, i laboratori didattici, le visite guidate, le mostre. A tale gara potranno accedere il Mibact e gli enti locali con differenti modalità: in particolare, per il Mibact, sulla base dei progetti elaborati dai Direttori dei musei autonomi e dei poli museali regionali verranno bandite da Consip gare per ciascun museo o polo museale. Per gli enti locali, si svilupperà una gara, bandita da Consip, da aggiudicare sulla base di progetti territoriali di valorizzazione. Aggiunge che le linee guida prevedevano che per tutte e tre le gare il bando fosse pubblicato nel primo semestre dell'anno ed evidenziavano che il progetto porrà fine alle proroghe delle concessioni dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura.
  Evidenzia altresì che l'articolo 16, comma 1-bis, prolunga fino al 31 gennaio 2019 le funzioni del Direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei, prevedendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2016, lo stesso Direttore e le competenze ad esso attribuite confluiscano nella «Soprintendenza Pompei», nuova denominazione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Inoltre, estende a 24 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del medesimo Grande progetto Pompei, intervenendo anche sul limite massimo di spesa.
  Rileva poi che l'articolo 16, comma 1-ter, interviene per rimediare agli effetti di una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (n. 140 del 2015), che aveva dichiarato illegittimi gli interventi legislativi statali (senza previa intesa regionale) in materia di commercio nelle vicinanze di complessi monumentali. Aggiunge che, come si ricorderà, sui giornali era scoppiata una polemica relativa ai luoghi di alta frequentazione turistica, come per esempio il Colosseo, presso cui il Comune di Roma aveva vietato, sulla base della legge, lo stazionamento dei cosiddetti camion bar. In conseguenza della sentenza, le ordinanze dei sindaci rischiavano di perdere effetto, mentre la modifica al decreto-legge prevede l'intesa della Regione, che potrà quindi essere tempestivamente acquisita.
  Rileva altresì che l'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, intende garantire il funzionamento di archivi e altri luoghi della cultura che facevano capo alla competenza delle province fino all'intervento della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), che non menziona tra le competenze dei nuovi enti la gestione dei beni culturali. In particolare, i due commi aggiuntivi dispongono l'adozione, entro il 31 ottobre 2015, di un piano di razionalizzazione di tali luoghi della cultura, che può prevedere il versamento agli archivi di Stato dei documenti degli archivi storici delle province, l'eventuale trasferimento al Mibact dei relativi immobili, nonché la individuazione di altri istituti e luoghi della cultura da trasferire sempre al Mibact. Entro la stessa data possono essere trasferiti al Mibact i funzionari archivisti, bibliotecari, storici dell'arte e archeologi in servizio a tempo indeterminato presso le province. Evidenzia poi che l'articolo 16, comma 1-sexies, reca alcune modifiche al codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004). In particolare, si modifica l'articolo 5, nel senso di prevedere che anche le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato – finora affidate tout court alle regioni – possano essere esercitate dalle stesse regioni sulla base di specifici accordi o intese e previo parere della Conferenza Stato regioni. Pag. 128L'articolo 16-bis, poi, modifica l'articolo 1, comma 420, della legge di stabilità 2014 – che stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione non si applichi alle istituzioni culturali, a condizione che comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell'organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici – riferendo la deroga, più specificamente, alle associazioni e fondazioni costituite al fine di gestire beni inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità e che ricadono nel territorio di più province, fermo restando l'obbligo di dimostrazione della gratuità dei relativi incarichi.
  In conclusione, giudicando favorevolmente le misure adottate dal presente provvedimento relative alle materie di competenza della VII Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

  Gianluca VACCA (M5S) sottolinea che la Camera dei deputati deve esaminare il provvedimento in tutta fretta. Esso contiene forse delle apprezzabili misure di spesa le quali però sono totalmente sottratte ad un reale esame da parte di questo ramo del Parlamento e meno ancora della Commissione Cultura che viceversa ha visto incrementare gli aspetti di propria competenza durante l’iter al Senato. Non potrà che votare contro.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), associandosi ai rilievi critici del collega Vacca, osserva come la linea di continuità storica tra i Governi Monti, Letta e Renzi abbia portato ad una modificazione della costituzione materiale, nel senso che i decreti-legge non sono più esaminati per 30 giorni da un ramo del Parlamento e per 30 dall'altro; si è raggiunto un monocameralismo di fatto e alternato per cui una delle due Camere consuma quasi tutto il tempo della conversione e lascia all'altra degli scampoli per ratificare a scatola chiusa quanto deciso dalla Camera che per prima ha discusso il disegno di legge di conversione. Questa forzatura costituzionale non era stata consumata sotto i Governi Berlusconi. Non può quindi che preannunziare il suo voto contrario.

  Maria COSCIA (PD) deve contraddire entrambi i colleghi che l'hanno preceduta, giacché precedenti in cui una delle due Camere ha consumato più della metà del tempo della conversione dei decreti-legge risalgono a periodi ben anteriori al Governo Monti. Peraltro molte delle misure inserite nel corso dell’iter al Senato sono il frutto di una discussione che – specialmente nelle materia di competenza della Commissione Cultura – era viva su diversi temi già da mesi nel dibattito parlamentare e si riferisce in particolare al personale della scuola. Dopo avere espresso apprezzamento per le disposizioni relative agli archivi e alle biblioteche delle province, di cui all'articolo 16 commi 1-quater – 1-sexies, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Simone VALENTE (M5S) deve sottoscrivere le doglianze del collega Vacca. Alcune delle modifiche apportate dal Senato sono state inserite dal Governo in un maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia, di modo che la 7o Commissione dell'altro ramo del Parlamento non ha potuto esprimere il proprio parere. Deve poi osservare che quanto all'articolo 16, comma 1, relativo all'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, talune concessioni sono state prorogate da oltre 10 anni e che avvalersi della CONSIP, quale centrale di committenza unica per l'aggiudicazione di tali servizi non è per altro sempre conveniente, come rilevato da diverse autorità, tra cui l'ANAC. Crede che debbano essere distinte le situazioni relativi i servizi di caffetteria e di ristorazione da quelli di biglietteria, di prevendita e concernenti l'audio-video, dal momento che alcuni di questi possano essere internalizzati. Ricorda, quindi, come nell'attuale assetto organizzativo solo una parte degli introiti relativi alla biglietteria e agli altri servizi aggiuntivi finisca nelle casse dello Stato, mentre una rimanente parte significativa, Pag. 129differenziata a seconda del servizio aggiuntivo svolto, è a beneficio dei concessionari.
  Dopo aver rilevato che anche le disposizioni su Pompei non appaiono poter modificare l'attuale disastrosa situazione, ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Milena SANTERINI (PI-CD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Pur riconoscendo il tempo limitato a disposizione per esaminare il presente provvedimento, ritiene che le misure di competenza della VII Commissione ne rispecchino gli orientamenti di base già espressi.

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI) si associa a quanto ascoltato dalle colleghe Santerini e Coscia e voterà a favore.

  Manuela GHIZZONI (PD) chiede alla relatrice di valutare l'opportunità di far riferimento, nelle premesse del parere che la Commissione si appresta ad adottare, all'auspicio che la legge di stabilità per il 2016 assicuri le idonee risorse per lo svolgimento delle funzioni derivanti dal piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti di cultura finora appartenenti alle competenze delle province, di cui all'articolo 16, commi da 1-quater a 1-sexies.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, concorda con la collega Ghizzoni.

  Anna ASCANI (PD), relatrice, ritiene di poter accedere al suggerimento della collega Ghizzoni, reputando inoltre utile inserire un'osservazione nel parere che, con riferimento all'articolo 11, comma 11-bis del provvedimento, chieda alla Commissione bilancio di valutare se sia opportuno specificare che occorre comunque l'accordo dell'autorità ecclesiastica per gli interventi sui beni culturali della Chiesa. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione in tal senso (vedi allegato 6).

  La Commissione a maggioranza approva la proposta di parere con le modifiche testé concordate.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 30 luglio 2015.

  La seduta comincia alle 15.30.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza or ora conclusasi si è convenuto di terminare i lavori della Commissione in concomitanza con la sospensione dei lavori dell'Assemblea per la pausa estiva, vale a dire mercoledì 5 agosto 2015. Poiché nella Conferenza dei Capigruppo il Governo ha manifestato l'intenzione di porre la questione di fiducia sull'atto Camera 3262, il voto sulla quale avverrà nella tarda mattinata di martedì 4 agosto, i lavori della Commissione si concentreranno tra le ore 14 del medesimo martedì 4 agosto e il pomeriggio del 5 agosto con i seguenti punti all'ordine del giorno: 1) seguito della discussione congiunta con la III Commissione della risoluzione 7-00694 Amendola e altri (mercoledì 5 agosto alle ore 9); 2) seguito della discussione congiunta con la X Commissione della risoluzione 7-00589 Montroni e altri e dell'abbinata 7-00750 Luigi Gallo e altri (mercoledì 5 agosto alle ore 14); 3) quanto all'attività consultiva, parere all'VIII Commissione sull'atto Camera 2607 Braga e abb. (martedì 4 agosto); esame dell'atto del Governo 197 (martedì 4 agosto alle 14 e mercoledì 5 agosto alle 14.30).
  Saranno inoltre inseriti il seguito dell'esame dell'atto Camera 2497 Russo e altri, sui beni immateriali e la discussione Pag. 130della risoluzione 7-00520 Marzana ed altri. Resta evidente che tale calendario potrà subire modifiche in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea. Avverte, a ogni modo, che mercoledì 5 agosto si terra un nuovo Ufficio di Presidenza per stabilire il calendario della prima settimana dopo la sospensione estiva (7-11 settembre 2015).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.35

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 30 luglio 2015.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista.
C. 2656 Iori.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

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