CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro la mattina di domani, poiché la discussione del provvedimento inizierà in Assemblea nella mattina di lunedì 3 agosto.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3262, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al pagamento dei debiti commerciali ed all'assegnazione di risorse a compensazione dei gettiti IMU e Tasi, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle province e per i servizi per l'impiego, nonché disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo ed in favore di altre zone colpite da calamità naturali.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, ricorda in primo luogo che l'articolo 1-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la defiscalizzazione delle operazioni che comportano il cambiamento dell'assetto proprietario del Parco di Monza.
  La norma è volta ad agevolare l'ingresso della Regione Lombardia nella proprietà dell'area interessata all'Autodromo per consentire gli interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo e per garantire all'Autodromo gli investimenti necessari per mantenere in vita la manifestazione automobilistica del Gran Premio d'Italia di F1. Gli Enti pubblici coinvolti (comuni di Monza e di Milano e Regione Lombardia) hanno già avviato un percorso per giungere alla cessione di quote a titolo non oneroso.
  La norma in esame prevede che la variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari avvenga in un regime di esenzione fiscale: non si applicano, pertanto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i trasferimenti immobiliari.
  Nell'ambito dell'articolo 2 viene consentito agli enti locali che hanno provveduto al riaccertamento straordinario dei residui, di utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura della parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità (fondo derivante dalla nuova disciplina sull'armonizzazione).
  Illustra quindi l'articolo 3 il quale, nel disciplinare, a decorrere dal 2016, l'erogazione delle anticipazioni annuali in favore dei comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, interviene, al comma 3 sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard.
  Segnala quindi l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale reca norme per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali. In particolare, il comma 1 autorizza le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse, e a indire concorsi pubblici per soli esami (le cui modalità sono definite con successivo decreto interministeriale) per un corrispondente numero di posti, da espletare entro il 31 dicembre 2016, da avviarsi prioritariamente rispetto alle procedure di mobilità (compresa quella volontaria) previste dalla legislazione vigente, tenendo conto della particolare professionalità alla cui verifica sono diretti i concorsi stessi. Viene disposto, inoltre, che una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti banditi sia riservata al personale dipendente dalle agenzie fiscali, che possono assumere i vincitori nei limiti delle loro facoltà assunzionali.
  Segnala al riguardo che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sulla Pag. 95riorganizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181) contiene una previsione analoga, volta a coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti delle agenzie fiscali, legate all'aumento dei compiti delle stesse nella lotta contro l'evasione, aggravate dalle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 con la quale è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012) che ha consentito, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici esterni, l'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali vacanti a funzionari già in servizio nelle agenzie fiscali, selezionati sulla base di apposite procedure interne: per assicurare una celere copertura delle vacanze di organico, lo schema autorizza le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e ad indire nuovi concorsi pubblici, per soli esami, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2016.
  A differenza di quanto previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale, la norma in esame fa riferimento alle procedure concorsuali bandite e non ancora concluse. La Relazione tecnica riferisce che l'Agenzia delle entrate ha due concorsi per dirigenti con procedure non ancora concluse, banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014, per complessive 578 posizioni; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha due concorsi per dirigenti con procedure non ancora concluse, banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013, per complessive 117 posizioni.
  La sentenza n. 37 del 2015 ha comportato la decadenza di oltre 1.000 funzionari «reggenti» (866 nell'Agenzia delle entrate), lasciando senza responsabile più di due terzi degli uffici.
  Per esigenze di funzionalità operativa, il comma 2 dispone che i dirigenti delle Agenzie fiscali possono delegare – previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016 – le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti (escluse le attribuzioni riservate loro per legge) a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, tenendo conto, tra l'altro, della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda dei diversi compiti.
  Il sistema di classificazione del personale delle Agenzie fiscali è articolato in prima, seconda e terza area. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 26 del Capo V del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nell'ambito della terza area le Agenzie, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle proprie esigenze, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti, effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta professionalità.
  A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle suddette deleghe, ai funzionari delegati sono attribuite (temporaneamente e solo per fronteggiare la situazione in essere), nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale (di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95/2012).
  L'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 95 del 2012, nel prevedere la riduzione del personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, dispone che, per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in ogni caso non oltre 380 Pag. 96unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali (detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro), da affidare, sulla base di apposite procedure selettive, a personale della terza area che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza professionale nell'area stessa.
  La Relazione tecnica, sulla base di quanto disposto dall'articolo in esame, quantifica il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria: per l'Agenzia delle entrate si ipotizzano 578 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014, ma non ancora conclusi e che, in base al comma 1 dell'articolo in esame, potrebbero essere annullati o confermati; per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si ipotizzano 117 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013 ma non ancora conclusi e che, parimenti, potranno essere eventualmente annullati e riproposti.
  Il comma 3 dispone che le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.
  Segnala quindi come l'articolo 7, al comma 1 attribuisca agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta fermo per gli enti locali l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Il comma 2 dispone che, per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.
  Il comma 4 del medesimo articolo 7 – modificando l'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013 – estende la facoltà dei comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa discendente da un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con le medesime modalità già previste per la nuova tassa sui rifiuti – TARI, vale a dire ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.
  Ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 639-668 e 682-705) ha istituito la TARI individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, e riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (contestualmente abrogata). Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa, che sta alla base della tassa (comma 650). L'articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 201 del 2011 – che aveva istituito la TARES, poi sostituita dalla TARI – dava la possibilità ai comuni di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo in commento ai soggetti che a tale data svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 (sostituite dalla TARES). Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa all'A.S. 1977, molti comuni hanno ritenuto di affidare in prima battuta ai gestori dei rifiuti la sola riscossione ordinaria, e non l'attività di accertamento. Poiché l'articolo 14 è stato abrogato dalla legge di stabilità 2014, che prevede la possibilità di affidare al gestore in essere al 31 dicembre 2013 sia l'attività di riscossione che di accertamento della sola TARI, fino alla scadenza del relativo Pag. 97contratto (comma 691), si è venuto a creare un vuoto normativo relativamente all'attività di accertamento TARES 2013, che la disposizione in commento intende risolvere.
  Il comma 5 aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 relativo alla destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali. Il nuovo periodo specifica che per gli enti territoriali la predetta quota del 10 per cento è destinata:
   prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui;
   per la restante quota alla copertura di spese di investimento;
   in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

  Ai sensi del predetto comma 443 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
  Nel corso dell'esame al Senato le disposizioni in esame, inizialmente previste per i soli comuni, sono state estese anche agli altri enti territoriali.
  Al riguardo segnala che le operazioni di estinzione di mutui sono molto spesso limitate dalla eccessiva onerosità dalle spese che i comuni devono sopportare per accedere a tali operazioni. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a risolvere tale questione.
  Il comma 7, modificando l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 31 dicembre 2015:
   il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
   il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

  Le disposizioni in esame prolungano dunque dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (sia per i tributi che per le entrate di natura diversa, di pertinenza di tutti gli enti territoriali e non solo dei comuni), superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare – secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  Rammenta che, nella sua formulazione originaria, il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013 consentiva ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. La norma permetteva dunque – solo per la predetta attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa) – di superare la precedente scadenza del 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  Successivamente l'articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali anche per le entrate di Pag. 98natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dunque dei comuni. Ciò al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione. La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) aveva ulteriormente rinviato il predetto termine al 31 dicembre 2014 e, da ultimo la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 642 della legge n. 190 del 2014) lo aveva ulteriormente differito al 30 giugno 2015.
  Ricorda al riguardo che la legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014) dedica specifica attenzione al riordino della riscossione delle entrate locali, disponendo (articolo 10, comma 1, lettera c) la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattarle alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Viene disposto lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione. Segnala che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, senza che tale norma sia stata attuata.
  Il comma 9 del medesimo articolo 7 aggiunge il comma 654-bis all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in materia di tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, viene disposto che tra le componenti di costo per la determinazione della tariffa vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
  Il nuovo comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza le province autonome di Trento e Bolzano ad utilizzare lo strumento della notifica mediante affissione all'albo pretorio, di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare alla conoscenza degli intestatari le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate alle province autonome ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 2001, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge n. 342 del 2000 (attribuzione o modificazione delle rendite catastali).
  Il comma 9-septiesdecies demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.
  Tale procedimento è propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate, al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009) relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, infatti, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha Pag. 99previsto la proroga fino al 31 dicembre 2020 della durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015.
  Fino alla definizione del procedimento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, il comma 9-duodevicies proroga le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013.
  Segnala quindi l'articolo 8 il quale, al comma 10, attribuisce ai comuni, per l'anno 2015, un contributo di complessivi 530 milioni di euro; esso appare conseguente alle norme di fiscalità immobiliare contenute nella legge di stabilità 2015 relative, in particolare, ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta ed alla introduzione di detrazioni sull'abitazione principale. Si affida a un decreto ministeriale la determinazione della quota di spettanza di ciascun comune, che deve tenere conto, tra l'altro, dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni in materia di IMU agricola di cui al decreto-legge n. 4 del 2015.
  Ricorda che un analogo contributo è stato concesso per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 16 del 2014: esso, pari a 625 milioni di euro, è stato ripartito con il decreto del 6 novembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014) tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.
  L'originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale (non più previste ex lege ma lasciate all'autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014, l'importo del contributo è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni.
  Il medesimo decreto-legge n. 16 del 2014 ha attribuito ai comuni, per l'anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, rispetto al limite massimo già fissato dalla legge di stabilità 2014 (comma 677), per il quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non poteva essere superiore al 10,6 per mille e l'aliquota TASI non poteva superare il 2,5 per mille. La facoltà di aumentare l'aliquota nella predetta misura è stata tuttavia condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali aventi effetti equivalenti alle detrazioni IMU.
  Anche per il 2015 l'articolo 1, comma 679, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.
  Con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che, del complessivo contributo di 530 milioni di euro, l'importo di 472,5 milioni è ripartito in proporzione alle somme attribuite ai sensi del citato decreto ministeriale del 6 novembre 2014. La restante quota di 57,5 milioni di euro è invece ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015.
  Le somme complessive non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Anche su tale questione preannuncia la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a risolvere tale questione in occasione Pag. 100della preannunciata riforma della local tax, da realizzare nella prossima legge di stabilità.
  I commi 13-octies e 13-novies, introdotti nel corso dell'esame al Senato, attribuiscono alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione Siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, mediante utilizzo delle risorse destinate al pagamento dei debiti pregressi delle regioni (di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame) che non sono richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, secondo le procedure dettata dal medesimo comma 2.
  La norma si riferisce alle ricadute fiscali dei recenti interventi normativi in tema delle procedure di pagamento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato: alla luce di tali modifiche il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), attraverso un sistema informatico unico, gestisce i processi del trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato e di quello delle pubbliche amministrazioni aderenti.
  La disposta centralizzazione dei pagamenti stipendiali e dei connessi adempimenti fiscali ha comportato la localizzazione fuori dal territorio siciliano della fase di riscossione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o di una pubblica Amministrazione aderente al sistema MEF che lavorano in Sicilia: tale trasferimento della gestione dei trattamenti economici, prima liquidati nell'ambito del territorio siciliano, ha determinato il venir meno di rilevanti entrate altrimenti di spettanza regionale.
  Segnala al riguardo che, con la sentenza n. 89 del 2015, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana con riferimento alla normativa illustrata, la Corte Costituzionale ha affermato che il danno lamentato dalla Regione, pur sussistente, non può mettere in discussione l'esercizio di un potere tipico ed esclusivo dello Stato, per di più rispondente nel caso di specie ad evidenti principi di razionalità sia organizzativa che economica.
  Segnala quindi l'articolo 9 il quale, al comma 9, modifica diverse disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, rinviando dal 2013 al 2017 l'operatività di alcuni meccanismi di finanziamento, con riguardo, in particolare, al termine di decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alla decorrenza della definizione della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario; ai termini iniziali relativi alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo.
  Si tratta di un rinvio che va ricondotto alla circostanza che il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario costituisce una parte della riforma del federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) rimasta per lo più incompiuta, per mancanza dei provvedimenti attuativi. L'operazione di «fiscalizzazione» dei trasferimenti statali prevista nel provvedimento che ha dato attuazione alla delega sulla fiscalità regionale – costituito dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 – non si è infatti finora realizzata, né è quindi intervenuto il decreto che avrebbe dovuto individuare i trasferimenti statali da sopprimere.
  I commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del medesimo articolo 9, inseriti nel corso dell'esame al Senato, sono volti a chiarire che, in caso di leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.
  In particolare il comma 9-bis precisa che il comma 29 dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale definisce i soggetti tenuti al pagamento delle tasse cui sono soggetti veicoli e autoscafi per effetto dell'iscrizione nei rispettivi pubblici registri, va interpretato nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della Pag. 101tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. Viene chiarito inoltre che è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nell'ipotesi in cui, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, la società di leasing abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
  Il comma 9-ter sostituisce il comma 3, articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevedendo che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo. Nella formulazione vigente, invece, la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.
  Il comma 9-quater chiarisce che la disposizione di cui al nuovo comma 9-ter si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
  Illustra quindi l'articolo 11 il quale, al comma 8 stabilisce l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria degli appalti alle erogazioni dei contributi destinati ai soggetti privati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.
  Il comma 13-bis, introdotto al Senato, dispone una moratoria per il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli dovuta per il 2015; il versamento di detta rata, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2015, viene prorogato al 30 ottobre 2015 senza che siano dovuti sanzioni e interessi.
  L'articolo 12, comma 5, indica le agevolazioni tributarie temporanee previste per la Zona Franca dei territori dell'Emilia colpiti dal sisma e beneficiari delle norme di vantaggio disposte complessivamente dall'articolo 12 in esame. Esse consistono nella parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dall'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali.
  Rammenta inoltre che, oltre ai limiti soggettivi e a quelli per gli aiuti di Stato previsti dalla normativa europea, le agevolazioni sono previste nel limite di 20 milioni per ciascun anno 2015 e 2016, ai sensi del comma 7. Le agevolazioni in particolare consistono in:
   esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
   esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU, nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai citati soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

  Il comma 6 precisa che tali esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta, ovvero quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quello successivo.
  I commi da 1 a 6 dell'articolo 13 intervengono sulla disciplina delle misure destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, il comma 4 estende di 18 mesi – dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 – il termine per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma. A tal fine esso novella l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia, distrutti od oggetto di Pag. 102ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili, sono esenti dall'IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità.
  Il termine era già stato esteso (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015) dai commi 662-664 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), la quale prevede un monitoraggio, entro il 30 marzo 2015, al fine di verificare l'effettiva platea dei beneficiari da parte della Regione Emilia Romagna, d'intesa con il MEF (comma 663).
  Rammenta che la legge di stabilità 2015 provvede alla copertura degli oneri, pari a 13,1 milioni di euro per l'anno 2015 (per un'estensione di sei mesi dell'esenzione) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 664).
  Il comma 5 estende la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole ubicate nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio (con il decreto-legge n. 74 del 2012 per tale tipologia di danni era stata prevista la sola concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi).
  I contratti di finanziamento, secondo quanto prevede l'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro; i beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.
  Quanto ai danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, il testo fa riferimento al regolamento (CE) n. 510/2006, al fine di delimitare l'ambito oggettivo dei prodotti, riferendoli a quelli tutelati attraverso le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale provvedimento è stato, peraltro, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
  L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  Ricorda che tale incremento delle accise sui carburanti era stato previsto quale clausola di salvaguardia, da attivare per l'eventualità del mancato rilascio, da parte del Consiglio UE, delle misure di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), in relazione alle disposizioni in materia di reverse charge e split payment (articolo 1, comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies, e lettera b) della legge di stabilità per l'anno 2015).
  La prima norma richiamata ha introdotto il meccanismo del c.d. reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice di attività 47.11.1), supermercati (codice di attività 47.11.2) e discount alimentari (codice di attività 47.11.3). Il meccanismo ha carattere temporaneo trovando applicazione per un periodo di quattro anni.
  Per «reverse charge» o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA, dal cedente di beni/servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture.
  Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. In tali casi al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, Pag. 103emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture nei registri corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro acquisti.
  La seconda disposizione prevede invece che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici per le quali gli stessi non sono debitori IVA, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cosiddetto split payment). Il decreto è stato emanato il 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, serie generale. Il cosiddetto meccanismo di «split payment», costituisce una speciale modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta; tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio è erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.
  Ricorda che, con riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 1, comma 632 della legge di stabilità per l'anno 2015 ha disposto che, pur nelle more del rilascio della misura di deroga, detta disposizione trovi comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1o gennaio 2015.
  Segnala che la Commissione UE, nella comunicazione al Consiglio del 22 maggio 2015 nell'ambito della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE si è opposta alla richiesta di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del reverse charge alle forniture riguardanti la grande distribuzione. In merito la Commissione ha affermato che un'applicazione indistinta e globale del reverse charge a un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale, non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva IVA. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta contribuirebbe a contrastare le frodi e che, al contrario, la misura in questione implicherebbe seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle autorità italiane, in quanto la misura in questione è utile alla prevenzione non di tutte le tipologie di frodi che sono alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle «frodi carosello», ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.
  Per quanto invece riguarda lo split payment, con la proposta di decisione del 12 giugno 2015 COM(2015) 289 final, la Commissione Europea ha espresso parere favorevole sulle misure riguardanti lo split payment; su tale proposta della Commissione dovrà pronunciarsi il Consiglio all'unanimità, a norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE sull'IVA.
  La proposta della Commissione subordina l'autorizzazione a tale misura di deroga a precisi limiti temporali, disponendone l'efficacia fino al 31 dicembre 2017, e condiziona l'autorizzazione al fatto che, nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni, debba essere introdotta una menzione speciale indicante che l'IVA deve essere versata su un conto bancario distinto e bloccato dell'amministrazione fiscale.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, che auspica possa essere votato nella seduta odierna.

Pag. 104

  Maurizio BERNARDO, presidente, anche in considerazione dello stringente calendario dei lavori della seduta odierna, ritiene comunque di rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere sul provvedimento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come il Governo abbia compiuto, anche con riferimento alle tematiche affrontate dal decreto-legge, una censurabile opera di disinformazione, laddove il Sottosegretario Faraone ha dichiarato che il provvedimento in esame stanzierebbe maggiori risorse per la Sicilia pari a 500 milioni. Al contrario, la stessa illustrazione del provvedimento compiuta dal relatore evidenzia come i commi 13-octies e 13-novies dell'articolo 8 del decreto-legge attribuiscono alla regione siciliana solo 200 milioni di euro, il quale non rappresenta uno stanziamento aggiuntivo in favore della stessa regione, ma un atto dovuto connesso alla sentenza della Corte costituzionale relativa alle modifiche intervenute nella disciplina della riscossione IRPEF.

  Daniele PESCO (M5S) con riferimento all'articolo 4-bis del decreto-legge, il quale interviene ulteriormente sulla questione delle procedure concorsuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali presso le Agenzie fiscali, considera incomprensibile l'accanimento con il quale il Governo continua ad intervenire in materia attraverso soluzioni che non appaiono rispettose del dettato della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha comportato la decadenza di numerosi incarichi dirigenziali presso le medesime Agenzie.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Villarosa, sottolinea come la richiamata sentenza della Corte costituzionale in merito ai rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sicilia abbia riconosciuto la sussistenza di un danno per la regione Sicilia, ma non abbia sancito alcun obbligo di ristoro da parte dello Stato in favore della stessa regione. In tale contesto considera pienamente legittimo che il Governo rivendichi a proprio merito la scelta di aver stanziato nel provvedimento un contributo di 200 milioni nei confronti della regione.
  Per quanto riguarda invece il tema sollevato dal deputato Pesco, ricorda che quella degli incarichi dirigenziali presso le agenzie fiscali costituisce un problema molto antico, che è stato affrontato in via strutturale nell'ambito dello schema di decreto legislativo per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie (Atto n. 181); tuttavia, occorre anche individuare una soluzione per il periodo intermedio fino al completamento delle nuove procedure concorsuali. A tal fine le norme del decreto-legge consentono che i dirigenti delle agenzie possono delegare, previa procedura selettiva, le funzioni relative agli uffici di cui hanno la direzione interinale a funzionari di III area con almeno di cinque anni di esperienza nell'area stessa, al fine di assicurare la piena operatività delle stesse agenzie.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani, anche in considerazione degli impegni parlamentari della Sottosegretaria De Micheli.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera del tutto inaccettabili le modalità di esame del provvedimento, chiedendo alla Presidenza di consentire una discussione che non può essere strozzata per il ritardo con il quale la rappresentante del Governo è intervenuta in seduta.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la Sottosegretaria De Micheli, che ringrazia, si sia resa disponibile a rappresentare il Governo nella seduta odierna, sebbene fosse già impegnata a seguire i lavori della Commissione Bilancio, che ha lasciato momentaneamente per consentire lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Pag. 105

  Francesco RIBAUDO (PD) ritiene che sia il relatore Fragomeli sia il deputato Villarosa abbiano in parte ragione sulla questione concernente il ristoro delle somme in favore della regione Sicilia, rilevando come la citata sentenza della Corte costituzionale non indichi l'ammontare di tale ristoro, ma come, al tempo stesso, la stessa regione abbia subito una riduzione di risorse pari a circa 4 miliardi.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di domani, nella quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.
Atto n. 181.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il relatore Causi ha riformulato la sua proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.20.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06065 Paglia: Interpretazione delle clausole contrattuali contenute nei mutui ipotecari indicizzati al franco svizzero con tasso Libor concessi dalla banca Barclays.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-06067 Causi: Interventi in merito alla disciplina in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione.

  Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria.

  La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Simonetta RUBINATO (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, la quale affronta Pag. 106questioni tecniche molto complesse, che si riserva di approfondire.
  Evidenzia peraltro come la risposta eluda il quesito centrale posto dall'interrogazione, la quale chiedeva al Governo se non ritenesse necessario assumere iniziative per prevedere un puntuale coordinamento, volto a confermare l'interpretazione dell'attuale disciplina normativa in materia di detraibilità dell'IVA degli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione, in presenza di finanziamenti comunitari alla pronuncia della Corte di cassazione n. 12523 del giugno scorso.
  A tale riguardo ricorda che la richiamata pronuncia stabilisce, tra l'altro, quanto segue: «ne discende quindi – come del resto, contraddicendo se stessa, si perita di sostenere aliunde la stessa amministrazione finanziaria, reputando che le erogazioni in parola abbiano natura di mere movimentazioni finanziarie rientranti nella previsione normativa di cui si contesta qui l'applicazione che, una volta incontestato il fatto che i detti finanziamenti non siano erogati in adempimento di un rapporto contrattuale, il loro inquadramento ai fini IVA va rettamente operato, come fatto nella specie dalla CTR con la sentenza qui censurata, in applicazione del richiamato articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Ancorché si tratti di operazioni non imponibili il diritto alla detrazione dell'imposta – che si ricorda per costante giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni – assolta nelle specie in rivalsa sugli acquisti effettuati per l'esercizio delle attività di formazione non viene in discussione, perché come già esattamente osservato da questa Corte, nessuna norma stabilisce che le operazioni effettuati utilizzando risorse graziosamente ottenute perdano per ciò solo, ab origine, il carattere commerciale; e che l'imprenditore beneficiato di un finanziamento esente dall'IVA debba sopportare, senza poterla detrarre a suo tempo, l'imposta scontata su tale operazione che, di per sé, né sono esenti né sono strumentali ad altre operazioni esenti.».
  Ritiene inoltre che la vicenda vada inquadrata nella più ampia questione del sistema delle fonti del diritto. A tale riguardo ricorda che la stessa Corte di cassazione ha dichiarato che le circolari dell'Agenzia delle entrate non costituiscono una fonte del diritto, rivolgendosi agli uffici amministrativi e non potendosi quindi porre sullo stesso piano delle fonti normative. Nell'auspicare quindi che, nell'ambito della questione posta dal suo atto di sindacato ispettivo, il Governo affronti tale più ampia tematica di carattere ordinamentale, ringrazia la Sottosegretaria per l'impegno personale profuso nel tentare di risolvere la questione e auspica che la stessa possa essere affrontata nell'ambito dell'esame della prossima legge di stabilità.

5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto.

  Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Filippo BUSIN (LNA) evidenzia innanzitutto come la risposta del Governo vada nella direzione opposta rispetto all'attuazione della tax compliance, la quale costituisce uno dei principali obiettivi sottesi alla legge delega per la riforma del sistema fiscale. A tale riguardo ricorda che la riduzione di circa il 70 per cento, rispetto allo scorso anno, degli importi della deduzione di spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto è intervenuta appena tre giorni prima della scadenza del pagamento dell'imposta sul reddito.
  Nel rilevare come tale riduzione si sia tradotta in circa 10-15 mila euro in più di imposte da pagare a carico dei lavoratori Pag. 107del settore, evidenzia come ciò abbia determinato gravissimi problemi a soggetti che già versano in gravi difficoltà economiche.
  Sottolinea quindi come il Governo, adottando un'impostazione indegna di uno Stato di diritto, dimostri di non farsi carico della necessità di dare adeguato ristoro a categorie fortemente disagiate. In tale ambito sottolinea altresì l'incapacità dell'Esecutivo nel contrastare il fenomeno del cabotaggio, il quale danneggia in modo grave la categoria degli autotrasportatori italiani e richiama l'esempio della normativa adottata in tale materia dalla Francia, la quale risulta efficace nel contrastare tale fenomeno.
  Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta e auspica che il Governo possa ravvedersi e mutare radicalmente la sua posizione sulla questione.

5-06190 Sandra Savino: Detraibilità delle spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati acquistando i relativi materiali presso aziende situate al di fuori del territorio italiano.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) illustra la propria interrogazione, la quale sottopone al Governo una questione relativa all'applicazione della disciplina sulle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, da ultimo prorogate dalla legge di stabilità 2015. A tale proposito ricorda come gli uffici dell'Agenzia delle entrate non abbiano indicato alcuna specifica circa il luogo di approvvigionamento dei materiali utili a tali interventi, consentendo di fatto l'ottenimento dell'agevolazione fiscale anche qualora tale acquisto sia stato effettuato presso aziende situate in altri Paesi.
  Sottolinea quindi come il suo atto di sindacato ispettivo sia volto a chiedere al Governo di adottare iniziative, anche normative, al fine di ridurre il fenomeno descritto, a tutela delle aziende italiane, in particolar modo di quelle situate nei territori di confine del Paese, nonché a tutela delle entrate fiscali spettanti allo Stato.

  La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Sandra SAVINO (FI-PdL) ringrazia innanzitutto la Sottosegretaria, pur rilevando come la risposta, sebbene, completa e corretta nella ricostruzione normativa della questione, la lasci insoddisfatta dal punto di vista del merito.
  Nel constatare come, in base alla normativa europea, non sia possibile introdurre nell'ordinamento norme dirette ad ostacolare l'accesso al mercato degli Stati membri in materia di importazioni al fine di garantire trattamenti preferenziali alle merci nazionali, ribadisce la necessità che il Governo trovi una soluzione alla questione posta. Ritiene infatti insostenibile tale situazione a causa della quale, a fronte della concessione di agevolazioni fiscali, l'Erario non consegue maggiori entrate, oltre a determinarsi un grave svantaggio per le aziende italiane, con particolare riferimento a quelle situate in aree di confine.

5-06191 Ruocco: Chiarimenti in merito all'esenzione dall'ICI e dall'IMU per gli enti religiosi e assistenziali.

  Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Carla RUOCCO (M5S) prende atto della risposta, la quale rende evidente come talune categorie di soggetti, quali agricoltori ed imprenditori, continuino ad essere vessati dal Governo, attraverso misure fiscali gravose, a fronte del trattamento di favore riconosciuto ad ambienti collegati ad una determinata parte politica. Sottolinea infatti come, anche con riferimento alla vicenda richiamata dalla sua interrogazione, emerga un atteggiamento capzioso del Governo, il quale, mantenendo un privilegio anacronistico, dà un'interpretazione fuorviante delle sentenze della Pag. 108Corte di cassazione nn. 14225 e 14226, con le quali sono stati recentemente accolti i ricorsi presentati dal Comune di Livorno contro alcuni istituti scolastici paritari gestiti da enti religiosi in materia di ICI.
  Nel richiamare la vicenda relativa all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità di numerosi incarichi dirigenziali assegnati nell'ambito delle Agenzie fiscali, sottolinea come, ancora una volta, il Governo abbia assunto una posizione contraria all'interesse pubblico e alla comune volontà dei cittadini.

  Luigi GALLO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea come la questione dell'ICI non versata abbia ampi riflessi, determinando un costo per l'intera collettività nonché per gli enti locali coinvolti, i quali ricevono minori risorse da destinare ai servizi per i cittadini.
  Preannuncia quindi un emendamento del suo gruppo al decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, attualmente all'esame della Camera, con particolare riferimento alla definizione dei costi standard per studente sostenuti dalle scuole paritarie gestite da enti religiosi. A tale proposito ricorda infatti come il Ministero dell'istruzione abbia ricevuto numerose denunce relativamente al fatto che gli istituti scolastici paritari riescono a limitare il costo standard per studente attraverso la corresponsione di una bassa retribuzione agli insegnanti impiegati negli istituti stessi.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) lamenta come il Governo non abbia ancora dato risposta alla sua interrogazione n. 5-06068, dopo averne rinviato lo svolgimento per 2 settimane.

  Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento alla questione posta dal deputato Villarosa, ricorda come, ai sensi delle norme regolamentari in materia, ciascun gruppo può presentare un'interrogazione a risposta immediata per ogni settimana; in questa settimana il gruppo M5S ha ritenuto di presentare l'interrogazione Ruocco n. 5-06191, cui il Governo ha oggi dato risposta: pertanto l'interrogazione Villarosa potrà essere svolta in altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
Atto n. 161
-bis.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.
Atto n. 182.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
Atto n. 185.

INTERROGAZIONI

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi.

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