CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, indi il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.00.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.
C. 2799 Boccadutri.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna la proposta di legge 2799, istitutiva della Commissione di garanzia sui partiti politici, nel testo modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Con riferimento ai profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che tale provvedimento, composto da due articoli, apporta alcune modifiche all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività.
  In particolare, l'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1, lettera b), dispone che per la durata dell'incarico, i componenti Pag. 50della Commissione sono collocati fuori ruolo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  In proposito, rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge da ultimo richiamata, tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione (ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione) a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Il comma 68 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (A.C. 3262), trasmesso dal Senato, che, reca disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge, reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità in favore dei comuni, consentendo ad essi, nel periodo 2015-2018, maggiori spazi finanziari, nella misura di 20 milioni di euro, per l'effettuazione di spese relative a sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e di procedure di esproprio. L'articolo 5-bis riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 1o luglio 2015, n. 85 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio), che proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, previsto inizialmente dai commi 24 e 25 del decreto-legge n. 78 del 2009 e da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7. Il comma 8-bis dell'articolo 7 prevede che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione. Tale comma modifica la disciplina sulla cessazione delle partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 1, comma 569 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In particolare, si aggiunge ora all'articolo 1 della legge n.147 del 2013 un ulteriore comma, il 569-bis, nel quale si precisa che il suddetto termine di cessazione non trova applicazione nei confronti degli enti locali e territoriali che nel dare attuazione al processo di razionalizzazione delle società partecipate locali previsto dall'articolo 1, commi 611 e 612, della legge si stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) hanno operato come Pag. 51segue: 1) abbiano mantenuto la propria partecipazione mediante l'approvazione di un apposito piano operativo di razionalizzazione; 2) tale partecipazione sia presente in società ed altri organismi aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali «anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa». Inoltre il comma 569-bis medesimo dispone che la competenza all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione spetta all'assemblea dei soci e che qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società partecipate che contrasti con le determinazioni contenute nel piano operativo di realizzazione è nulla ed inefficace. L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, integra il contenuto dell'articolo 86, comma 5, del Testo unico degli enti locali (TUEL, adottato con decreto legislativo n. 267 del 2000) che prevede la possibilità per gli enti locali di assicurare gli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. In particolare, è introdotta una nuova disposizione che disciplina l'ipotesi di rimborso delle eventuali spese legali sostenute dagli amministratori locali. Infatti, non esistono previsioni normative al riguardo (mentre tale ipotesi è ammessa per i dipendenti delle regioni e degli enti locali) e la materia è stata oggetto finora esclusivamente di orientamenti giurisprudenziali. In base a tale disposizione, il rimborso delle spese legali degli amministratori locali è ammissibile con alcuni limiti ed in presenza di determinate condizioni: A) le spese sono rimborsabili nel rispetto dei parametri stabiliti per la liquidazione dei compensi per la professione forense, previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55); B) gli enti locali possono prevedere il rimborso delle spese legali senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica, come stabilito anche per le spese di assicurazione. Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, il rimborso delle spese è possibile nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza di tre requisiti: 1) assenza di «conflitto di interessi» con l'ente amministrato; 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate (dall'amministratore locale) e fatti giuridicamente rilevanti; 3) assenza di dolo o colpa grave. Il comma 4 dell'articolo 9-ter regola l'ipotesi di mancato accordo tra enti del SSN e fornitori. Nello specifico, entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi, nel caso in cui i fornitori non siano d'accordo con la riduzione proposta, gli enti del SSN hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico. È fatta salva anche la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, al comma 1, interviene sui contratti tra privati, stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante la modalità e i contenuti dei contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. L'ambito di applicazione della disposizione sembra interessare tutti i contratti, sia quelli già stipulati sia quelli che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Il comma 1 è finalizzato a disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere, a pena di nullità. Si tratta in particolare: delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del medesimo articolo 67-quater; dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto; delle sanzioni e delle penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto delle modalità e Pag. 52dei tempi di consegna (di cui alla lettera e del citato articolo 67-quater), e per ulteriori inadempimenti.
  Sulla base di una modifica inserita al Senato, il comma 1 prevede, inoltre, la sostituzione della certificazione antimafia di cui alla lettera b) dell'articolo 67-quater, comma 8, con la autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. Un'ulteriore integrazione rispetto al testo del decreto-legge originariamente presentato è la generica previsione in base alla quale i contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Infine, il comma 1 stabilisce che il committente (nel testo originario si fa riferimento al direttore dei lavori) garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. In tale caso è prevista l'applicazione dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo testo unico sugli atti amministrativi, l'applicazione del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il comma 3, modificato durante l'esame al Senato, prescrive l'adeguamento dei contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, prima della approvazione della progettazione esecutiva, alle disposizioni del comma 1 dell'articolo in esame. Il testo originario del decreto prevede l'adeguamento dei contratti già stipulati, purché non in corso di esecuzione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nel caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, si prevede l'avvio di una nuova procedura di selezione dell'operatore economico da parte del committente e la risoluzione degli eventuali obblighi precedentemente assunti senza oneri di risarcimento da parte del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si intendono non confermate anche in mancanza della prescritte verifiche nei tempi stabiliti dal decreto-legge in esame. Il comma 4 prevede l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alla riparazione o alla ricostruzione delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. Il comma 7, modificato durante l'esame al Senato, prevede la risoluzione di diritto del contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione in caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta, nonché nei casi di reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione per i quali la risoluzione del contratto è prevista dall'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). È stato soppresso il riferimento al concordato preventivo contenuto nel testo originario del decreto legge. La disposizione in commento, secondo quanto previsto nel corso dell'esame al Senato, si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione, salvo consenso del committente. L'articolo 11-bis stabilisce che le disposizioni dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 si applicano fino all'attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. In particolare, l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 stabilisce che, in prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da Pag. 53altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere debbono approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici previo accertamento della avvenuta domanda di iscrizione nelle c.d. white list istituite presso ogni prefettura. Tale disposizione, che si applica anche ai contraenti generali, è riferita alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, quali, in particolare il trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, il trasporto, anche transfrontaliero, e lo smaltimento di rifiuti per conto di terzi, l'estrazione, la fornitura e il trasporto di terra e materiali inerti, il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo e di bitume, i noli a freddo di macchinari, la fornitura di ferro lavorato, nonché i noli a caldo, gli autotrasporti per conto di terzi e la guardiania dei cantieri. Con l'articolo 11-bis la disciplina di prima applicazione, con la verifica della avvenuta domanda di iscrizione nelle white list, è efficace fino alla attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, comunque nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti attuativi della stessa banca dati. L'articolo 12, comma 2, modificato nel corso dell'esame parlamentare, tra i requisiti delle imprese che possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU, alla lettera e) specificamente prevede il pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, nonché l'assenza di procedure di liquidazione volontaria o di natura concorsuale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Giulia SARTI (M5S) stigmatizza preliminarmente le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari che, anche in questo caso, non hanno consentito alla Commissione di disporre di un congruo lasso di tempo per valutare approfonditamente i contenuti di un provvedimento estremamente complesso ed articolato come quello in esame. A tale riguardo richiama, in particolare, l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge che, al comma 1, prevede la sostituzione della certificazione antimafia di cui alla lettera b) dell'articolo 67-quater, comma 8, con la autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. Manifesta, altresì, netta contrarietà in ordine all'articolo 11-bis, che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, si applicano fino all'attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia, pertanto, il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole testé presentata dal relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva come sulla questione da ultimo prospettata dalla collega Sarti, potrebbe essere presentato nel corso dell'esame in Assemblea, un ordine del giorno.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.10.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Pag. 54

5-06178 Sarti: Sull'eventuale procedimento per calunnia a carico di funzionari di polizia in relazione al processo «Borsellino-quater».

  Giulia SARTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giulia SARTI (M5S), nel prendere atto la Procura della Repubblica di Caltanissetta, Direzione Distrettuale Antimafia, si è determinata a richiedere l'archiviazione, ampiamente motivata, del procedimento cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, si dichiara soddisfatta della risposta testé resa dal rappresentante del Governo.

5-06179 Molteni: Sull'allestimento di una tendopoli per migranti irregolari nell'area dell'ex aula bunker di Bassone di Como.

  Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Nicola MOLTENI (LNA), pur prendendo atto del fatto che sia stata esclusa l'ipotesi di destinare l'aula bunker, collocata nelle adiacenze del carcere di Bassone di Como, a centro di accoglienza per migranti, si dichiara tuttavia nettamente contrario anche in ordine all'eventualità, pure prospettata dalla Prefettura di Como, di utilizzare l'area adiacente alla predetta aula per l'allestimento di una tendopoli da destinare alla prima accoglienza. Osserva, infatti, che l'area in questione risulta priva delle caratteristiche e dei servizi necessari a renderla idonea a tale finalità. Per le su esposte ragioni, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

Pag. 55