CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 30 luglio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati.
Atto n. 189.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e dei necessari approfondimenti, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 1) con un'ulteriore osservazione. Tale osservazione è tesa a risolvere una questione Pag. 34emersa nel corso del dibattito, relativa alla circoscrizione Sicilia. Si chiede al Governo di valutare l'opportunità di attribuire, ai collegi che le circondano, le enclave costituite da territori non compresi in quelli dei collegi plurinominali ai quali sono assegnate dallo schema di decreto. La finalità dell'osservazione è quella di un più adeguato rispetto del criterio di contiguità territoriale previsto dalla delega.

  Andrea CECCONI (M5S) desidera prima di tutto ribadire ancora una volta la correttezza del lavoro della Commissione presieduta dal presidente dell'ISTAT, un organismo tecnico e terzo che ha rispettato in modo stringente i principi di delega. A suo avviso la politica non avrebbe quindi dovuto interferire nel lavoro della Commissione, come del resto ha fatto il Governo per la quasi totalità dei casi, meno i due, relativi a Veneto e Toscana, più volte ricordati. In quei casi si è trattato di una valutazione politica, stessa valutazione che è alla base del parere del relatore. Quelle indicate nelle osservazioni sono modifiche la cui rispondenza ai criteri di delega, non è certa, compreso il caso delle enclave siciliane indicate dal suo gruppo. In altri casi, come l'osservazione riguardante la provincia di Bergamo, la suddivisione che si richiede potrebbe non essere possibile in base ai requisiti demografici richiesti dalla legge. Chiede al Governo di non prendere in considerazione il parere parlamentare e di ritirare anche i due interventi correttivi apportati al lavoro della Commissione di esperti, al fine di eliminare del tutto l'interferenza della politica da un lavoro squisitamente tecnico.

  Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il relatore nel suo intervento non ha fornito le spiegazioni richieste da molti colleghi nel corso del dibattito svolto nella seduta di ieri. Rileva che dietro le indicazioni generiche delle osservazioni della proposta di parere del relatore si celano, invece, risposte specifiche che comportano spostamenti di precisi collegi. Operazione che non è detto che sarà possibile, come spiegato dal collega Cecconi, per il rispetto dei criteri di delega. Le osservazioni dei relatori nascono quindi da potentati locali, da pressioni politiche esterne alla Commissione e al Parlamento. Ancora una volta si è voluto seguire il modello adottato con il voto di fiducia sulla legge elettorale e di non discutere in Parlamento provvedimenti così rilevanti. Per queste ragioni, in analogia con il comportamento tenuto in occasione della legge elettorale, il suo gruppo non parteciperà al voto sul parere, ritenendo la non partecipazione un segno politico più importante dell'espressione di un voto contrario.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ricorda di aver già anticipato, nel suo intervento nella seduta di ieri, le ragioni del voto contrario del gruppo di Forza Italia alla proposta di parere del relatore. In questo caso, infatti, condivide l'atteggiamento del Governo che ha rispettato le scelte della Commissione presieduta dal presidente dell'ISTAT, salvo che per due casi che lo stesso rappresentante del Governo ha definito eccezionali. Condivide tale atteggiamento proprio in funzione della terzietà della Commissione. La natura delle osservazioni contenute nella proposta del relatore, invece, potrebbe portare a risultati imprevedibili. Fa presente che Forza Italia avrebbe aderito senz'altro a una proposta di parere che indicasse linee guida al Governo per risolvere casi eccezionali e che fosse condivisa da tutti i gruppi. Con le osservazioni proposte dal relatore si sono sicuramente accontentati molti, ma, lo ribadisce, sarebbe stato preferibile cercare una totale condivisione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, riferisce sul decreto-legge che reca disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Passando a prendere in esame le disposizioni del decreto-legge, ad iniziare dalle norme che rientrano nella competenza della I Commissione, osserva che all'articolo 4, il comma 4-bis consente la stipula di convenzioni per gestire in forma associata il servizio di segreteria, non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province. In base alla legislazione vigente, infatti, ciascun comune e ciascuna provincia hanno un segretario titolare iscritto all'apposito albo cui si accede per concorso, a cui sono affidate una serie di compiti e funzioni a partire dalla collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il comma 4-ter stabilisce che, ove le leggi regionali prevedano ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata delle funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e di intesa con le regioni, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.
  L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stessa agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio. L'articolo 5 dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale. Più in particolare, viene specificato che agli enti di area vasta e alle città metropolitane compete l'individuazione del personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali. Spetta inoltre alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, in base alle suddette leggi regionali e all'individuazione operata dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane, è dunque trasferito ai comuni, singoli o associati. Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà, tra cui: limiti della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; rispetto del Pag. 36patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto per gli enti locali – a pena di nullità e fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia provinciale non sia stato completamente assorbito – di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, salvo assunzioni a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge per esigenze di carattere strettamente stagionale e per periodi non superiori a 5 mesi nell'anno solare. Modalità e procedure del transito del personale sono definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire sono concordate dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane con i comuni del territorio, singoli o associati. L'articolo 7-bis conferma la facoltà degli enti locali di assicurare gli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, introducendo una clausola di invarianza per la finanza pubblica; inoltre ammette il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali da parte dell'ente con alcuni limiti ed in presenza di determinate condizioni. Il comma 13-sexies dell'articolo 8 dispone che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di carta di identità elettronica. Si provvede ad estendere le competenze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) anche allo stato civile e alla tenuta delle liste di leva, prevedendo l'istituzione presso l'ANPR dell'archivio informatizzato dei registri di stato civile dei comuni e stabilendo che essa fornisca i dati per la tenuta delle liste di leva. Viene modificata anche la disciplina delle funzioni dei comuni in materia anagrafica, lasciando solo per il periodo transitorio necessario al completamento della banca dati nazionale la possibilità ai comuni di utilizzare i dati anagrafici locali (comma 1). Per la realizzazione dei nuovi compiti, viene confermato il ruolo della SOGEI, già soggetto tecnico attuatore dell'anagrafe nazionale (comma 2). I commi 3, 4 e 5 intervengono sulla disciplina della carta di identità elettronica CIE che non è più definito quale documento obbligatorio di identificazione. Inoltre, viene definitivamente superato il progetto di unificazione della CIE e della tessera sanitaria nel Documento digitale unificato (DDU) le cui norme regolatrici sono abrogate. Le spese previste per l'implementazione di ANPR e CIE sono quantificate in 59,5 milioni per il 2015, 8 milioni per il 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dal 2020. Per le attività di gestione si prevedono oneri per ulteriori 2,7 milioni dal 2016 (comma 6).
  L'articolo 16-ter introduce una norma di autorizzazione all'assunzione straordinaria nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (a valere sulle facoltà assunzionali previste per il rispettivo anno successivo). Per tali assunzioni – le quali decorrono non prima del 1o ottobre dell'anno di riferimento – è previsto si attinga in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1o gennaio 2011. Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi banditi per il 2015 e il 2016. Le modalità attuative sono demandate a provvedimenti dei ministeri di riferimento assicurando, in particolare, la precedenza ai concorsi più risalenti nel tempo e alle migliori posizioni nelle rispettive Pag. 37graduatorie. Analoga autorizzazione all'assunzione straordinaria è prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 250 unità per l'anno 2015 (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno successivo). Per queste assunzioni (decorrenti da non prima il 1o ottobre 2015) è previsto si attinga per metà alla graduatoria selettiva per titoli indetta nel 2007 e per metà alla graduatoria di concorso pubblico del 2008. Le residue facoltà assunzionali per il 2016 e per il 2017, sono esercitabili per i corpi di Polizia solo dal 1o dicembre dell'anno di riferimento (ad eccezione degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi). Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la soglia è il 1o dicembre 2016. Alla copertura degli oneri, calcolati in 16.655.427 euro per il 2015 e di 11.217.902 euro per il 2016, si fa fronte tramite corrispondente utilizzo delle somme disponibili del Fondo per le vittime della mafia, delle richieste estorsive e dell'usura.
  Passando in breve ad esaminare le altre disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 1 è finalizzato alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni per gli anni dal 2015 al 2018, disponendo altresì alcune misure finalizzate a rendere più sostenibili il raggiungimento degli obiettivi medesimi.
  L'articolo 1-bis è volto ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale. Il beneficio è limitato alle sole regioni che nell'anno 2014 hanno registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti in linea con la normativa vigente. L'articolo 1-ter reca una norma avente carattere di eccezionalità, che consente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di procedere alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione per il solo anno 2015, in deroga alle vigenti norme di contabilità e ai nuovi principi dell'armonizzazione contabile che prevedono un bilancio triennale 2015-2017 con carattere autorizzatorio. La norma prevede, inoltre, che per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato. L'articolo 1-quater reca disposizioni per il finanziamento delle spese di investimento delle regioni per il 2015, in relazione alle regole operanti in materia a seguito della nuova disciplina sull'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. L'articolo 1-quinquies, prevede la defiscalizzazione delle operazioni che comportano il cambiamento dell'assetto proprietario del Parco di Monza.
  L'articolo 2, introduce alcune disposizioni al fine di agevolare nei confronti degli enti locali, l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui. Reca inoltre disposizioni in favore degli enti locali che non hanno presentato nei termini in piano di riequilibrio finanziario prevedendo che gli stessi possano comunque procedere alla sua presentazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015.
  L'articolo 3 reca disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 4-bis volto ad assegnare ai comuni le disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2014 sul Fondo di solidarietà comunale per le verifiche successive e non utilizzate per tale finalità. L'articolo 4, nelle parti non di competenza specifica della I Commissione, dispone, in favore degli enti locali, la disapplicazione delle sanzioni concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo – previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e Pag. 38dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti – al fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province. Nell'ambito della ricollocazione del personale delle province, si dispone il trasferimento presso l'amministrazione in cui presta servizio del personale delle province che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trova in posizione di comando, distacco o di altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente agli enti locali di indire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei servizi educativi e scolastici, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014. Il comma 3, attraverso una novella dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 90 del 2014, introduce una precisazione in relazione alle disposizioni che disciplinano il turn-over negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, specificando che la programmazione delle assunzioni viene fatta con riferimento al triennio precedente. Il comma 4 esclude dal calcolo dei tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni i pagamenti dei debiti commerciali pregressi effettuati con le disponibilità finanziarie concesse agli enti territoriali. L'articolo 5-bis proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. L'articolo 6 dispone anticipazioni di liquidità, in favore degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso, anche per quelli il cui commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002. Autorizza gli enti locali commissariati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di un anno alla medesima data) ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
  L'articolo 7 interviene in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali; di riequilibrio di bilancio per gli enti dissestati; di riduzione di risorse ai comuni nell'ambito della spending review; di affidamento della riscossione della TARES; di destinazione del 10 per cento delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali, di modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; di proroga del termine entro cui le società agenti della riscossione degli enti locali cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; di scioglimento di consorzi controllati da enti locali e di cessazioni delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, di norme in materia di TARI, di attribuzione ai rifiuti del carattere di ecotossico; di utilizzo per i contributi per le opere di EXPO 2015; di trasferimento di funzioni provinciali; di disponibilità del Fondo di rotazione per il Piano di Azione Coesione per copertura sgravi contributivi; di soppressione del fondo gas; di contributo in favore del comune di Campione d'Italia e, infine, di concessioni demaniali marittime. L'articolo 8, nella parte non di competenza specifica della I Commissione, interviene in materia di un incremento delle risorse del Fondo per il pagamento dei debiti pregressi istituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 35 del 2013; di disposizioni sul CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – rese necessarie dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA); di anticipo dei termini per la verifica del gettito IMU e proroga della prima rata di versamento dell'IMU agricola; di disposizioni in favore delle città metropolitane di Milano e Torino, in relazione a specifiche esigenze finanziarie Pag. 39delle stesse; di utilizzo di risorse originariamente destinate al finanziamento del contratto di servizio tra Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la regione Sardegna; di interventi finanziari a favore della Regione Sicilia. L'articolo 8-bis dispone interventi in materia di patto di stabilità interno e servizi ferroviari in relazione alla Regione Valle d'Aosta. L'articolo 9 reca modifiche ad alcune disposizioni della legge di stabilità per il 2015 di interesse delle regioni, disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA. L'articolo 9-bis chiarisce che, in attuazione della lettera E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015 e dell'Intesa del 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies del provvedimento in esame, finalizzate a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario. Pertanto, l'articolo 9-bis si configura come una sorta di premessa alle disposizioni immediatamente successive e può essere collegato all'articolo 9-septies che ridetermina, a decorrere dal 2015, una riduzione di 2.352 milioni di euro del livello del finanziamento del SSN. Gli articoli da 9-ter a 9-octies riguardano razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci, riduzione delle prestazioni sanitarie inappropriate e altre misure concernenti il Servizio sanitario nazionale. L'articolo 9-nonies, al fine di potenziare le misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, reca un'autorizzazione di spesa al Ministero della salute anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano in area mediterranea, nonché per la grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario 2015-2016. L'articolo 9-decies autorizza, per l'anno 2016, un contributo a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016. Le disposizioni dell'articolo 9-undecies intendono garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'Intesa di riparto del Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziate per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso le regioni e gli altri enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità. L'articolo 9-duodecies, incrementa a 630 unità la dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 –, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite. L'articolo 11 reca una serie di misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dagli eventi sismici del 2009. Dispone inoltre l'esclusione dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova (colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo) dall'applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, da attuarsi, per finalità di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dei commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015. Si dispone inoltre che è consentito ai comuni di utilizzare fino al 31 marzo 2016 l'attuale modalità di riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili (CASE) e nei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), che si basa sulle superfici lorde coperte degli alloggi. Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Viene infine modificata in più punti la disciplina – contenuta nell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia») – per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante Pag. 40interesse nazionale, con specifico riguardo al comprensorio Bagnoli-Caroglio. L'articolo 11-bis reca disposizioni in materia di economia legale. L'articolo 12 istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 13 proroga lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 e rimodula gli interventi a favore della popolazioni colpite da quel sisma. L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. L'articolo 13-ter reca una serie di misure riguardanti la città di Venezia. L'articolo 13-quater proroga di due mesi, dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, i termini per la cantierabilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cd. «sblocca Italia) finanziati a valere sulle risorse del medesimo articolo 3. L'articolo 14 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante. L'articolo 15 reca disposizioni in merito al funzionamento dei servizi per l'impiego e alle funzioni amministrative connesse alle politiche attive per il lavoro. L'articolo 16 interviene in materia di disposizioni concernenti istituti e luoghi di cultura. L'articolo 16-bis novella l'articolo 1, comma 420, della legge di stabilità per il 2014 al fine di circoscrivere – alle sole associazioni e fondazioni specificamente dedicate a gestire i beni del patrimonio mondiale dell'umanità definiti in sede UNESCO e che ricadano nel territorio di più province – la facoltà di ricorrere alla deroga, precedentemente posta a favore di tutte le istituzioni culturali, riguardante il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione previsto dalla vigente normativa. L'articolo 16-quater, estende ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste, per i medesimi lavoratori, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014. L'articolo 17 reca disposizioni finali mentre l'articolo 18 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge. Esso è dunque in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Come emerge dalla sintesi del contenuto una serie di disposizioni – introdotte nel corso dell'esame al Senato – investono ambiti ulteriori ed eterogenei rispetto al contenuto iniziale del decreto-legge. Tra queste si richiamano, in particolare, i seguenti articoli: 4-bis, che interviene in materia di procedure concorsuali presso le Agenzie fiscali; 5-bis, recante proroga dell'impiego del personale militare delle Forze armate per esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo; 7, comma 9-ter, in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi; 7, commi da 9-septies a 9-quiquiesdecies, che intervengono (in via non testuale) a sopprimere il Fondo Gas di cui alla legge n. 1084 del 1971 e ad istituire una Gestione ad esaurimento di tale Fondo presso l'INPS; 7, commi 9-septiesdecies e duodevicies, recanti interventi in materia di concessioni demaniali marittime; 7, comma 9-sexies, che interviene a finanziare gli sgravi contributivi previsti dai commi 118 e 121 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) di cui beneficiano i datori di lavoro alle condizioni previste dal comma 122 del medesimo articolo; 8, commi da 4-bis a 4-quater, che intervengono a disciplinare il pagamento, da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dei debiti dallo stesso assunti a seguito dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria; 8, comma 13-bis, che interviene in materia Pag. 41di IMU agricola; 9, commi da 9-bis a 9-quater, che intervengono, con norma di interpretazione autentica, su profili fiscali della locazione finanziaria; 9, commi da 11-bis a 11-quater, che intervengono sul Consorzio interuniversitario CINECA; 11, commi 16-bis e 16-ter, recanti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 11-bis, recante «disposizioni in materia di economia legale»; 13-quater, che proroga il termine per la cantierabilità di alcune opere stradali e ferroviarie individuate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014; 16-bis, recante misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità e 16-ter, recante disposizioni in materia di assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con riferimento all'inserimento di disposizioni, nella legge di conversione, di oggetti di disciplina nuovi rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge, si ricorda che la Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo; si ricorda altresì che, nella sentenza n. 32 del 2014, con orientamento confermato, da ultimo, nella recentissima sentenza n. 154 del 2015, la Corte costituzionale ha chiarito che «le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. Si fa presente, inoltre, che all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, i commi 1-bis e 1-ter, abrogano il decreto-legge 1o luglio 2015, n. 85 che reca disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 che reca misure urgenti in materia di rifiuti, autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico-nazionale (i cui relativi disegni di legge di conversione sono in corso di esame da parte delle Camere) e provvedono contestualmente a farne salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nella loro vigenza.
  Rileva, infine, che molte disposizioni del provvedimento sono riconducibili, in via prevalente, alle materie «tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici», «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione nonché alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Una serie di disposizioni investono altresì la materia «tutela dell'ambiente» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione nonché la materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.
C. 2799 Boccadutri.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che svolgerà, nella seduta in corso, le funzioni di relatore in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare ai lavori odierni. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, V e XI. Avverte che la relatrice ha presentato la proposta emendativa 1.101 per recepire la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel proprio parere.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.101 della relatrice.

  Andrea CECCONI (M5S), pur ribadendo la contrarietà del suo gruppo al comma 4 dell'articolo 1, dal momento che non condivide la scelta di concedere i trattamenti di sostegno al reddito in favore dei dipendenti di partiti i cui bilanci non siano stati sottoposti a controllo, non comprende per quale motivo non si possa recepire l'osservazione recata dal parere della XI Commissione, che si limita a suggerire di introdurre nel testo una modifica di carattere sostanzialmente formale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa presente che appare opportuno rinviare la valutazione circa l'opportunità di tale modifica al momento in cui il provvedimento sarà esaminato in Assemblea.

  Riccardo NUTI (M5S) si chiede se l'emendamento 1.101 possa essere posto in votazione in assenza della relatrice.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, osserva che l'emendamento 1.101, presentato dalla relatrice può essere posto in votazione, atteso che le funzioni di relatore sono svolte per la seduta odierna dal presidente.

  Danilo TONINELLI (M5S) giudica quantomeno atipico votare una proposta di modifica nonché il mandato alla relatrice a riferire in assemblea in sua assenza.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, ribadito quanto già precisato al deputato Nuti, conferma che non vi sono ostacoli di carattere procedurale a che la Commissione proceda alle votazioni in oggetto.

  La Commissione, quindi, approva l'emendamento 1.101 della relatrice (vedi allegato 3).

  Andrea CECCONI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo. Fa presente che la Commissione si appresta a votare il mandato al relatore su un provvedimento che prevede una deroga ai controlli previsti per legge sui rendiconti dei partiti per l'anno 2013-2014, nonostante lo stesso Ufficio di presidenza della Camera abbia rilevato la necessità di attendere le necessarie verifiche da parte della Commissione di garanzia. Preannuncia, inoltre, che il Pag. 43suo gruppo si batterà in Assemblea contro quella che definisce una vera e propria vergogna legislativa.

  Sergio BOCCADUTRI (PD) fa presente che i partiti hanno provveduto in tempo utile agli adempimenti previsti dalla legge, ma non hanno potuto usufruire dei benefici previsti a causa del mancato controllo da parte della Commissione di garanzia, la quale, peraltro, non potrebbe irrogare alcuna sanzione, essendo scaduto il relativo termine. Fa notare che la presente proposta di legge mira proprio a porre rimedio a tale situazione di difficoltà, mettendo la Commissione nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo e consentendo l'erogazione dei benefici. Rileva che quanto testé evidenziato appare coerente con quanto rilevato dall'Ufficio di presidenza della Camera, che, a suo avviso, non ha fatto altro che evidenziare la necessità che la Commissione di garanzia svolga effettivamente il suo compito.

  Andrea CECCONI (M5S) ritiene paradossale che i gruppi di maggioranza preferiscano derogare alle disposizioni in materia di controllo sui rendiconti dei partiti piuttosto che prevedere una proroga del termine per l'irrogazione di sanzioni da parte della Commissione di garanzia.

  Sergio BOCCADUTRI (PD) fa notare che proprio grazie all'approvazione di tale proposta di legge sarà possibile ripristinare il sistema dei controlli permettendo l'irrogazione di eventuali sanzioni.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.

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