CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2015
488.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 123

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente la Commissione è chiamata a rendere alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera il parere sul progetto di legge recante disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).
  Ricorda che l'esame della Commissione è limitato alle sole modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera in prima lettura.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato l'articolo 2, che introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata e dalle cooperative sociali.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 indica le attività dirette all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. La formulazione originaria del testo approvato dalla Camera richiamava invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi di un regolamento comunitario del 2008. La modifica è stata introdotta in Pag. 124accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea, in data 16 ottobre 2014: nel parere si invitava la Commissione di merito a fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, entrato in vigore il 1o luglio 2014, che ha sostituito il precedente regolamento del 2008.
  Alla lettera b), è stata soppressa la previsione che faceva rientrare nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali, elencate alla stessa lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Si consideri che le predette attività appaiono trovare ora sostanziale collocazione nella lettera d) del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
  È stato altresì modificato l'articolo 3, che ora prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome – nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppresso il comma 2 dell'articolo, che disponeva che, in caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 1a Commissione Affari costituzionali in sede consultiva il 22 ottobre 2014. La Commissione ha in particolare espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venisse soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale acquisivano ovvero mantenevano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del provvedimento in data 6 maggio 2015.
  Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome, secondo la specifica introdotta dal Senato – sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.
  L'articolo 6 reca interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Al Senato è stato soppresso il comma 7, che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato. In particolare, la Commissione ha espresso parere non ostativo a condizione che, per l'appunto, all'articolo Pag. 1256, fosse soppresso il comma 7, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.
  L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni ma anche le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Al Senato, con una modifica al comma 4 dell'articolo, è stato poi introdotto un termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni alla data di entrata in vigore della legge.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Accordo UE e Stati membri-Mongolia partenariato e cooperazione.
S. 1750 Governo.
(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione) del Senato il parere sul disegno di legge del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (S. 1750).
  L'Accordo in questione è finalizzato a consolidare le relazioni ed il dialogo politico con il Paese asiatico attraverso un partenariato di ampia portata strategica, con particolare riferimento ai comparti del commercio e degli investimenti, dello sviluppo sostenibile, dell'istruzione e della giustizia.
  L'Accordo, già ratificato dalla Mongolia, si compone di 65 articoli, suddivisi in 9 titoli.
  Il Titolo I definisce preliminarmente la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, prevedendo fra l'altro un impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, per la piena operatività della Corte penale internazionale e in materia di lotta al terrorismo.
  I Titoli II e III dettano norme in materia di cooperazione bilaterale, regionale e internazionale e di sviluppo sostenibile, prevedendo fra l'altro l'impegno per approfondire la collaborazione nelle organizzazioni regionali ed internazionali, oltre che strategie per promuovere lo sviluppo umano, sociale e la tutela dell'ambiente.
  Il Titolo IV è finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali, a migliorare il sistema degli scambi multilaterali e a consentire migliori condizioni di accesso ai rispettivi mercati. Alcuni articoli sono dedicati alla collaborazione doganale, alla incentivazione ai flussi di investimento e all'applicazione delle norme sulla concorrenza.
  Nel quadro della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, il Titolo V si occupa di migrazione, lotta agli stupefacenti, contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al terrorismo.
  Il Titolo VI disciplina la cooperazione in altri settori, fra cui i servizi finanziari, la politica industriale, la cooperazione scientifica e tecnologica, l'energia e ambiente.
  Ci sono poi norme sugli strumenti di cooperazione finanziaria, prevedendo anche un impegno della Banca europea degli investimenti.
  Il Titolo IX reca le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo una clausola Pag. 126evolutiva per il possibile ampliamento dell'ambito di applicazione, norme per l'adempimento degli obblighi, per l'applicazione territoriale e per l'entrata in vigore.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, l'entrata in vigore, fissando una clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Revisione della Parte II della Costituzione.
S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella prossima seduta del 30 luglio.

  Il senatore Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che nel testo del disegno di legge in esame figurano diversi punti di rilievo per il Gruppo per le autonomie, che dovranno essere oggetto del parere della Commissione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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