CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2015
488.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 luglio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.25.

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Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Lodolini, nella precedente seduta di esame aveva illustrato il contenuto del provvedimento e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.
C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in sostituzione del relatore, Zoggia, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3131, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
  Segnala quindi come la Commissione debba esprimere il parere sul provvedimento entro la seduta di oggi, in quanto la discussione in Assemblea su di esso avrà luogo a partire dalla seduta di lunedì 27 luglio prossimo e la Commissione Affari esteri ne concluderà l'esame in sede referente nella giornata odierna.
  In linea generale rileva come l'Accordo si inquadri nell'ambito dell'Accordo di Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV), il quale è volto a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia e dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea.
  Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Nel complesso l'Accordo costituisce una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli standard normativi europei in tutti i campi.
  Fa presente come, da un punto di vista più strettamente commerciale, l'Accordo preveda norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea Pag. 52–, mentre da parte georgiana è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche in questo caso prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Georgia all'Organizzazione mondiale del commercio, sin dal 2000.
  Rileva quindi come l'Accordo sia articolato attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; lo spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; la cooperazione in 28 settori chiave.
  In tale contesto evidenzia come il provvedimento ricalchi sostanzialmente la struttura di altri Accordi di associazione di alcuni Paesi dell'est europeo con la UE, in particolare il disegno di legge C. 3027, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Moldova, e il disegno di legge C. 3053, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e l'Ucraina, sui quali la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole.
  Passando a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 432 articoli, organizzati in 8 titoli, nonché di 34 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'UE soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, e di 4 protocolli.
  In estrema sintesi l'articolo 1 dell'Accordo istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Georgia, e ne enumera quindi le finalità, che sono: promozione del graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, nonché rafforzamento dell'associazione della Georgia alle politiche della UE e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; creazione delle condizioni per la graduale integrazione della Georgia nel mercato interno della UE e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale georgiana con quella dell'Unione; potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al rafforzamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.
  Illustra quindi il Titolo I, recante i Princìpi generali, composto dal solo articolo 2, il quale richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948, nella Convenzione europea (CEDU) del 1950, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e nella Carta di Parigi del 1990. Anche la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce elemento essenziale dell'Accordo. L'impegno delle Parti si estende a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni internazionali. Infine le Parti si Pag. 53impegnano a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.
  Il Titolo II, relativo al dialogo politico e riforma, nonché alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, è costituito dagli articoli da 3 a 12.
  Le disposizioni prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera. In tal senso si individuano i diversi profili del dialogo politico: in particolare, l'articolo 4 è dedicato alla riforma interna delle istituzioni giudiziarie e amministrative della Georgia; l'articolo 6 riconosce il ruolo della Corte penale internazionale nel perseguimento dei più gravi crimini di rilievo internazionale; gli articoli 10 e 11 recano le misure per contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa e la diffusione di armi leggere e controllare l'esportazione di armi convenzionali; l'articolo 12, impegna le Parti a combattere il terrorismo, nel rispetto del diritto internazionale e dello Stato di diritto.
  Il Titolo III, relativo ai temi della libertà, sicurezza e giustizia, comprende gli articoli da 13 a 21.
  In tale ambito viene attribuita particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli, con particolare riguardo all'indipendenza della magistratura e alla possibilità di effettivo ricorso alla giustizia. Le Parti ribadiscono inoltre l'importanza di una congiunta gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani. In tale quadro le Parti assicureranno la piena attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Georgia in vigore dal 1o marzo 2011 e dell'Accordo di facilitazione nel rilascio dei visti tra la UE e la Georgia, anch'esso in vigore dal 1o marzo 2011. A condizione di una mobilità sicura e ben gestita le Parti stabiliscono l'obiettivo comune, a tempo debito, di una liberalizzazione dei visti.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 19, recante disposizioni per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In tale ambito è previsto l'impegno delle Parti a rafforzare la cooperazione, applicando le norme internazionali in materia, con specifico riferimento a quelle del Gruppo di azione finanziaria (GAFI).
  Passa quindi a illustrare il Titolo IV, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, il quale comprende gli articoli da 22 a 276 e rappresenta la parte negoziata separatamente e designata relativa alla creazione di un'area di libero scambio (DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) per la specificità delle tematiche contenute. Il DCFTA, in estrema sintesi, prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, nonché la fornitura di servizi e opportunità per gli investimenti.
  Il Titolo è articolato in 15 Capi, alcuni dei quali sono organizzati in sezioni.
  Per quanto riguarda il Capo 1, relativo al trattamento nazionale e l'accesso al mercato delle merci, esso si articola in 5 sezioni.
  La Sezione 1, composta dagli articoli 22 e 23, è dedicata alle disposizioni comuni e indica obiettivi, campo di applicazione e settori interessati dall'area di libero scambio DCFTA, che consistono nello scambio di merci originarie dei territori delle Parti.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala la Sezione 2, composta dagli articoli da 24 a 30, la quale riguarda la soppressione di dazi doganali, diritti ed altri oneri sulle merci conformemente alle tabelle contenute nell'Allegato II-A. In tale ambito specifico è previsto che la soppressione non riguarda le imposte interne, i dazi applicati come misure di difesa commerciale a norma del Capo 2 dello stesso Titolo IV dell'Accordo, nonché gli altri diritti o oneri diversi dai dazi. La soppressione Pag. 54riguarda invece sia i dazi sulle importazioni sia quelli sulle esportazioni.
  I dazi doganali in vigore applicati dalla Georgia vengono soppressi nel corso di un periodo di transizione.
  Viene precisato inoltre che dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il commercio.
  La Sezione 3, composta dagli articoli 31 e 32, si occupa delle misure non tariffarie; la Sezione 4, composta dall'articolo 33, individua le eccezioni generali; la Sezione 5, composta dagli articoli da 34 a 36, detta norme in tema di cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi.
  Il Capo 2 concerne le misure di difesa commerciale. In tale ambito la Sezione 1, composta dagli articoli da 37 a 39, riguarda misure di salvaguardia globali, mentre la Sezione 2, composta dagli articoli 40a 43, contiene misure anti dumping e compensative.
  Il Capo 3, composto dagli articoli da 44 a 49, riguarda gli ostacoli tecnici al commercio, mentre il Capo 4, composto dagli articoli da 50 a 65, reca misure sanitarie e fitosanitarie.
  Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze richiama il Capo 5, composto dagli articoli da 66 a 75, relativo alle dogane e alle facilitazione degli scambi. In tale ambito è previsto il rafforzamento della cooperazione nel settore doganale, e la prestazione di assistenza amministrativa e tecnica reciproca in tale settore, prevedendosi a tali fini la creazione di un sottocomitato doganale, incaricato di svolgere consultazioni periodiche sul controllo e di controllare l'attuazione delle previsioni del Capo. Viene previsto altresì di dare stabilità e completezza alla rispettiva legislazione commerciale e doganale delle Parti, in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminatorietà, imparzialità ed efficacia, al fine di facilitare e tutelare il commercio legittimo, semplificare le procedure, ridurre i costi, ridurre gli oneri inutili, applicare moderne tecniche doganali e di controllo.
  Viene stabilito inoltre il graduale riavvicinamento alla legislazione doganale dell'UE da parte della legislazione georgiana, secondo le modalità indicate dall'Allegato XIII.
  Il Capo 6, relativo allo stabilimento e al commercio di servizi e commercio elettronico, si articola in 7 sezioni.
  La Sezione 1 (composta dagli articoli 76 e 77) contiene disposizioni generali; la Sezione 2 (composta dagli articoli da 78 a 82) riguarda lo stabilimento; la Sezione 3 (composta dagli articoli da 83 a 87) riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi; la Sezione 4 (composta dagli articoli da 88 a 92) si incentra sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali; la Sezione 5 (articolata in 7 sottosezioni e composto dagli articoli da 93 a 126) reca il quadro di regolamentazione: in tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli articoli 114 a 122, i quali riguardano il settore dei servizi finanziari, stabilendo l'impegno delle Parti a assicurare un quadro regolamentare efficace e trasparente, a consentire la prestazione di servizi finanziari da parte dei prestatori dell'altra Parte, ad assicurare l'accesso ai servizi di pagamento da parte dei prestatori dell'altra Parte, nonché a prevedere il riavvicinamento progressivo della legislazione della Georgia alla legislazione UE in materia, come indicata nell'allegato XV-A.
  La Sezione 6, composta dagli articoli 127 a 133, riguarda il commercio elettronico; la Sezione 7, composta dagli articoli da 134 a 136, riporta le eccezioni, prevedendo in tale ambito, all'articolo 135, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, che il trattamento di nazione più favorita accordato ai sensi del Capo non si applica al trattamento fiscale già concesso e che sarà concesso in futuro in base a accordi contro le doppie imposizioni.
  Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze Pag. 55richiama il Capo 7, relativo ai pagamenti correnti e movimenti di capitali, che si compone degli articoli da 137 a 140.
  In tale ambito le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e a tutti i pagamenti e trasferimenti in valuta, nonché a garantire la libera circolazione dei capitali, e la liquidazione o il rimpatrio dei capitali investiti e di ogni utile derivante. Viene esclusa altresì esplicitamente l'introduzione di nuove restrizioni di movimenti di capitale e dei pagamenti correnti tra residenti UE e residenti georgiani. Le Parti possono tuttavia adottare misure di salvaguardia, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora i pagamenti o i movimenti di capitali tra le parti possano provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio.
  Il Capo 8, composto dagli articoli da 141 a 149, riguarda gli appalti pubblici, indicando l'obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.
  Il Capo 9, relativo alla proprietà intellettuale, si suddivide in tre sezioni. La Sezione 1, composta dagli articoli da 150 a 152, contiene le disposizioni generali; la Sezione 2 (articolata in 5 sottosezioni e composta dagli articoli da 153 a 189) reca le norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale; la Sezione 3 (articolata in 2 sottosezioni e composta dagli articoli da 190 a 202) reca norme sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
  Il Capo 10, relativo alla concorrenza, composta dagli articoli da 203 a 209, riguarda la disciplina antitrust e le concentrazioni.
  Il Capo 11, composto dagli articoli da 210 a 218, riguarda l'energia nell'ambito degli scambi.
  Il Capo 12, composto dagli articoli da 219 a 226, riguarda i profili della trasparenza.
  Il Capo 13, composto dagli articoli da 227 a 243, riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile.
  Il Capo 14, relativo alla risoluzione delle controversie è articolato in 3 sezioni ed è composto dagli articoli da 244 a 270: esso riguarda la mediazione; la procedura di arbitrato; l'esecuzione dei lodi arbitrali; le disposizioni comuni e le disposizioni generali in materia.
  Il Capo 15, relativo alle disposizioni generali in materia di riavvicinamento della legislazione della Georgia al diritto UE, si compone degli articoli da 271 a 276.
  Passa quindi a illustrare il Titolo V, relativo alla cooperazione economica, il quale è articolato in 4 capi e comprende gli articoli da 277 a 291. In tale ambito, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il Capo 3 sulla fiscalità, che impegna le Parti a cooperare tra loro per rafforzare la buona governance in materia fiscale, per migliorare e sviluppare il sistema e l'amministrazione tributaria della Georgia, per contrastare le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa, con specifico riferimento al riavvicinamento delle accise sul tabacco. In tale contesto è previsto che il graduale riavvicinamento della legislazione fiscale georgiana alla normativa UE avvenga secondo quanto indicato dall'allegato XXII.
  Il Titolo VI, relativo alle politiche di cooperazione settoriale, che si compone degli articoli da 292 a 382, disciplina il dialogo su numerose materie: trasporti (Capo 1, composto dagli articoli da 292 a 296); energia (Capo 2, composto dagli articoli da 297 a 300); ambiente (Capo 3, composto dagli articoli da 301 a 306); clima (Capo 4, composto dagli articoli da 307 a 312); politica industriale e delle imprese e attività mineraria (Capo 5, composto dagli articoli da 313 a 315); società dell'informazione (Capo 8, composto dagli articoli da 324 a 327); turismo (Capo 9, composto dagli articoli da 328 a 331); agricoltura e sviluppo rurale (Capo 10, composto dagli articoli da 332 a 334); politica marittima e della pesca (Capo 11, composto dagli articoli da 335 a 341); cooperazione nella ricerca e sviluppo tecnologico (Capo 12, composto dagli articoli da 342 a 344); protezione dei consumatori (Capo 13, composto dagli articoli da 345 a 347); occupazione, politica sociale e pari opportunità (Capo 14, composto dagli articoli Pag. 56da 348 a 354); sanità pubblica (Capo 15, composto dagli articoli da 355 a 357); istruzione, formazione e gioventù (Capo 16, composto dagli articoli da 358 a 361); cultura (Capo 17, composto dagli articoli 362 e 363); politica audiovisiva e dei media (Capo 18, composto dagli articoli da 364 a 367); sport e attività fisica (Capo 19 , composto dall'articolo 368); società civile (Capo 20, composto dagli articoli da 369 a 371); cooperazione transfrontaliera e regionale (Capo 21, composto dagli articoli da 372 a 375); protezione civile transfrontaliera e regionale (Capo 22, composto dagli articoli da 376 a 379); partecipazione della Georgia alle agenzie ed ai programmi dell'UE (Capo 23, composto dagli articoli da 380 a 382).
  Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, fa presente come il Capo 6 (composto dagli articoli da 316 a 319) preveda la cooperazione tra le Parti per quanto riguarda la tutela degli azionisti delle società, dei creditori e delle altre parti interessate, il settore della contabilità e della revisione contabile e la politica di governo societario, prevedendo in tali campi il graduale avvicinamento della legislazione georgiana alle norme UE e internazionali indicate nell'allegato XXVIII. Il Capo 7 (composto dagli articoli da 320 a 323) prevede invece la cooperazione per quanto riguarda i servizi finanziari, al fine di rispondere alle esigenze di un'economia di mercato e di tutelare gli investitori e salvaguardare l'integrità e stabilità del sistema finanziario della Georgia, prevedendo in questo campo il graduale avvicinamento della legislazione georgiana alle norme UE e internazionali indicate nell'allegato XV-A.
  Illustra quindi il Titolo VII, relativo all'assistenza finanziaria, e alle disposizioni antifrode e in materia di controllo, costituito dagli articoli da 383 a 402, il quale tratta in sostanza, al Capo 1, delle modalità con cui verrà erogata alla Georgia l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. In tale ambito l'articolo 383 prevede che la Repubblica di Georgia potrà altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e da altre istituzioni finanziarie internazionali.
  Il Capo 2 è dedicato alle disposizioni contro le frodi e in materia di controllo: in particolare l'articolo 392 prevede che le Parti adottino efficaci misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dall'Accordo. In base all'articolo 393 le Autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica di Georgia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano a richiesta di una delle Parti, al fine di meglio attuare la lotta contro le frodi e la corruzione. A tal fine inoltre l'Autorità europea antifrode (OLAF) può stipulare ulteriori accordi operativi con le Autorità della Repubblica di Georgia. L'articolo 395 stabilisce che le Autorità della Georgia provvedono affinché i casi presunti o accertati di irregolarità di qualsiasi specie, ivi incluso il conflitto di interessi, vengano indagati e perseguiti a seguito di controlli nazionali o di Autorità dell'Unione europea: in tali indagini e azioni penali la Georgia può farsi assistere anche dall'OLAF.
  Con riferimento al Titolo VIII, relativo alle disposizioni istituzionali, generali e finali, che comprende gli articoli da 403 a 432, segnala come esso contenga le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra la UE e la Repubblica di Georgia.
  Il Capo 1 delinea il quadro istituzionale e prevede lo svolgimento di vertici a diversi livelli, destinati a fornire indicazioni generali per l'attuazione dell'Accordo, mentre i contatti a livello ministeriale si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 404, incaricato di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione dell'Accordo. In base all'articolo 405 il Consiglio è composto da membri del Consiglio della UE, da membri della Commissione e da membri del governo della Georgia; esso, ai sensi dell'articolo 406, ha il potere di Pag. 57prendere le decisioni, vincolanti per le Parti, rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo; esso inoltre può formulare raccomandazioni, ed è la sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti ed in itinere, correlati all'obiettivo del graduale avvicinamento della legislazione georgiana a quella della UE. Il Consiglio di associazione ha altresì il potere di modificare o aggiornare gli Allegati all'Accordo. L'articolo 407 istituisce un Comitato di associazione con funzioni di assistenza al Consiglio, composto da rappresentanti delle Parti a livello di alti funzionari; il Comitato ha il potere di assumere decisioni nei casi previsti dall'Accordo e nei settori oggetto della delega conferita dal Consiglio; il Comitato è assistito da sottocomitati. L'articolo 410 prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione volto a consentire scambi di vedute fra membri del Parlamento europeo e del Parlamento della Georgia. L'articolo 412 prevede l'istituzione di una Piattaforma della società civile, intesa quale sede di incontro e di scambio di opinioni, la quale deve essere informata delle decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione, e può a sua volta rivolgergli raccomandazioni.
  Il Capo 2 detta le disposizioni generali e finali; in tale ambito l'articolo 415 stabilisce che nessuna disposizione dell'Accordo pregiudica la facoltà di ciascuna delle Parti di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; di intraprendere attività di produzione o commercio di armi, munizioni o qualunque articolo indispensabile alla difesa – posto che tali attività non pregiudichino le condizioni di concorrenza in riferimento ai prodotti non destinati ad uso militare; di adottare le misure ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni, di guerra o di gravi tensioni internazionali, ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace. L'articolo 419 prevede un monitoraggio continuo dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure contemplate dall'Accordo. L'Unione valuta comunque il ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Georgia all’acquis communautaire: tale valutazione può comprendere missioni sul posto con la partecipazione dei soggetti ritenuti necessari. Segnala inoltre come sia previsto che, in caso di controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, le Parti si adoperano per risolvere le controversie in buona fede in seno al Consiglio di associazione, cui forniscono tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito. L'articolo 422 prevede le misure appropriate che una Parte può adottare in caso di mancato adempimento degli obblighi dell'altra Parte. L'articolo 423 prevede l'abrogazione del precedente Accordo di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Georgia, in vigore dal 1o luglio 1999, nonché dell'Accordo tra UE e Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1o aprile 2012. L'articolo 424 contiene una sorta di clausola di salvaguardia di precedenti accordi bilaterali tra uno o più Stati membri UE e la Repubblica di Georgia: viene specificato poi che gli accordi già in vigore relativi a settori di cooperazione specifici rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo in esame sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali tra UE e Georgia, e rientrano in un quadro istituzionale comune. In base all'articolo 425 le Parti possono integrare l'Accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione: in linea generale, viene specificato che l'Accordo non pregiudica la possibilità per i singoli Stati membri della UE di avviare con la Georgia attività di cooperazione bilaterale o concludere nuovi accordi bilaterali. L'articolo 427 indica che l'Accordo è concluso per una durata illimitata; tuttavia ciascuna delle Parti può denunciarlo dandone notifica all'altra Parte, con effetto sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica.Pag. 58
  Ai sensi dell'articolo 426 fanno parte integrante dell'Accordo, numerosi allegati e protocolli.
  Quanto ai 34 allegati (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sotto-annessi), essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l’acquis dell'UE a cui la Georgia è chiamata a uniformarsi.
  In tale ambito rileva come si tratti, in sintesi, di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure; agli standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare; alle barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'UE che la Georgia si impegna a recepire.
  In tale ambito segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli allegati II, II-A eII-B, relativi rispettivamente alla soppressione di dazi doganali, all'elenco dei prodotti soggetti ai contingenti tariffari esenti da dazio e all'elenco dei prodotti che beneficiano dall'esenzione dall'aliquota ad valorem del dazio all'importazione, l'allegato XIII, relativo al riavvicinamento della normativa doganale, l'allegato XV-A, il quale reca l'elenco delle norme UE applicabili ai servizi finanziari (nei settori bancario, finanziario, assicurativo, mobiliare, dei pagamenti, antiriciclaggio e della circolazione dei capitali) e il relativo calendario di attuazione da parte georgiana; l'allegato XXII, il quale reca l'elenco delle normative UE in materia fiscale cui si dovrà avvicinare la legislazione georgiana, indicando il relativo calendario, nonché gli allegati XXVIII, i quali recano l'elenco delle normative UE e internazionali in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile cui la Georgia dovrà progressivamente avvicinare la sua legislazione, secondo il calendario ivi indicato.
  Per quanto riguarda i 4 protocolli allegati all'Accordo segnala, per quel che concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, il Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. In tale ambito vengono stabiliti i modi e le condizioni con cui le parti si prestano assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, attraverso la prevenzione, individuazione ed esame delle relative violazioni. In particolare vengono regolamentate le modalità di assistenza tra le amministrazioni, che può comprendere anche misure di controllo, comunicazioni di informazioni, consegna di documenti, notifica di decisioni, vengono indicati i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o condizionata, e sono specificati i profili di riservatezza delle informazioni comunicate in tale ambito.
  Gli altri 3 protocolli, riguardano, il I, la definizione della nozione di « prodotti originari « e i metodi di cooperazione amministrativa, il III un accordo quadro tra l'Unione europea e la Georgia sui princìpi generali per la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione e il IV le definizioni.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.
  Segnala quindi l'articolo 3, comma 1, il quale reca la copertura degli oneri finanziari derivanti finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo II allegato all'Accordo (il quale disciplina la possibilità che, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, funzionari di una Parte possano comparire come testimoni o esperti in procedimenti giudiziari o amministrativi in corso presso l'altra Parte riguardanti materie doganali), valutati in 9.880 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Pag. 59relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (in particolare dall'articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, qualora si verifichino scostamenti, a provvedere per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e comunque della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Corrispondentemente viene stabilita la riduzione di pari importo, per il medesimo anno, del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto – legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303-760-903-1019-1020-B.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Petrini, nella precedente seduta di esame aveva illustrato il provvedimento e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06067 Causi: Interpretazione della disciplina normativa in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di poter approfondire adeguatamente la questione e di acquisire gli elementi necessari per predisporre una risposta il più possibile compiuta ed esaustiva.

  Simonetta RUBINATO (PD) ringrazia il Viceministro per l'impegno ad approfondire Pag. 60la questione sottesa all'atto di sindacato ispettivo, di cui è cofirmataria.
  In tale contesto ricorda che l'interrogazione è volta a chiedere al Governo di dare certezza normativa ai soggetti attivi nel campo della formazione professionale coinvolti nei procedimenti promossi dall'Agenzia delle entrate, attraverso i quali l'Agenzia intende recuperare l'IVA detratta dai predetti soggetti sugli acquisti effettuati negli anni scorsi.
  Rammenta infatti che, su tale questione, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-05268, svolta presso la Commissione Finanze della Camera il 9 aprile scorso, il rappresentante aveva fornito una risposta negativa, ribadendo l'interpretazione seguita dall'Amministrazione finanziaria.
  Sottolinea peraltro come sulla tematica sia recentemente intervenuta la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 12523 del 17 giugno 2015, ha respinto il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate contro un Consorzio attivo nel campo della formazione professionale, esprimendosi a favore del diritto alla detrazione d'imposta assolta sugli acquisti effettuati per l'esercizio delle attività di formazione.
  In tale contesto, nell'evidenziare l'importante ruolo a sostegno dell'occupazione che gli enti di formazione professionale svolgono nel periodo di crisi economica attraversata dal Paese, ricorda che la questione è oggetto di un emendamento al decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti territoriali, attualmente all'esame del Senato, e auspica quindi che, già in quella sede, sia possibile risolverla in modo conforme all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione.

5-06068 Villarosa: Effetti sul gettito erariale delle misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in tema di regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la sua interrogazione, la quale è volta a conoscere i dati relativi agli effetti di gettito delle previsioni della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che hanno modificato il regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti per le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari prevedendo che essi sono deducibili nell'esercizio in cui sono imputate a bilancio e nei quattro successivi.
  In tale ambito evidenzia come l'atto di sindacato ispettivo sia volto, in particolare, a verificare la fondatezza della quantificazione, complessivamente di maggior gettito, indicata nella relazione tecnica allegata alla legge di stabilità 2014, ricordando come, su tale quantificazione, anche la Commissione Bilancio della Camera avesse espresso talune perplessità su di essa.
  Sottolinea inoltre come la risposta al quesito posto dalla sua interrogazione sia fondamentale per valutare il contenuto delle misure recate dall'articolo 16 del decreto – legge n. 83 del 2015, sul quale la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole, il quale modifica ulteriormente la disciplina fiscale della deducibilità, e per chiarirne le ricadute in termini di gettito.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di acquisire gli elementi necessari per predisporre una risposta compiuta.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel sottolineare come già nel corso della precedente seduta dedicata allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio dello svolgimento della sua interrogazione, auspica che l'Esecutivo sia in grado di fornire il prima possibile una risposta completa ed esaustiva al suo atto di sindacato ispettivo.

5-06106 Sottanelli: Proroga del termine di scadenza per la trasmissione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

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  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione preannunciando, innanzitutto, che il Governo si accinge a disporre, per il 2015, la proroga al 21 settembre del termine per la presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta.
  Dichiara altresì l'intenzione dell'Esecutivo di predisporre nel prossimo autunno un meccanismo che preveda, a regime e in via permanente, senza dover procedere di volta in volta mediante specifici interventi di proroga, una riorganizzazione complessiva e permanente della tempistica relativa agli adempimenti fiscali, volta a semplificare e razionalizzare i termini, stabilendo in tale ambito un sistema automatico di proroga dei termini stessi in caso di ritardi negli adempimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad esempio per quanto riguarda la predisposizione della modulistica tributaria.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ringrazia il Viceministro per la risposta, di cui si dichiara ampiamente soddisfatto.

5-06107 Gebhard: Ritardi degli uffici dell'Agenzia delle entrate della provincia di Bolzano nell'effettuare i rimborsi relativi ai crediti d'imposta spettanti per carichi di famiglia.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Viceministro per la risposta.

5-06108 Paglia: Stima circa il mancato gettito erariale derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 che ha comportato l'annullamento di numerose nomine di dirigenti presso le Agenzie fiscali.

  Il Viceministro Luigi CASERO rileva come, prima di poter fornire una compiuta risposta sui temi affrontanti dall'interrogazione, sia necessario verificare il complessivo quadro normativo in materia, rilevando in primo luogo come la revisione dell'organizzazione delle Agenzie fiscali e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione siano oggetto sia dei provvedimenti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale, ora all'esame della Commissione Finanze, sia di uno specifico emendamento presentato al decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti territoriali, attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato.
  Ritiene quindi più opportuno rinviare la risposta all'atto di sindacato ispettivo all'esito della definizione dei citati provvedimenti, così da inquadrarla nella nuova disciplina normativa in corso di definizione, che determinerà una nuova configurazione del ruolo e della struttura delle Agenzie fiscali.
  Con riferimento al più specifico aspetto della necessità di recuperare il minor gettito erariale determinato dal mancato completamento degli accertamenti a carico di imprese e professionisti, ritiene che alcuni ritardi in materia saranno certamente recuperati, preannunciando inoltre l'impegno del Governo ad agire in tal senso nel contesto della nuova strutturazione dirigenziale delle Agenzie, sia nella fase intermedia sia quando si giungerà a un assetto definitivo in merito.

  Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia come le considerazioni testé espresse dal Viceministro facciano riferimento solo alle questioni connesse alla sentenza di illegittimità costituzionale di una norma, pronunciata dalla Corte costituzionale, dalla quale è discesa l'illegittimità degli incarichi dirigenziali attribuiti a circa 800 funzionari dell'Agenzia delle entrate, eludendo il quesito principale, volto a verificare la veridicità delle stime riportate da importanti organi di stampa, tra cui cita il Corriere della Sera, secondo il quale la caducazione di tali nomine, con la conseguente Pag. 62riduzione degli accertamenti sintetici e l'esplosione del contenzioso tributario, avrebbe determinato un mancato gettito erariale pari a circa 1,5 miliardi di euro per il solo trimestre aprile-giugno, che si attesterà a 5 miliardi entro la fine le 2015.
  Auspica quindi che il Governo sia in grado di dare al più presto risposta a tale specifica questione.

5-06109 Busin: Incremento degli importi delle deduzioni per spese non documentate da parte delle imprese di autotrasporto.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, al fine di acquisire i necessari elementi informativi.

  Filippo BUSIN (LNA) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce delle richieste del Viceministro, e concordi i presentatori, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni 5-06067 Causi, 5-06068 Villarosa, 5-06108 Paglia e 5-06109 Busin avrà luogo in altra seduta.
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, nel ringraziare il Viceministro per il suo personale, apprezzabile impegno a fornire comunque alla Commissione elementi di informazioni in merito alle questioni oggetto delle interrogazioni all'ordine del giorno della seduta odierna, rileva tuttavia come la frequente richiesta, da parte del Governo, di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata contrasti con la funzione stessa di tali atti, che presuppone l'impegno del Governo a rispondere agli stessi entro tempi certi e rapidi.
  Pur comprendendo, anche in base alla sua personale esperienza di Governo, la difficoltà per l'Esecutivo di dare risposta a numerosi, spesso complessi quesiti, evidenzia infatti come essi riguardino spesso problematiche di stretta attualità politica, per le quali è necessaria una risposta sollecita da parte del Governo.
  Sottolinea quindi come sia essenziale un impegno dell'Esecutivo in tale direzione, al fine di evitare che risulti svilita l'utilità di questo importante strumento di raccordo tra Parlamento e Governo, segnalando alla Presidenza all'esigenza di farsi parte attiva in questo senso, per consentire alla Commissione di affrontare con tempestività temi molto importanti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che la questione posta dal deputato Alberto Giorgetti meriti certamente di essere approfondita.

  La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.50

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, al fine di predisporre una risposta compiuta.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce della richiesta del Viceministro, e concorde la presentatrice, avverte che l'interrogazione 5-06035 Capozzolo sarà svolta in altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

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