CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 193

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, recante Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
  Il provvedimento in oggetto, composto di due articoli, abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti.
  Preliminarmente, si ricorda che il sistema normativo dell'editoria è caratterizzato da enorme frammentarietà, a causa del sovrapporsi, negli anni, di numerosi e spesso non adeguatamente coordinati interventi normativi: pertanto, negli anni più recenti – pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni – sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione.
  In particolare, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 ha cercato di semplificare il sistema e di rendere più rigorosi i criteri per l'accesso ai contributi. Successivamente, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria, di cui alla legge n. 250 del 1990, dal 31 dicembre 2014, «con riferimento alla gestione Pag. 1942013» e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarebbe stato destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.
  Il decreto-legge n. 63 del 2012 ha poi dettato una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale (finora non intervenuta) e, quasi contestualmente all'emanazione del predetto decreto-legge, il Governo ha presentato un disegno di legge (A.C. 5270) che prevedeva una delega per la definizione – a regime – di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale, il cui esame, tuttavia, non è stato concluso entro la fine della XVI legislatura.
  Infine, l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» – con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 – destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
  Passando poi all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1 della proposta di legge, al fine di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione, anzitutto, delle disposizioni più recenti, ossia l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto-legge n. 63 del 2012, limitatamente agli articoli 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria), 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero), 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo), 3 (Editoria digitale) e 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica). Con riferimento al predetto decreto-legge n. 63 del 2012, resterebbero, dunque, vigenti – oltre alle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di pubblicità istituzionale – le disposizioni di semplificazione per i periodici web di piccole dimensioni (articolo 3-bis), nonché quelle che prevedono l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-bis).
  L'articolo 1 dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme: gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 41 della legge n. 416 del 1981. Si tratta degli articoli di cui al Titolo II, Provvidenze per l'editoria, fatta eccezione per gli articoli già abrogati da precedenti interventi normativi (articoli 26, 29, 30, 31, 33) e per gli articoli 35, 36 e 38 (concernenti, rispettivamente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti). La medesima disposizione prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, concernente provvidenze in favore delle imprese radiofoniche di informazione; dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990, concernente i contributi per la radiodiffusione televisiva in ambito locale; l'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 e articoli 4 e 8, della legge n. 250 del 1990. Queste ultime sono le disposizioni che regolano l'accesso ai contributi di: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; periodici Pag. 195editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento; imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale. Per quanto concerne la previsione di abrogazione dell'articolo 3, comma 2-ter, ultimo periodo, e comma 2-quinquies della legge n. 250 del 1990, gli stessi concernono la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive. A seguito della prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, a cui fa rinvio il comma 2-ter dell'articolo 3, periodi da primo a quarto (non abrogati), nonché a seguito della prevista abrogazione del decreto-legge n. 63 del 2012 – che ha inciso anche sulle condizioni per l'accesso ai contributi di cui allo stesso comma 2-ter – si determina peraltro un dubbio interpretativo circa la disciplina applicabile alle categorie sopra indicate.
  La proposta di legge in esame dispone anche, all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, concernenti le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, ovvero le imprese che hanno maturato il diritto a tali contributi alla data dal 31 dicembre 2005, nonché quelle che si sono trasformate in cooperativa entro il 1o dicembre 2001; gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge n. 62 del 2001, concernenti i contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale – istituito presso la Presidenza del Consiglio e finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi – e il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti; l'articolo 138 del decreto legislativo n. 206 del 2005, concernente la concessione di contributi alle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; l'articolo 1, comma 462 della legge n. 266 del 2005, concernente la rideterminazione (da 950 milioni di lire, pari a 490.634,05 euro, a decorrere dal 1995, a 1 milione di euro annui) del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 542 del 1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996).
  Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede poi che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 2 siano destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi.
  L'articolo 2 interviene infine in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose. Peraltro, tale obbligo di pubblicazione è stato abolito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014), con decorrenza dal 1o gennaio 2016.
  Quanto al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della proposta di legge appaiono riconducibili essenzialmente all’«ordinamento della comunicazione», la cui disciplina è affidata alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, a norma Pag. 196dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, laddove le disposizioni recate dall'articolo 2 – che intervengono sul codice dei contratti pubblici – sono invece riconducibili alle materie della «tutela della concorrenza» e dell’«ordinamento civile», assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni. La materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza», la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e il «coordinamento informativo statistico e informatico».
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  Il senatore Roberto RUTA (PD) ritiene che proprio alla luce di quanto indicato nelle premesse della proposta di parere formulata dal relatore, la Commissione dovrebbe esprimere sul testo all'esame parere contrario. Problematica non appare infatti la sola abolizione del finanziamento pubblico alle testate giornalistiche edite dalle minoranze linguistiche – aspetto sul quale certamente la Commissione è pienamente legittimata a pronunciarsi – ma l'intera disciplina contenuta nella proposta di legge all'esame. Considerato peraltro che le disposizioni in oggetto incidono negativamente sulla libertà di informazione e, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione – profili strettamente connessi alla materia dell'ordinamento della comunicazione, ascrivibile alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – ritiene che la Commissione sia pienamente titolata a pronunciarsi nel senso da lui prima indicato.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) condivide pienamente le osservazioni del senatore Ruta. Peraltro, il parere, così come formulato, appare a suo avviso incongruo poiché la libertà di informazione deve essere salvaguardata e tutelata in termini assoluti e non solamente con riferimento alle minoranze linguistiche.

  Le senatrici Giacoma Pamela ORRÙ (PD) e Valeria CARDINALI (PD) si associano alle considerazioni del senatore Ruta.

  Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), presidente e relatore, precisa che la proposta di parere che aveva formulato recava un rilievo riferito alle sole minoranze linguistiche in quanto aveva ritenuto che solo tale aspetto afferisse pienamente alle competenze della Commissione. Tenuto conto tuttavia delle argomentazioni del collega Ruta e in considerazione del fatto che la materia dell'ordinamento della comunicazione – intrinsecamente connessa al principio fondamentale della libertà di informazione – è ascrivibile alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, accetta la proposta di riformulazione del relatore, presentando una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

Accordo associazione UE-Ucraina.
S. 1963 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 3a Commissione Affari esteri del Senato sul disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera, volto a ratificare e a dare esecuzione all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina.
  In particolare, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; un forum di cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti e, infine, la creazione di una DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.
  Inoltre, l'Accordo si inscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.
  Esso entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE (Allo stato attuale, è stato ratificato da 16 Stati membri).
  Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli riguardanti I. definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa; II. assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.
  Il disegno di legge S. 1963 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione in oggetto, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016 (e correlati a spese di missione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

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