CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.40.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 luglio scorso il relatore, on. Giulietti, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che nella seduta di ieri si è avviato il dibattito, senza interventi. Pag. 186
  Invita quindi i colleghi ad intervenire.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge in titolo – in esame ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – propone una articolata serie di interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, con l'intento di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario assicurando la durata ragionevole del processo e rafforzando le garanzie della difesa. Il provvedimento, nel contempo, introduce misure finalizzate ad un maggior contrasto dei fenomeni di corruzione nonché, tramite un significativo intervento sull'ordinamento penitenziario, a rendere effettiva la finalità rieducativa della pena.
  Ricorda che l'insieme degli articoli deriva dalle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale per la riforma del processo penale (Commissione Canzio), istituita nel giugno 2013 presso il Ministero della giustizia, nonché dei gruppi di studio sulla riforma della prescrizione e sulla depenalizzazione, istituiti tra novembre e dicembre 2012 presso lo stesso ministero. Il disegno di legge tiene, inoltre, conto dei risultati della Commissione Riccio, costituita nel luglio 2006 (XV legislatura), per la riforma del codice di procedura penale.
  Il disegno di legge è composto da 30 articoli, ripartiti in quattro Titoli.
  Il Titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi.
  Il Capo I (articoli da 1 a 4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca allargata. In particolare, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge disciplinano le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato. Tale ulteriore strumento di deflazione penale si affianca alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014. L'articolo 3 aumenta i limiti di pena previsti per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria, articolo 319 c.p.). L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, relativo ad ipotesi particolari di confisca, di cui si intende migliorare l'efficienza.
  Il Capo II (articoli da 5 a 8) modifica la disciplina della prescrizione e delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale. L'articolo 5 interviene in tema di sospensione del corso della prescrizione. Sostituisce l'articolo 159 del codice penale, stabilendo che – in relazione ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della riforma – le sentenze non definitive di condanna siano altrettante cause di sospensione della prescrizione. L'articolo 6 contiene una disposizione di delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. L'articolo 7 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, mentre l'articolo 8 prevede una delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie. Pag. 187
  Il Titolo II è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre Capi.
  Il Capo I (articoli da 9 a 10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Più precisamente, l'articolo 9 riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. L'articolo 10 invece limita ai casi più gravi il potere del giudice di differire il colloquio dell'arrestato con il suo difensore, limita la riserva di incidente probatorio promossa dall'indagato allo scopo di ostacolare il compimento degli accertamenti stessi e modifica la disciplina dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.
  Il Capo II (articoli da 11 a 16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. L'articolo 11 interviene con specifiche modifiche sulla disciplina dell'udienza preliminare, con lo scopo di rendere tale disciplina più snella ed aderente alle finalità per cui è stata istituita dal legislatore ovvero costituire soltanto la sede di una prognosi sulla fondatezza dell'accusa e sull'utilità del dibattimento. L'articolo 12 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio. L'articolo 13 modifica l'articolo 438 c.p.p. in materia di giudizio abbreviato. L'articolo 14 modifica la disciplina del patteggiamento introducendo un nuovo istituto ad esso analogo: la sentenza di condanna su richiesta dell'imputato. In sintesi, le modifiche al patteggiamento: limitano la ricorribilità per cassazione; accelerano la formazione del giudicato; modificano l'ambito applicativo dell'istituto; per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, condizionano la richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. L'articolo 15 del disegno di legge in esame modifica la disciplina relativa alle richieste di prove in sede di dibattimento. L'articolo 16 interviene in relazione al contenuto della sentenza, con l'intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto.
  Il Capo III (articoli da 17 a 21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni. L'articolo 17 introduce modifiche alla disciplina generale. L'articolo 18, con finalità deflattive, reintroduce nel codice di procedura penale il concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008. L'articolo 19, invece, introduce modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione. L'articolo 20 abroga la disposizione concernente la rescissione del giudicato, introdotta dalla legge n. 67/2014, con riferimento alla nuova disciplina concernente gli imputati irreperibili. L'articolo 21 prevede che i presidenti di corte di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia all'inizio di ogni anno giudiziario, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge in esame. La stessa relazione dovrà contenere dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, di cui all'articolo 18 del disegno di legge.
  Il Titolo III (articoli 22 e 23) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. L'articolo 22 modifica la disciplina concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali prevedendo che il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati – deve dare notizia dell'imputazione. L'articolo 23 riguarda l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare sono Pag. 188integrate le funzioni del procuratore della Repubblica in ordine ad una fase di notevole rilievo del procedimento penale cioè l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.
  Il Titolo IV (articoli da 24 a 30) contiene disposizioni di delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore. In particolare, l'articolo 25 individua i principi e criteri direttivi della nuova disciplina del processo penale con riguardo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e ai giudizi di impugnazione. I principi e criteri direttivi di delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975) sono invece fissati all'articolo 26.

  Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI), sebbene la questione non investa le competenze della XIV Commissione, sollecita la riflessione dei colleghi circa l'opportunità di garantire, laddove si operi la captazione informatica di dati e informazioni, all'insaputa degli utenti oggetto della procedura, che il software utilizzato abbia requisiti di qualità e sicurezza tali da impedirne la vulnerabilità, evitando così la possibilità che uno strumento di indagine non adeguato possa contaminare le prove raccolte. È convinto del fatto che la magistratura sia fonte di garanzia delle procedure, ma manifesta questa preoccupazione alla luce dei recenti fatti che hanno coinvolto la società Hacking team, ricordando che i software in uso sono spesso prodotti da privati. Occorrerebbe pertanto garantire sistemi di ispezione e di certificazione degli strumenti informatici utilizzati.

  Adriana GALGANO (SCpI) riterrebbe opportuno comprendere come in tal senso si proceda presso gli altri Paesi europei, anche al fine di formulare una eventuale osservazione nel parere.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un altra seduta.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta, che evidenzia il giudizio politico negativo sul provvedimento ma nel contempo rileva che non reca profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione.

  Sergio BATTELLI (M5S) osserva che sebbene le disposizioni in discussione potrebbero anche determinare la chiusura di alcune testate giornalistiche, si prevede che le risorse in tal modo messe a disposizione siano destinatele ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione, favorendo in particolare quelle con professionisti under 35. Rileva peraltro che attualmente diverse testate giornalistiche – si riferisce, ad esempio, a quotidiani come La Repubblica – si configurano di fatto come giornali di partito e beneficiano di finanziamenti pubblici: è evidente come non si possa parlare in casi come questi di libertà di informazione.
  Prende quindi atto della contrarietà della maggioranza sul provvedimento in esame, sul quale conferma il parere favorevole del M5S.

  Florian KRONBICHLER (SEL) sottolinea la contrarietà del suo gruppo a misure quali l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti o all'editoria. Rammenta infatti che molte testate giornalistiche – al di là del giudizio che singolarmente su di queste si voglia esprimere – possono oggi sopravvivere solo grazie ai finanziamenti pubblici e non ritiene si possa correre il Pag. 189rischio di abbandonare il settore dell'informazione alle regole del libero mercato. È dovere dello Stato garantire la libertà di stampa, anche attraverso la destinazione di risorse pubbliche. Conferma quindi la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Vanessa CAMANI (PD) ritiene che il parere formulato dal relatore sia conforme all'orientamento della Commissione, come emerso nel corso del dibattito svoltosi ieri.
  Ricorda al collega del M5S che la chiusura di aziende del comparto che potrebbe essere determinata dal provvedimento non riguarderebbe solo le grandi testate ma una vasta rete di operatori, soprattutto a livello locale, che senza contributi pubblici difficilmente potrebbe sopravvivere. Si rischia cioè, per penalizzare alcuni, di compromettere un settore che è fonte di occupazione per molti giovani, senza che le risorse messe a disposizione per le nuove imprese possano compensare quanto andrà perduto.
  Particolarmente grave giudica poi la posizione di chi, per colpire alcune testate non gradite – che nell'esempio citato non rappresentano affatto la voce del PD – pensi di poter intervenire con legge, anziché lasciare ai cittadini la libertà di scegliere verso quale tipo di informazione rivolgersi.
  Occorre al contrario – come opportunamente fa il parere formulato dal relatore – ribadire i principi della libertà e del pluralismo dell'informazione, valori riconosciuti anche a livello europeo.

  Adriana GALGANO (SCpI) richiama l'attenzione di colleghi sul fatto che il mondo del giornalismo sta subendo notevoli cambiamenti. Da grandi redazioni, con molti giornalisti stabili, si sta passando ad un modello di piccole redazioni, affiancate da figure professionali quali inviati, freelance, blogger, reporter, e così via.
  Riterrebbe quindi opportuno richiamare nel parere la necessità, in ogni caso, di una riforma del settore che tenga conto dei grandi mutamenti in atto e che sappia tutelare, in questa nuova prospettiva, anche le realtà locali.

  Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI) precisa che i contributi all'editoria sono assegnati a pioggia e che una precisa ricostruzione di tali destinazioni è particolarmente complessa. Si dichiara quindi favorevole ad una profonda revisione e riforma del sistema. Occorre in ogni caso comprendere se la destinazione delle risorse a diversi soggetti sarebbe rivolta all'ammodernamento degli strumenti tecnologici – nel qual caso sarebbe poco opportuno a suo avviso – o invece, più utilmente, all'attività delle persone.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) precisa che associare il quotidiano La Repubblica al PD deriva dalla partecipazione di Carlo De Benedetti nella proprietà della testata, ciò che rende chiaro tale collegamento.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, ritiene di poter accogliere il suggerimento avanzato dalla collega Galgano, inserendo nelle premesse al penultimo capoverso, laddove già si fa riferimento alla necessità di un intervento di riorganizzazione, un richiamo ai grandi cambiamenti tecnologici nel settore dell'informazione.
  Formula quindi una proposta di Nulla osta, in tal senso riformulata (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 e abb/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dall'Assemblea Pag. 190della Camera il 15 luglio 2014, è stata approvata, con modificazioni, dall'Assemblea del Senato l'8 luglio 2015.
  Rammenta anche che, in prima lettura, la XIV Commissione si era già espressa in senso favorevole sul provvedimento e che sulla proposta di legge la XIII Commissione Agricoltura intenderebbe procedere in sede legislativa.
  Dà quindi conto sinteticamente del contenuto del testo, evidenziando le modifiche intervenute durante l'esame al Senato.
  Il testo rimane strutturato in 7 articoli.
  L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari, educativi e l'inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali, e non è stato modificato dal Senato.
  L'articolo 2 – che al comma 1 introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali – è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.
  In particolare:
   la lettera a) del comma indica le attività dirette all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014. La formulazione originaria del testo come approvato dalla Camera richiamava invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. La modifica è stata introdotta al fine di fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, che è entrato in vigore il 1o luglio 2014, ed ha sostituito il regolamento del 2008;
   alla lettera b), è stata soppressa la previsione che faceva rientrare – nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali elencate alla medesima lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-nido e agri-asilo) e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

  Le predette attività appaiono ora trovare sostanziale collocazione nella lettera d) del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
  L'articolo 3 prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome – nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata soppresso il comma 2 dell'articolo (nel testo approvato dalla Camera) il quale disponeva che, caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.
  La modifica è stata introdotta in accoglimento della condizione espressa sul provvedimento dalla 1a Commissione del Senato, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  L'articolo 4 che stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale, non ha subito modifiche al Senato.Pag. 191
  L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
  La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale acquisivano ovvero mantenevano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso in quella sede dalla Commissione 5a, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
  Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome secondo la specifica introdotta al Senato – sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.
  L'articolo 6 reca interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Il contenuto dispositivo di tali interventi (commi 1-6 dell'articolo) non è stato modificato, ma è stato soppresso il comma 7 che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni.
  Infine l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Ministero per le politiche agricole, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni anche le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Al Senato, con una modifica al comma 4 dell'articolo, è stato poi introdotto un termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

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