CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI – Interviene la Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona VICARI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che sono state presentate al disegno di legge C. 3102, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, oltre 1.300 proposte emendative (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  Al riguardo rammenta che il disegno di legge risulta collegato alla manovra di finanza pubblica e che ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-bis del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative, nonché la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.
  In ordine ai criteri di ammissibilità per materia ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:
   norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni Pag. 9pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;
   disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

  Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
   Prodani 3.017, che, integrando il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, prevede la disciplina delle vetture stradali da competizione (rally);
   Dell'Orco 12.01 e 12.02, che prevedono una disciplina volta ad incentivare l'uso condiviso di veicoli privati (cosiddetto car pooling);
   Colletti 14.3 e 14.4, i quali modificano l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, prevedendo norme in materia di composizione del Consiglio dell'IVASS, cause di incompatibilità, emolumenti e durata del mandato dei suoi componenti;
   Baldassarre 15.5 e 15.6, limitatamente alle lettere:
    b) (che prevede che per le forme pensionistiche complementari l'incarico di responsabile possa essere conferito invece che al direttore generale ad un soggetto esterno in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità);
    c) (che dispone sia l'istituzione, entro il 31 dicembre 2015, di un albo presso la COVIP per la figura del responsabile del Fondo pensioni, sia l'obbligo, per gli enti pensionistici privatizzati, di dotarsi, entro il 31 dicembre 2016, di un responsabile esterno ed indipendente in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità);
    f) (che modifica la composizione della COVIP);
   Lombardi 15.03, il quale introduce un articolo aggiuntivo che applica la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (di cui all'articolo 23 del decreto- legge n. 133 del 2014) alle dismissioni (già deliberate) dei patrimoni immobiliari degli enti di previdenza obbligatoria privatizzati (relativi ai liberi professionisti con albo e cassa);
   Lombardi 15.08, il quale prevede che il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate oltre che dalla COVIP anche dall'autorità anti corruzione;
   Lombardi 15.09, il quale stabilisce che le SGR che gestiscono convenzioni con i fondi pensione non abbiano condannati nei loro CdA;
   Baldassarre 15.010, il quale prevede che i fondi pensione possano attribuire la gestione del proprio patrimonio a SGR solamente se queste ultime siano in possesso di specifici requisiti;
   Moscatt 16.06, il quale reca una norma interpretativa per le imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie per il Mezzogiorno (ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992) e per la promozione dell'imprenditoria femminile (ai sensi della legge n. 215 del 1992), nonché nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, facendo venire meno l'obbligo di realizzare produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «classificazione delle attività economiche ISTAT ’91»;
   Alfreider 17.02 e 17.04, i quali modificano la disciplina per il pagamento del canone RAI da parte di alberghi ed esercizi pubblici;Pag. 10
   Senaldi 21.01 e 21.02, che introducono articoli aggiuntivi riguardanti la distribuzione di bombole di GPL volti a disciplinare, rispettivamente, i requisiti dei soggetti che esercitano attività di distribuzione, e la normativa inerente le cauzioni da corrispondere all'azienda distributrice;
   Vignali 21.07 e Peluffo 21.08, i quali contengono semplificazioni normative per la costruzione di opere della rete elettrica nazionale;
   Taranto 21.014, che istituisce un sistema nazionale di monitoraggio delle tariffe pubbliche e dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle imprese e dalle amministrazioni pubbliche: le informazioni sono raccolte dall'Unione italiana delle Camere di Commercio;
   Abrignani 21.015, il quale introduce un articolo aggiuntivo che prevede una disciplina più favorevole per la concessione della garanzia da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le attività d'impresa nel settore delle energie rinnovabili ad emissioni in atmosfera di processo nulle, con un investimento compreso tra i 25 e i 100 milioni di euro di durata superiore a 3 anni;
   Librandi 21.016, che introduce alcune tutele in materia di esproprio o asservimento coattivo dei beni gravati da uso civico;
   Giovanna Sanna 22.18, che disciplina provvisoriamente l'autorizzazione e l'esercizio di depositi costieri di gas naturale liquefatto (GNL) di capacità non superiore a 25 mila metri cubi, anticipando al tempo stesso il termine di recepimento della direttiva 2014/94/UE, che dovrà emanare la normativa specifica;
   Piso 22.22, che richiede ai titolari di licenze per gli impianti di distribuzione carburanti di trasmettere trimestralmente al MISE le dichiarazioni inerenti la provenienza e i quantitativi delle forniture dei prodotti acquistati per la vendita sul proprio impianto;
   Capodicasa 22.25 e Currò 22.26, che incidono entrambi, sia pure con modalità differenti, sulla normativa relativa alle scorte petrolifere di sicurezza;
   Caparini 22.08, che introduce un articolo aggiuntivo riguardante le informazioni da inserire nella ricevuta in caso di pagamenti effettuati mediante l'utilizzo di moneta elettronica nel mercato della distribuzione dei carburanti;
   Fantinati 22.09, che introduce un articolo aggiuntivo riguardante la pressione massima di erogazione degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;
   Polidori 22.011, il quale introduce un articolo aggiuntivo che riguarda l'allacciamento ai servizi degli immobili occupati abusivamente, modificandone la nullità degli atti in annullabilità;
   Fragomeli 22.016, che introduce un articolo aggiuntivo relativo all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, prevedendo la deducibilità di quota parte dei costi sostenuti per la realizzazione degli impianti e rendendo non necessaria la variazione della rendita castale per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e su aree di pertinenza di fabbricati censiti al catasto;
   Guidesi 24.03, che modifica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, con riferimento alle modalità di calcolo del tasso di interesse che individua il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari;
   gli analoghi Guidesi 24.06 e Busin 24.07, che elevano il limite di mille euro previsto per la tracciabilità dei pagamenti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, rispettivamente a cinquemila e tremila euro;
   Crippa 24.09, che aggiunge un comma all'articolo 11 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) al fine di consentire alle società cooperative di effettuare la raccolta di risparmio presso i propri soci, purché Pag. 11l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il valore del patrimonio;
   Alberto Giorgetti 24.010, il quale modifica l'articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) – in materia di soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti – modificando le condizioni che consentono alle società cooperative esistenti alla data del 1o gennaio 1996, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati e che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo Testo unico;
   Vignali 25.01 (identico all'articolo aggiuntivo Bonomo 31.010), volto a modificare l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore, in relazione alle modalità di riconoscimento del compenso per l'utilizzo di fonogrammi, nonché a rendere irrinunciabile tale compenso per gli artisti interpreti o esecutori;
   Ruocco 25.02, volto a introdurre a carico degli istituti bancari e degli intermediari finanziari un obbligo di contrarre mutui e finanziamenti a determinate condizioni;
   Venittelli 25.03, volto a consentire alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché agli enti pubblici e privati, limitatamente al settore della pesca, di partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado e di fruire delle garanzie da essi rilasciate, a determinate condizioni;
   Vazio 25.04, volto ad introdurre norme in materia di locazione finanziaria, a tal fine aggiungendo all'articolo 23 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto-legge «Sblocca-Italia»), concernente la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, il comma 8-bis – recante la definizione di locazione finanziarie – e il comma 8-ter, che disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento;
   Colletti 26.32 e 26.33, i quali introducono disposizioni in materia di contributi alla Cassa di previdenza forense;
   Abrignani 26.01, il quale prevede i requisiti dei tributaristi abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative all'IRPEF, l'IVA e l'IRAP, in via telematica mediante il servizio telematico Entratel;
   Abrignani 26.02, il quale prevede che, per la compensazione per crediti d'imposta, i visti di conformità siano rilasciati da responsabili dell'assistenza fiscale già autorizzati dall'Agenzia delle entrate come intermediari telematici;
   Abrignani 26.03, il quale prevede misure per favorire i contribuenti nel processo tributario, stabilendo che possano prestare assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie anche i tributaristi, in presenza di taluni requisiti;
   Abrignani 26.05, il quale prevede che i tributaristi, dotati di particolare qualificazione, possano autenticare la procura speciale per la rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari;
   Fragomeli 28.34, il quale interviene sul contenuto obbligatorio, a pena di nullità, degli atti pubblici e delle scritture private aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali per le unità immobiliari urbane, dettando altresì una disciplina transitoria per gli atti e le scritture redatti prima dell'entrata in vigore della legge;
   Vazio 28.35, il quale immette nei ruoli notarili soggetti che hanno partecipato a concorsi banditi nel 1999, 2000, 2002 e 2004, riconoscendone a posteriori l'idoneità allo svolgimento della funzione;
   Paglia 28.05, il quale prevede che i tributaristi, dotati di particolare qualificazione, possano autenticare la procura speciale per la rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari;Pag. 12
   gli identici Marco Di Maio 28.06, Abrignani 28.07 e Vignali 28.08, i quali modificano la disciplina che prevede una deduzione fiscale in caso di acquisto di immobili da destinare alla locazione;
   gli identici Marco Di Maio 28.09, Vignali 28.010 e Abrignani 28.011, che estendono l'aliquota agevolata dell'imposta di registro e dell'imposta sostitutiva per le operazioni di sostituzione della prima casa;
   gli identici Vignali 28.012 e Abrignani 28.013, che modificano la disciplina in tema di condizioni per poter usufruire dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa;
   Schullian 28.014, il quale introduce un'esenzione fiscale per tutti gli atti relativi ai masi chiusi, individuando la corrispondente copertura finanziaria;
   Polidori 28.016, che esclude la partecipazione di banche e intermediari finanziari dalle società di intermediazione immobiliare;
   Pagano 29.10, volto a introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 39 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) che istituisce a favore della banca mutuante un'ipoteca legale sugli immobili adibiti ad abitazione non di lusso oggetto acquisto e di contestuale erogazione di mutuo e prevede alcune agevolazioni fiscali sui relativi atti e documenti;
   gli identici Pellegrino 30.01, Crippa 30.02, Donati 30.03 e Abrignani 30.05, i quali estendono ai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi la disciplina delle reti di imprese;
   Luigi Di Maio 31.04, che introduce un articolo aggiuntivo con il quale si esclude che il Ministero dello sviluppo economico possa delegare soggetti privati a svolgere la revisione nei confronti di enti cooperativi;
   Vallascas 31.05, che introduce un articolo aggiuntivo con il quale si regolamenta l'accesso alle professioni legate alla montagna;
   Marco Di Maio 31.06 e gli identici Pagano 31.09, Senaldi 31.012, Rizzetto 31.013 e Abrignani 31.014, che estendono la disciplina in tema di professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;
   Rostellato 31.07, che estende l'ambito della deducibilità fiscale per le spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e per il loro utilizzo da parte degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
   Bonomo 31.010 (analogo all'emendamento Vignali 25.01), volto a modificare l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore, in relazione alle modalità di riconoscimento del compenso per l'utilizzo di fonogrammi, nonché a rendere irrinunciabile tale compenso per gli artisti interpreti o esecutori;
   Librandi 31.011, che prevede agevolazioni fiscali per lo scioglimento o la trasformazione delle società immobiliari;
   Rizzetto 31.018 che prevede una deduzione forfetaria dal reddito per gli intermediari e i rappresentanti di commercio;
   Grillo 32.01, il quale introduce tre articoli aggiuntivi (da 32-bis a 32-quater) che pongono specifici obblighi di comunicazione e informativa in capo a imprese produttrici di integratori alimentari, nonché disposizioni relative alla tracciabilità degli integratori medesimi;
   Ferrara 32.02, diretto a garantire misure di trasparenza in capo alle strutture sanitarie accreditate;
   gli identici Gebhard 32.05, Prodani 32.083 e Abrignani 32.0126, i quali introducono una serie di previsioni in materia di accesso da parte degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza alle attività ricettive alberghiere e extralberghiere, di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle locazioni turistiche, nonché sul regime tributario di tali attività;
   Villarosa 32.09, 32.013 e 32.015, che esentano dall'imposta di bollo i contratti Pag. 13stipulati dalle stazioni appaltanti attraverso il mercato elettronico ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
   Dell'Orco 32.017, che reintroduce indirettamente un regime per l'apertura degli esercizi commerciali; la completa liberalizzazione rimane per gli esercizi commerciali ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;
   Dell'Orco 32.018 e 32.019, che reintroducono indirettamente, con diverse modalità, un regime per l'apertura degli esercizi commerciali;
   Dell'Orco 32.020 e 32.021, che istituiscono un fondo per il sostegno delle microimprese;
   Cancelleri 32.027, che modifica la normativa per l'esercizio della professione di guida turistica;
   Cancelleri 32.028, che attribuisce all'ENIT nuove funzioni per incentivare i flussi turistici e favorire il rilascio dei visti per il turismo in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri;
   Cancelleri 32.029, 32.030 e 32.031, che istituiscono un fondo per il turismo enogastronomico;
   Cancelleri 32.032, che prevede la riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici rivolti al turismo sociale, a tal fine introducendo il numero 37-bis alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   Fantinati 32.033, che modifica la disciplina in tema di componenti del reddito d'impresa per le agenzie di viaggi, introducendo una deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   Cancelleri 32.034, che introduce nuove norme per l'albergo diffuso;
   Fantinati 32.036, che istituisce una categoria nuova di soggetti esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive con riferimento alle persone fisiche esercenti attività commerciali di varia natura relative a concessioni regionali per le quali la regione ha esentato dal pagamento delle relative tasse di concessione;
   Fantinati 32.037 e 32.038, che introducono norme per la tutela del made in Italy, in particolare per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la fattispecie di fallace indicazione relativamente all'uso del marchio;
   Fantinati 32.039, che prevede l'esenzione dall'IRAP per le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo non superiore a due milioni di euro;
   Fantinati 32.040, il quale innalza le deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP previste in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche, le società semplici e quelle equiparate esercenti arti e professioni, a tal fine modificando l'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che ha istituito la predetta imposta;
   Fantinati 32.041, il quale introduce agevolazioni, sotto il profilo della non concorrenza al reddito imponibile degli utili destinati ad investimenti, in favore delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete in relazione agli utili conseguiti nel 2016, nel limite complessivo di 50 milioni;
   Fantinati 32.042, che introduce modifiche alla disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare alle condizioni in cui è previsto che le parti possano prevedere un termine di pagamento superiore a quello previsto dalla normativa;Pag. 14
   Cancelleri 32.043, che prevede una delega legislativa per la disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi;
   Della Valle 32.044 e 32.045, che prevedono l'abolizione del contributo INPS per i soci di start-up innovative;
   Vallascas 32.046, che proroga un termine relativo agli albi provinciali degli autotrasportatori disposto da una fonte di rango non legislativo (il DPCM 8 gennaio 2015).
   Giammanco 32.047, che si limita a ribadire la disposizione prevista dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA), ai sensi del quale le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo;
   Donati 32.049 e Vignali 32.077, che introducono disposizioni volte a consentire al farmacista iscritto all'albo di effettuare determinate prestazioni in farmacia o presso il domicilio del paziente;
   Filippo Crimì 32.053, recante disposizioni di semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica;
   Grillo 32.054, recante disposizioni riguardanti convegni o congressi e altri incontri relativi ai medicinali;
   Lorefice 32.057, Baroni 32.058 e Di Vita 32.059, che introducono disposizioni recanti misure per la trasparenza delle informazioni nel Servizio sanitario nazionale;
   Grillo 32.062, diretto a definire criteri di individuazione dei soggetti accreditati presso il SSN con cui stipulare accordi contrattuali per l'assegnazione delle risorse disponibili;
   Dell'Orco 32.063, che prevede una disciplina volta ad incentivare l'uso condiviso di veicoli privati (cosiddetto car pooling);
   Abrignani 32.065, che ridefinisce le aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico ricreative e introduce misure per favorire la stabilità delle imprese balneari;
   Grillo 32.068, che detta disposizioni in tema di criteri di riparto della quota dello sforamento della spesa farmaceutica ai fini del ripiano;
   Silvia Giordano 32.069, che pone una serie di obblighi di trasparenza e di informativa in capo all'AIFA;
   Vignali 32.074, che pone a carico del Servizio sanitario nazionale una parte degli oneri relativi ai nuovi servizi erogati dalle farmacie (farmacia dei servizi);
   Vignali 32.076, che introduce disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie diverse dalla farmacia;
   Vignali 32.078, diretto a consentire l'attivazione del dossier farmaceutico;
   Pagano 32.079, il quale interviene sul regime delle manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale;
   Bonomo 32.080, volto a modificare la disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di compenso per l'utilizzo di fonogrammi, nonché a rendere irrinunciabile tale compenso per gli artisti interpreti o esecutori;
   Prodani 32.094 e 32.095, i quali stabiliscono che le concessioni dei servizi di interesse generale del porto di Trieste devono essere affidate a società pubbliche interamente controllate dall'autorità portuale di Trieste;
   Prodani 32.096 e 32.097, che modificano l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise – TUA), parametrandola alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi;Pag. 15
   Prodani 32.098, che impone alle imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità le quali svolgono attività di riscossione, di versare le sole somme effettivamente incassate;
   Prodani 32.0100, che modifica una fonte di rango non legislativo ma regolamentare, disponendo la soppressione dell'obbligo di certificazione fiscale per le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi;
   Prodani 32.0101, il quale modifica l'importo delle sanzioni pecuniarie a carico di professionisti che forniscono informazioni non veritiere in caso di procedure relative a pratiche commerciali scorrette;
   Prodani 32.0102, il quale modifica l'importo delle sanzioni pecuniarie a carico di professionisti che non collaborano nell'istruttoria in caso di procedure relative a pratiche commerciali scorrette;
   Prodani 32.0103, che modifica una fonte di rango non legislativo ma regolamentare (il decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009) con riferimento all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi nel punto franco del porto di Trieste;
   Prodani 32.0104, che introduce le zone economiche speciali (ZES) al fine di consentire alle imprese di beneficiare di speciali regimi doganali, fiscali finanziari e amministrativi;
   Prodani 32.0.105, che istituisce, per un periodo non inferiore a tre anni, nuove Zone Franche in alcuni territori della Regione Friuli Venezia Giulia;
   Lenzi 32.0.121, recante disposizioni relative ai requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale del podologo;
   Abrignani 32.0.122, che prevede la cumulabilità della garanzia del Fondo per il Mediocredito centrale con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari, con particolare riguardo al settore turistico, ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia;
   Abrignani 32.0.123, che definisce le condizioni di esercizio dei condhotel;
   Abrignani 32.0124, in materia di utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio installate in strutture ricettive;
   Polidori 32.0.125, che rimette ad un decreto ministeriale la definizione delle competenze attribuite agli osteopati;
   Fabrizio Di Stefano 32.0.130, che introduce norme in materia di concessioni demaniali marittime, prevedendo in particolare un indennizzo in favore del precedente concessionario da parte del subentrante;
   Abrignani 32.0.131, che istituisce un fondo per il sostegno del mercato immobiliare, finalizzato alla concessione di garanzie assistite dallo Stato in favore delle micro, piccole e medie imprese specializzate in opere di edilizia residenziale privata.

  Devono invece considerarsi inammissibili per carenza o inidoneità della copertura le seguenti proposte emendative:

Pag. 16

ELENCO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE

NUMERO DELLA PROPOSTA PRIMO FIRMATARIO GIUDIZIO NOTE
3.113 Rizzetto ICC
4.0.1 Impegno ICC
12.0.1 Dell'Orco ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
12.0.2 Dell'Orco ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
15.5 Baldassarre ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
15.6 Baldassarre ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
15.30 Polidori ICC
15.31 Vignali ICC
17.0.2 Alfreider ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
17.0.4 Alfreider ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
22.0.16 Fragomeli ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
22.0.20 Boccadutri ICC
28.0.6 Marco Di Maio ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
28.0.7 Abrignani ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
28.0.8 Vignali ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
28.0.9 Marco Di Maio ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
28.0.10 Vignali ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
28.0.11 Abrignani ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
28.0.12 Vignali ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
28.0.13 Abrignani ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
29.10 Pagano ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
31.0.7 Rostellato ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
31.0.11 Librandi ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.9 Villarosa ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.28 Cancelleri ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.30 Cancelleri ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia Pag. 17
32.0.43 Cancelleri ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.44 Della Valle ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.56 Baroni ICC
32.0.61 Silvia Giordano ICC
32.0.63 Dell'Orco ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.65 Abrignani ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.67 Lorefice ICC
32.0.74 Vignali ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.104 Prodani ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.105 Prodani ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia
32.0.131 Abrignani ICC Inammissibile anche per
estraneità di materia

ELENCO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI PER INIDONEITÀ DI COMPENSAZIONE

NUMERO DELLA PROPOSTA PRIMO FIRMATARIO GIUDIZIO NOTE
8.71 Allasia IIC
16.0.5 Caparini IIC
32.0.13 Villarosa IIC Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.20 Dell'Orco IIC Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.21 Dell'Orco IIC Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.29 Cancelleri IIC Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.39 Fantinati IIC Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.40 Fantinati IIC Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.45 Della Valle IIC Inammissibile anche per estraneità di materia

ELENCO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI SIA PER CARENZA DI COMPENSAZIONE SIA PER INIDONEITÀ DI COMPENSAZIONE

NUMERO DELLA PROPOSTA PRIMO FIRMATARIO GIUDIZIO NOTE
32.0.15 Villarosa ICC + IIC Inammissibile anche per
estraneità di materia
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   Propone quindi di fissare alle 12 di domani il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede innanzitutto di spostare a lunedì il termine per la presentazione dei ricorsi sui giudizi di inammissibilità delle proposte emendative.
  Rileva quindi di non comprendere le ragioni che hanno indotto a dichiarare inammissibili i suoi emendamenti 14.3 e 14.4, i quali incidono sulla disciplina dell'IVASS, per quanto riguarda la composizione del Consiglio dell'IVASS stesso, le cause di incompatibilità, gli emolumenti e la durata del mandato dei suoi componenti. Rileva come tali proposte emendative siano pienamente congruenti con gli obiettivi del disegno di legge, il quale persegue, almeno secondo il titolo dello stesso provvedimento, finalità di tutela del mercato e della concorrenza, nonché con il contenuto dell'articolo 14 del provvedimento, che integra la disciplina relativa allo stesso IVASS. Evidenzia, infatti, come le modifiche proposte dai predetti emendamenti 14.3 e 14.4 intervengano su aspetti cruciali per l'attività dell'IVASS, superando una serie di problematiche che si erano poste in passato con riferimento all'ISVAP e assicurando che tale autorità possa svolgere appieno la sua funzione di tutela dei consumatori nel settore assicurativo.
  Contesta inoltre la dichiarazione di inammissibilità dei suoi emendamenti 26.32 e 26.33, che intervengono sulla legge che disciplina l'ordinamento delle professioni forensi, la quale è oggetto di modifica da parte dell'articolo 26 del disegno di legge.
  Nell'invitare quindi le Presidenze a rivedere tali giudizi, evidenzia la variabilità dei criteri utilizzati per le valutazioni circa l'ammissibilità delle proposte emendative, rilevando a tale proposito come siano stati considerati ammissibili emendamenti che intendono far confluire nel decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale, parte delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rileva come il deputato Colletti abbia tutto il diritto di presentare un ricorso per chiedere la revisione del giudizio di inammissibilità sulle sue proposte emendative, che sarà, come tutti gli altri, attentamente valutato dalle Presidenze delle Commissioni riunite. Evidenzia, peraltro, come le Presidenze abbiano effettuato la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti attenendosi ai criteri previsti dal Regolamento e dalla normativa che definisce il contenuto della legge annuale per la concorrenza.

  Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di convenire con la proposta del Presidente relativamente al termine di presentazione dei ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità sulle proposte emendative.

  Lara RICCIATTI (SEL) condivide la proposta del Presidente in merito alla fissazione del termine per la presentazione dei ricorsi rispetto alle pronunce di inammissibilità sulle proposte emendative.

  Maurizio BERNARDO (AP) concorda a sua volta con la proposta del Presidente di stabilire per la giornata di domani il termine di presentazione dei ricorsi contro i giudizi di inammissibilità.

  Davide CRIPPA (M5S) segnala come nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni svoltasi nella giornata dello scorso martedì 14 luglio si fossero stabiliti termini più ampi per i ricorsi; in particolare riterrebbe opportuno, anche in considerazione del fatto che le Commissioni non potranno ragionevolmente iniziare l'esame delle proposte emendative prima della metà della prossima settimana, che il termine per la presentazione dei ricorsi fosse fissato Pag. 19nella giornata di lunedì 20 luglio 2015. Osserva inoltre come la maggior parte degli emendamenti dichiarati inammissibili siano stati presentati da gruppi dell'opposizione, i quali, pertanto, necessitano di un tempo più ampio per la presentazione dei ricorsi.

  Daniele PESCO (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Crippa di posticipare a lunedì il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità espressi nella seduta odierna, anche in considerazione del fatto che nella stessa giornata di lunedì dovrebbero essere presentati gli emendamenti preannunciati dai relatori. In tale contesto ritiene particolarmente importante che le Commissioni riunite possano procedere nell'esame del provvedimento con tempi adeguati.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, in considerazione del numero non particolarmente ampio degli emendamenti dichiarati inammissibili, nonché alla luce degli orientamenti espressi in merito dai gruppi, ritiene opportuno fissare alle ore 17 di domani il termine per la presentazione dei ricorsi contro i giudizi di inammissibilità.
  Avverte inoltre che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Tidei 32.0.133.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel pomeriggio di lunedì 20 luglio.

  La seduta termina alle 14.45.