CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2015
481.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 119

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

  Francesco BOCCIA, presidente, rileva la necessità di rinviare di qualche ora l'esame del disegno di legge C. 3098-A, in modo da effettuare ulteriori approfondimenti istruttori su alcune questioni problematiche. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 15.55.

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, evidenzia preliminarmente che, stante il rinvio, operato dall'articolo 18 del provvedimento, all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), un'analisi puntuale degli effetti sui saldi delle modifiche apportate ad alcuni principi e criteri di delega recati dal testo potrà essere effettuata soltanto al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi, che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura. Peraltro, preso atto che la clausola inserita all'articolo 18 del disegno di legge non ha Pag. 120subito modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, nel caso in cui dall'attuazione della normativa delegata dovessero discendere oneri, i relativi decreti saranno emanati solo contestualmente o dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Osserva tuttavia che alcuni principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge in oggetto richiedono di essere opportunamente modificati o integrati, al fine di escludere che le deleghe legislative ivi previste possano comportare nuovi o maggiori oneri o comunque risultare di difficile attuazione, in mancanza dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.
  Evidenzia quindi che all'articolo 3-bis, comma 1, recante disposizioni ai fini della semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, concernenti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, attribuendo poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri con possibilità di delega al prefetto, appare necessario prevedere, in luogo della istituzione di una unità tecnica, la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri e il prefetto di avvalersi, nell'esercizio dei citati poteri sostitutivi, di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), recante misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza di informazioni volte ad assicurare pubblicità e trasparenza all'attività amministrativa, evidenzia che appare opportuno inserire prudenzialmente, al numero 2 della predetta lettera b-bis), una specifica clausola di invarianza finanziaria e precisare, al successivo numero 3, che le informazioni relative al tempo medio dei pagamenti si riferiscono anche a quelli per prestazioni professionali conformemente alla legislazione vigente in materia.
  All'articolo 6, comma 1, lettera c-sexies), al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, ritiene opportuno riformulare il secondo periodo che reca principi e criteri direttivi per la semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
  Relativamente all'articolo 7, comma 1, lettera a), laddove si prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, ritiene necessario inserire un'apposita autorizzazione di spesa e una corrispondente clausola di copertura finanziaria, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero dell'interno prevede un'apposita finalizzazione di spesa.
  Sempre con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), laddove si prevede la revisione della disciplina delle Forze di polizia, al fine di garantire l'omogeneità dei trattamenti economici rispetto ad analoghi trattamenti nel pubblico impiego, evidenzia la necessità di riformulare opportunamente il numero 2 della medesima lettera a).
  Inoltre, all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, laddove si prevede l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, osserva che sarebbe opportuno espungere dal testo la soppressione dei ruoli e delle qualifiche esistenti, nonché l'eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri, prevedendo invece l'eventuale revisione dei ruoli e delle qualifiche stesse.
  All'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), laddove si prevede la ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, segnala la necessità di integrare il principio Pag. 121e criterio direttivo, prevedendo che tale ridefinizione non possa comunque determinare un aumento dei trattamenti economici in godimento.
  Infine osserva che l'articolo 13, comma 1, lettera b-ter), che prevede l'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materia di risorse umane e di metodologie e di selezione, potrebbe comportare l'istituzione di un nuovo organismo indipendente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e coperti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con i rilievi espressi dal relatore.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3098-A Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto reca, all'articolo 18, una disposizione di carattere generale secondo la quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    tuttavia alcuni principi e criteri direttivi contenuti nel disegno di legge in oggetto richiedono di essere opportunamente modificati o integrati, al fine di escludere che le deleghe legislative ivi previste possano comportare nuovi o maggiori oneri o comunque risultare di difficile attuazione, in mancanza dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie;
   considerato pertanto che:
    all'articolo 3-bis, comma 1, che reca disposizioni ai fini della semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, concernenti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, attribuendo poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri con possibilità di delega al prefetto, appare necessario prevedere, in luogo della istituzione di una unità tecnica, la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri e il prefetto di avvalersi, nell'esercizio dei citati poteri sostitutivi, di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), recante misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza di informazioni volte ad assicurare pubblicità e trasparenza all'attività amministrativa, appare opportuno inserire prudenzialmente, al numero 2 della predetta lettera b-bis), una specifica clausola di invarianza finanziaria e precisare, al successivo numero 3, che le informazioni relative al tempo medio dei pagamenti si riferiscono anche a quelli per prestazioni professionali conformemente alla legislazione vigente in materia;
    all'articolo 6, comma 1, lettera c-sexies), al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno riformulare il secondo periodo che reca principi e Pag. 122criteri direttivi per la semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
    all'articolo 7, comma 1, lettera a), laddove si prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, appare necessario inserire un'apposita autorizzazione di spesa e una corrispondente clausola di copertura finanziaria, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero dell'interno prevede un'apposita finalizzazione di spesa;
    all'articolo 7, comma 1, lettera a), laddove si prevede la revisione della disciplina delle Forze di polizia, al fine di garantire l'omogeneità dei trattamenti economici rispetto ad analoghi trattamenti nel pubblico impiego, appare necessario riformulare opportunamente il numero 2 della medesima lettera a);
    all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, laddove si prevede l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appare necessario espungere dal testo la soppressione dei ruoli e delle qualifiche esistenti, nonché l'eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri, prevedendo invece l'eventuale revisione dei ruoli e delle qualifiche stesse;
    all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), laddove si prevede la ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, appare necessario integrare il principio e criterio direttivo prevedendo che tale ridefinizione non possa comunque determinare un aumento dei trattamenti economici in godimento;
    l'articolo 13, comma 1, lettera b-ter), che prevede l'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materia di risorse umane e di metodologie e di selezione, potrebbe comportare l'istituzione di un nuovo organismo indipendente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e coperti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 7, dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:
  1-ter. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo con le seguenti: dagli articoli 7, comma 1-ter, e;
   all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: miglioramenti economici, della differenza con le seguenti: miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative,;Pag. 123
   all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, sostituire le parole: anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche con le seguenti: anche con eventuale revisione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti;
   all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), terzo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b-ter);

  e con le seguenti condizioni:
   all'articolo 3-bis, comma 1, lettera f), appare necessario prevedere, in luogo della istituzione della unità tecnica, la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri e il prefetto di avvalersi, nell'esercizio dei citati poteri sostitutivi, di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 6, comma 1, lettera
b-bis), alinea, dopo le parole: di misure organizzative inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), numero 3, sostituire le parole: servizi e forniture con le seguenti: servizi, prestazioni professionali e forniture;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 6, comma 1, lettera c-sexies), si valuti l'opportunità di riformulare il secondo periodo nei seguenti termini: semplificazione delle procedure di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con modifiche della relativa disciplina, mediante la condivisione delle informazioni direttamente necessarie per le procedure di rilascio dell'iscrizione al predetto elenco contenute nelle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti al rilascio medesimo e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi presso le Prefetture».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data 14 luglio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, suddiviso in una parte prima, contenente le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis, ed una parte seconda, contenente le proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 18. Avverte che la Commissione bilancio nella seduta odierna esaminerà esclusivamente la parte prima del fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente – come detto – le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis del provvedimento in esame.
  Ciò premesso, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Villarosa 6.02 (ex 6.011) e 6.03 (ex 6.07), che esentano dall'imposta di bollo i contratti stipulati attraverso il mercato elettronico, provvedendo alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, tra l'altro attraverso la riduzione, per un importo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che non reca le necessarie disponibilità;
   Villarosa 6.04 (ex 6.014), la quale esenta dall'imposta di bollo i contratti stipulati attraverso il mercato elettronico, provvedendo alla copertura dei maggiori Pag. 124oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che non reca le necessarie disponibilità;
   Villarosa 6.06 (ex 6.016), che esenta dall'imposta di bollo i contratti stipulati attraverso il mercato elettronico, provvedendo alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, attraverso tra l'altro la riduzione, per un importo pari a 10 milioni di euro annui, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Villarosa 6.05 (ex 6.015), che esenta dall'imposta di bollo i contratti stipulati attraverso il mercato elettronico, provvedendo ai maggiori oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione di alcune voci espressamente indicate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità e idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Rampelli 7.82, che, in relazione alle modificazioni da apportare agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, prevede che la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam, della differenza tra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione, sia utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, atteso il carattere vincolante della medesima.

  Rileva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del provvedimento, tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi contenuti nei citati articoli di delega e non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 18 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, infine, che la citata disposizione, in particolare, stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere contrario espresso dal relatore sugli articoli aggiuntivi Villarosa 6.02 (ex 6.011), 6.03 (ex 6.07), 6.04 (ex 6.014) e 6.06 (ex 6.016). Con riferimento all'articolo aggiuntivo Villarosa 6.05 (ex 6.015) esprime parere contrario per inidoneità della copertura finanziaria proposta, evidenziando che non è possibile procedere, in questo momento dell'esercizio finanziario, alla riduzione delle dotazioni di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili e ricordando come questo tipo di interventi possa invece essere effettuato in occasione della sessione di bilancio. Per Pag. 125quanto riguarda l'emendamento Rampelli 7.82, esprime parere contrario in quanto lo stesso è suscettibile di determinare il sorgere di diritti soggettivi. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis, contenute nella prima parte del fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come non sia corretto affermare che gli articoli aggiuntivi Villarosa 6.02 (ex 6.011), 6.03 (ex 6.07), 6.04 (ex 6.014), 6.06 (ex 6.016) e 6.05 (ex 6.015) siano privi di idonea copertura dei relativi oneri, ritenendo che il parere contrario su tali proposte emendative sia basato su motivazioni di carattere politico.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che gli articoli aggiuntivi Villarosa 6.02 (ex 6.011), 6.03 (ex 6.07), 6.04 (ex 6.014) e 6.06 (ex 6.016) presentano una copertura finanziaria carente, poiché a valere su fondi che non recano le necessarie disponibilità. Osserva inoltre che l'articolo aggiuntivo Villarosa 6.05 (ex 6.015) contiene una copertura inidonea, poiché non riduce, come dovrebbe, una specifica autorizzazione di spesa.

  Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che la copertura prevista nell'articolo aggiuntivo Villarosa 6.05 (ex 6.015) sarebbe ammissibile solamente in occasione dell'esame della legge di stabilità, mentre in questo momento renderebbe complesso e praticamente impossibile individuare per quali spese e in che misura operi la riduzione proposta.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce di non condividere il parere contrario espresso dal Governo sulla proposta emendativa in oggetto del collega Villarosa, dal momento che essa è stata formulata sulla base di precedenti, riferiti ad altri provvedimenti.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha altresì trasmesso gli emendamenti della Commissione 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 3.500, 6.500, 6.501, 7.500, 7.501, 7.502 e 7.503, non compresi nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, i quali non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti sul contenuto dell'emendamento 6.500 della Commissione.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, osserva come tale proposta emendativa abbia carattere meramente ordinamentale e non appaia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.82 e sugli articoli aggiuntivi 6.02, 6.03, 6.04, 6.05 e 6.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo 1 – prima parte, riferite agli articoli da 1 a 7-bis, e sugli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 3.500, 6.500, 6.501, 7.500, 7.501, 7.502 e 7.503 della Commissione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amminitrazione giudiziaria.
C. 3201.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 83 del 27 Pag. 126giugno 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.
  In merito all'articolo 1, che reca disposizioni in materia di finanza interinale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Riguardo agli articoli 5 e 23, comma 4, che recano norme sul registro nazionale dei provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, nel rilevare che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, non formula osservazioni per quanto concerne i profili di quantificazione. Tuttavia ritiene necessario che siano forniti i dati sottostanti le determinazione dell'onere nella misura indicata. Ciò in considerazione del fatto che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la quantificazione stessa è stata effettuata «sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale». In merito agli effetti ascritti alla norma in esame, rileva che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, le disposizioni riguardanti il registro, ivi compresa la sua istituzione (articolo 5, comma 1, lettera b) terzo capoverso) avranno effetto decorsi 60 giorni dalla pubblicazione delle relative specifiche tecniche, che a loro volta dovranno essere adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Tenuto conto dei predetti termini, in linea teorica non è escluso che le disposizioni in questione acquistino efficacia nel 2016, mentre gli effetti della norma sui saldi sono computati con riferimento al solo esercizio 2015. In proposito considera opportuno acquisire un chiarimento dal Governo volto a confermare che le spese per il registro siano comunque effettuate interamente nell'esercizio 2015.
  In merito all'articolo 13, che disciplina le procedure esecutive e prevede l'istituzione del Portale delle vendite pubbliche, non ha osservazioni da formulare, con riferimento all'onere recato al comma 2, relativo alla costituzione e al funzionamento del Portale delle vendite pubbliche, essendo questo configurato come limite massimo di spesa ed essendo rinvenibili nella relazione tecnica i dati alla base della sua determinazione. Nulla da osservare con riferimento alle altre disposizioni, in quanto le stesse presentano natura ordinamentale e sono finalizzate alla razionalizzazione della disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile.
  Riguardo all'articolo 14, che reca modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in merito all'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per il 2015, disposta dal comma 4, pur considerato che la stessa opera quale limite massimo di spesa, rileva l'utilità di acquisire i dati sottostanti la sua determinazione. Nulla da osservare in merito alle modifiche apportate alle disposizioni attuative del codice di procedura civile, relative alla disciplina del processo esecutivo, stante il loro contenuto ordinamentale (commi 1 e 2). In merito alle modifiche apportate alla disciplina dei compensi degli ufficiali giudiziari, non si rilevano effetti per la finanza pubblica essendo i compensi in questione, come affermato dalla relazione tecnica, ricompresi nell'ambito dei proventi derivanti dalle procedure esecutive.
  Per quanto riguarda l'articolo 16, che prevede la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti crediti e finanziari e delle imprese di assicurazione, osserva in linea generale che la relazione tecnica fornisce i risultati di alcune simulazioni effettuate sulla base delle situazioni dei singoli contribuenti interessati. Pertanto prende atto di tali risultati, non risultando possibile procedere ad una verifica dei medesimi. Tuttavia, al fine di valutare i diversi passaggi del procedimento di quantificazione seguito, ritiene necessario acquisire i seguenti dati e chiarimenti.Pag. 127
  Soffermandosi sul punto 1 della relazione tecnica – deducibilità svalutazioni e perdite su crediti nell'esercizio di sostenimento –, fa presente che la relazione tecnica considera la differenza degli effetti finanziari recati, rispettivamente, dalla disciplina vigente e della nuova disciplina proposta, riguardo alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti realizzate a decorrere dal 2015. Rispetto ai dati indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica, riguardante i risultati in termini di competenza dei valori deducibili, fa presente che:
   il dato 2015 sembrerebbe calcolato sulla base di una stima del valore complessivo di perdite e svalutazioni realizzate nell'anno, pari a 17.545 milioni di euro ai fini IRES, e pari a 22.195 milioni di euro ai fini IRAP. Premessa una conferma di tale ricostruzione, considera opportuno acquisire chiarimenti in merito alle ipotesi sottostanti la stima del predetto volume di perdite e svalutazioni. Infatti, rispetto ai dati forniti dalla relazione tecnica relativi agli anni precedenti al 2015 (il valore civilistico, secondo la relazione tecnica, ammonta nel 2013 a circa 32,7 miliardi e nel 2014 è pari a circa 27,1 miliardi), il valore riferito al 2015 risulterebbe sensibilmente inferiore. Pur considerando che i predetti importi riguardanti il 2013 e il 2014 sono espressi in termini civilistici e vanno quindi ragguagliati ai dati fiscali e pur tenendo conto delle diverse condizioni di redditività del settore interessato nei diversi esercizi considerati, ritiene comunque utile acquisire i dati sottostanti le proiezioni per il 2015;
   per quanto riguarda gli anni dal 2016 in poi, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione riguardo al volume delle perdite ipotizzate.

  Con riferimento alla tabella che riporta i dati in termini di competenza delle variazioni di gettito, segnala che la relazione tecnica, nella parte descrittiva precedente la tabella stessa, afferma di aver applicato l'aliquota IRES del 27,5 per cento e l'aliquota IRAP del 5,4 per cento e di avere operato un abbattimento del 33 per cento. Non sono peraltro esplicitate le ragioni di tale riduzione. Ulteriori informazioni andrebbero fornite in merito ai criteri di cassa adottati, tenuto conto che, in base ai risultati forniti, sembrerebbero applicati criteri diversi sia tra le annualità interessate sia tra le imposte considerate.
  In merito al punto 2 della relazione tecnica – basket quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse –, ai fini della stima della quota 2015 rinviata agli anni successivi (25 per cento), la relazione tecnica afferma che la stessa è stata depurata (passando da circa 8,3 miliardi di euro a circa 7,3 miliardi di euro) della porzione corrispondente alle DTA trasformate in credito di imposta per le ipotesi di perdita civilistica. In proposito considera necessari ulteriori elementi in merito alla stima dei predetti valori. Per quanto riguarda le ipotesi adottate, la relazione tecnica applica una riduzione forfetaria (47 per cento ai fini IRES e 7,3 per cento ai fini IRAP) al fine di escludere le imprese in perdita fiscale ovvero quelle con saldo negativo IRAP. Al fine di suffragare la prudenzialità di tali ipotesi, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti la formulazione delle stesse. Per quanto riguarda infine gli effetti di cassa, rinvia alle richiesta di chiarimenti già formulate con riferimento al punto 1 della relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti di creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel Fondo istituito nello stato di previsione Pag. 128del Ministero dell'economia e della finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, rileva che la disposizione prevede che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione confluiscano nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Ricorda che il citato Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 con una dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 ed è iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del citato Ministero.
  Per quanto riguarda l'articolo 18, che proroga gli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla neutralità finanziaria asserita dalla relazione tecnica e alla coerenza di tale previsione rispetto agli effetti ascritti alle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014, su cui interviene la norma in esame. Infatti, come già accennato, all'introduzione delle norme recate dall'articolo 1, commi da 1 a 3, del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014 erano stati ascritti effetti onerosi, risultanti dalla somma algebrica della maggiore spesa per pensioni e per trattamenti di fine rapporto e dei risparmi relativi alla spesa per retribuzioni. La proroga al 31 dicembre 2016 prevista dalla norma in esame sembrerebbe quindi suscettibile di determinare una rimodulazione degli oneri originariamente stimati con una riduzione degli stessi nel 2015 (limitatamente ai soggetti trattenuti in servizio) ed un incremento negli anni successivi. L'assenza di oneri indicata dalla relazione tecnica sembrerebbe quindi riferita agli effetti complessivamente stimati nell'arco di riferimento piuttosto che a quelli imputabili nei singoli esercizi. In proposito ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo.
  In merito all'articolo 19, che reca disposizioni in materia di processo civile telematico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere recato dalla disposizione limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, finalizzata a potenziare i sistemi informatici della giustizia civile. Non ha nulla da osservare altresì con riguardo alle altre disposizioni recate dalla norma, stante il loro carattere ordinamentale.
  Riguardo all'articolo 20, che reca misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo, non ha osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica, alle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 in materia di riorganizzazione dei TAR e di razionalizzazione del processo amministrativo, su cui intervengono le norme in esame, non erano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito all'articolo 21, che disciplina l'acquisizione di personale delle province nell'amministrazione giudiziaria, rileva, preliminarmente, che la relazione tecnica ascrive alle disposizioni in esame effetti di maggiore spesa non solo sul bilancio dello Stato, ma anche con riferimento all'intero comparto della pubblica amministrazione, pur non prevedendo le medesime disposizioni nuove assunzioni, ma l'inquadramento presso l'amministrazione giudiziaria di personale proveniente da enti di area vasta, la cui retribuzione dovrebbe quindi risultare già a carico della pubblica amministrazione. Ritiene quindi utile acquisire dal Governo elementi di valutazione riguardo alle ragioni sottostanti l'impatto stimato con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, relativi al comparto delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, rileva che la norma in esame non indica espressamente la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità da acquisire né gli anni in cui sarà effettuato l'inquadramento. Tali dati si ricavano Pag. 129infatti indirettamente dalla relazione tecnica e dalla norma di copertura di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), che presuppongono una acquisizione di 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017. Rileva altresì la necessità di chiarimenti con riguardo alla formulazione letterale adottata, che parla di «acquisizione» di un contingente di personale anziché richiamare la vigente disciplina sul trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche, nonché in merito al trattamento economico del personale in questione, rispetto al quale non si rinvengono nel testo dell'articolo specifiche disposizioni. A quest'ultimo riguardo andrebbe chiarito se alle fattispecie in esame risulti applicabile la disciplina recata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento alla disposizione che stabilisce che, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito si applichi esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione di destinazione.
  In merito all'articolo 22, in materia di copertura finanziaria, ricorda che la norma dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2, e 21, pari a 46.000.000 euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21.
  Il successivo comma 2 prevede che le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  Il successivo comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che la norma in esame è volta a disporre la copertura finanziaria degli oneri derivanti delle seguenti autorizzazioni di spesa:
   100 mila euro per l'anno 2015 per l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale, da tenersi con modalità informatiche, nel quale confluiscono, tra l'altro, i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali (articolo 5, comma 2);
   900 mila euro per l'anno 2015 per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi informatici concernenti la realizzazione del portale delle vendite pubbliche, nonché 200 mila euro annui a decorrere Pag. 130dal 2016 per le attività di manutenzione e di funzionamento del predetto portale (articolo 13, comma 2);
   150 mila euro per l'anno 2015 per l'istituzione, presso ogni tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (articolo 14, comma 4);
   44,85 milioni di euro per l'anno 2015, 3 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018 per interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (articolo 19, comma 2);
   46 milioni di euro per il 2016 e 92 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'inquadramento di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, nel limite di un contingente di 2.000 unità (articolo 21).

  In particolare, agli oneri derivanti dalle predette autorizzazioni di spesa si provvede:
   quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2016 e a 92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da effettuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia.

  A tale proposito, segnala che il menzionato Fondo, iscritto nel capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reca stanziamenti pari a 50 milioni di euro per il 2015, a 90 milioni di euro per il 2016 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2017. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Tutto ciò considerato, da un punto di vista formale, ritiene opportuno precisare:
   all'articolo 13, comma 2, che gli interventi informatici di manutenzione e di funzionamento sono quelli concernenti il medesimo portale, sostituendo il citato comma 2 con il seguente: «Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016»;
   all'articolo 19, comma 2, il carattere annuale della spesa autorizzata di 1 milione di euro a decorrere dal 2018;
   all'articolo 22, comma 2, che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non utilizzate entro la fine dell'anno possono essere destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento per l'efficientamento del sistema giudiziario nonché in caso di mancanza di risorse per l'attribuzione di borse di studio per la partecipazione a stage formativi presso gli uffici giudiziari solo limitatamente all'esercizio successivo a quello di competenza, sostituendo le parole: «annualmente destinate» con le seguenti «destinate nell'esercizio successivo a quello di competenza», in modo da evitare che le Pag. 131risorse non utilizzate in un esercizio possano esserlo negli esercizi successivi senza limiti di tempo, in deroga al principio di annualità di bilancio.

  Sui predetti aspetti ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Infine, in merito all'articolo 22, comma 2, che disciplina la destinazione di risorse già stanziate a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che le modalità di utilizzo delle risorse residue siano tali da garantire la coerenza tra l'impatto sui saldi derivante dai nuovi utilizzi rispetto a quello stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse in questione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.