CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2015
478.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 8 luglio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (C. 3201 Governo)
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marcello TAGLIALATELA, relatore, dopo aver illustrato i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 3201 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in cinque titoli e reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a modificare la disciplina della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e, in maniera connessa, quella del codice di procedura civile, nonché la normativa in materia di deducibilità delle perdite su crediti di enti creditizi, con la finalità unitaria di incentivare condotte virtuose da parte dei debitori e rafforzare l'erogazione della provvista finanziaria alle imprese in crisi; non appaiono riconducibili a tale finalità unitaria le disposizioni del titolo IV in materia di organizzazione giudiziaria, che infatti, tra le altre cose, prorogano la permanenza in servizio dei magistrati ordinari (articolo 18) e abrogano disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR (articolo 20); della presenza di tali disposizioni si dà tuttavia conto nel titolo del provvedimento e, sia pure in maniera estremamente succinta, nel preambolo;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole stratificazione Pag. 4normativa, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici; infatti alcune novelle intervengono su disposizioni della legge fallimentare già più volte modificate negli ultimi anni: a titolo esemplificativo si segnala che l'articolo 4 modifica l'articolo 161 della legge fallimentare, che, negli ultimi anni è stato integralmente sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 32/2005 e poi modificato dal decreto legislativo n. 169/2007 e dai decreti legge n. 83/2012 e n. 69/2013;
   in numerose disposizioni del testo compaiono riferimenti alla normativa vigente che potrebbero risultare indeterminati, in quanto volti a rimettere all'interprete la portata del riferimento, ovvero ultronei, in quanto limitati a richiamare la vigenza della norma; si segnala in particolare l'utilizzo delle locuzioni “in quanto compatibili” (ad esempio nell'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 163-bis, quinto comma e comma 2, lettera c) e nell'articolo 11); “fermo restando quanto disposto” (ad esempio nell'articolo 3, comma 6, e nell'articolo 8, comma 1, lettera c); “secondo quanto previsto” o “secondo le modalità disposte” (ad esempio nell'articolo 7, comma 1, lettera a);
   l'articolo 4, comma 1, contiene un erroneo riferimento al primo comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, anziché al secondo;
   all'articolo 21, che integra il contenuto del comma 425 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), andrebbe chiarito se la previsione della destinazione all'amministrazione giudiziaria di un contingente massimo di 2000 unità di personale delle province e delle città metropolitane ricomprenda o meno la quota di personale che, già ai sensi del previgente comma 425, il dipartimento della funzione pubblica poteva destinare all'amministrazione giudiziaria, nell'ambito della redistribuzione tra le pubbliche amministrazioni dell'eccedenza di organico del personale delle province e delle città metropolitane;
   all'articolo 23, il comma 4 sembra far decorrere l'efficacia delle specifiche tecniche concernenti i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia dalla loro pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia, mentre il comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 132/2014, che non è oggetto di modifiche esplicite, prevede la pubblicazione di tali specifiche sulla “Gazzetta Ufficiale”;
   il comma 11 dell'articolo 23 prevede che la disciplina in materia di vendita per incanto, introdotta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, si applichi anche ai procedimenti pendenti all'11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (L. n. 162/2014); al tempo stesso, il citato articolo 19 prevede, al comma 6-bis, che la medesima disciplina si applichi ai procedimenti avviati a partire dall'11 dicembre 2014 (trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione); occorre pertanto chiarire quale sia la disciplina applicabile ai procedimenti avviati tra l'11 novembre e l'11 dicembre 2014 e quale sia l'impatto della disposizione sugli atti già posti in essere medio tempore nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   l'articolo 1, comma 1, lettera b) fa riferimento, tra le altre cose, anche alle “linee di credito autoliquidanti”, fattispecie per la quale risulta rinvenibile una definizione solo in atti di natura non legislativa quali le circolari di vigilanza della Banca d'Italia;
   all'articolo 2, capoverso Art. 163-bis, nel primo comma il quarto periodo appare ultroneo in quanto meramente ripetitivo di quanto già affermato al secondo periodo;
   all'articolo 6, comma 1, lettera d), che modifica l'articolo 104-ter della legge fallimentare, l'inserimento del rinvio all'articolo 107 della medesima legge potrebbe rendere ultronea la previsione del coinvolgimento Pag. 5di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti, posto che il citato articolo 107 già prevede il coinvolgimento di “soggetti specializzati”;
   all'articolo 14, comma 1, il numero 2), attraverso una modifica dell'articolo 155-quinquies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevede che l'accesso diretto, in determinate circostanze, da parte del creditore alle informazioni contenute nelle banche dati dei beni da pignorare sia possibile “anche sino” all'entrata in vigore di uno specifico decreto dirigenziale del Ministero della giustizia; in proposito occorre chiarire la portata normativa della locuzione “anche sino”; occorre inoltre chiarire la ratio dell'ultimo periodo della disposizione che prevede che la norma perda efficacia se il decreto dirigenziale non risulti adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
   l'articolo 23, comma 6, contiene un erroneo riferimento ad un'inesistente lettera b) del comma 1 dell'articolo 12;
   il disegno di legge di conversione non è corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione illustrativa si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del DPCM n. 170/2008;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole “primo comma” con le seguenti: “secondo comma”, al fine di correggere un errato riferimento normativo;
   si provveda ad un migliore coordinamento tra quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del provvedimento e dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 132/2014 in ordine alla decorrenza dell'efficacia delle specifiche tecniche in materia di sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
   si provveda al coordinamento tra l'articolo 23, comma 11, del provvedimento e l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014 al fine di chiarire la disciplina applicabile ai procedimenti di vendita per incanto iniziati tra l'11 novembre 2014 e l'11 dicembre 2014 e agli atti già posti in essere medio tempore nei procedimenti pendenti all'11 novembre 2014;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 2, capoverso Art. 163-bis, primo comma, sopprimere il quarto periodo che ripete testualmente quanto già affermato al secondo periodo;
   all'articolo 23, si provveda ad una riformulazione del comma 6 in modo da correggere l'erroneo riferimento all'inesistente lettera b) del comma 1 dell'articolo 12;

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valuti la Commissione l'opportunità di modificare la formulazione delle disposizioni che, attraverso l'utilizzo delle locuzioni “in quanto compatibili”, “fermo restando”, “secondo quanto previsto” o “secondo le modalità disposte”, contengono riferimenti alla normativa vigente che potrebbero risultare indeterminati o ultronei;
   valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 21, l'opportunità di una riformulazione volta a precisare se nel contingente di personale delle province e delle città metropolitane da destinare all'amministrazione Pag. 6giudiziaria risulti ricompresa o meno la quota di personale che, già ai sensi della normativa previgente, il dipartimento della funzione pubblica poteva destinare a tale amministrazione;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'opportunità di introdurre nel testo una definizione delle “linee di credito autoliquidanti”;
   valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera d), se l'inserimento del rinvio all'articolo 107 della legge fallimentare non renda ultronea la previsione del coinvolgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti;
   valuti la Commissione, con riferimento all'articolo 14, comma 1, numero 2), l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'utilizzo della locuzione “anche sino” nonché la ratio dell'ultimo periodo della disposizione che prevede che la norma perda efficacia se il decreto dirigenziale previsto dalla stessa non risulti adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.25.