CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2015
474.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Federico FAUTTILLI (PI-CD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013), concernente l'attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, ed è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 5, recanti norme in materia di accoglienza, informazione, documentazione e domicilio, evidenzia di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  Relativamente agli articoli 6 e 7, in materia di trattenimento dei richiedenti asilo e modalità del trattenimento, prende atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, che evidenzia la neutralità Pag. 52finanziaria delle disposizioni. A conferma di tale ipotesi di invarianza ritiene peraltro utile acquisire chiarimenti dal Governo circa gli attuali tempi medi di permanenza nelle strutture interessate nonché elementi di valutazione volti ad escludere che i nuovi termini previsti, benché neutrali dal punto di vista finanziario, perché – come evidenziato dalla stessa relazione tecnica – sostitutivi di periodi di permanenza in strutture dai costi equivalenti, possano comportare un aumento delle persone ospitate contemporaneamente nei centri interessati, con conseguente necessità di adottare misure aggiuntive di carattere logistico.
  Per quanto concerne gli articoli da 8 a 12, recanti misure e condizioni di accoglienza, osserva, in primo luogo, che la relazione tecnica fa riferimento ad esigenze di spesa connesse sia alla realizzazione di nuove strutture, sia alla ristrutturazione di quelle esistenti. Peraltro la relazione tecnica indica i costi e le risorse da utilizzare a copertura soltanto per la prima categoria di interventi. Ritiene che andrebbe quindi fornita una stima anche dei costi degli interventi di ristrutturazione ed indicate le risorse con cui farvi fronte.
  Osserva, inoltre, che, per la quantificazione delle spese necessarie alla realizzazione delle nuove strutture, la relazione tecnica prende a riferimento, come parametro di massima, il costo già preventivato per la ristrutturazione di un singolo immobile di proprietà comunale. Tenuto conto che tale parametro viene utilizzato dalla relazione tecnica per quantificare la spesa complessiva necessaria per interventi di realizzazione di duemila posti, fa presente che andrebbe confermato che il predetto parametro sia coerente rispetto alla valutazione dei costi che caratterizzano ordinariamente le strutture in questione (per esempio, in relazione alle diverse esigenze costruttive, logistiche e urbanistiche).
  Ritiene che andrebbe chiarito, infine, se le spese di gestione e manutenzione ordinaria delle strutture in questione, nelle annualità successive alla prima, possano trovare capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò preordinati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 8 segnala preliminarmente che la relazione tecnica prevede che alla copertura delle spese per la ristrutturazione di strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, stimate in 5.940.200 euro, si provveda: per 5.400.000 euro, utilizzando le risorse destinate dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di assestamento di bilancio per l'anno 2014 sul piano di gestione 3 del capitolo 7351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per 540.200 euro, utilizzando gli stanziamenti di competenza sul piano di gestione 2 del capitolo 7351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, senza indicare l'anno di riferimento. Evidenzia che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul citato piano di gestione per il 2015 sono attualmente accantonati 620.411 euro. Tutto ciò premesso reputa opportuno che il Governo chiarisca che le risorse stanziate nell'anno 2014 siano effettivamente disponibili e possano pertanto essere utilizzate per le finalità previste dall'articolo in esame.
  Con riferimento agli articoli da 13 a 15 in materia di sistema di accoglienza territoriale, ritiene che andrebbe chiarito se ed in quale misura le previsioni contenute nelle norme in esame, concernenti in particolare l'accesso al sistema dell'accoglienza e la durata delle relative prestazioni possano incidere – a parità di altre condizioni – sulla spesa da sostenere per l'accoglienza territoriale. In particolare, andrebbe valutato se il superamento della percentuale massima di intervento del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo e la durata delle misure di accoglienza possano porre le premesse per un eventuale incremento della dotazione del Fondo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 13, segnala che la relazione tecnica prevede che alla copertura delle spese di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, Pag. 53conseguenti alle modifiche, rispetto alla disciplina vigente, introdotte dall'articolo 13, stimate in 18.785.528 euro per il 2015 e in 56.356.580 euro a decorrere dal 2016, si provveda a valere sui capitoli 2352, piano di piano di gestione 1, e 2311 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Per quanto riguarda il capitolo 2352 segnala, da un lato, che il piano di gestione 1, nella legge di bilancio per il 2015, reca stanziamenti di competenza pari a 245,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 e, dall'altro, che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul piano di gestione 1 del predetto capitolo sono attualmente accantonati 92.036.849 euro.
  Per quanto riguarda invece il capitolo 2311, segnala che, nella legge di bilancio per il 2015, lo stesso reca stanziamenti di competenza pari a 9.481.163 euro per il 2015 (attualmente ridotti, in base alle risultanze di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, a 10.465.897 euro), a 9.314.902 euro per il 2016 e a 9.287.869 euro per il 2017. Fa presente l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo che l'utilizzo di detti stanziamenti non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stessi. Infine, considerata la formulazione della disposizione di spesa in termini meramente previsionali, segnala la necessità di introdurre un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria.
  Relativamente all'articolo 16, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento agli articoli 17 e 18, in materia di accoglienza di minori e minori non accompagnati, segnala l'utilità di acquisire gli elementi alla base della stima della permanenza media dei minori non accompagnati, valutata in 40 giorni, utilizzata nell'ambito del procedimento di quantificazione. Con riferimento agli interventi in esame, la relazione tecnica utilizza il medesimo parametro di costo medio utilizzato per i centri di prima accoglienza. Andrebbe confermato che tale parametro sia coerente rispetto alla valutazione dei costi che caratterizzano ordinariamente le strutture in questione (per esempio, in relazione alle specifiche esigenze costruttive e logistiche). Inoltre andrebbe chiarito se le spese di gestione includano i costi di manutenzione ovvero se questi trovino capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò preordinati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 18 segnala che la relazione tecnica prevede che alla copertura degli oneri di cui all'articolo 18, pari a 12.028.905 euro per il 2015, a 18.396.000 euro per il 2016 e a 28.280.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvederà a valere nell'ambito delle risorse assegnate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  In particolare la relazione tecnica prevede che la spesa relativa all'anno 2015, necessaria per la ristrutturazione degli immobili da adibire a centri di accoglienza per minori, verrà coperta con i residui di stanziamento lettera F del capitolo 7351, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Rileva che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il piano di gestione 2 del predetto capitolo reca un accantonamento per residui di stanziamento lettera F di 29.380.339,22 euro per il 2015.
  La stessa relazione tecnica prevede che per le spese per la gestione dei centri di accoglienza dei minori, che decorrono dal 2016, si provvede nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli 2353 (Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) e 2351 (Spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri), piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Rileva che i suddetti capitoli recano le necessarie disponibilità per gli anni 2016 e 2017. Reputa comunque necessaria Pag. 54una conferma da parte del Governo che l'utilizzo di detti stanziamenti non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stessi.
  Per quanto riguarda l'articolo 19, in materia di monitoraggio e controllo, rileva che la norma fa espresso riferimento ad oneri, che sembrerebbero peraltro eventuali, in quanto connessi alla possibilità di utilizzare figure professionali ovvero competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Premessa la necessità di una conferma in ordine al carattere eventuale di tali oneri, ritiene che andrebbero acquisiti inoltre elementi circa l'effettiva disponibilità delle risorse (fondi già disponibili a legislazione vigente, fondi europei) con cui farvi fronte. Per quanto attiene agli adempimenti a carico degli uffici interessati, osserva che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per questi ultimi di far fronte a tali compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne gli articoli 20 e 21, recanti assistenza sanitaria, istruzione dei minori, lavoro e formazione professionale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 24, recante modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica volte a confermare l'invarianza finanziaria di molte delle previsioni contenute nell'articolo in esame. Peraltro, ai fini di una compiuta analisi del possibile impatto finanziario delle disposizioni, reputa altresì necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per i soggetti pubblici competenti di far fronte agli adempimenti previsti dalla disciplina in esame, entro i termini prescritti dalla medesima, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 26, relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, non ha osservazioni di formulare per i profili di quantificazione.
  Relativamente all'articolo 27, recante il coordinamento di norme di copertura finanziaria, rileva che le disposizioni in esame sono volte ad aggiornare i rinvii normativi contenuti nelle clausole di copertura finanziaria dei decreti legislativi n. 140 del 2005 e n. 25 del 2008, senza modificare la relativa dotazione finanziaria. Ciò presuppone la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, come d'altro canto previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 28 e dalla relazione tecnica. Riguardo all'effettiva possibilità di dare attuazione al provvedimento in esame nei limiti delle risorse stanziate dalla vigente legislazione, rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento alle precedenti disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che l'articolo 27, pur essendo volto a trasferire la copertura finanziaria di norme abrogate con il presente provvedimento alle corrispondenti previsioni del provvedimento stesso, in realtà continua a mantenere tali coperture (e le relative autorizzazioni di spesa) all'interno di provvedimenti le cui disposizioni sostanziali vengono contestualmente abrogate. Segnala l'opportunità di inserire il richiamo alle autorizzazioni di spesa vigenti direttamente negli articoli contenenti le disposizioni sostanziali recate dal presente provvedimento, ovvero far confluire tutte le predette autorizzazioni di spesa nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, prevedendone il contestuale utilizzo per le finalità indicate dalle citate disposizioni sostanziali. Segnala infine che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, a differenza delle altre disposizioni vigenti richiamate dall'articolo 27 del provvedimento in esame, non risulta abrogato ma semplicemente integrato dall'articolo 24 del medesimo provvedimento. Sui citati profili problematici ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 28, recante la clausola di invarianza finanziaria, ricorda che la norma stabilisce che il decreto in esame dovrà essere attuato nei Pag. 55limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la clausola di invarianza finanziaria prevedendo, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anziché nell'ambito degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, anche in considerazione della mancanza del parere della Conferenza unificata, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Atto n. 169.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) e recepisce la direttiva 2013/30/UE, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Il provvedimento è corredato da relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione prende atto che la relazione tecnica ipotizza che il pieno funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, di cui all'articolo 8, sia garantito: dalla possibilità di avvalersi delle risorse umane e delle strutture delle amministrazioni che lo compongono (Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse, Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione centrale per la prevenzione e per la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare), ai sensi dell'articolo 8, comma 4; dai contributi posti a carico degli operatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 7; dall'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 8, comma 9; dalla possibilità di avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima), ai sensi dell'articolo 10.
  Prende atto altresì che lo schema reca, all'articolo 35, una clausola esplicita di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso rileva, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce una quantificazione delle risorse finanziarie complessivamente poste ogni anno a disposizione del Comitato né indica una stima dell'effettivo fabbisogno annuo del Comitato per lo svolgimento dei compiti previsti dal testo in esame. In proposito giudica opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione, al fine di verificare la congruità delle risorse di cui potrà usufruire il Comitato, con particolare riferimento al flusso dei contributi a carico degli operatori. Su tale ultimo aspetto osserva, inoltre, che in base all'articolo 34 le disposizioni da adottare in conformità al presente decreto trovano applicazione soltanto a decorrere da luglio 2018 per gli impianti già esistenti e da luglio 2016 per gli altri impianti. Ritiene che andrebbe chiarito se tale previsione possa ritardare o, comunque, incidere sulla dinamica temporale della contribuzione a carico degli operatori destinata al funzionamento del Comitato.
  Ritiene che andrebbe altresì chiarito se siano stati valutati gli effetti di riduzione Pag. 56del gettito tributario connessi alla deducibilità dei contributi posti a carico degli operatori ai fini del funzionamento del medesimo Comitato.
  Infine, riguardo all'articolo 30, che prevede – in caso di incidente grave – che la Capitaneria di porto possa assistere l'operatore anche con la disponibilità di ulteriori risorse, giudica opportuno acquisiti elementi volti a suffragare l'assenza di oneri, asserita dalla relazione tecnica, derivanti da tale previsione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 35, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria». Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, anche in considerazione della mancanza del parere della Conferenza unificata, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o luglio scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo chiarimenti in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 9, alla disciplina in materia di affidamento e gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge n. 104 del 2013, non determinano nuovi o maggiori oneri in relazione al servizio erogato dalle mense scolastiche.
  Fa presente che l'individuazione dei tempi di erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'erogazione nel prossimo mese di settembre consente comunque di rispettare gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in sede di predisposizione del bilancio.
  Rileva che il monitoraggio per l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per adulti, di cui all'articolo 1, comma 23, potrà essere effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.Pag. 57
  Fa presente che il ricorso da parte delle istituzioni scolastiche ad un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 69, avverrà comunque nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicate nel predetto decreto ministeriale.
  Osserva che le modifiche introdotte dal Senato riguardo alla composizione del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 1, comma 94, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto al testo approvato dalla Camera, posto che gli oneri indicati dalla predetta disposizione, pari a 7 milioni di euro annui nel triennio 2016-2018, rappresentano un limite massimo di spesa.
  Precisa che l'incremento, introdotto dal Senato, del numero dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 129, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, giacché l'istituzione del Comitato deve avvenire, ai sensi del medesimo comma 129, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva inoltre che l'istituzione del Comitato tecnico scientifico, ai fini della predisposizione delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, di cui all'articolo 1, comma 130, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che la decorrenza del limite di trentasei mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 131 e 132, differita dal Senato al 1o settembre 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il limite di spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 previsto dal citato comma 132.
  Precisa quindi che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, comma 151, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, non incidono sulla quantificazione degli oneri risultante dal testo approvato dalla Camera, che appare improntata a criteri di prudenzialità, trattandosi di mere disposizioni di coordinamento che esplicitano il fatto che nella platea dei beneficiari sono inclusi anche i soggetti fiscalmente a carico.
  Fa presente che, all'articolo 1, comma 174, la proroga all'anno scolastico 2015/2016, e comunque a non oltre il 31 luglio 2016, della possibilità riconosciuta alle istituzioni scolastiche ed educative delle regioni ove la convenzione-quadro Consip non è ancora attiva, o sia stata sospesa, di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi soggetti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale proroga, ai sensi del successivo comma 175, è disposta nei limiti delle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013.
  Osserva che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 12 milioni di euro per il 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 204, lettera c), reca le necessarie disponibilità e il suo impiego non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Fa presente che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto, all'articolo 1, comma 205, un maggiore utilizzo per gli anni successivi al 2016 rispetto al testo approvato dalla Camera, presenta le occorrenti risorse e tale maggiore utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Precisa infine che, all'articolo 1, comma 206, ultimo periodo, l'utilizzo degli eventuali risparmi, assegnati al Fondo «la Buona Scuola», avverrà in coerenza con Pag. 58l'impatto sui saldi stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse non erogate.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2994-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 9, alla disciplina in materia di affidamento e gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge n. 104 del 2013, non determinano nuovi o maggiori oneri in relazione al servizio erogato dalle mense scolastiche;
    l'individuazione dei tempi di erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'erogazione nel prossimo mese di settembre consente comunque di rispettare gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in sede di predisposizione del bilancio;
    il monitoraggio per l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per adulti, di cui all'articolo 1, comma 23, potrà essere effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    il ricorso da parte delle istituzioni scolastiche ad un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 69, avverrà comunque nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicate nel predetto decreto ministeriale;
    le modifiche introdotte dal Senato riguardo alla composizione del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 1, comma 94, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto al testo approvato dalla Camera, posto che gli oneri indicati dalla predetta disposizione, pari a 7 milioni di euro annui nel triennio 2016-2018, rappresentano un limite massimo di spesa;
    l'incremento, introdotto dal Senato, del numero dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 129, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, giacché l'istituzione del Comitato deve avvenire, ai sensi del medesimo comma 129, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'istituzione del Comitato tecnico scientifico, ai fini della predisposizione delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, di cui all'articolo 1, comma 130, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la decorrenza del limite di trentasei mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 131 e 132, differita dal Senato al 1o settembre 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il limite di spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 previsto dal citato comma 132;
    le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1, comma 151, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, non incidono sulla Pag. 59quantificazione degli oneri risultante dal testo approvato dalla Camera, che appare improntata a criteri di prudenzialità, trattandosi di mere disposizioni di coordinamento che esplicitano il fatto che nella platea dei beneficiari sono inclusi anche i soggetti fiscalmente a carico;
    all'articolo 1, comma 174, la proroga all'anno scolastico 2015/2016, e comunque a non oltre il 31 luglio 2016, della possibilità riconosciuta alle istituzioni scolastiche ed educative delle regioni ove la convenzione-quadro Consip non è ancora attiva, o sia stata sospesa, di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi soggetti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale proroga, ai sensi del successivo comma 175, è disposta nei limiti delle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;
    il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 12 milioni di euro per il 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 204, lettera c), reca le necessarie disponibilità e il suo impiego non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;
    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del quale è previsto, all'articolo 1, comma 205, un maggiore utilizzo per gli anni successivi al 2016 rispetto al testo approvato dalla Camera, presenta le occorrenti risorse e tale maggiore utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
    all'articolo 1, comma 206, ultimo periodo, l'utilizzo degli eventuali risparmi, assegnati al Fondo «la Buona Scuola», avverrà in coerenza con l'impatto sui saldi stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse non erogate;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 473 del 1o luglio 2015, alla pagina 70, seconda colonna, ottava riga, la parola «non» è soppressa.