CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta di esame di ieri la relatrice, Moretto, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, formula una proposta di parere con alcune osservazioni (vedi allegato 1), la quale riprende i rilievi già da lei espressi in occasione dell'illustrazione del disegno di legge, concernenti in particolare le peculiari caratteristiche ed esigenze delle Agenzie fiscali. Inoltre la proposta di parere evidenzia come il provvedimento riguardi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo nella misura in cui le previsioni in esso contenute coinvolgono l'amministrazione finanziaria, la quale sarà anch'essa interessata dall'importante processo di riforma sotteso all'intervento legislativo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire il contenuto dello steso e della proposta di parere formulata dalla relatrice.

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  Sara MORETTO (PD), relatrice, condivide la proposta del Presidente, segnalando tuttavia l'opportunità che la Commissione esprima il proprio parere non oltre la seduta di martedì prossimo, al fine di poter incidere concretamente sul contenuto del provvedimento nell'ambito dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide la considerazione della relatrice e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 2994-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Al riguardo rammenta che il disegno di legge, già approvato con modifiche dalla Camera, è stato ulteriormente modificato durante l'esame al Senato; a fronte dei 24 articoli originari, e dei 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo ora pervenuto dal Senato è composto di un unico articolo suddiviso in 212 commi, corredato dalla tabella 1.
  Ricorda quindi che sul provvedimento, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole con due osservazioni nella seduta del 12 maggio 2015.
  Per quanto concerne le parti del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala innanzitutto come, rispetto al testo esaminato in prima lettura dalla stessa Commissione Finanze, sia stato soppresso l'articolo 17 del testo trasmesso dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in prima lettura, il quale interveniva sulla disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (il quale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali) tra i destinatari del beneficio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.
  Per quanto riguarda invece l'articolo 18 del testo trasmesso dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in prima lettura, il quale prevedeva, sulla falsariga delle previsioni in materia di Art-Bonus recate dall'articolo 1 del decreto – legge n. 83 del 2014, un credito d'imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, il contenuto della disposizione è ora rifluito nei commi da 145 a 150 dell'articolo unico, modificati al Senato.
  Tali previsioni prevedono, al comma 145, confermando le disposizioni originarie, un credito d'imposta del 65 per cento per 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.
  Sempre confermando la formulazione originaria della norma, ai sensi del comma 146 il credito d'imposta è riconosciuto sia alle persone fisiche, sia agli enti non commerciali, sia ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.
  Riguardo a tali previsioni ricorda che una delle due osservazioni contenute nel Pag. 80parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera segnalava l'opportunità di chiarire se e in che misura tale agevolazione sia cumulabile con la detrazione delle spese di frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle scuole superiori di secondo grado prevista dall'articolo 19 del disegno di legge (ora comma 151 dell'articolo unico), il quale da parte sua specifica che la detrazione stessa non è cumulabile con l'altra detrazione già prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR con riferimento alle erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
  Durante l'esame al Senato è stato specificato, al comma 147, che dette spese sono agevolabili nel limite dell'importo massimo di 100.000 euro per ogni periodo di imposta, fermo restando che il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  Rammenta inoltre che il Senato ha precisato, al comma 148, che il predetto credito è riconosciuto a condizione che le somme agevolabili siano versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con modalità demandate alle norme secondarie, affinché siano riassegnate ad apposito fondo ed erogate ai beneficiari.
  In tale contesto è stato inoltre precisato precisa che il 10 per cento delle erogazioni iscritte nel citato fondo saranno assegnate alle scuole che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media nazionale.
  Rileva quindi come al credito d'imposta si applichino gli ordinari limiti di fruizione previsti dalla legge in materia, in quanto il Senato ha soppresso la norma che escludeva tale fattispecie dall'applicazione di detti limiti.
  Ai sensi del comma 149 rimane confermato che i soggetti beneficiari devono comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle somme erogate, nonché pubblicare sul proprio sito internet e sul portale del MIUR il dato relativo all'ammontare delle donazioni ricevute, precisandone la destinazione e l'utilizzo. Tale pubblicità dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e non deve comportare nuovi oneri per lo Stato.
  In merito a tali previsioni rammenta che la seconda delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura segnalava l'opportunità di esplicitare se il portale cui la norma fa riferimento sia il Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 16 del disegno di legge (ora commi da 136 a 141 dell'articolo unico), e di integrare, in tal caso, l'elenco delle informazioni da pubblicare sul Portale stesso.
  In base al comma 150 l'onere della misura agevolativa è valutato in 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 15 milioni per l'anno 2017, 20,8 milioni per l'anno 2018, 13,3 milioni per l'anno 2019 e 5,8 milioni per l'anno 2020 e ad esso si fa fronte mediante le disposizioni di copertura di cui ai commi 198 e seguenti del disegno di legge.
  Per quanto riguarda invece l'articolo 19 del testo trasmesso dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in prima lettura, il quale introduceva, nell'ambito dell'articolo 15 del TUIR, una detrazione IRPEF per le spese di frequenza delle scuole, il contenuto della norma è ora rifluito nel comma 151, modificato al Senato.
  In particolare, la lettera b) del comma 151, confermando il contenuto dell'articolo 19, apporta alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF contenuta nel comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, introducendo una nuova lettera e-bis) la quale prevede una detrazione IRPEF del 19 per cento, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, relativa alle spese per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate già nel corso dell'esame in prima lettura alla Pag. 81Camera, delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
  La disposizione dispone esplicitamente che rimane fermo il beneficio già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR, recante la detrazione per le erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione, specificando inoltre che le due detrazioni non sono cumulabili.
  Per ragioni di coordinamento con la disciplina in materia di detrazioni recata dal TUIR, la lettera a) del comma 151, introdotta dallo stesso Senato, apporta una modifica al testo del richiamato articolo 15 del TUIR, in particolare espungendo dalla lettera e) del medesimo articolo 15 il riferimento alla vigente detrazione per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, che è ora ricompresa nella nuova lettera e-bis) del comma stesso.
  La lettera c) del comma 151, anch'essa introdotta dal Senato, chiarisce inoltre, attraverso una modifica al comma 2 del richiamato articolo 15 del TUIR, che la detrazione introdotta e disciplinata dalla lettera b) del comma stesso spetta anche a chi ha sostenuto i relativi oneri nell'interesse dei familiari a carico.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 2).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nel pomeriggio di ieri la proposta di parere formulata dal relatore è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione.
  Informa quindi che la Commissione deve esprimere il parere sul provvedimento entro la settimana in corso, in quanto la discussione in Assemblea dello stesso avrà inizio nella giornata di lunedì 6 luglio.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

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